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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 18 settembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3743/2023 R.G. e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1 Controparte_2 in persona del p.t.; - in persona del dirigente p.t., rappresentati e CP_3 Controparte_4 difesi ex art. 417 bis c.p.c., dal dott. Vincenzo Romano
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.07.2023, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere docente abilitata all'insegnamento, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “Aldo
Moro” di Casalnuovo di Napoli, riferiva di aver lavorato alle dipendenze del in forza di contratti CP_1 di docenza con supplenze temporanee per l'anno scolastico 2018/2019.
Deduceva che , nonostante per l'anno scolastico sopra indicati, avesse svolto diverse supplenze temporanee rendendo una prestazione lavorativa, anche sotto il profilo di oneri e responsabilità, equivalente a quella dei docenti a tempo indeterminato o tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con CP_1 contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sosteneva che il mancato riconoscimento di tale emolumento ai docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie avesse integrato una violazione del principio europeo di non discriminazione, non potendosi riconoscere una diversa valorizzazione professionale o un minor sostegno al miglioramento del servizio scolastico al personale assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, chiamato evidentemente a svolgere le stesse mansioni e funzioni di quello titolare.
Tanto premesso, chiedeva dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 in relazione al servizio svolto per l'anno scolastico 2018/2019, e, per l'effetto, condannare il al Controparte_5 pagamento, per i predetti titoli, di € 168,78 oltre accessori, spese vinte con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il contestando in diritto la CP_1 fondatezza della domanda;
evidenziava a tal fine che i contratti di lavoro a tempo determinato, dichiarati dalla ricorrente, erano da inquadrare nelle cosiddette supplenze brevi e saltuarie, ponendosi così fuori dalle tipiche fattispecie contrattuali delle supplenze annuali al 31 agosto e supplenze temporanee al 30 giugno. Concludeva, pertanto, per la reiezione del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...] costituito in giudizio, in quanto mera articolazione territoriale del Controparte_6
priva di autonoma personalità giuridica: va dunque dichiarato il difetto Controparte_2 di legittimazione passiva del suddetto Ufficio.
Ed invero, l'unico legittimato passivo a stare in giudizio è il in quanto Controparte_2 unico datore di lavoro e, dunque, unico titolare della posizione sostanziale inerente il rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. Dunque alcuna pronuncia deve essere adottata nei confronti e dell' essendo tali uffici delle mere articolazioni periferiche Controparte_7 CP_8 del . Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “le strutture dell'amministrazione CP_1 scolastica operanti a livello periferico sono articolazioni organizzative del ” e, CP_2 pertanto, “lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958,
n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente.
(Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., sez. lav., sent. 26.3.2008, n. 7862).
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La questione prospettata nell'odierno giudizio – ossia il riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 anche ai docenti a tempo determinato con incarichi di durata inferiore a quelli annuali con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto
– è stata già affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, nel precedente, richiamato pure dalla parte ricorrente, secondo cui “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così Cass. civ., Sez. Lav.,
27/07/2018, n. 20015, richiamata da ultimo Cass. civ., Sez. Lav., 05/03/2020, n. 6293; ma anche Cass. civ., Sez. Lav., n. 196/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 10145/2018; Cass. civ., Sez. Lav., n. 27950/2017;
Cass. civ., Sez. Lav., n. 7440/2018; Cass. civ., Sez. Lav., n. 22558/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n.
3871/2011).
Invero, si è affermato che “
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"
(…)” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 20015/2018 cit.).
Ciò posto, nella fattispecie, non è stata dedotta alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto agli assunti a tempo determinato con incarico annuale, basandosi le difese del sul punto su una presunta differenziazione tra attività svolta dai docenti a tempo CP_1 indeterminato e quelli assunti a tempo determinato tout court e non sulle differenti tipologie di assunti a tempo determinato, sicché il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, conduce il giudicante, in ossequio alle suesposte coordinate ermeneutiche, a riconoscere ed affermare il diritto della ricorrente al conseguimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL cit.
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, questo giudicante condivide e fa propri, in assenza di contestazione di parte, i conteggi elaborati in ricorso in quanti precisi e formulati conformemente ai parametri contrattuali collettivi applicabili al caso di specie.
In conclusione, ed in accoglimento del ricorso, il va condannato al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della complessiva somma di € 168,78, a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto negli anni scolastici dal 2018/ 2019. CP_2
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della controversia, dei parametri minimi, con distrazione ex art. 93
c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 168,78,
[...] per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
• Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 258,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
• Si comunichi Così deciso in Nola il 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 18 settembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3743/2023 R.G. e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1 Controparte_2 in persona del p.t.; - in persona del dirigente p.t., rappresentati e CP_3 Controparte_4 difesi ex art. 417 bis c.p.c., dal dott. Vincenzo Romano
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.07.2023, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere docente abilitata all'insegnamento, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “Aldo
Moro” di Casalnuovo di Napoli, riferiva di aver lavorato alle dipendenze del in forza di contratti CP_1 di docenza con supplenze temporanee per l'anno scolastico 2018/2019.
Deduceva che , nonostante per l'anno scolastico sopra indicati, avesse svolto diverse supplenze temporanee rendendo una prestazione lavorativa, anche sotto il profilo di oneri e responsabilità, equivalente a quella dei docenti a tempo indeterminato o tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con CP_1 contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sosteneva che il mancato riconoscimento di tale emolumento ai docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie avesse integrato una violazione del principio europeo di non discriminazione, non potendosi riconoscere una diversa valorizzazione professionale o un minor sostegno al miglioramento del servizio scolastico al personale assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, chiamato evidentemente a svolgere le stesse mansioni e funzioni di quello titolare.
Tanto premesso, chiedeva dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 in relazione al servizio svolto per l'anno scolastico 2018/2019, e, per l'effetto, condannare il al Controparte_5 pagamento, per i predetti titoli, di € 168,78 oltre accessori, spese vinte con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il contestando in diritto la CP_1 fondatezza della domanda;
evidenziava a tal fine che i contratti di lavoro a tempo determinato, dichiarati dalla ricorrente, erano da inquadrare nelle cosiddette supplenze brevi e saltuarie, ponendosi così fuori dalle tipiche fattispecie contrattuali delle supplenze annuali al 31 agosto e supplenze temporanee al 30 giugno. Concludeva, pertanto, per la reiezione del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...] costituito in giudizio, in quanto mera articolazione territoriale del Controparte_6
priva di autonoma personalità giuridica: va dunque dichiarato il difetto Controparte_2 di legittimazione passiva del suddetto Ufficio.
Ed invero, l'unico legittimato passivo a stare in giudizio è il in quanto Controparte_2 unico datore di lavoro e, dunque, unico titolare della posizione sostanziale inerente il rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. Dunque alcuna pronuncia deve essere adottata nei confronti e dell' essendo tali uffici delle mere articolazioni periferiche Controparte_7 CP_8 del . Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “le strutture dell'amministrazione CP_1 scolastica operanti a livello periferico sono articolazioni organizzative del ” e, CP_2 pertanto, “lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958,
n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente.
(Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., sez. lav., sent. 26.3.2008, n. 7862).
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La questione prospettata nell'odierno giudizio – ossia il riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 anche ai docenti a tempo determinato con incarichi di durata inferiore a quelli annuali con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto
– è stata già affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, nel precedente, richiamato pure dalla parte ricorrente, secondo cui “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così Cass. civ., Sez. Lav.,
27/07/2018, n. 20015, richiamata da ultimo Cass. civ., Sez. Lav., 05/03/2020, n. 6293; ma anche Cass. civ., Sez. Lav., n. 196/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 10145/2018; Cass. civ., Sez. Lav., n. 27950/2017;
Cass. civ., Sez. Lav., n. 7440/2018; Cass. civ., Sez. Lav., n. 22558/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n.
3871/2011).
Invero, si è affermato che “
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"
(…)” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 20015/2018 cit.).
Ciò posto, nella fattispecie, non è stata dedotta alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto agli assunti a tempo determinato con incarico annuale, basandosi le difese del sul punto su una presunta differenziazione tra attività svolta dai docenti a tempo CP_1 indeterminato e quelli assunti a tempo determinato tout court e non sulle differenti tipologie di assunti a tempo determinato, sicché il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, conduce il giudicante, in ossequio alle suesposte coordinate ermeneutiche, a riconoscere ed affermare il diritto della ricorrente al conseguimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL cit.
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, questo giudicante condivide e fa propri, in assenza di contestazione di parte, i conteggi elaborati in ricorso in quanti precisi e formulati conformemente ai parametri contrattuali collettivi applicabili al caso di specie.
In conclusione, ed in accoglimento del ricorso, il va condannato al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della complessiva somma di € 168,78, a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto negli anni scolastici dal 2018/ 2019. CP_2
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della controversia, dei parametri minimi, con distrazione ex art. 93
c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 168,78,
[...] per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
• Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 258,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
• Si comunichi Così deciso in Nola il 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini