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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/11/2024, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa IU Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Paola Agosti;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Parte_2 C.F._2
Paterni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.12.2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia di divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c..
Con sentenza n. 217/2024, pubblicata in data 05.03.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 07.10.2024, come da attestazione di
Cancelleria del 09.10.2024 presente in atti.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di voler conseguire la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nel registro dello stato Civile del Comune di Cerro al Lambro celebrato data 28.08.1999, trascritto nei registri del medesimo Comune di Cerro al Lambro (Anno 1999; n.14; P.2; S.)
pagina 1 di 4 nonché nei comuni di Cerro al Lambro (MI) e di Cortemaggiore (PC) di residenza dei coniugi;
Parte
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora ita in Cerro al Lambro, Via Fermi n. 22, unitamente ai mobili, arredi, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi finché non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
3) confermare l'affidamento del figlio minore (essendo, nel mentre, l'altra figlia IU _1 divenuta maggiorenne) ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale che eserciteranno congiuntamente, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
Piano genitoriale per il figlio minorenne
4) confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la casa coniugale con la madre;
5) confermare che il padre potrà vedere e stare con il figlio, previ accordi con il medesimo e nel rispetto degli impegni di quest'ultimo, e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a. quantomeno 1 pomeriggio a settimana dalle ore 17,30 sino a dopo cena alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa;
b. un weekend ogni 15 giorni dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera quando il padre lo riaccompagnerà a casa entro le ore 21,30;
c. per quanto riguarda le festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro genitore.
d. per quanto riguarda Capodanno e Pasqua il figlio trascorrerà tali giorni ad anni alterni con la madre e con il padre. Analogo criterio di alternanza verrà assunto tra i genitori per i ponti scolastici;
e. il figlio passerà 15 giorni, anche con consecutivi, durante il periodo estivo con il padre da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
6) confermare l'assegno che il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento, nella misura di
€ 350,00 in favore di ciascuno figlio che risulterà ancora economicamente non indipendente, entro il 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. A tal riguardo i ricorrenti danno atto che la figlia , di anni 22, lavora ed è economicamente Per_2 indipendente;
7) confermare l'attribuzione dell'intero importo liquidato mensilmente dall'INPS a titolo di assegno unico, oggi pari a circa € 400,00 mensili, in favore dalla madre per far fronte alle necessità dei figli;
8) confermare che le spese straordinarie dei figli verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità di cui al Protocollo della Corte di Appello di Milano del novembre 2017 che qui si intende integralmente richiamato:
9) le parti reciprocamente autorizzano a richiedere, per sé e per il figlio minore, i documenti di espatrio, impegnandosi sin d'ora a collaborare per il rilascio dei detti documenti.
10) confermare l'impegno dei coniugi a provvedere ciascuno per il 50% al pagamento della rata mensile del mutuo ipotecario cointestato contratto per la ristrutturazione della casa, ivi comprese le assicurazioni connesse, e ciò sino alla loro estinzione;
11) a definizione dei pregressi rapporti patrimoniali, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, le parti pagina 2 di 4 concordano che il signor si obbliga - a cedere ai tre figli, nella misura di 1/3 Parte_1 ciascuno, senza obblighi e oneri per loro, la propria quota, pari al 50%, di titolarità della casa famigliare così identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Cerro al Lambro: FG 7,
Part. 351 e Sub. 1 e 2, impegnandosi i coniugi ad ottenere il consenso della Banca Mutuante al trasferimento di tale quota laddove fosse richiesto.
Il trasferimento dovrà avvenire entro 6 mesi dalla sentenza di divorzio e, per quanto riguarda il figlio , ancora minorenne, i coniugi si impegnano a richiedere autorizzazione al _1
Giudice Tutelare di poter intestare la quota al minore, e ciò al fine di provvedere con un unico atto di trasferimento in favore di tutti e tre figli. Nel caso in cui il Giudice Tutelare non dovesse dare l'autorizzazione all'intestazione a favore del figlio minore, per qualsiasi motivo, il Sig.
si impegna comunque entro 6 mesi dalla sentenza di divorzio ad intestare la Sua Parte_1 quota del 50% della casa alle due figlie maggiorenni e IU. Gli onorari del notaio Per_2 relativamente a tale trasferimento saranno posti a carico dei coniugi al 50%.
La signora dichiara sin da ora di prestare il proprio consenso e che nulla osta a Parte_2 detto trasferimento;
12) i coniugi fanno espresso rinuncia all'appello e dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, risultando entrambi indipendenti economicamente e di aver già regolato i reciproci rapporti patrimoniali senza nulla aver più da pretendere l'uno dall'altro, fermo restando l'esatto adempimento degli impegni qui assunti e l'impegno del marito a riconoscere alla moglie il 50% del rimborso che gli verrà accreditato annualmente sulla busta paga relativamente alle detrazioni spettanti per la ristrutturazione della casa familiare (Impegno che per quest'anno verrà onorato dal marito su base rateale di € 50 al mese);
13) le parti si faranno carico delle spese legali relative ai rispettivi difensori con rinuncia da parte di questi ultimi ai benefici di cui all'art. 13. co. 8 Legge professionale. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Cerro al Lambro (MI) in data 28.08.1999, trascritto nei
[...] Parte_2 registri del medesimo Comune di Cerro al Lambro al N. 14 - P.
2 - S. A - Anno 1999; pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerro al Lambro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 08/11/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa IU Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Paola Agosti;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Parte_2 C.F._2
Paterni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.12.2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia di divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c..
Con sentenza n. 217/2024, pubblicata in data 05.03.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 07.10.2024, come da attestazione di
Cancelleria del 09.10.2024 presente in atti.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di voler conseguire la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nel registro dello stato Civile del Comune di Cerro al Lambro celebrato data 28.08.1999, trascritto nei registri del medesimo Comune di Cerro al Lambro (Anno 1999; n.14; P.2; S.)
pagina 1 di 4 nonché nei comuni di Cerro al Lambro (MI) e di Cortemaggiore (PC) di residenza dei coniugi;
Parte
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora ita in Cerro al Lambro, Via Fermi n. 22, unitamente ai mobili, arredi, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi finché non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
3) confermare l'affidamento del figlio minore (essendo, nel mentre, l'altra figlia IU _1 divenuta maggiorenne) ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale che eserciteranno congiuntamente, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
Piano genitoriale per il figlio minorenne
4) confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la casa coniugale con la madre;
5) confermare che il padre potrà vedere e stare con il figlio, previ accordi con il medesimo e nel rispetto degli impegni di quest'ultimo, e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a. quantomeno 1 pomeriggio a settimana dalle ore 17,30 sino a dopo cena alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa;
b. un weekend ogni 15 giorni dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera quando il padre lo riaccompagnerà a casa entro le ore 21,30;
c. per quanto riguarda le festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro genitore.
d. per quanto riguarda Capodanno e Pasqua il figlio trascorrerà tali giorni ad anni alterni con la madre e con il padre. Analogo criterio di alternanza verrà assunto tra i genitori per i ponti scolastici;
e. il figlio passerà 15 giorni, anche con consecutivi, durante il periodo estivo con il padre da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
6) confermare l'assegno che il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento, nella misura di
€ 350,00 in favore di ciascuno figlio che risulterà ancora economicamente non indipendente, entro il 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. A tal riguardo i ricorrenti danno atto che la figlia , di anni 22, lavora ed è economicamente Per_2 indipendente;
7) confermare l'attribuzione dell'intero importo liquidato mensilmente dall'INPS a titolo di assegno unico, oggi pari a circa € 400,00 mensili, in favore dalla madre per far fronte alle necessità dei figli;
8) confermare che le spese straordinarie dei figli verranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità di cui al Protocollo della Corte di Appello di Milano del novembre 2017 che qui si intende integralmente richiamato:
9) le parti reciprocamente autorizzano a richiedere, per sé e per il figlio minore, i documenti di espatrio, impegnandosi sin d'ora a collaborare per il rilascio dei detti documenti.
10) confermare l'impegno dei coniugi a provvedere ciascuno per il 50% al pagamento della rata mensile del mutuo ipotecario cointestato contratto per la ristrutturazione della casa, ivi comprese le assicurazioni connesse, e ciò sino alla loro estinzione;
11) a definizione dei pregressi rapporti patrimoniali, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, le parti pagina 2 di 4 concordano che il signor si obbliga - a cedere ai tre figli, nella misura di 1/3 Parte_1 ciascuno, senza obblighi e oneri per loro, la propria quota, pari al 50%, di titolarità della casa famigliare così identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Cerro al Lambro: FG 7,
Part. 351 e Sub. 1 e 2, impegnandosi i coniugi ad ottenere il consenso della Banca Mutuante al trasferimento di tale quota laddove fosse richiesto.
Il trasferimento dovrà avvenire entro 6 mesi dalla sentenza di divorzio e, per quanto riguarda il figlio , ancora minorenne, i coniugi si impegnano a richiedere autorizzazione al _1
Giudice Tutelare di poter intestare la quota al minore, e ciò al fine di provvedere con un unico atto di trasferimento in favore di tutti e tre figli. Nel caso in cui il Giudice Tutelare non dovesse dare l'autorizzazione all'intestazione a favore del figlio minore, per qualsiasi motivo, il Sig.
si impegna comunque entro 6 mesi dalla sentenza di divorzio ad intestare la Sua Parte_1 quota del 50% della casa alle due figlie maggiorenni e IU. Gli onorari del notaio Per_2 relativamente a tale trasferimento saranno posti a carico dei coniugi al 50%.
La signora dichiara sin da ora di prestare il proprio consenso e che nulla osta a Parte_2 detto trasferimento;
12) i coniugi fanno espresso rinuncia all'appello e dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, risultando entrambi indipendenti economicamente e di aver già regolato i reciproci rapporti patrimoniali senza nulla aver più da pretendere l'uno dall'altro, fermo restando l'esatto adempimento degli impegni qui assunti e l'impegno del marito a riconoscere alla moglie il 50% del rimborso che gli verrà accreditato annualmente sulla busta paga relativamente alle detrazioni spettanti per la ristrutturazione della casa familiare (Impegno che per quest'anno verrà onorato dal marito su base rateale di € 50 al mese);
13) le parti si faranno carico delle spese legali relative ai rispettivi difensori con rinuncia da parte di questi ultimi ai benefici di cui all'art. 13. co. 8 Legge professionale. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Cerro al Lambro (MI) in data 28.08.1999, trascritto nei
[...] Parte_2 registri del medesimo Comune di Cerro al Lambro al N. 14 - P.
2 - S. A - Anno 1999; pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerro al Lambro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 08/11/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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