Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/03/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE
Il Giudice Unico Civile Andrea Del Nevo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. tra le parti:
Avv. Antonio Pinto Parte_1
e
Avv.ti Malavasi, Perrone e Cimino Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
intestataria del rapporto di conto corrente e deposito titoli n. 2514901 intrattenuto con Parte_1
ha convenuto in giudizio tale istituto contestando come gli oltre 30 investimenti Controparte_1 effettuati nel periodo da novembre 2015 a maggio 2019 sul certificate denominato “SGEFTMIE18”
e contraddistinto dal codice ISIN DE000SG409M1 e, successivamente (a seguito di raggruppamento del 7/7/2017), denominato “F7LFTMIB/SGI OPEN” e contraddistinto dal codice ISIN
DE000SG2QNT6, sarebbero stati posti in essere sulla base di un rapporto di intermediazione invalido, stante l'inesistenza di un valido contratto quadro di investimento e dei relativi ordini, e anche in violazione degli obblighi di informativa attiva e passiva dell'intermediario e di quelli dettati in materia di best execution, anche a fronte dell'applicazione di costi e commissioni occulte.
Sulla base di tali considerazioni la ha chiesto una dichiarazione di nullità, o altrimenti di Pt_1 risoluzione del contratto di intermediazione e delle operazioni sopra citate, e per l'effetto, rispettivamente, la ripetizione ovvero il risarcimento dell'importo complessivo di 137.871,30 euro, somma pari alla perdita asseritamente subita.
La , costituendosi, ha innanzitutto documentato che l'attrice, tra il 5 settembre 2014 e il 25 CP_2 novembre 2015, e, quindi, prima degli investimenti per cui è causa, aveva già effettuato 68 operazioni di compravendita nel medesimo strumento finanziario oggetto di causa, peraltro realizzando un guadagno di 14.297,80 euro in poco più di un anno (doc. 2 di parte convenuta).
Tali fatti, a parere della convenuta, rilevavano nel caso in esame poiché, da un lato, dimostravano la pretestuosità dell'azione dell'attrice, la quale aveva omesso di menzionare le operazioni che avevano generato un guadagno, e, dall'altro lato, denotavano come la fosse a conoscenza delle Pt_1 caratteristiche e dei rischi del titolo in questione e avesse, proprio su di esso, una rilevante esperienza pregressa.
La convenuta chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande attrici.
Alla luce delle premesse e della documentazione prodotta, occorre rilevare quanto segue.
1) primo esame documentale.
è una banca che ha svolto on line, in favore dell'attrice, i servizi di “Esecuzione ordini per CP_2 conto dei clienti anche mediante negoziazione in conto proprio”, oltreché di deposito e custodia di titoli, limitandosi alla ricezione ed esecuzione degli ordini della tramite la piattaforma home- Pt_1 banking di , con l'uso di tre distinti codici segreti: il codice utente, la password e il codice CP_2 dispositivo pin.
La al momento della sottoscrizione del Contratto Quadro del 28/10/08, ha dichiarato di aver Pt_1
“ricevuto in tempo utile secondo quanto previsto dalla normativa vigente, letto attentamente e
b) i seguenti documenti: i) “Documento informativo”, contenente, fra l'altro, informazioni sulla Banca, sui servizi di investimento prestati, la natura ed i rischi dei prodotti e strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei sevizi di investimento, i compensi, le commissioni versate o percepite in relazione alla prestazione dei medesimi […]; ii) “Policy in tema di conflitti d'interessi” […]; iii) “Execution policy”, che descrive la strategia di esecuzione degli ordini della Banca (doc. 3 di parte convenuta).
Sul punto occorre poi richiamare anche le condizioni generali del Contratto Quadro, il Documento di
Sintesi e il Documento Informativo (doc. da 4 a 6 di ), che la ha dichiarato di aver letto, CP_2 Pt_1 compreso e accettato al momento della stipula e sottoscrizione dell'accordo quadro.
Si tratta dei documenti vigenti al momento della stipula del Contratto Quadro, perché:
- le Condizioni Generali sono contraddistinte dal codice “MF02111CCC – vers. 1/2008 – Febbraio 2008” (doc. 4, pag. 1);
- il Documento di Sintesi è intestato quale “Documento di sintesi n. 11/2008 - 15 ottobre 2008 relativo alle condizioni contrattuali ed economiche applicate ai servizi offerti da CP_1
(doc. 5, pag. 1), aggiornate annualmente, in occasione dell'invio dell'estratto conto
[...] relativo all'ultimo periodo dell'anno, nell'apposita area del proprio sito internet;
- il Documento Informativo è contraddistinto dal codice “MF02112-13-14ALL - vers. 2/2008
- Ottobre 2008” (doc. 6, pag. 14).
A ciò si aggiunga che, unitamente all'estratto conto del primo trimestre 2014 (prodotto unitamente agli ulteriori estratti conto del conto corrente e dossier titoli sub doc. 9), l'attrice ha ricevuto la versione aggiornata al 2013 del documento “Normativa Mifid” (cfr. comunicazione resa all'ultima pagina del citato estratto conto), contenente il Documento Informativo (Sezione 1), la Execution
Policy (Sezione 2) ed il Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti d'interesse (doc. 10 di ). CP_2
Fino quindi dall'apertura del rapporto con , le iniziative di investimento sono stata intraprese CP_2 in autonomia dall'attrice con le proprie credenziali (codice utente, pin e password) e sono state registrate negli estratti conto (doc. 9), disponibili e consultabili, 24 ore su 24, sul sito della Banca.
In tali documenti, peraltro, viene ricordato al cliente che “l'utilizzo dei codici di accesso al tuo conto
(Codice utente, Password e P.I.N. dispositivo) è strettamente personale. Ogni disposizione CP_2 effettuata mediante l'utilizzo dei tuoi codici personali si presume impartita da te. Ti suggeriamo quindi di custodirli separatamente con cura e non comunicarli mai a terze persone inclusi dipendenti e promotori finanziari della Banca. Il nostro personale non è autorizzato a contattarti per richiedere i codici personali” (doc. 9 già citato).
Il 19 gennaio 2009, la ha richiesto di essere abilitata al servizio di marginazione, confermando Pt_1
(on line) tale richiesta tramite l'inserimento del proprio codice pin dispositivo (doc. 11, relativo all'inserimento del codice pin dispositivo e doc. 12, per il relativo log).
Il funzionamento del servizio di marginazione e i rischi di tale operatività risultano dalle Norme
Operative sulla marginazione (doc. 13), oltreché nell'art. 13, sezione II.F, delle Condizioni Generali vigenti al momento della stipula del Contratto Quadro.
Il 30 maggio 2013, l'attrice ha chiesto di essere abilitata a effettuare operazioni (anche) in strumenti finanziari derivati, sottoscrivendo l'integrazione contrattuale avente ad oggetto i servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, per conto di clienti anche mediazione negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati” (cfr. “Integrazione Contrattuale Derivati” di cui al doc. 14 di
). CP_2 2) Le eccezioni di prescrizione svolte dalla . CP_2
È certamente da accogliere solo quella relativa alla nullità per mancanza di un valido ed efficace contratto quadro, perché tale contratto esiste e, essendo datato 28/10/2008, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. è decorsa, risultando interrotta solo nel 2024 con l'istanza di mediazione.
Tale contratto deve essere quindi considerato valido tra le parti.
Quella invece concernente la presunta responsabilità precontrattuale della deve essere CP_2 respinta, in forza del più recente orientamento della Cassazione (sentenza n. 14188/16 e 25644/17) che, inquadrando tale responsabilità come “da contatto sociale”, ha qualificato la decorrenza come decennale, che fa ritenere non oggetto di prescrizione anche i primi ordini del 2015.
Venendo al merito, si rileva quanto segue.
3) Sulla mancanza di responsabilità della quale consulente. Pt_2
Chi scrive ritiene che la non debba rispondere di eventuali perdite patite dall'attrice perché CP_2 non ha prestato, a favore della stessa, alcun servizio di consulenza, né alcun tipo di sollecitazione o raccomandazione personalizzata all'acquisto dei certificates oggetto di questo processo. La si è infatti limitata a svolgere il ruolo di intermediario, prestando il servizio di “Esecuzione Pt_2 ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione in conto proprio”, che si sostanzia nel deposito, custodia e amministrazione titoli, senza attività ulteriori.
L'attrice ha dedotto la nullità del Contratto Quadro, e di conseguenza delle operazioni per l'assenza
“di un valido contratto quadro” ex art. 23 TUF, e anche per violazione dell'art. 37 del Regolamento n. 16190/2007, sostenendo l'assenza “di un valido contratto di deposito, amministrazione e CP_3 negoziazione titoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 37 comma 1 del Reg. n. 11690/2007.” CP_3
Innanzitutto, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto, visionato e conservato copia delle condizioni generali (e degli ulteriori allegati), nonché di accettarle espressamente e integralmente (ns. doc. 3 di ). CP_2
Tale dichiarazione di aver ricevuto e preso visione della documentazione allegata è sufficiente di per sé a integrare un valido contratto di intermediazione mobiliare in base ai citati artt. 23 TUF e 37
Regolamento Consob.
In secondo luogo, la nullità di cui all'art. 23 TUF è una nullità relativa (o di protezione), ed è, come tale, soggetta a convalida.
Da tale indiscutibile qualificazione consegue che ogni eventuale vizio di forma del Contratto Quadro debba ritenersi convalidato dalla condotta dell'attrice che, nel corso di oltre 15 anni, ha posto in essere
(e continua a porre in essere) moltissime operazioni in strumenti finanziari.
L'attrice ha poi invocato la nullità delle operazioni non solo quale conseguenza della (pretesa) carenza di forma scritta del Contratto Quadro, ma anche per “indeterminatezza dell'oggetto dei relativi ordini di acquisto ai sensi degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.” (atto di citazione, pag. 6 ss.).
La tesi attorea sul punto non può essere in alcun modo condivisa.
Dopo moltissimi anni dall'apertura del Contratto Quadro e dalla disposizione (ed esecuzione) delle operazioni contestate (oltre 9, se si considerano i primi investimenti), la sostiene di aver posto Pt_1 in essere operazioni a suo dire indeterminate, peraltro su sue precise disposizioni mediante l'inserimento delle proprie credenziali personali e segrete, il tutto senza alcuna contestazione in un arco di tempo così rilevante. 4) Sulla mancanza di responsabilità della quale intermediario. Pt_2
Alle pagine 7 e ss. della citazione la ha lamentato l'inadempimento di agli obblighi Pt_1 CP_2 informativi di legge, e in particolare le mancanze:
- di ogni informativa sulle caratteristiche e i rischi dei certificates al momento delle operazioni, sostenendo che ciò le avrebbe negato “una scelta consapevole e informata, in violazione dei precetti di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., artt. 27, 28 e 31 del Regolamento CP_3
n.16190/2007, nonché dell'art. 36 del Regolamento n.20307/2018 (che a sua volta CP_3 richiama gli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento delegato (UE) 2017/565)” oltre dell'obbligo di informativa attiva di cui all'art. 21 del T.U.F” (pag. 7 della citazione);
- di consegna del KID (Key Information Document);
- di ogni informativa circa la presenza le conseguenze dell'“effetto leva” (citazione, pg. 14-15), la volatilità dei certificates oggetto di causa (pg. 15-16), “gli scenari probabilistici di performance degli investimenti in certificati” (pg. 16-17) e la natura complessa dei titoli oggetto di causa (pg. 17-19);
- di informativa sui costi e commissioni delle operazioni disposte e la mancata acquisizione, da parte di , del consenso sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata (pg. 19-22); CP_2
- la mancata valutazione di (non) appropriatezza delle operazioni e, quindi, la violazione degli obblighi di informativa passiva di cui agli artt. 41 e 42 del Reg. Intermediari 2007 atto di citazione pag. 22 ss..
A parere di scrive ha operato invece nel pieno rispetto degli obblighi di legge. CP_2
4a) Gli obblighi di informazione attiva.
Quanto alla sua censura relativa agli obblighi di informazione attiva, l'attrice sostiene che la Pt_2 non le avrebbe fornito le informazioni sulla natura, sulle caratteristiche e sul rischio insito nel certificate su cui la stessa ha compiuto le operazioni.
A parere di chi scrive le argomentazioni della trovano smentita nella documentazione, già Pt_1 prodotta nella causa, fornita alla stessa da . CP_2
Come già rilevato in precedenza, l'attrice ha sottoscritto il Contratto Quadro, occasione in cui CP_2 ha fornito alla tutte le informazioni necessarie in merito agli strumenti finanziari oggetto della Pt_1 presente controversia.
Mediante il già citato “Documento Informativo” l'attrice risulta poi adeguatamente informata in merito a tutte le caratteristiche e i rischi dei certificates, tra cui anche i meccanismi di leva finanziaria che contraddistinguono gli investimenti relativi e la volatilità dei prezzi tipica dei titoli negoziati.
È infatti sufficiente riportare la Parte B, art. 1.1, del Documento Informativo, dedicata ai certificates, ove le carenze informative lamentate dall'attrice trovano smentita:
“I certificate sono strumenti finanziari costituiti da una combinazione di opzioni che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante cui si riferiscono. I certificate senza effetto leva (investment certificate) costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. I certificate con leva (leverage certificate) possono essere sia di tipo bull che di tipo bear. Sulla base della classificazione prevista da ACEPI
(l'“Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento”, che riunisce i principali emittenti di prodotti strutturati e promuove in Italia una cultura evoluta dei prodotti di investimento, in particolare certificati) è possibile suddividere i certificate in 4 macroclassi: strumenti a capitale protetto/garantito, strumenti a capitale condizionatamente protetto, strumenti a capitale non protetto e strumenti a leva.
I certificate di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunemente chiamati “Investment Certificate” (senza effetto leva). I certificate di cui al numero 4) sono comunemente chiamati “Leverage Certificate” (con effetto leva). 1) Certificate a capitale protetto/garantito Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo (o sul ribasso) dell'attività sottostante proteggendo il capitale investito dagli eventuali ribassi
(rialzi). Il livello di protezione è definito in fase di emissione del prodotto, in maniera tale da offrire una protezione totale del capitale investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 80% o inferiore). 2) Certificate a capitale condizionatamente protetto/garantito Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo dell'attività sottostante e allo stesso tempo proteggono il capitale investito (ma solo se il sottostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie di certificati, consentono di guadagnare anche in caso di ribassi contenuti. 3) Certificate a capitale non protetto/garantito Questi prodotti consentono ai portatori di investire in un determinato sottostante esponendosi alla performance realizzata da questo ultimo, sia al ribasso che al rialzo, in maniera proporzionale oppure più che proporzionale. I sottostanti di questi certificati sono solitamente indici, commodities, panieri e più in generale sottostanti non facilmente raggiungibili da un risparmiatore individuale con un investimento diretto. 4) Certificate a Leva Tra i certificati a capitale non protetto, gli strumenti a leva sono quelli che offrono potenzialmente i rendimenti più alti a patto di essere disponibili a sottoporsi a rischi superiori. Con un prodotto con leva si acquisisce il diritto di comperare
(bull) o di vendere (bear) un valore sottostante a un prezzo di esercizio (strike) e a una data prestabiliti.
L'impiego di capitale per investire in un prodotto di questo tipo è minore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante (cosiddetto effetto leva). Proprio la presenza dell'effetto leva consente di moltiplicare la performance del sottostante. La leva però non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite e l'investitore si trova esposto al rischio di estinzione anticipata del certificato e di perdita totale del capitale investito, se il sottostante raggiunge una predeterminata barriera di stop loss”. Si tratta di un'informativa veramente completa ed esaustiva, facilmente comprensibile per un utente medio.
L'attrice ha poi sottoscritto l'abilitazione al Servizio di Marginazione (doc. 13) e l'Integrazione
Contrattuale Derivati (doc. 14), con cui ha nuovamente illustrato le caratteristiche della leva CP_2 finanziaria e dei prodotti derivati, tra cui anche i certificates, nonché i rischi connessi.
Appare pure rilevante il dato che sul sito internet della era presente, sia prima che dopo le CP_2 operazioni di compravendita disposte dall'attrice, un'apposita scheda informativa contenente tutte le informazioni pertinenti i certificates, aggiornate di volta in volta, scheda più volte consultata dall'attrice prima delle operazioni, dal momento che la stessa ha impartito diverse operazioni da tale sezione del sito (v. doc 27).
Con riguardo agli investimenti effettuati dall'attrice tra il 2015 e il 2017, detta scheda conteneva, tra l'altro, tutte le informazioni relative allo strumento finanziario, quali il codice ISIN, e, l'emittente, la valuta, le date di emissione e di scadenza, lo strike ed il mercato di quotazione, il prezzo corrente nel momento della navigazione dell'utente sul sito , con prezzo di apertura e di chiusura, un CP_2 grafico a torta indicante il numero di clienti che hanno acquistato il medesimo prodotto e gli CP_2 altri titoli (analoghi) acquistati da questi investitori, ed infine gli “Ultimi Tweet”, ove vengono aggiornate in tempo reale le notizie riguardanti i titoli visualizzati ed i mercati finanziari.
Dal doc. 28 di parte convenuta emerge poi che, cliccando sul link “Dettagli”, le piattaforme di CP_2 reindirizzano alla pagina “Help/Prodotti complessi”, ove sono meglio esplicati i rischi connaturati ad investimenti in titoli complessi ed è disponibile la consultazione, tramite apposito link, della
Comunicazione n. 0097996 del 22 Dicembre 2014. CP_3 C'è poi una sezione “Grafico” ove era possibile visualizzare l'andamento storico del titolo, scegliendo tra svariati orizzonti temporali, e i volumi scambiati, che rappresenta una modalità informativa decisamente maggiore rispetto a quanto in astratto sarebbe stato possibile con un mero modulo cartaceo.
Risultano quindi dunque superate le allegazioni attrici in merito alla presunta mancata informativa in punto di volatilità dei certificates.
Successivamente, a seguito delle novità introdotte medio tempore dalla normativa di settore, CP_2 ha anche fornito ai propri clienti il già menzionato “Key Information Document” (“KID”), imposto a partire dal gennaio 2018 dall'Unione europea agli intermediari, contenente le informazioni chiave
(Key) in merito a prodotti di investimento e assicurativi c.d. preassemblati e destinati agli investitori al dettaglio.
Come si evince dal sito di Borsa Italiana (https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm), i
KID sono “schede sintetiche” di al massimo di tre facciate di formato A4 di stampa, con lo scopo di:
- “descrivere con efficacia e semplicità i prodotti di investimento strutturati denominati PRIIP
[c.d. preassemblati]”;
- “permettere di comprendere il prodotto d'investimento, i suoi rischi, i suoi costi, i guadagni e le perdite potenziali.
- facilitare il confronto con altri prodotti simili e comprendere indicazioni sintetiche sulle caratteristiche del PRIIP”. Sempre nello stesso sito si legge che “Nell'insieme dei PRIIP rientrano invece i derivati, i prodotti e depositi strutturati, i prodotti emessi da veicoli SPV, i prodotti assicurativi con componente di investimento come le polizze unit-linked.”, con la conseguenza che anche i Certificates rientrano tra i PRIIP.
Inoltre, il KID doveva contenere, ed effettivamente contiene, “un indicatore sintetico di rischio integrato da una spiegazione testuale dello stesso indicatore e deve spiegare testualmente anche i rischi particolarmente rilevanti” e “scenari di performance adeguati ed esplicitare le ipotesi formulate per realizzarli.”.
La ha quindi correttamente assolto ai propri obblighi informativi nei confronti dell'attrice, CP_2 mettendo a sua disposizione il KID degli strumenti finanziari redatti dall'emittente (doc. 29), di cui la ha certamente preso visione, come emerge dai log di cui al doc. 30 della resistente. Pt_1
Nella schermata esemplificativa della “scheda titolo” relativa ad investimenti in certificates effettuati tramite le piattaforme successivamente al gennaio 2018, in basso a destra è visibile CP_2 l'avvertenza, di significato inequivocabile, “Titolo Classificato Priip della normativa MIFID II. Leggi il documento KID/KIID”. Non si comprende poi perchè l'attrice sostenga che il KID le avrebbe dovuto essere consegnato “con anticipo”, dal momento che opera on line, ragione per cui il documento era per lei sempre CP_2 disponibile, perchè consultabile 24 ore su 24, peraltro senza vincoli d'acquisto durante la fase di consultazione.
Oltretutto il contenuto dei KID conferma l'esaustività del quadro informativo fornito all'attrice, perché in essi (docc. 29 e 30) era indicato:
- che il cliente stava “per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione”.
- che “il prodotto punta a replicare (al lordo di costi e commissioni) l'andamento giornaliero del Sottostante moltiplicato per una leva” e che “L'investimento in questo prodotto espone al rischio di perdita anche totale del capitale”. - quale fosse il rischio e il potenziale rendimento del titolo.
- gli scenari di performance del certificate.
- lo scenario che si sarebbe verificato nel caso in cui l' non fosse stato in grado di Parte_3 rimborsare le perdite.
Risultano quindi superate le doglianze attrici in merito alla mancata indicazione degli “Scenari probabilistici di performance degli investimenti in certificati”.
non è quindi responsabile di alcun inadempimento con riguardo ai suoi obblighi informativi CP_2 legali e contrattuali sopra descritti.
4b) I meccanismi di marginazione
L'attrice sostiene inoltre di non essere stata adeguatamente informata sul funzionamento del meccanismo di marginazione e, dunque, sui rischi derivanti dalla compravendita di strumenti finanziari attraverso l'utilizzo dello strumento della leva finanziaria, a cui la stessa aveva chiesto di essere abilitata il 19/1/09.
Tale abilitazione è avvenuta attraverso la visualizzazione della schermata già citata in precedenza, che richiedeva di confermare, quale passaggio bloccante, la lettura e l'accettazione delle Norme
Operative sulla marginazione (doc. 13 ). CP_2
Prima di confermare la richiesta di attivazione del servizio di marginazione, l'attrice ha espressamente dichiarato di aver letto e accettato le citate condizioni, che illustravano nel dettaglio il funzionamento del servizio ed evidenziavano i rischi di tale operatività (comunque già esplicitati all'art. 13 delle
Condizioni Generali).
Ci si limita per sinteticità a fare integrale richiamo al documento in esame, e al suo ampio contenuto, anche in relazione agli esempi indicati (doc. 13).
4c) Rischi propri dell'operatività in leva
A tale proposito si evidenzia che la marginazione è una modalità di trading, di natura altamente speculativa, con un elevato livello di rischio, che presuppone una conoscenza avanzata dei mercati e degli strumenti finanziari, perché, qualora l'andamento del mercato evidenzi repentine forti variazioni negative del prezzo del titolo, la perdita realizzata può anche eccedere il capitale inizialmente investito.
ha documentato di aver fornito un'ampia informativa sulle modalità di funzionamento del CP_2 citato servizio e i rischi dal medesimo derivanti, anche in relazione ai costi ad esso connessi, puntualmente disciplinati nel Documento di Sintesi allegato al contratto (doc. 5), nei suoi successivi aggiornamenti, oltreché nei Fogli Informativi periodicamente trasmessi alla clientela (doc. 7).
L'attrice è stata inoltre sempre informata da in merito all'andamento del titolo oggetto di CP_2 causa, mediante la messa a disposizione degli estratti del conto deposito titoli, ove veniva riportato il prezzo/controvalore dei titoli in portafoglio (doc. 9) e della valorizzazione del portafoglio nella sezione riservata del sito denominata “Portafoglio sintesi” (doc. 31), che fornisce l'indicazione circa l'andamento degli strumenti finanziari detenuti e il guadagno/perdita rispetto al prezzo corrente di mercato.
La dunque, accedendo a tale sezione del sito (log doc. 32) ha visualizzato anche gli strumenti Pt_1 in parola, con l'indicazione della relativa progressiva perdita di valore.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 62, par. 2, Regolamento UE 2017/565, la convenuta ha provveduto ad informare l'attrice del deprezzamento pari o superiore al 10% rispetto al valore iniziale di apertura della posizione, che registravano i titoli negoziati dalla (doc. 33). Pt_1 Questo Giudice ritiene quindi che nessuna diligenza più qualificata poteva essere pretesa dalla Pt_2 ai sensi della normativa pro tempore vigente in relazione a ciascuno degli investimenti.
4d) Sull'appropriatezza delle operazioni.
La lamenta poi la presunta violazione degli artt. 41 e 42 e ss. Reg. Intermediari, in quanto gli Pt_1 investimenti non sarebbero stati “appropriati” al suo profilo di investimento (pag. 22 ss. della citazione), perché la Banca avrebbe “proceduto all'esecuzione degli investimenti controversi senza aver preventivamente e correttamente valutato l'appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo della sig.ra , e “omesso di comunicare alla Cliente l'esito del giudizio di appropriatezza, in Pt_1 violazione delle disposizioni dettate dagli artt. 39, 41 e 42 del Regolamento n. 16190/07, CP_3 dall'art. 42 del Regolamento n. 20307/18 e dagli artt. 55 e 56 del Regolamento (UE) CP_3
2017/565”.
Sul punto si ricorda che la ha operato tramite le piattaforme della Banca sin dal 2008 e, pertanto, Pt_1
ha preso atto nei propri archivi informatici della sua esperienza maturata sui mercati finanziari, CP_2 raccogliendo ed aggiornando le risposte al c.d. questionario Mifid, contenente tutte le informazioni necessarie sul profilo dell'attrice (docc. 3, 21 e 22).
La Direttiva 2004/39/CE prevede che “Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l'impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente, in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale cliente”.
Risultano così enucleate le tre macro-categorie che devono essere oggetto di accertamenti con il questionario di profilatura Mifid, e cioè la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti;
la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento di ciascun cliente.
Il legislatore comunitario ha poi integrato la Direttiva 2004/39 con la Direttiva di attuazione
2006/73/CE (livello 2), raccomandando alle società di investimento di raccogliere le seguenti ulteriori informazioni in merito al profilo dell'investitore (cfr. art. 37, comma 1, Direttiva 2006/73/CE):
- i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
- la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
- il livello di istruzione e la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente”.
I questionari di profilatura Mifid prodotti sub 3, 21 e 22) confermano che ha formulato CP_2 domande in merito a tutti i profili di cui sopra.
Poiché il Regolamento Consob 2007 prevede all'art. 39, comma 5 (richiamato anche dal successivo art. 41) che “Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete”, resta fermo l'onere dei clienti (specificamente assunto con la sottoscrizione del Contratto Quadro) di avvertire l'intermediario di eventuali modifiche nel proprio profilo di rischio.
Le informazioni fornite dalla nel caso di specie hanno trovato conferma nelle numerose Pt_1 operazioni in una moltitudine di strumenti finanziari, tra cui (per quanto qui rileva) anche certificates italiani ed esteri (doc. 15), effettuate dalla stessa tra il 2008 e il 2014, e, più in dettaglio, tra il settembre
2014 e il novembre 2015, proprio nel certificate oggetto della causa. Appare pertanto provato che la possedesse il “livello di esperienza e conoscenza necessario per Pt_1 comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” art. 41 Regolamento 2007 e art. 42 Regolamento 2018), necessario per ritenere i suoi CP_3 CP_3 investimenti appropriati al suo profilo di investitrice.
4e) Sulle regole di best execution e la presunta applicazione di costi occulti.
Chi scrive non condivide neppure le doglianze avanzate dall'attrice in relazione alla fase esecutiva delle operazioni con riferimento alla presunta applicazione di commissioni non pattuite e di costi occulti.
Sul punto si rileva che, quanto agli obblighi posti in capo all'intermediario in materia di best execution, la ““Execution policy”, che descrive la strategia di esecuzione degli ordini della Banca”,
è contenuta nel Documento Informativo che la ha dichiarato di aver ricevuto e di averne Pt_1 accettato il contenuto.
Le commissioni applicate erano puntualmente disciplinate nel Documento di Sintesi allegato al
Contratto Quadro e nei suoi successivi aggiornamenti prodotti in questa sede da sub 7, e sono CP_2 quelli di cui al mercato azionario italiano, perché il certificate oggetto di causa era (ed è tuttora) negoziato sul mercato di Borsa Italiana “Sedex” (v. le note informative prodotte sub doc. 18 ), CP_2 che, come da definizione del glossario di Borsa Italiana, consiste nel “Mercato gestito da Borsa
Italiana SpA, sul quale vengono negoziati Securitised Derivatives.
Pertanto, per ciascuna delle (oltre 30) operazioni, le commissioni applicate ammontano esattamente a quanto pattuito tra le parti, come emerge dalle già citate note informative.
4f) La rilevanza della reiterata operatività dell'investitore in materia di strumenti finanziari.
Si deve innanzitutto ribadire che l'attrice, oltre ad aver operato in certificates (italiani ed esteri) tra il
2008 e il 2015, esattamente tra il settembre 2014 e il novembre 2015 aveva già investito per 68 volte proprio nel certificate oggetto di causa, con la conseguenza che è indubitabile che la stessa ben conoscesse il titolo in parola.
Appare doveroso poi evidenziare che i Tribunali chiamati a pronunciarsi in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella per cui è causa hanno attribuito rilievo dirimente per il rigetto delle pretese dell'investitore al profilo soggettivo dei clienti e all'esperienza maturata dai medesimi, andando a formare, tra la giurisprudenza di merito, un orientamento sempre più consolidato sul punto.
Ci si limita in questa sede a richiamare la motivazione della sentenza n. 1187 del 5 maggio 2017, emessa da questa sezione, conforme a tale orientamento.
Gli elementi di cui sopra complessivamente considerati comportano il totale rigetto di tutte le domande attrici, comprese quelle risarcitorie e restitutorie.
Le spese di lite.
A parere di chi scrive non emergono elementi di dolo o colpa grave nelle domande attrici, che hanno comportato comunque un'analisi approfondita dei loro presupposti in fatto ed in diritto.
Risulta però in compenso la manifesta fondatezza delle difese di , con conseguente CP_2 applicazione dell'aumento dei compensi del difensore della convenuta ex art. 4, comma 8, del D.m.
n. 55/14, che si quantifica nella misura massima di un terzo, stante il fatto che tutte le difese presentano le caratteristiche di cui sopra. Le spese di lite della convenuta restano a carico dell'attrice secondo i valori medi dello scaglione relativo all'importo richiesto, con l'aumento indicato.
P.Q.M.
Rigetta tutte le domande attrici.
Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in 18.804,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 25/3/25 Il Giudice Unico
Andrea Del Nevo