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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 400/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 400/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ANNUNZIATA PASQUALE e dall'Avv. Parte_1
PAOLA PESCE, presso il loro studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
rappresentato e difeso dall'avv. DE PRISCO DAVIDE e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/01/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in MINORI, SA, il 06/08/2016 (come da CP_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016 parte II, serie A, Uff. 1, n. 12), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole minore, , nata il [...] ed alle questioni economiche;
Per_1 con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico, di fatto chiedendo confermarsi le condizioni di cui all'omologa; con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale, tuttavia prevedendo gli incontri protetti del padre con la minore, tenuto conto di come, all'epoca dei fatti, era detenuto presso una comunità di tossicodipendenti e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Medio tempore, disposto il monitoraggio dei Servizi Sociali di San Marzano Sul Sarno e gli incontri protetti, costoro hanno precisato come, nei rapporti tra la figlia ed il padre, non vi siano state mai criticità, sino al punto che la madre acconsentiva al diritto di visita paterno, con , presso Per_1 la Comunità ospitante, ivi accompagnata dai nonni.
D'altronde, il Servizio ha altresì sottolineato la buona rete familiare a sostegno di , Per_1 trovando un valido supporto sia nella famiglia materna che paterna, valorizzando l'importanza del sostegno dato dai nonni (relazioni del 24.06.2024), anche paterni che, in assenza del padre, si occupavano di quando la bambina stava con loro nei giorni del diritto di visita, come Per_1 previsto liberamente in sede di separazione.
Da ultimo, peraltro, la ricorrente è altresì apparsa più serena anche nei rapporti con il marito, anche sotto il profilo della genitorialità condivisa (relazione del 24.10.2024); ciò, peraltro, ha pagina 2 di 5 dato altresì luogo all'accordo, concordemente raggiunto tra le parti conformemente a quanto di seguito previsto.
Pertanto, alla succitata udienza istruttoria del 23.04.2025 (a cui si era pervenuti per bonario componimento della lite in corso), tenutasi davanti al Giudice istruttore (in forma scritta), le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale in diversa composizione collegiale, con decreto del 24.03.2022), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono, poi, giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (contenuto nell'accordo recante sottoscrizione delle parti, come patrocinate dai rispettivi difensori, del 07/11.03.2025), condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
Va, invero, anche alla luce del contenuto positivo delle relazioni pervenute, valorizzato la pagina 3 di 5 tipologia di diritto di visita del padre verso , al rientro in sede, laddove è previsto: Per_1
- il prosieguo degli incontri protetti, sino a quando il padre non completerà il percorso di recupero in Terni;
- una volta completato, il diritto di visita libero, ma inizialmente alla presenza dei nonni paterni (peraltro, come sottolineato dal Servizio, già figure di riferimento per , al Per_1 pari di quelli materni) per almeno 6 mesi, decorsi i quali si farà luogo al diritto di visita come indicato dalle parti, senza la presenza suddetta.
Pertanto, appare opportuno comunicare gli atti al G.T., al fine di dare corso, ai sensi dell'art. 337
c.c., alla propria vigilanza attiva, tenuto conto del diritto di visita calibrato in premessa richiamato che, a fronte della previsione inziale di incontri protetti presso il Servizio Sociale di
San Marzano Sul Sarno (Sa), prevede un diritto di visita, in un primo momento alla presenza dei nonni paterni (già figure di riferimento per ) e, decorsi sei mesi, in piena libertà, ciò Per_1 all'evidente scopo di favorire, gradualmente, il pieno recupero della funzione genitoriale paterna.
Occorre, infine, prendere atto delle residue statuizioni concordate, relative:
- al pagamento della rata di finanziamento, per euro 280,00, a carico di , CP_1 attualmente addebitata sul c/c dei suoi genitori;
- alla facoltà delle parti di ricorrere a future modifiche dei patti, ove ne ricorrano i presupposti;
- alla dichiarazione della di non aver più nulla a pretendere in relazione al Parte_1 mantenimento previsto in separazione, dall'omologa e sino alla sottoscrizione dell'accordo, giacché trattasi di accordi insuscettibili di assumere valenza dispositiva e per i quali le parti hanno liberamente deciso di determinarsi.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
, nata il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] CP_1 in MINORI, SA, il 06/08/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016 parte II, serie A, Uff. 1, n. 12);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
- prendendo atto delle residue statuizioni concordate, in premessa esposte al punto “altre questioni” e riportate nell'accordo suddetto;
- manda la Cancelleria per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede ex art. 337 c.c.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 24.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 400/2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ANNUNZIATA PASQUALE e dall'Avv. Parte_1
PAOLA PESCE, presso il loro studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
rappresentato e difeso dall'avv. DE PRISCO DAVIDE e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/01/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in MINORI, SA, il 06/08/2016 (come da CP_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016 parte II, serie A, Uff. 1, n. 12), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole minore, , nata il [...] ed alle questioni economiche;
Per_1 con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico, di fatto chiedendo confermarsi le condizioni di cui all'omologa; con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale, tuttavia prevedendo gli incontri protetti del padre con la minore, tenuto conto di come, all'epoca dei fatti, era detenuto presso una comunità di tossicodipendenti e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Medio tempore, disposto il monitoraggio dei Servizi Sociali di San Marzano Sul Sarno e gli incontri protetti, costoro hanno precisato come, nei rapporti tra la figlia ed il padre, non vi siano state mai criticità, sino al punto che la madre acconsentiva al diritto di visita paterno, con , presso Per_1 la Comunità ospitante, ivi accompagnata dai nonni.
D'altronde, il Servizio ha altresì sottolineato la buona rete familiare a sostegno di , Per_1 trovando un valido supporto sia nella famiglia materna che paterna, valorizzando l'importanza del sostegno dato dai nonni (relazioni del 24.06.2024), anche paterni che, in assenza del padre, si occupavano di quando la bambina stava con loro nei giorni del diritto di visita, come Per_1 previsto liberamente in sede di separazione.
Da ultimo, peraltro, la ricorrente è altresì apparsa più serena anche nei rapporti con il marito, anche sotto il profilo della genitorialità condivisa (relazione del 24.10.2024); ciò, peraltro, ha pagina 2 di 5 dato altresì luogo all'accordo, concordemente raggiunto tra le parti conformemente a quanto di seguito previsto.
Pertanto, alla succitata udienza istruttoria del 23.04.2025 (a cui si era pervenuti per bonario componimento della lite in corso), tenutasi davanti al Giudice istruttore (in forma scritta), le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale in diversa composizione collegiale, con decreto del 24.03.2022), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono, poi, giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (contenuto nell'accordo recante sottoscrizione delle parti, come patrocinate dai rispettivi difensori, del 07/11.03.2025), condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
Va, invero, anche alla luce del contenuto positivo delle relazioni pervenute, valorizzato la pagina 3 di 5 tipologia di diritto di visita del padre verso , al rientro in sede, laddove è previsto: Per_1
- il prosieguo degli incontri protetti, sino a quando il padre non completerà il percorso di recupero in Terni;
- una volta completato, il diritto di visita libero, ma inizialmente alla presenza dei nonni paterni (peraltro, come sottolineato dal Servizio, già figure di riferimento per , al Per_1 pari di quelli materni) per almeno 6 mesi, decorsi i quali si farà luogo al diritto di visita come indicato dalle parti, senza la presenza suddetta.
Pertanto, appare opportuno comunicare gli atti al G.T., al fine di dare corso, ai sensi dell'art. 337
c.c., alla propria vigilanza attiva, tenuto conto del diritto di visita calibrato in premessa richiamato che, a fronte della previsione inziale di incontri protetti presso il Servizio Sociale di
San Marzano Sul Sarno (Sa), prevede un diritto di visita, in un primo momento alla presenza dei nonni paterni (già figure di riferimento per ) e, decorsi sei mesi, in piena libertà, ciò Per_1 all'evidente scopo di favorire, gradualmente, il pieno recupero della funzione genitoriale paterna.
Occorre, infine, prendere atto delle residue statuizioni concordate, relative:
- al pagamento della rata di finanziamento, per euro 280,00, a carico di , CP_1 attualmente addebitata sul c/c dei suoi genitori;
- alla facoltà delle parti di ricorrere a future modifiche dei patti, ove ne ricorrano i presupposti;
- alla dichiarazione della di non aver più nulla a pretendere in relazione al Parte_1 mantenimento previsto in separazione, dall'omologa e sino alla sottoscrizione dell'accordo, giacché trattasi di accordi insuscettibili di assumere valenza dispositiva e per i quali le parti hanno liberamente deciso di determinarsi.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
, nata il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] CP_1 in MINORI, SA, il 06/08/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016 parte II, serie A, Uff. 1, n. 12);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
- prendendo atto delle residue statuizioni concordate, in premessa esposte al punto “altre questioni” e riportate nell'accordo suddetto;
- manda la Cancelleria per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede ex art. 337 c.c.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 24.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 5 di 5