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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4086/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...]
Maganza n. 18 int. 1, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Massalin del C.F._1
Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Schio (VI), Via Btg Val Leogra n. 40, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...], ultima residenza in Italia Controparte_1 in Via Alessandro Maganza, n. 18 a Schio (VI), attualmente residente in [...], Rua Ipanema 194, c.f.
, contumace C.F._2
Resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
in punto: domanda di divorzio pagina 1 di 3 Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis,
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/09/1999 iscritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Santorso (VI) al N.9 P.2 S. C anno 1999;
2) condannare, in caso di opposizione, parte convenuta al ristoro di spese e competenze di causa”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
il giorno 18.09.1999 in Santorso (VI), con atto trascritto al n. 9, parte 2, serie C anno 1999
[...] del Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune.
Nel proprio atto introduttivo il ricorrente esponeva: che dall'unione matrimoniale era nato il figlio
[...]
in data 21.09.2004; che i coniugi avevano stabilito la loro residenza in provincia di Persona_1
Vicenza; che nel 2017 si erano recati in Brasile ove la moglie e il figlio erano rimasti a vivere, mentre lui aveva fatto rientro in Italia nel maggio 2018 ed aveva introdotto, in data 21.02.2020, il ricorso per separazione avanti al Tribunale di Vicenza con instaurazione del procedimento n. 1294/2020 R.G.; che in detto giudizio, svoltosi nella contumacia della resistente, egli aveva limitato le proprie richieste alla pronuncia sullo status coniugale, stante il difetto di competenza del Giudice adito a decidere sulle domande relative all'affido, al diritto di visita del padre e al contributo di mantenimento per il figlio, siccome residente all'estero; che, in data 7.10.2021, veniva emessa la sentenza di separazione n.
1920/2021, divenuta definitiva;
che, essendo decorsi i termini di legge senza che le parti si fossero riconciliate, era sua intenzione ottenere la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, stante l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
, a cui il ricorso veniva regolarmente notificato nel luogo di Controparte_1 residenza in Brasile, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 15.04.2025 compariva personalmente il sig. che confermava il Parte_1 contenuto del ricorso, insistendo nella domanda di divorzio.
pagina 2 di 3 La causa veniva differita per l'acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e, all'udienza cartolare del 22.05.2025, era rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai fini della formulazione del parere di competenza.
***
Preliminarmente il Collegio rileva che il matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
è stato celebrato con rito civile e, pertanto, la domanda con cui il ricorrente Controparte_1 chiede di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale va riqualificata come domanda di scioglimento del matrimonio.
In questi termini va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo ampiamente trascorso il termine di un anno dall'udienza per la comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente f.f. nel giudizio di separazione giudiziale nel quale la resistente non ha inteso costituirsi
(5.11.2020) e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (2.10.2024), senza che sia intervenuta la riconciliazione dei coniugi come è dato ricavare dalle residenze separate degli stessi fissate in Stati diversi e come confermato dalle dichiarazioni del ricorrente e dalla condotta processuale della resistente che non si è costituita neppure in questo giudizio al fine di contrastare la domanda di divorzio.
Nessuna statuizione di carattere economico dev'essere adottata in difetto di domanda.
Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite, di cui il ricorrente ha chiesto la rifusione solo in caso di opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e nata a [...] - Brasile il C.F._1 Controparte_1
29/08/1964 (C.F. ) contratto nel Comune di Santorso il giorno 18/09/1999; C.F._2
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Santorso di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 9, parte 2, serie C anno 1999 dei coniugi sopra indicati;
3. nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza, 24 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4086/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...]
Maganza n. 18 int. 1, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Massalin del C.F._1
Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Schio (VI), Via Btg Val Leogra n. 40, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...], ultima residenza in Italia Controparte_1 in Via Alessandro Maganza, n. 18 a Schio (VI), attualmente residente in [...], Rua Ipanema 194, c.f.
, contumace C.F._2
Resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
in punto: domanda di divorzio pagina 1 di 3 Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis,
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/09/1999 iscritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Santorso (VI) al N.9 P.2 S. C anno 1999;
2) condannare, in caso di opposizione, parte convenuta al ristoro di spese e competenze di causa”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
il giorno 18.09.1999 in Santorso (VI), con atto trascritto al n. 9, parte 2, serie C anno 1999
[...] del Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune.
Nel proprio atto introduttivo il ricorrente esponeva: che dall'unione matrimoniale era nato il figlio
[...]
in data 21.09.2004; che i coniugi avevano stabilito la loro residenza in provincia di Persona_1
Vicenza; che nel 2017 si erano recati in Brasile ove la moglie e il figlio erano rimasti a vivere, mentre lui aveva fatto rientro in Italia nel maggio 2018 ed aveva introdotto, in data 21.02.2020, il ricorso per separazione avanti al Tribunale di Vicenza con instaurazione del procedimento n. 1294/2020 R.G.; che in detto giudizio, svoltosi nella contumacia della resistente, egli aveva limitato le proprie richieste alla pronuncia sullo status coniugale, stante il difetto di competenza del Giudice adito a decidere sulle domande relative all'affido, al diritto di visita del padre e al contributo di mantenimento per il figlio, siccome residente all'estero; che, in data 7.10.2021, veniva emessa la sentenza di separazione n.
1920/2021, divenuta definitiva;
che, essendo decorsi i termini di legge senza che le parti si fossero riconciliate, era sua intenzione ottenere la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, stante l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
, a cui il ricorso veniva regolarmente notificato nel luogo di Controparte_1 residenza in Brasile, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 15.04.2025 compariva personalmente il sig. che confermava il Parte_1 contenuto del ricorso, insistendo nella domanda di divorzio.
pagina 2 di 3 La causa veniva differita per l'acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e, all'udienza cartolare del 22.05.2025, era rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai fini della formulazione del parere di competenza.
***
Preliminarmente il Collegio rileva che il matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
è stato celebrato con rito civile e, pertanto, la domanda con cui il ricorrente Controparte_1 chiede di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale va riqualificata come domanda di scioglimento del matrimonio.
In questi termini va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo ampiamente trascorso il termine di un anno dall'udienza per la comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente f.f. nel giudizio di separazione giudiziale nel quale la resistente non ha inteso costituirsi
(5.11.2020) e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (2.10.2024), senza che sia intervenuta la riconciliazione dei coniugi come è dato ricavare dalle residenze separate degli stessi fissate in Stati diversi e come confermato dalle dichiarazioni del ricorrente e dalla condotta processuale della resistente che non si è costituita neppure in questo giudizio al fine di contrastare la domanda di divorzio.
Nessuna statuizione di carattere economico dev'essere adottata in difetto di domanda.
Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite, di cui il ricorrente ha chiesto la rifusione solo in caso di opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e nata a [...] - Brasile il C.F._1 Controparte_1
29/08/1964 (C.F. ) contratto nel Comune di Santorso il giorno 18/09/1999; C.F._2
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Santorso di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 9, parte 2, serie C anno 1999 dei coniugi sopra indicati;
3. nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza, 24 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3