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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
PATERNO' SA ED, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5998/2023 depositato il 23/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29377202300003296000 IRPEF-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CV00501/22 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'interesse di Ricorrente_1 viene impugnata la comunicazione di presa in carico n. 293 77 2023 00003296 000 legata ad RP e altre pretese erariali riferite all'anno di imposta 2022 e portate dall'avviso di accertamento n. TYS01CV00501/22.
Si è costituito l'agente della riscossione contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo la chimata in giudizio dell'amministrazione finanziaria.
Con la memoria in atti, la contribuente ha rimarcato la tardività della costituzione della resistente e ribadito la fondatezza deimotivi di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
Parte ricorrente si è costituita in giudizio giorno 23 settembre 2023 dopo aver notificato il ricorso il 24 aprile 2023. Non risulta in coerenza rispettato il termine, previsto a pena di inammissibilità, dall'art. 22 d. lgs. 546 del 1992.
Anche a considerare nel caso il disposto di cui ai commi 2 e 3 dell'art 17 bis stesso decreto ( nel caso di dubbia applicazione, atteso che viene impugnato l'atto esecutivo senza coinvolgere l'amministrazione finanziaria) e la sospensione feriale dei termini, i trenta giorni utili alla tempestiva costituzione del ricorrente cadevano il 22 settembre del 2023.
Da qui l'inammissibilità decretata dal dispositivo che segue con conseguente compensazione delle spese trattandosi di decisione pregiudiziale assunta d'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
PATERNO' SA ED, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5998/2023 depositato il 23/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29377202300003296000 IRPEF-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CV00501/22 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'interesse di Ricorrente_1 viene impugnata la comunicazione di presa in carico n. 293 77 2023 00003296 000 legata ad RP e altre pretese erariali riferite all'anno di imposta 2022 e portate dall'avviso di accertamento n. TYS01CV00501/22.
Si è costituito l'agente della riscossione contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo la chimata in giudizio dell'amministrazione finanziaria.
Con la memoria in atti, la contribuente ha rimarcato la tardività della costituzione della resistente e ribadito la fondatezza deimotivi di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
Parte ricorrente si è costituita in giudizio giorno 23 settembre 2023 dopo aver notificato il ricorso il 24 aprile 2023. Non risulta in coerenza rispettato il termine, previsto a pena di inammissibilità, dall'art. 22 d. lgs. 546 del 1992.
Anche a considerare nel caso il disposto di cui ai commi 2 e 3 dell'art 17 bis stesso decreto ( nel caso di dubbia applicazione, atteso che viene impugnato l'atto esecutivo senza coinvolgere l'amministrazione finanziaria) e la sospensione feriale dei termini, i trenta giorni utili alla tempestiva costituzione del ricorrente cadevano il 22 settembre del 2023.
Da qui l'inammissibilità decretata dal dispositivo che segue con conseguente compensazione delle spese trattandosi di decisione pregiudiziale assunta d'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate