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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Savona
SEZIONE SPECIALE
ESECUZIONI MOBILIARI
R.G. Esec. Mob. n. N. R.G. 1861/2024
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Il Giudice Paola Antonia Di Lorenzo,
a scioglimento della riserva che precede;
Visti gli atti del procedimento R.G. n. 1861-1/2024 del procedimento principale;
rilevato in fatto:
E hanno notificato a Parte_1 CP_1 Controparte_2
in data 2.7.2024, atto di precetto avente ad oggetto l'intimazione di
[...] pagamento di € 400.000,00 quale asserito residuo del prezzo di € 1.732.000,00 relativo alla cessione delle quote della Società Rinatour di Povero Gianluigi di cui all'atto rogito Notaio Per_1
del 6.8.2019 e successiva modifica, sempre a rogito notaio , del 2.12.2021, titolo esecutivo Per_1
azionato .
ha proposto opposizione all'esecuzione ed al precetto Controparte_2 chiedendo, tra l'altro, ai fini che qui ci occupano, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo per intervenuto pagamento integrale del prezzo in parte saldato al momento del rogito e, per i residui € 400.000,00, asseritamente a mezzo rimessa diretta in più tranches dal 30.10.19 al
20.1.2022.
A riprova di quanto asserito l'opponente produce – doc 4 - copia di ricevute e di assegni che secondo la sua prospettazione erano stati richiesti in garanzia dal sig. e venivano dallo Pt_1
stesso restituiti al momento dei relativi pagamenti, unitamente al rilascio delle relative ricevute prodotte.
L'opponente ha quindi richiesto dichiararsi la inesistenza del credito e quindi, del diritto di
[...]
quest'ultima anche in quanto priva di legittimazione attiva, di procedere nei suoi Parte_2 confronti con conseguente estinzione dell'esecuzione e con richiesta di sospensione della stessa. Ha anche svolto domanda riconvenzionale.
Il G.E., esaminati gli atti, ha fissato udienza di comparizione dei legali delle parti.
Gli opposti e hanno contestato le deduzioni e le eccezioni di parte Parte_3 CP_1
opponente, hanno affermato che i pagamenti avvenuti erano relativi ad un asserito diverso prestito concesso dal sig. al sig. già amministratore della Rinatour srl. Pt_1 Persona_2
All'udienza fissata per la valutazione dell'istanza di sospensiva ha insistito per Controparte_2 la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
e hanno chiesto Pt_1 CP_1 la reiezione dell'istanza.
rilevato in diritto:
quanto al fumus, alla luce del sommario esame degli atti parrebbe confermata, almeno in parte, la tesi sostenuta dalla debitrice esecutata , vale a dire il fatto che i pagamenti di Controparte_2
cui alle ricevute depositate con il doc 4 di parte opponente – tutte da verificare ma allo stato valutabili al fine del decidere - fossero relativi al pagamento del residuo del prezzo della cessione di quote, e non al rimborso di vecchi prestiti.
Tanto si afferma alla luce del fatto che le rimesse dirette appaiono effettuate a partire dal
30.10.2019, e dunque a soli due mesi dal primo atto di cessione di quote che è dell'agosto 2019 e proseguono sino al 20.1.2022, e dunque a pochi dal contratto modificativo che è del 2.12.2021.
Per contro il riconoscimento di debito (doc 11 di parte opposta) prevede tre scadenze, che trovano esatto riscontro nelle rimesse del 30.10.19, 2.1.2021 e 20.1.2022, per un toltale di € 200.000 e che si pongono in un arco di tempo del tutto coerente rispetto alle vicende ufficiali della cessione.
Gli altri pagamenti si pongono in date intermedie.
In questa fase cautelare dunque deve allora ritenersi la almeno verosimile genuinità della documentazione prodotta da parte opponente al doc 4 poiché perfettamente riscontrata dalla documentazione versata da controparte al doc 11.
Ne discende che tale valutazione positiva delle prove allegate dalla difesa di parte opponente fondi la buona ragione dell'istanza di sospensione che, secondo il principio della ragione più liquida, deve pertanto essere accolta, impregiudicate tutte le ulteriori questioni proposte e proponende dalle parti nella causa di merito. Ritenuto poi, quanto al periculum, che l'entità della somma, specie se richiesta ad una società già da tempo in liquidazione, possa comportare un rischio di dissesto
PQM
DISPONE
la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato mediante atto di precetto eseguito da
e nei confronti di Parte_3 CP_1 Controparte_2
;
[...]
CONDANNA
e al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_3 CP_1
per la presente fase del giudizio da;
Controparte_2
che liquida in € 2856,00= per compensi, oltre spese generali 15% oltre I.V.A. e C.P.A;
Si comunichi
Savona, 27.3.2025 Il G. E.
Dott. Paola Antonia Di Lorenzo
SEZIONE SPECIALE
ESECUZIONI MOBILIARI
R.G. Esec. Mob. n. N. R.G. 1861/2024
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Il Giudice Paola Antonia Di Lorenzo,
a scioglimento della riserva che precede;
Visti gli atti del procedimento R.G. n. 1861-1/2024 del procedimento principale;
rilevato in fatto:
E hanno notificato a Parte_1 CP_1 Controparte_2
in data 2.7.2024, atto di precetto avente ad oggetto l'intimazione di
[...] pagamento di € 400.000,00 quale asserito residuo del prezzo di € 1.732.000,00 relativo alla cessione delle quote della Società Rinatour di Povero Gianluigi di cui all'atto rogito Notaio Per_1
del 6.8.2019 e successiva modifica, sempre a rogito notaio , del 2.12.2021, titolo esecutivo Per_1
azionato .
ha proposto opposizione all'esecuzione ed al precetto Controparte_2 chiedendo, tra l'altro, ai fini che qui ci occupano, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo per intervenuto pagamento integrale del prezzo in parte saldato al momento del rogito e, per i residui € 400.000,00, asseritamente a mezzo rimessa diretta in più tranches dal 30.10.19 al
20.1.2022.
A riprova di quanto asserito l'opponente produce – doc 4 - copia di ricevute e di assegni che secondo la sua prospettazione erano stati richiesti in garanzia dal sig. e venivano dallo Pt_1
stesso restituiti al momento dei relativi pagamenti, unitamente al rilascio delle relative ricevute prodotte.
L'opponente ha quindi richiesto dichiararsi la inesistenza del credito e quindi, del diritto di
[...]
quest'ultima anche in quanto priva di legittimazione attiva, di procedere nei suoi Parte_2 confronti con conseguente estinzione dell'esecuzione e con richiesta di sospensione della stessa. Ha anche svolto domanda riconvenzionale.
Il G.E., esaminati gli atti, ha fissato udienza di comparizione dei legali delle parti.
Gli opposti e hanno contestato le deduzioni e le eccezioni di parte Parte_3 CP_1
opponente, hanno affermato che i pagamenti avvenuti erano relativi ad un asserito diverso prestito concesso dal sig. al sig. già amministratore della Rinatour srl. Pt_1 Persona_2
All'udienza fissata per la valutazione dell'istanza di sospensiva ha insistito per Controparte_2 la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
e hanno chiesto Pt_1 CP_1 la reiezione dell'istanza.
rilevato in diritto:
quanto al fumus, alla luce del sommario esame degli atti parrebbe confermata, almeno in parte, la tesi sostenuta dalla debitrice esecutata , vale a dire il fatto che i pagamenti di Controparte_2
cui alle ricevute depositate con il doc 4 di parte opponente – tutte da verificare ma allo stato valutabili al fine del decidere - fossero relativi al pagamento del residuo del prezzo della cessione di quote, e non al rimborso di vecchi prestiti.
Tanto si afferma alla luce del fatto che le rimesse dirette appaiono effettuate a partire dal
30.10.2019, e dunque a soli due mesi dal primo atto di cessione di quote che è dell'agosto 2019 e proseguono sino al 20.1.2022, e dunque a pochi dal contratto modificativo che è del 2.12.2021.
Per contro il riconoscimento di debito (doc 11 di parte opposta) prevede tre scadenze, che trovano esatto riscontro nelle rimesse del 30.10.19, 2.1.2021 e 20.1.2022, per un toltale di € 200.000 e che si pongono in un arco di tempo del tutto coerente rispetto alle vicende ufficiali della cessione.
Gli altri pagamenti si pongono in date intermedie.
In questa fase cautelare dunque deve allora ritenersi la almeno verosimile genuinità della documentazione prodotta da parte opponente al doc 4 poiché perfettamente riscontrata dalla documentazione versata da controparte al doc 11.
Ne discende che tale valutazione positiva delle prove allegate dalla difesa di parte opponente fondi la buona ragione dell'istanza di sospensione che, secondo il principio della ragione più liquida, deve pertanto essere accolta, impregiudicate tutte le ulteriori questioni proposte e proponende dalle parti nella causa di merito. Ritenuto poi, quanto al periculum, che l'entità della somma, specie se richiesta ad una società già da tempo in liquidazione, possa comportare un rischio di dissesto
PQM
DISPONE
la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato mediante atto di precetto eseguito da
e nei confronti di Parte_3 CP_1 Controparte_2
;
[...]
CONDANNA
e al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_3 CP_1
per la presente fase del giudizio da;
Controparte_2
che liquida in € 2856,00= per compensi, oltre spese generali 15% oltre I.V.A. e C.P.A;
Si comunichi
Savona, 27.3.2025 Il G. E.
Dott. Paola Antonia Di Lorenzo