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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/10/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8253/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8253/2022 promossa da:
, e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Meloni, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Radice, elettivamente domiciliato come CP_2 da procura in atti Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione C a) Dichiarare indeterminate le condizioni come applicate ai rapporti per cui è causa per assenza di contratto e comunque di pattuizione, quindi, forma scritta;
b) Rideterminare i saldi ex art.117 tub (i conti sono ancora in essere) a mezzo ctu ovvero a tasso legale , senza spese, anatocismo, cms , procedendo se mai alla compensazione con il saldo attuale. insiste anche alla luce della cassazione ex 11735 del 2-5-2024 sulla revisione dei saldi non avendo la banca prodotto gli estratti dal sorgere del rapporto né consegnati tutti, ma soltanto dal 2012 a seguito della istanza ex art .119 del 20.6.2022 (all. 2 attori in citazione). c) In subordine, dichiarati usurari gli interessi come pattuiti, procedere ex art.1815 cc alla loro espunzione a mezzo tu;
Ovvero come da perizia depositata in citazione all. 9); d) Procedere alla verifica del conto anticipi 737052 dello stato degli incassi anche a mezzo di ordine di rendiconto . Si chiede ,quindi ,rimessione della causa sul ruolo istruttorio con ordine alla convenuta di depositare tutti gli estratti dal sorgere el rapporto e nomina di ctu con ricalcolo e x art. 117 tub
,senza commissioni e spese ovvero con saldo zero all'estratto piu' risalente ( cass. 11735/2024); se ritenuti usurari i tassi ,ricalcolo ex art. 1815 cc . e) relativamente alla modifica della segnalazione in CR come da capo D ) conclusioni citazione , quale credito contestato prendere atto che la essa è avvenuta soltanto a seguito dell'avvio di un ricorso di urgenza in corso di causa ( vedasi ordinanza 26.7.2023).Anche a fini delle spese . f) Danni per errata segnalazione in CR anche in via equitativa. Sulle fideiussioni g) Previo ordine di esibizione degli originali delle fideiussioni come rilasciate da e Pt_2 Pt_3
, dichiarare la nullità delle stesse per quanto dedotto .
[...] h) In subordine delle sole clausole colpite da nullità . Ordine alla convenuta di rendiconto ex 1713 cc per il rapporto n. 737052 per verificare la sua operatività ( anticipi e scaduti). Vittoria delle spese e compensi per i quali l'avv.Meloni si dichiara antistatario.”
Conclusioni per parte convenuta
“ In via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità della domanda per le rimesse non aventi carattere solutorio in quanto il conto corrente 827/737046 non risulta ancora chiuso.
Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito restitutorio di parte attrice, per le annotazioni e/o pagamenti eseguiti in data anteriore al 25.11.12, decennio imputato a ritroso dalla notifica della citazione Nel merito: In via principale
Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta e anche tenuto conto del difetto di legittimazione passiva di per eventuali accertamenti di passività CP_1 In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa Con ogni più ampia riserva Si rifiuta il contradditorio su eventuali domande ed eccezioni nuove ex adverso formulate.” PREMESSA SULLA CD. RAGIONE PIÙ LIQUIDA, QUALE PRINCIPIO DECISORIO CHE
INFORMA ANCHE LO STILE REDAZIONALE DELLA MOTIVAZIONE. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida, vale a dire sulla base di un principio che impone un approccio interpretativo di verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e non già su quello della coerenza logico sistematica. Si tratta di un principio che, come chiarito dalla Corte di cassazione, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (termini mutuati da Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo - in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio,
e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Rigetto delle domande attoree. Vale premettere che la causa, giunta davanti a questo magistrato in data 19 marzo 2025, è stata istruita dal precedente Giudice assegnatario che, rigettate le istanze istruttorie attoree, ha dichiarato la causa matura per la decisione.
1.1. Sono infondate e pertanto devono essere rigettate le domande formulate dalla società attrice nei termini preclusivi posti dal codice di procedura civile per la delimitazione del thema decidendum, coincidente con il termine di cui all'art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. Si riportano di seguito le conclusioni precisate con il deposito della cd. prima memoria:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione
In via preliminare accogliere la eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta per le motivazioni , con ogni conseguenza .
In via istruttoria ordinare il deposito del contratto originario di cessione.
Nel merito :
a) Dichiarare indeterminate le condizioni come applicate ai rapporti i per cui è causa per assenza di contratto e , quindi, forma scritta;
b) Rideterminare i saldi ex art.117 tub ( i conti sono ancora in essere) a mezzo ctu ovvero a tasso legale , senza spese,anatocismo, cms , procedendo se mai alla compensazione con il saldo attuale.
c) Procedere alla verifica del conto anticipi 737052 dello stato degli incassi anche a mezzo di ordine di rendiconto;
d) Conseguentemente ordinare alla convenuta di modificare la segnalazione in
C.R. ;
e) Danni per errata segnalazione in CR anche in via equitativa.
Sulle fideiussioni
f) Previo ordine di esibizione degli originali delle fideiussioni come rilasciate da
e , dichiarare la nullità delle stesse per quanto dedotto . Pt_2 Parte_3
g) In subordine delle sole clausole colpite da nullità .
In via istruttoria nomina di CTU contabile, onde procedere al ricalcolo del rapporto a tasso legale dei conti corrente .
Ordine di esibizione dei contratti di affidamento relativi ai tre conti oggetto di causa e, se del caso , emissione di ordine di esibizione per integrare la documentazione già versata in perizia e come consegnata dalla banca ex art.119 tub .
Ordine alla convenuta di rendiconto ex 1713 cc per il rapporto n. 737052 per verificare la sua operatività ( anticipi e scaduti).
Vittoria delle spese e compensi per i quali l'avv.Meloni si dichiara antistatario.”
Tra gli oneri probatori che, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., incombono sulla società attrice vi è indubbiamente quello di produrre gli estratti conto relativi ai contratti oggetto delle domande formulate introducendo il presente giudizio.
La società attrice non ha prodotto nessun estratto conto, né tale mancata produzione può dirsi soddisfatta mediante i rinvii che il consulente incaricato di redigere la perizia prodotta sub doc. n. 8 fa agli estratti conto, evidentemente nella disponibilità della società attrice. Tale mancata produzione ha impedito di procedere ad una eventuale consulenza tecnica, l'indagine tecnico- contabile risultando impedita in assenza di documenti da cui poter eventualmente evincere l'appostazione di addebiti illegittimi nel corso dei rapporti intercorsi con la convenuta.
Da ultimo, vale precisare che la società attrice nell'atto di citazione ha formulato la seguente istanza ex art. 210 c.p.c. (segue screenshot): E' di immediata evidenza la genericità di tale istanza, formulata in violazione dell'art. 94 disp.att.
c.p.c., genericità non emendata nel termine posto dall'art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
Per tale ragione l'ordine di esibizione richiesto non è stato formulato.
Da ultimo, vale precisare che le censure attoree in ordine alla segnalazione in Centrale Rischi sono risultate prive di fondamento a fronte della mancata prova dell'illegittimità dei saldi.
1.2. Gli attori e nella loro veste di garanti, hanno formulato davanti Parte_2 Parte_3 al Tribunale di Bergamo le domande sopra riportate sub “Precisazione delle conclusioni per parte attrice” cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva.
Le domande di nullità delle fideiussioni omnibus formulate dai garanti e Parte_2 Pt_3 devono essere rigettate per mancata produzione in giudizio delle fideiussioni. A pagina n. 5
[...] dell'atto di citazione si legge (si riporta tramite screenshot):
Contrariamente a quanto dedotto dagli attori la perizia (prodotta sub doc.8) non è provvista di alcun allegato.
A pagina 23 della perizia il perito incaricato dagli attori commenta il contenuto delle fideiussioni omnibus che i signori avrebbero sottoscritto e ne riporta un passaggio tramite screenshot. Pt_3
E' di tutta evidenza che tale estratto non può supplire la mancata produzione delle fideiussioni evidentemente nella disponibilità dei garanti odierni attori e che per mera inerzia non hanno provveduto a depositarle nel presente giudizio.
Risulta contrario alla logica prima ancora che al diritto rivolgersi ad un giudice chiedendogli di formulare un giudizio di invalidità di un contratto che non viene però prodotto.
1.3. Da ultimo, a mero fine di completezza, occorre rilevare che gli attori, che hanno citato in giudizio la società e che dunque in hanno individuato, per dirla con linguaggio CP_1 CP_1 chiovendiano, la loro giusta controparte processuale, nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1
c.p.c. hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della convenuta. Ebbene, parte convenuta non ha formulato una domanda riconvenzionale e dunque non è dato ravvisare la ragione giuridica per cui gli attori hanno ritenuto di dover contestare alla società di non aver dato la prova CP_1 dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto del giudizio. Come correttamente eccepito da parte convenuta, in sintesi, gli attori prima citano e poi CP_1 assumono che non sarebbe il corretto destinatario della domanda. CP_1
1.4. Per quanto concerne le domande attoree relative alla segnalazione in Centrale Rischi, nel corso del procedimento cautelare in corso di causa introdotto dalla società attrice il precedente giudice assegnatario della causa, con provvedimento del 13 settembre 2023, su richiesta di entrambe le parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere la società avendo “perso ogni Parte_1 interesse alla coltivazione del ricorso atteso l'avvenuto aggiornamento in Centrale Rischi della segnalazione a suo carico.”
2. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico degli attori e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
2.1. In sede di cautelare in corso di causa, definito, su istanza delle parti, con dichiarazione della cessata materia del contendere, la società attrice ha chiesto di condannare parte convenuta alla rifusione delle spese di lite per la fase cautelare. Tale domanda deve essere rigettata e le spese della fase cautelare devono essere compensate in quanto, come correttamente eccepito da parte convenuta, non corrisponde al vero che il credito sia stato inserito in Centrale Rischi solo dopo il deposito ex art. 700 c.p.c. in corso di causa del maggio 2023; dal documento n. 16 di parte convenuta (da leggersi alla luce della legenda di pag. 111 del documento n. 17) risulta che il credito era stato inserito precedentemente, come risulta dai rapporti dei mesi di febbraio e aprile 2023.
2.2. Tenuto conto del valore indeterminato della causa e della bassa complessità della stessa, vista l'attività difensiva prestata e applicati i valori minimi per ciascuna fase processuale, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.809,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 7 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8253/2022 promossa da:
, e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Meloni, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Radice, elettivamente domiciliato come CP_2 da procura in atti Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione C a) Dichiarare indeterminate le condizioni come applicate ai rapporti per cui è causa per assenza di contratto e comunque di pattuizione, quindi, forma scritta;
b) Rideterminare i saldi ex art.117 tub (i conti sono ancora in essere) a mezzo ctu ovvero a tasso legale , senza spese, anatocismo, cms , procedendo se mai alla compensazione con il saldo attuale. insiste anche alla luce della cassazione ex 11735 del 2-5-2024 sulla revisione dei saldi non avendo la banca prodotto gli estratti dal sorgere del rapporto né consegnati tutti, ma soltanto dal 2012 a seguito della istanza ex art .119 del 20.6.2022 (all. 2 attori in citazione). c) In subordine, dichiarati usurari gli interessi come pattuiti, procedere ex art.1815 cc alla loro espunzione a mezzo tu;
Ovvero come da perizia depositata in citazione all. 9); d) Procedere alla verifica del conto anticipi 737052 dello stato degli incassi anche a mezzo di ordine di rendiconto . Si chiede ,quindi ,rimessione della causa sul ruolo istruttorio con ordine alla convenuta di depositare tutti gli estratti dal sorgere el rapporto e nomina di ctu con ricalcolo e x art. 117 tub
,senza commissioni e spese ovvero con saldo zero all'estratto piu' risalente ( cass. 11735/2024); se ritenuti usurari i tassi ,ricalcolo ex art. 1815 cc . e) relativamente alla modifica della segnalazione in CR come da capo D ) conclusioni citazione , quale credito contestato prendere atto che la essa è avvenuta soltanto a seguito dell'avvio di un ricorso di urgenza in corso di causa ( vedasi ordinanza 26.7.2023).Anche a fini delle spese . f) Danni per errata segnalazione in CR anche in via equitativa. Sulle fideiussioni g) Previo ordine di esibizione degli originali delle fideiussioni come rilasciate da e Pt_2 Pt_3
, dichiarare la nullità delle stesse per quanto dedotto .
[...] h) In subordine delle sole clausole colpite da nullità . Ordine alla convenuta di rendiconto ex 1713 cc per il rapporto n. 737052 per verificare la sua operatività ( anticipi e scaduti). Vittoria delle spese e compensi per i quali l'avv.Meloni si dichiara antistatario.”
Conclusioni per parte convenuta
“ In via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità della domanda per le rimesse non aventi carattere solutorio in quanto il conto corrente 827/737046 non risulta ancora chiuso.
Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito restitutorio di parte attrice, per le annotazioni e/o pagamenti eseguiti in data anteriore al 25.11.12, decennio imputato a ritroso dalla notifica della citazione Nel merito: In via principale
Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta e anche tenuto conto del difetto di legittimazione passiva di per eventuali accertamenti di passività CP_1 In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa Con ogni più ampia riserva Si rifiuta il contradditorio su eventuali domande ed eccezioni nuove ex adverso formulate.” PREMESSA SULLA CD. RAGIONE PIÙ LIQUIDA, QUALE PRINCIPIO DECISORIO CHE
INFORMA ANCHE LO STILE REDAZIONALE DELLA MOTIVAZIONE. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida, vale a dire sulla base di un principio che impone un approccio interpretativo di verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e non già su quello della coerenza logico sistematica. Si tratta di un principio che, come chiarito dalla Corte di cassazione, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (termini mutuati da Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo - in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio,
e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Rigetto delle domande attoree. Vale premettere che la causa, giunta davanti a questo magistrato in data 19 marzo 2025, è stata istruita dal precedente Giudice assegnatario che, rigettate le istanze istruttorie attoree, ha dichiarato la causa matura per la decisione.
1.1. Sono infondate e pertanto devono essere rigettate le domande formulate dalla società attrice nei termini preclusivi posti dal codice di procedura civile per la delimitazione del thema decidendum, coincidente con il termine di cui all'art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. Si riportano di seguito le conclusioni precisate con il deposito della cd. prima memoria:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione
In via preliminare accogliere la eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta per le motivazioni , con ogni conseguenza .
In via istruttoria ordinare il deposito del contratto originario di cessione.
Nel merito :
a) Dichiarare indeterminate le condizioni come applicate ai rapporti i per cui è causa per assenza di contratto e , quindi, forma scritta;
b) Rideterminare i saldi ex art.117 tub ( i conti sono ancora in essere) a mezzo ctu ovvero a tasso legale , senza spese,anatocismo, cms , procedendo se mai alla compensazione con il saldo attuale.
c) Procedere alla verifica del conto anticipi 737052 dello stato degli incassi anche a mezzo di ordine di rendiconto;
d) Conseguentemente ordinare alla convenuta di modificare la segnalazione in
C.R. ;
e) Danni per errata segnalazione in CR anche in via equitativa.
Sulle fideiussioni
f) Previo ordine di esibizione degli originali delle fideiussioni come rilasciate da
e , dichiarare la nullità delle stesse per quanto dedotto . Pt_2 Parte_3
g) In subordine delle sole clausole colpite da nullità .
In via istruttoria nomina di CTU contabile, onde procedere al ricalcolo del rapporto a tasso legale dei conti corrente .
Ordine di esibizione dei contratti di affidamento relativi ai tre conti oggetto di causa e, se del caso , emissione di ordine di esibizione per integrare la documentazione già versata in perizia e come consegnata dalla banca ex art.119 tub .
Ordine alla convenuta di rendiconto ex 1713 cc per il rapporto n. 737052 per verificare la sua operatività ( anticipi e scaduti).
Vittoria delle spese e compensi per i quali l'avv.Meloni si dichiara antistatario.”
Tra gli oneri probatori che, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., incombono sulla società attrice vi è indubbiamente quello di produrre gli estratti conto relativi ai contratti oggetto delle domande formulate introducendo il presente giudizio.
La società attrice non ha prodotto nessun estratto conto, né tale mancata produzione può dirsi soddisfatta mediante i rinvii che il consulente incaricato di redigere la perizia prodotta sub doc. n. 8 fa agli estratti conto, evidentemente nella disponibilità della società attrice. Tale mancata produzione ha impedito di procedere ad una eventuale consulenza tecnica, l'indagine tecnico- contabile risultando impedita in assenza di documenti da cui poter eventualmente evincere l'appostazione di addebiti illegittimi nel corso dei rapporti intercorsi con la convenuta.
Da ultimo, vale precisare che la società attrice nell'atto di citazione ha formulato la seguente istanza ex art. 210 c.p.c. (segue screenshot): E' di immediata evidenza la genericità di tale istanza, formulata in violazione dell'art. 94 disp.att.
c.p.c., genericità non emendata nel termine posto dall'art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
Per tale ragione l'ordine di esibizione richiesto non è stato formulato.
Da ultimo, vale precisare che le censure attoree in ordine alla segnalazione in Centrale Rischi sono risultate prive di fondamento a fronte della mancata prova dell'illegittimità dei saldi.
1.2. Gli attori e nella loro veste di garanti, hanno formulato davanti Parte_2 Parte_3 al Tribunale di Bergamo le domande sopra riportate sub “Precisazione delle conclusioni per parte attrice” cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva.
Le domande di nullità delle fideiussioni omnibus formulate dai garanti e Parte_2 Pt_3 devono essere rigettate per mancata produzione in giudizio delle fideiussioni. A pagina n. 5
[...] dell'atto di citazione si legge (si riporta tramite screenshot):
Contrariamente a quanto dedotto dagli attori la perizia (prodotta sub doc.8) non è provvista di alcun allegato.
A pagina 23 della perizia il perito incaricato dagli attori commenta il contenuto delle fideiussioni omnibus che i signori avrebbero sottoscritto e ne riporta un passaggio tramite screenshot. Pt_3
E' di tutta evidenza che tale estratto non può supplire la mancata produzione delle fideiussioni evidentemente nella disponibilità dei garanti odierni attori e che per mera inerzia non hanno provveduto a depositarle nel presente giudizio.
Risulta contrario alla logica prima ancora che al diritto rivolgersi ad un giudice chiedendogli di formulare un giudizio di invalidità di un contratto che non viene però prodotto.
1.3. Da ultimo, a mero fine di completezza, occorre rilevare che gli attori, che hanno citato in giudizio la società e che dunque in hanno individuato, per dirla con linguaggio CP_1 CP_1 chiovendiano, la loro giusta controparte processuale, nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1
c.p.c. hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della convenuta. Ebbene, parte convenuta non ha formulato una domanda riconvenzionale e dunque non è dato ravvisare la ragione giuridica per cui gli attori hanno ritenuto di dover contestare alla società di non aver dato la prova CP_1 dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto del giudizio. Come correttamente eccepito da parte convenuta, in sintesi, gli attori prima citano e poi CP_1 assumono che non sarebbe il corretto destinatario della domanda. CP_1
1.4. Per quanto concerne le domande attoree relative alla segnalazione in Centrale Rischi, nel corso del procedimento cautelare in corso di causa introdotto dalla società attrice il precedente giudice assegnatario della causa, con provvedimento del 13 settembre 2023, su richiesta di entrambe le parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere la società avendo “perso ogni Parte_1 interesse alla coltivazione del ricorso atteso l'avvenuto aggiornamento in Centrale Rischi della segnalazione a suo carico.”
2. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico degli attori e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
2.1. In sede di cautelare in corso di causa, definito, su istanza delle parti, con dichiarazione della cessata materia del contendere, la società attrice ha chiesto di condannare parte convenuta alla rifusione delle spese di lite per la fase cautelare. Tale domanda deve essere rigettata e le spese della fase cautelare devono essere compensate in quanto, come correttamente eccepito da parte convenuta, non corrisponde al vero che il credito sia stato inserito in Centrale Rischi solo dopo il deposito ex art. 700 c.p.c. in corso di causa del maggio 2023; dal documento n. 16 di parte convenuta (da leggersi alla luce della legenda di pag. 111 del documento n. 17) risulta che il credito era stato inserito precedentemente, come risulta dai rapporti dei mesi di febbraio e aprile 2023.
2.2. Tenuto conto del valore indeterminato della causa e della bassa complessità della stessa, vista l'attività difensiva prestata e applicati i valori minimi per ciascuna fase processuale, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.809,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 7 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Raffaella Dimatteo