Sentenza 22 maggio 1969
Massime • 4
I terzi acquirenti dell'immobile sottoposto al privilegio di cui all'art.2772 cod.civ., spettante allo stato per i Tributi relativi all'immobile medesimo, non sono debitori dell'imposta, ma, quali terzi possessori, sono soltanto responsabili della somma dovuta a titolo di imposta, limitatamente al valore dell'immobile su cui grava il privilegio.*
Le cause di imposte e tasse, devolute alla Competenza funzionale del tribunale, quale giudice di primo grado, sono le controversie che si svolgono fra l'amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo del tributo, in Sede di cognizione o in Sede di esecuzione, nelle quali il rapporto tributario venga dedotto in giudizio come oggetto specifico della pretesa, sia che questa riguardi l'esistenza, o l'esigibilita, o la misura del tributo, ovvero l'esistenza o l'estensione della relativa garanzia, sia che riguardi la regolarita o validita del procedimento esecutivo. Non e quindi lite tributaria quella che attiene ai rapporti interni fra le parti contraenti, o ai rapporti fra i soggetti che possono essere comunque tenuti al pagamento del tributo, allorche sia estranea l'amministrazione finanziaria, i cui diritti non vengano contestati. ( V. 341-68, massima n.331294 1261-65).*
La speciale surrogazione nei diritti dell'amministrazione finanziaria, prevista dall'art.98 legge di registro, compete solo ai cosidetti responsabili di imposta, e cioe ai pubblici ufficiali indicati nel precedente art.80, nonche alle altre persone che la legge obbliga al pagamento del tributo, nonostante la loro estraneita al rapporto tributario. Quella surrogazione, percio, non compete al venditore, il quale, per la sua qualita di contraente dell'atto di trasferimento, e tenuto al pagamento della relativa imposta, in solido col compratore, ai sensi dell'art.93 n.1 della legge di registro. Ma, quando il venditore abbia pagato l'imposta di registro sull'atto di compravendita, nonostante che nei rapporti interni vi fosse tenuto il compratore, in tal caso il venditore ha diritto di avvalersi della surrogazione legale ordinaria (art.1203 n.3). ( V. 962-67, massima n.327210 1836-66, massima n.323586).*
La surrogazione di cui all'art.1203 n.3 cod.civ. importa il subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto, con tutti i diritti e le azioni che attengono a quel determinato rapporto ma con i diritti e con le azioni si trasferiscono anche le limitazioni, le decadenze, le prescrizioni e simili, inerenti al diritto che Forma oggetto della surrogazione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/1969, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1969 |
Testo completo
Le cause di imposte e tasse, devolute alla Competenza funzionale del tribunale, quale giudice di primo grado, sono le controversie che si svolgono fra l'amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo del tributo, in Sede di cognizione o in Sede di esecuzione, nelle quali il rapporto tributario venga dedotto in giudizio come oggetto specifico della pretesa, sia che questa riguardi l'esistenza, o l'esigibilita, o la misura del tributo, ovvero l'esistenza o l'estensione della relativa garanzia, sia che riguardi la regolarita o validita del procedimento esecutivo. Non e quindi lite tributaria quella che attiene ai rapporti interni fra le parti contraenti, o ai rapporti fra i soggetti che possono essere comunque tenuti al pagamento del tributo, allorche sia estranea l'amministrazione finanziaria, i cui diritti non vengano contestati. ( V. 341-68, massima n.331294 1261-65).*