Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10879/2021 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Giovanni Maddaleni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10879/2021 promossa da:
, (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in GENOVA GALLERIA MAZZINI N. 5/10, presso lo studio dell''avv. Pt_2
(C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...] C.F._2
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e/o domanda disattesa, previe le pronunce anche in via pregiudiziale, preliminare e/o incidentale meglio viste e ritenute:
b) esonerare il ricorrente da qualsiasi forma di contribuzione economica nei confronti della Signora
Parte_3
c) con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.12.2021 il signor allegava che in data Parte_1
23.01.2017 aveva contratto matrimonio in Alajuela – Costarica - con la signora CP_1
che la vita coniugale si era rivelata sin da subito insostenibile e che tra i Controparte_1 coniugi si erano verificate incomprensioni e contrasti tali da rendere intollerabile la convivenza;
che la moglie è venuta meno agli obblighi di assistenza morale e materiali nei confronti del marito.
Sulla base di quanto sopra, il signor hiedeva emettersi sentenza di separazione Parte_1 dalla moglie.
All'udienza presidenziale compariva solo il ricorrente, mentre la convenuta non partecipava nonostante rituale notifica.
Le parti venivano quindi rimesse davanti al GI e all'udienza del 07.11.2024, nella contumacia di parte convenuta, il ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa in decisione.
***
Devesi in primo luogo rilevare che le argomentazioni dedotte da parte ricorrente laddove afferma che nel corso della convivenza erano insorte incomprensioni e incompatibilità di carattere tali da far venire meno la comunione materiale e spirituale, dimostrano come la prosecuzione della convivenza tra i coniugi fosse, di fatto, divenuta intollerabile.
Il comportamento processuale della convenuta che non si è costituita e non è comparsa né in fase presidenziale, né nelle successive udienze, costituisce implicita conferma di tali argomentazioni.
Pertanto, la relativa domanda del ricorrente va accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi per cui è procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede: a) pronuncia la separazione personale di nato a [...] Parte_1 il 06.03.1970 e di nata in [...] il [...], Controparte_1 coniugi per matrimonio contratto in Costarica il 23.01.2017;
b) spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al . Controparte_2
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 29.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini