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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/02/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 269/2015 vertente
TRA
(CF: ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Olbia, Via Sassari n.6 nello studio C.F._2 dell'Avv. Giuseppina Balata, pec: che li rappresenta e Email_1
difende,
ATTORI
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati i Arzachena via San
[...] C.F._4
Pietro n. 1 presso lo Studio dell'avv. Nicco Filigheddu, che li rappresenta e difende,
CONVENUTI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Olbia, Controparte_3 C.F._5
alla Via Cavour n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Merlini (C.F.
), che la rappresenta e difende, C.F._6
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i coniugi e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio i coniugi e chiedendo: che fosse Controparte_1 Controparte_2
dichiarata la nullità, o in subordine la risoluzione, dell'atto pubblico di compravendita stipulato tra le parti in data 06.05.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 380/2001, e per l'effetto che i convenuti fossero condannati alla restituzione a favore degli attori del prezzo pagato in misura di € 90.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal
05.05.2006; che i convenuti fossero condannati al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori da quantificarsi in € 26.393,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda hanno dedotto che l'unità abitativa acquistata fosse priva della concessione edilizia.
Costituitisi, i convenuti hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto e hanno chiesto in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della loro dante causa,
[...]
al fine di essere tenuti indenni nel caso di accoglimento della domanda attorea;
nel CP_3
merito il rigetto della domanda di parte attrice e la sua condanna ex art. 96 c.p.c.
Il giudice, con ordinanza del 22.2.2016 ha disposto il mutamento del rito e ha autorizzato la chiamata in causa della CP_3
Costituitasi, la terza chiamata ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e la condanna degli attori ex art 96 c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha rinunciato alle domande di nullità o risoluzione del contratto di vendita, insistendo solo nella domanda di risarcimento dei danni subiti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU.
La domanda attorea è evidentemente infondata. I danni lamentati, infatti, si concretizzano in spese sostenute dagli attori per la conclusione del contratto di acquisto dell'immobile, con la conseguenza che in assenza della declaratoria di nullità o risoluzione del contratto medesimo, le spese sono pienamente giustificate e quindi non si concretizza alcun danno. Del resto, a riprova della infondatezza della domanda militano le risultanze della CTU, alla quale si ritiene di poter aderire in quanto priva di vizi logico giuridici idonei a inficiarne il contenuto, che ha concluso che le difformità del bene rispetto al titolo edilizio sono parziali e suscettibili di sanatoria e che non vi è alcuna incidenza negativa degli abusi edilizi sul valore commerciale del bene e della sua commerciabilità. A confermare quanto accertato dal consulente rileva il fatto che in data 28.10.2019 gli attori hanno alienato l'immobile a terzi.
2 Appare dunque evidente la piena validità del contratto di compravendita dell'immobile e l'inesistenza di alcun inadempimento contrattuale che giustifichi il risarcimento.
Medesimo discorso vale per le spese sostenute per il rifacimento dell'allaccio fognario.
Tra l'altro non vi è alcuna prova che il danno prodottosi cinque anni dopo l'acquisto sia riconducibile a un vizio dell'immobile acquistato, con la conseguenza che manca l'elemento costitutivo del diritto al risarcimento.
Per le ragioni ora esposte, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Infine, data la manifesta infondatezza dell'azione, si ritiene che la condotta di parte attrice integri un abuso del processo esorbitante il diritto di difesa costituzionalmente garantito, pertanto, va accolta la domanda dei soli convenuti di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.
Le spese, in virtù dei principi di soccombenza e di causalità, sono poste a carico degli attori in favore dei convenuti e dei convenuti in favore della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in euro 8.000,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
che liquida in euro 5.000,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 500,00.
5) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU.
Tempio Pausania, 13/02/2024
Il giudice
Ugo Iannini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 269/2015 vertente
TRA
(CF: ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Olbia, Via Sassari n.6 nello studio C.F._2 dell'Avv. Giuseppina Balata, pec: che li rappresenta e Email_1
difende,
ATTORI
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati i Arzachena via San
[...] C.F._4
Pietro n. 1 presso lo Studio dell'avv. Nicco Filigheddu, che li rappresenta e difende,
CONVENUTI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Olbia, Controparte_3 C.F._5
alla Via Cavour n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Merlini (C.F.
), che la rappresenta e difende, C.F._6
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i coniugi e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio i coniugi e chiedendo: che fosse Controparte_1 Controparte_2
dichiarata la nullità, o in subordine la risoluzione, dell'atto pubblico di compravendita stipulato tra le parti in data 06.05.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 380/2001, e per l'effetto che i convenuti fossero condannati alla restituzione a favore degli attori del prezzo pagato in misura di € 90.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal
05.05.2006; che i convenuti fossero condannati al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori da quantificarsi in € 26.393,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda hanno dedotto che l'unità abitativa acquistata fosse priva della concessione edilizia.
Costituitisi, i convenuti hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto e hanno chiesto in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della loro dante causa,
[...]
al fine di essere tenuti indenni nel caso di accoglimento della domanda attorea;
nel CP_3
merito il rigetto della domanda di parte attrice e la sua condanna ex art. 96 c.p.c.
Il giudice, con ordinanza del 22.2.2016 ha disposto il mutamento del rito e ha autorizzato la chiamata in causa della CP_3
Costituitasi, la terza chiamata ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e la condanna degli attori ex art 96 c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha rinunciato alle domande di nullità o risoluzione del contratto di vendita, insistendo solo nella domanda di risarcimento dei danni subiti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU.
La domanda attorea è evidentemente infondata. I danni lamentati, infatti, si concretizzano in spese sostenute dagli attori per la conclusione del contratto di acquisto dell'immobile, con la conseguenza che in assenza della declaratoria di nullità o risoluzione del contratto medesimo, le spese sono pienamente giustificate e quindi non si concretizza alcun danno. Del resto, a riprova della infondatezza della domanda militano le risultanze della CTU, alla quale si ritiene di poter aderire in quanto priva di vizi logico giuridici idonei a inficiarne il contenuto, che ha concluso che le difformità del bene rispetto al titolo edilizio sono parziali e suscettibili di sanatoria e che non vi è alcuna incidenza negativa degli abusi edilizi sul valore commerciale del bene e della sua commerciabilità. A confermare quanto accertato dal consulente rileva il fatto che in data 28.10.2019 gli attori hanno alienato l'immobile a terzi.
2 Appare dunque evidente la piena validità del contratto di compravendita dell'immobile e l'inesistenza di alcun inadempimento contrattuale che giustifichi il risarcimento.
Medesimo discorso vale per le spese sostenute per il rifacimento dell'allaccio fognario.
Tra l'altro non vi è alcuna prova che il danno prodottosi cinque anni dopo l'acquisto sia riconducibile a un vizio dell'immobile acquistato, con la conseguenza che manca l'elemento costitutivo del diritto al risarcimento.
Per le ragioni ora esposte, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Infine, data la manifesta infondatezza dell'azione, si ritiene che la condotta di parte attrice integri un abuso del processo esorbitante il diritto di difesa costituzionalmente garantito, pertanto, va accolta la domanda dei soli convenuti di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.
Le spese, in virtù dei principi di soccombenza e di causalità, sono poste a carico degli attori in favore dei convenuti e dei convenuti in favore della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in euro 8.000,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
che liquida in euro 5.000,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 500,00.
5) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU.
Tempio Pausania, 13/02/2024
Il giudice
Ugo Iannini
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