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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 402/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: A. Dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2018-2019-2020, per le causali CP_ tutte di cui in narrativa e per l'effetto: B. Condannare l' alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2018-2019-2020.
Nel giudizio riunito iscritto al n. 5730/23 RG, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la ricorrente non ha adempiuto in modo sufficiente all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda
[...]
negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso. Controparte_2
Al riguardo, si deve rilevare l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla ricorrente, in quanto nel ricorso non sono stati indicati – nemmeno genericamente - elementi essenziali ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, quali l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e l'ubicazione dei terreni.
1 Anche con riferimento alle mansioni svolte il ricorso appare assolutamente generico, essendovi solo un riferimento a “coltivazione e raccolta ortaggi”, senza ulteriori precisazioni.
Dal verbale di accertamento prodotto dall risulta invece che la CP_1 Controparte_2
non poteva svolgere realmente attività agricola di tipo imprenditoriale in quanto non aveva
[...]
l'effettiva disponibilità di terreni idonei;
nel corso dell'accesso, l'amministratore unico della società ha condotto gli ispettori su tre fondi tutti situati in agro di Copertino: il CP_3 primo, situato in prossimità del cimitero, viene indicato nel verbale come non idoneo a qualsiasi tipo di coltura, tanto che lo stesso aveva riferito agli ispettori che non era mai stato CP_3 utilizzato dall'azienda e che era stato dichiarato solo per procedere all'apertura della posizione aziendale;
per gli altri due, di proprietà di e , ha invece Controparte_4 Persona_1 CP_3 dichiarato agli ispettori di non disporre di alcun contratto di affitto o comodato, di disporre di tali terreni solo sulla base di accordi verbali e per accedere doveva chiedere l'autorizzazione ai proprietari;
dal verbale risulta che questi ultimi hanno dichiarato agli ispettori che i terreni sono sempre rimasti nella disponibilità delle rispettive famiglie e non sono mai stati concessi a terzi, con ciò smentendo l'assunto di inoltre, al momento del sopralluogo non era presente CP_3 alcuna coltivazione di ortaggi, né era presente alcun lavoratore (pagg.
4-5 del verbale).
Tali risultanze del verbale, che fanno fede fino a querela di falso dei fatti direttamente percepiti dagli ispettori, smentiscono gli assunti di parte ricorrente.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 12/01/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 23/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 402/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: A. Dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2018-2019-2020, per le causali CP_ tutte di cui in narrativa e per l'effetto: B. Condannare l' alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2018-2019-2020.
Nel giudizio riunito iscritto al n. 5730/23 RG, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la ricorrente non ha adempiuto in modo sufficiente all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda
[...]
negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso. Controparte_2
Al riguardo, si deve rilevare l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla ricorrente, in quanto nel ricorso non sono stati indicati – nemmeno genericamente - elementi essenziali ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, quali l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e l'ubicazione dei terreni.
1 Anche con riferimento alle mansioni svolte il ricorso appare assolutamente generico, essendovi solo un riferimento a “coltivazione e raccolta ortaggi”, senza ulteriori precisazioni.
Dal verbale di accertamento prodotto dall risulta invece che la CP_1 Controparte_2
non poteva svolgere realmente attività agricola di tipo imprenditoriale in quanto non aveva
[...]
l'effettiva disponibilità di terreni idonei;
nel corso dell'accesso, l'amministratore unico della società ha condotto gli ispettori su tre fondi tutti situati in agro di Copertino: il CP_3 primo, situato in prossimità del cimitero, viene indicato nel verbale come non idoneo a qualsiasi tipo di coltura, tanto che lo stesso aveva riferito agli ispettori che non era mai stato CP_3 utilizzato dall'azienda e che era stato dichiarato solo per procedere all'apertura della posizione aziendale;
per gli altri due, di proprietà di e , ha invece Controparte_4 Persona_1 CP_3 dichiarato agli ispettori di non disporre di alcun contratto di affitto o comodato, di disporre di tali terreni solo sulla base di accordi verbali e per accedere doveva chiedere l'autorizzazione ai proprietari;
dal verbale risulta che questi ultimi hanno dichiarato agli ispettori che i terreni sono sempre rimasti nella disponibilità delle rispettive famiglie e non sono mai stati concessi a terzi, con ciò smentendo l'assunto di inoltre, al momento del sopralluogo non era presente CP_3 alcuna coltivazione di ortaggi, né era presente alcun lavoratore (pagg.
4-5 del verbale).
Tali risultanze del verbale, che fanno fede fino a querela di falso dei fatti direttamente percepiti dagli ispettori, smentiscono gli assunti di parte ricorrente.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 12/01/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 23/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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