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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2024, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3704/2024 promosso da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. NERI ROBERTO e dell'avv. Marini Giorgia
ricorrenti nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai coniugi, senza figli, , nato a [...] il Parte_1
04/02/1965, e nata a [...] il [...], residenti in [...]Parte_2
(MO), che intendono adottare , nata a [...] il [...], di stato libero, è Controparte_1
fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che pagina 1 di 3 abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età degli adottanti (59 e
54) e della differenza di età con l'adottanda (37 e 32).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale gli adottanti e l'adottanda hanno espresso il consenso all'adozione.
, concepita da e (figlia di una nipote di Controparte_1 Persona_1 Persona_2
, è stata inserita dal 2005 nella famiglia degli adottanti. Parte_1
Più in particolare, a seguito del decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna del 12 gennaio 2006, l'allora minore è stata collocata presso i prozii materni (i CP_1
ricorrenti). Successivamente, con decreto definitivo del 16 febbraio 2012, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, provvedendo ex art. 333 c.c., disponeva l'affidamento definitivo di ai CP_1
prozii (doc. 2).
La mancata acquisizione dell'assenso da parte del padre e della madre Persona_1 [...]
dell'adottanda (ai quali sono stati notificati ricorso e decreto di fissazione Persona_2
d'udienza) non è di ostacolo all'adozione (art. 297 c.c.), sussistendo l'interesse dell'adottanda a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con e , coi quali Parte_1 Parte_2
ha vissuto da quando aveva tre anni, in forza di provvedimenti del giudice minorile.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di da parte dei Controparte_1
coniugi e ad ogni conseguente effetto, compresa Parte_1 Parte_2
l'anteposizione del cognome al proprio da parte dell'adottata ex art. 299 co. 1 e 3 c.c. Pt_1
pagina 2 di 3 Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di , Controparte_1 Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_2
21/02/1970, ad ogni conseguente effetto;
II – dichiara che antepone il cognome al proprio;
Controparte_1 Pt_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4/12/2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3704/2024 promosso da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. NERI ROBERTO e dell'avv. Marini Giorgia
ricorrenti nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai coniugi, senza figli, , nato a [...] il Parte_1
04/02/1965, e nata a [...] il [...], residenti in [...]Parte_2
(MO), che intendono adottare , nata a [...] il [...], di stato libero, è Controparte_1
fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che pagina 1 di 3 abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età degli adottanti (59 e
54) e della differenza di età con l'adottanda (37 e 32).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale gli adottanti e l'adottanda hanno espresso il consenso all'adozione.
, concepita da e (figlia di una nipote di Controparte_1 Persona_1 Persona_2
, è stata inserita dal 2005 nella famiglia degli adottanti. Parte_1
Più in particolare, a seguito del decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna del 12 gennaio 2006, l'allora minore è stata collocata presso i prozii materni (i CP_1
ricorrenti). Successivamente, con decreto definitivo del 16 febbraio 2012, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, provvedendo ex art. 333 c.c., disponeva l'affidamento definitivo di ai CP_1
prozii (doc. 2).
La mancata acquisizione dell'assenso da parte del padre e della madre Persona_1 [...]
dell'adottanda (ai quali sono stati notificati ricorso e decreto di fissazione Persona_2
d'udienza) non è di ostacolo all'adozione (art. 297 c.c.), sussistendo l'interesse dell'adottanda a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con e , coi quali Parte_1 Parte_2
ha vissuto da quando aveva tre anni, in forza di provvedimenti del giudice minorile.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di da parte dei Controparte_1
coniugi e ad ogni conseguente effetto, compresa Parte_1 Parte_2
l'anteposizione del cognome al proprio da parte dell'adottata ex art. 299 co. 1 e 3 c.c. Pt_1
pagina 2 di 3 Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di , Controparte_1 Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_2
21/02/1970, ad ogni conseguente effetto;
II – dichiara che antepone il cognome al proprio;
Controparte_1 Pt_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4/12/2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
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