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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1541/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione” promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/05/2025 da:
nato a [...] il [...], (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F. ), ai fini del Parte_2 C.F._2 presente giudizio entrambi elettivamente domiciliati in Alghero nella via Sant'Agostino n. 99 presso lo studio dell'Avv. Daniela Perinu (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 05/05/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, premesso:
- che avevano contratto matrimonio civile in Sassari il 22 Ottobre 2011, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Sassari (SS) (anno 2011, Atto 155, Parte 1);
- che dalla loro unione era nato in [...] il figlio il 19.01.2011; Persona_1
pagina 1 di 3 - che in data 07/06/2023, l'intestato Tribunale, con decreto di omologa RG 709/2023 n.
6240/2023, aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
- che in tale sede era stato disposto l' affido del minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
la possibilità per il padre di esercitare liberamente il diritto di visita con la previsione, salvo diverso accordo, che il minore trascorresse con il sig. i fine Pt_1 settimana e le principali festività con il criterio dell'alternanza e almeno15 giorni consecutivi nel periodo estivo;
dal punto di vista patrimoniale era stato posto a carico del padre, non collocatario, un assegno mensile pari ad Euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo CNF e previsto che l'assegno unico universale venisse corrisposto integralmente alla sig.ra , Pt_2 hanno dedotto che erano intervenuti cambiamenti significativi dal momento della separazione.
Hanno rappresentato, in particolare, che la ricorrente , che al momento della separazione era Pt_2 inoccupata, aveva allo stato un lavoro stabile e percepiva una retribuzione mensile pari a circa 700 euro e che il figlio nonostante le statuizioni del tribunale in sede di separazione, soggiornava Per_1 presso i genitori in maniera alternata e paritaria, generalmente due settimane con il padre e due settimane con la madre.
Tutto ciò premesso hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione depositando le seguenti conclusioni congiunte:
“a) il minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con obbligo di provvedere alla sua cura, educazione ed istruzione, concordando, insieme, le scelte più importanti;
b) sarà collocato in maniera paritetica presso entrambi i genitori, e vivrà presso ciascuno a Per_1 settimane alterne o alternando due settimane per volta, secondo i suoi desideri e le necessità lavorative dei genitori stessi;
c) nelle settimane in cui il ragazzo è collocato presso uno dei genitori, l'altro potrà incontrarlo liberamente, senza formalità di sorta, previo accordo telefonico con il genitore in quel momento collocatario, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
d) durante le festività sarà seguito il criterio dell'alternanza, avuto riguardo ai turni lavorativi del ricorrente, alle esigenze del minore e, complessivamente, agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
pagina 2 di 3 e) corrisponderà a , a titolo di concorso per il mantenimento Parte_1 Parte_2 del figlio, un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta), nonché il 50% dell'assegno unico erogato dall'INPS;
f) ciascuno dei genitori provvederà al sostentamento di nei giorni che trascorrerà con il Per_1 ragazzo e concorrerà al pagamento delle spese straordinarie (spese sanitarie, di istruzione, sportive, etc.) nella misura del 50%.”
Le parti hanno confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 Settembre 2025 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione” promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/05/2025 da:
nato a [...] il [...], (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F. ), ai fini del Parte_2 C.F._2 presente giudizio entrambi elettivamente domiciliati in Alghero nella via Sant'Agostino n. 99 presso lo studio dell'Avv. Daniela Perinu (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 05/05/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, premesso:
- che avevano contratto matrimonio civile in Sassari il 22 Ottobre 2011, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Sassari (SS) (anno 2011, Atto 155, Parte 1);
- che dalla loro unione era nato in [...] il figlio il 19.01.2011; Persona_1
pagina 1 di 3 - che in data 07/06/2023, l'intestato Tribunale, con decreto di omologa RG 709/2023 n.
6240/2023, aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
- che in tale sede era stato disposto l' affido del minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
la possibilità per il padre di esercitare liberamente il diritto di visita con la previsione, salvo diverso accordo, che il minore trascorresse con il sig. i fine Pt_1 settimana e le principali festività con il criterio dell'alternanza e almeno15 giorni consecutivi nel periodo estivo;
dal punto di vista patrimoniale era stato posto a carico del padre, non collocatario, un assegno mensile pari ad Euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo CNF e previsto che l'assegno unico universale venisse corrisposto integralmente alla sig.ra , Pt_2 hanno dedotto che erano intervenuti cambiamenti significativi dal momento della separazione.
Hanno rappresentato, in particolare, che la ricorrente , che al momento della separazione era Pt_2 inoccupata, aveva allo stato un lavoro stabile e percepiva una retribuzione mensile pari a circa 700 euro e che il figlio nonostante le statuizioni del tribunale in sede di separazione, soggiornava Per_1 presso i genitori in maniera alternata e paritaria, generalmente due settimane con il padre e due settimane con la madre.
Tutto ciò premesso hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione depositando le seguenti conclusioni congiunte:
“a) il minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con obbligo di provvedere alla sua cura, educazione ed istruzione, concordando, insieme, le scelte più importanti;
b) sarà collocato in maniera paritetica presso entrambi i genitori, e vivrà presso ciascuno a Per_1 settimane alterne o alternando due settimane per volta, secondo i suoi desideri e le necessità lavorative dei genitori stessi;
c) nelle settimane in cui il ragazzo è collocato presso uno dei genitori, l'altro potrà incontrarlo liberamente, senza formalità di sorta, previo accordo telefonico con il genitore in quel momento collocatario, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
d) durante le festività sarà seguito il criterio dell'alternanza, avuto riguardo ai turni lavorativi del ricorrente, alle esigenze del minore e, complessivamente, agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
pagina 2 di 3 e) corrisponderà a , a titolo di concorso per il mantenimento Parte_1 Parte_2 del figlio, un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta), nonché il 50% dell'assegno unico erogato dall'INPS;
f) ciascuno dei genitori provvederà al sostentamento di nei giorni che trascorrerà con il Per_1 ragazzo e concorrerà al pagamento delle spese straordinarie (spese sanitarie, di istruzione, sportive, etc.) nella misura del 50%.”
Le parti hanno confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 Settembre 2025 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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