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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 21/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 939 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to ILENIA CORBO, elettivamente domiciliato presso la Casa comunale in via Sannitica n. 5, giusta procura in atti;
Pt_1
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CO C.F._1 dall'Avv.to ANTONIO D'ETTORRE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Piazza Melchiorre Bega n. 28, giusta mandato in atti;
Pt_1
- PARTE APPELLATA –
e
; Controparte_2
; Controparte_3
- PARTI APPELLATE CONTUMACI –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 64/2022 del 17.03.2022, depositata in cancelleria il 21.03.2022 pagina 1 di 13 CONCLUSIONI. Come riportate nel corpo della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio CO minore , conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di il Persona_1 Pt_1 Parte_1 esponendo che: in data 13 agosto 2020, verso le ore 01.30 circa, ,
[...] Persona_1 alla guida del ciclomotore Vespa Piaggio targato X6RVY3, di proprietà di , CO mentre percorreva a velocità moderata Via Martiri della Resistenza in con direzione Pt_1
Guglionesi, giunto in prossimità del rotatoria situata tra Via Martiri della Resistenza e Via
Madonna delle Grazie, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra a causa del fondo stradale reso viscido dall'errato direzionamento degli innaffiatori in funzione sulla rotatoria, tale da costituire un'importante anomalia del percorso stradale;
che tale anomalia non era visibile a causa della conformazione del fondo stradale, né in alcun modo segnalata;
che dopo la caduta, il minore veniva accompagnato al Pronto Soccorso, ove gli veniva diagnosticato “trauma contusivo ginocchio sx”; che anche il ciclomotore riportava danni come da preventivo della “Carrozzeria
F.lli Pasciulli snc”. Tanto esposto, l'attore deduceva di aver segnalato l'accaduto al Comune di a vane si erano rivelate le richieste di risarcimento dei danni subiti;
pertanto, chiedeva Pt_1 all'adito Giudice di Pace di voler condannare il a pagare in proprio favore, Parte_1 nella spiegata qualità, la somma di euro 3.261,15, ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria di spese di giudizio.
1.2. Si costituiva il il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione Parte_1 passiva in quanto il servizio di manutenzione dell'area verde in questione era stato appaltato alla ditta , unitamente alla ditta esecutrice del contratto Controparte_2 Controparte_3
come da contratto di appalto dell'1.2.2019, rep. n.2080/2019; che, in
[...] particolare, in forza delle disposizioni di cui all'art.7 (Garanzie) e all'art.16 (Clausole di manleva) del contratto di appalto, l'appaltatore si era impegnato a tenere indenne il da possibili Pt_1 danni derivanti a persone o cose in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio e a manlevare l'Ente. Pertanto, ritenendo che l'effettivo controllo del tratto di strada in questione fosse stato trasferito alla ditta appaltatrice, ne chiedeva la chiamata in causa e la propria estromissione dal processo. Ad ogni modo, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, l'Ente evidenziava la lacunosità della descrizione dell'evento, l'assenza di prova dello stesso e, in ogni caso, l'interruzione del nesso causale, stante la riconducibilità dell'evento ad un fatto imprevedibile. Il poi, Pt_1
pagina 2 di 13 eccepiva l'inammissibilità della domanda per l'oggettiva impossibilità di esercitare il controllo sulle proprie strade e, in subordine, il concorso del danneggiato. Contestava infine anche il quantum, assunto come del tutto indimostrato e comunque esorbitante.
1.3. La , pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_4 restando contumace, al pari della . Controparte_3
1.4. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 64/2022 depositata in data 21.03.2022, accoglieva la domanda risarcitoria;
in particolare, il Giudice accertava la responsabilità in solido del
[...] con la Parte_1 Controparte_5 nella misura complessiva dell'85%, e, per l'effetto, condannava il al Parte_1 risarcimento dei danni in favore di , in proprio e quale esercente la CO responsabilità genitoriale sul minore , nella misura di euro 1.874,65; Persona_1 condannava infine il in solido con la Parte_1 [...]
, nella misura del 85% di responsabilità accertata, al Controparte_5 pagamento delle spese processuali e di consulenza d'ufficio, compensandole tra le parti per la restante quota.
2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello il dolendosi dell'ingiustizia Parte_1 della pronuncia di primo grado per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: Nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 2043, 2051, 2697 c.c., artt. 32, 100, 112,
115, 116,360 c.p.c., art. 2, 111 Cost.”.
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti delle ditte chiamate in causa, Controparte_2
e in ragione delle clausole contrattuali artt. 7 e 13 Controparte_3 di cui al contratto di appalto rep. N. 2080/2019, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto condurre il Giudicante a sollevare l'Ente da ogni responsabilità, con sua estromissione dal giudizio. Allo stesso modo, l'Ente ha contestato l'omessa motivazione in ordine alla ravvisata natura solidale della responsabilità del unitamente alle ditte appaltatrici, ancorché dalle Pt_1 testimonianze assunte in giudizio fosse pacificamente emersa la sua estraneità ai fatti, riconducibili esclusivamente all'erroneo posizionamento degli ugelli della stessa rotatoria. La medesima causa, ha proseguito l'appellante, assurgerebbe comunque nei propri confronti ad evento del tutto imprevisto ed imprevedibile, di talché, anche per questa via, ricorrendo un'ipotesi di caso fortuito, il primo Giudice non avrebbe dovuto ravvisare alcuna responsabilità
a suo carico. L'Ente ha poi impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il Giudicante ha riconosciuto in minima parte il concorso di responsabilità del danneggiato, pur essendo emersa pagina 3 di 13 la violazione dell'art. 143 co.1 C.d.S., da valutarsi, secondo l'appellante, quale condotta interruttiva dell'evento o, comunque, incidente in misura certamente superiore a quella indicata dal Giudice, pari al 15%. Infine, l'appellante ha censurato il capo della sentenza relativo al quantum debeatur, ribadendo l'assenza di prova in ordine ai danni asseritamente subiti.
Il a quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma e/ annullamento Parte_1 totale e/o parziale, della sentenza n.64/2022 del 17/03/2022 depositata il 21/03/2022 del Giudice di
Pace di Termoli, - rigettare la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal sig. per sé Persona_1
e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 nonché contro la ditta , in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Viale della Lirica, Controparte_2
43 cap 48124 Ravenna (RA) C.F. P.IVA la ditta esecutrice del contratto P.IVA_2 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Viale della Lirica, 43 cap 48124 Controparte_3
Ravenna C.F. e P.IVA per le argomentazioni, eccezioni, deduzioni, produzioni, anche P.IVA_3 istruttorie dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato per i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, per tutto quanto esposto nella narrativa che precede ed alla quale si rinvia: accertare e dichiarare il diritto dell'Ente di disporre la chiamata in causa e/o garanzia del ditta , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t. con sede in RAVENNA alla Via della Lirica n.43, per il caso del riconoscimento di una qualsiasi responsabilità dell'Ente, con conseguente estromissione del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. dal presente giudizio;
- in via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la sussistenza in capo al in persona del legale rappresentante p.t., del diritto di rivalersi contro il ditta Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in RAVENNA alla Via della Lirica Controparte_2
n.43, nella denegata ipotesi in cui fosse egli stesso condannato al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
2.1. Si è costituito , nella menzionata qualità, il quale, nel contestare CO
l'avverso ricorso in appello censurandone il contenuto anche ai sensi dell'art. 342 e 348 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto attesa la correttezza della pronuncia di primo grado, di cui quindi ha chiesto la conferma. L'appellato, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare
e nel rito: 1) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello ex adverso spiegato ex artt. 342 o 348 bis
c.p.c. per i motivi di diritto su citati;
Nel merito 2) Rigettare integralmente l'appello in quanto destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
3) Conseguentemente, confermare la Sentenza n. 64/2022 del 17.03.2022 – rep. 37/2022 – cron. 461/2022, depositata in data 21.03.2022, nell'ambito del giudizio R.G. n. 40/2021
– Giudice di Pace di 4) Con condanna dell'appellante alle spese, competenze ed onorari di entrambi i Pt_1 gradi di giudizio”.
2.2. La ancorché Controparte_5 pagina 4 di 13 regolarmente citate in giudizio, non si sono costituite in giudizio, rimanendo contumaci.
2.3. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione e così trattenuta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni in rito sollevate dalla parte appellata.
In primo luogo, con riguardo alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che l'appello proposto dall'Ente contiene tutte le indicazioni richieste dall'articolo 342 c.p.c. e tanto a mente del consolidato principio di diritto secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI ord. 22.02.2017 n. 4541; vedi anche sez. VI ord. 30.05.2018 n. 13535).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo riporta per esteso i capi della sentenza colpiti da gravame ed indica con sufficiente chiarezza il punto motivazionale oggetto di impugnazione, esponendo le argomentazioni a sostegno dell'inversione del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado che si offre al Giudice dell'Appello.
Quanto alla censura di cui all'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto non si è palesato prima facie privo di ragionevole probabilità di accoglimento, vale a dire manifestamente infondato, tenuto conto delle argomentazioni addotte dall'Ente con specifico riguardo alla valutazione resa dal primo giudice in ordine alla domanda di manleva, come appresso si dirà.
4. Passando al vaglio dell'appello, con i primi due motivi (punti I.
1. e I.
2. dell'appello), che per comunanza delle questioni sottese possono essere esaminati congiuntamente, l'Ente ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, oltre a lamentare l'omessa motivazione, da parte del primo Giudice, della ravvisata responsabilità solidale del con Pt_1 il e la ditta consorziata. CP_2
In particolare, la carenza di legittimazione passiva è stata argomentata dall'Ente sulla scorta pagina 5 di 13 della circostanza che il aveva appaltato al e, quindi, alla ditta Pt_1 Controparte_2 esecutrice consorziata la manutenzione delle aree a Controparte_3 verde pubblico- tra cui quella teatro del sinistro- nonché sulla previsione nel contratto di una clausola di garanzia e di una di manleva di cui agli artt. 7 e 16.
4.1. Deve premettersi che, come da costante giurisprudenza di legittimità, “il contratto di appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ex art.14 C.d.S., per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti Pt_1 delle singole strade ai sensi art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. n. 1691/2009; nello stesso senso Cass. n.
1146/2015 e Cass. n. 20825/2006). Difatti, nell'appalto di servizi, poiché il contenuto della obbligazione è una prestazione di fare, che ha ad oggetto il compimento di un servizio, il quale dà luogo solo ad una produzione di utilità (e non ad una trasformazione di materia), il rapporto di fatto che l'appaltatore ha con il bene, cui il servizio va riferito, è di detenzione non qualificata, in quanto attuata nell'interesse altrui e cioè del committente che mantiene la completa disponibilità del bene medesimo (Cassazione civile sez. II, 17/04/2001, n.5609), con la conseguenza che non è predicabile, per ciò solo, un totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile.
Da quanto precede consegue, in primo luogo, che il sol fatto della conclusione di un contratto di appalto di servizi di per sé non priva il della custodia della res, come affermato anche Pt_1 dal primo Giudice. Tanto assodato e restando indiscusso che la sussistenza del rapporto di custodia sulla res ai fini di cui all'art. 2051 c.c. deve essere comunque accertata in concreto
(Cassazione civile sez. III, 28/09/2012, n.16540), ad integrazione della motivazione del primo
Giudice sul punto si osserva che, nel caso di specie, proprio dalla lettura del contratto di appalto versato in atti emerge la mancata abdicazione da parte dell'Ente al potere di controllo sulla res oggetto di attività di manutenzione demandata all'appaltatore: è sufficiente leggere l'art. 8 del contratto per avvedersi dei pregnanti poteri di sorveglianza e controllo che il si era Pt_1 riservato nel corso dell'esecuzione del contratto, affidando al RUP la direzione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, autorizzato ad impartire proprie disposizioni unitamente al
Direttore dell'esecuzione di cui poteva avvalersi lo stesso RUP, in uno al potere che il Pt_1 aveva conservato ex contractu di verificare, “con proprio personale autorizzato”, “in qualunque momento” l'esecuzione del servizio. Ne consegue che sussiste allora il rapporto di custodia da pagina 6 di 13 e della , il quale quindi risponderà ex art. 2051 Controparte_5 Pt_2
c.c., in concorso con l'appaltatore, responsabile del mal posizionamento dell'impianto d'irrigazione posto sulla rotonda da cui è promanato il danno.
Per altro verso, non può dubitarsi del fatto che le clausole contrattuali di cui all'art. 7 e art. 16 invocate dall'ente convenuto abbiano effetto unicamente tra le parti contrattuali, mentre nessun efficacia assumono nei confronti dei terzi danneggiati: dette clausole, infatti, operando tra le sole parti negoziali, valgono nei rapporti interni a fondare l'eventuale domanda di manleva dell'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore ma, di tutta evidenza, non possono di certo privare il della legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande risarcitorie dei Pt_1 terzi, i quali restano estranei ed indifferenti alle modalità di gestione di quell'area da parte del
Pt_1
Ne consegue che, in disparte quanto si dirà in merito alla domanda di manleva dell'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore, effettivamente spiegata in primo grado dal e Pt_1 non esaminata dal primo Giudice, i due motivi ora esaminati non meritano accoglimento.
4.2. Con il terzo e il quarto motivo (punto I.3 e I.4), l'Ente si duole del mancato riconoscimento, da parte del primo Giudice, del caso fortuito, costituito dal fatto del terzo, ovvero l'errato posizionamento degli ugelli degli innaffiatoi dell'impianto di irrigazione della rotatoria che, costituendo, in tesi dell'appellante, “alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa”, assurgerebbe ad evento imprevisto ed imprevedibile per l'Ente custode della strada;
allo stesso modo, il caso fortuito risulterebbe integrato anche dalla stessa condotta del danneggiato, tale da imporsi come causa assorbente dell'evento o, in subordine, concorrente, in misura tuttavia di gran lunga superiore a quella ravvisata dal primo
Giudice.
La doglianza è fondata nei limiti di cui appresso.
In via generale, il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che il danno non
è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Il caso fortuito, dunque, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Quando il caso fortuito è rappresentato dalla condotta del danneggiato, lo stesso deve essere connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale pagina 7 di 13 sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Da ultimo, si è ulteriormente precisato che “Sul piano della struttura della fattispecie […] il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode”. Va ancora osservato, in proposito, che “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)” (Cassazione civile sez. III, 27/04/2023,
n.11152).
In definitiva, in base all'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Pertanto, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed pagina 8 di 13 imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Giova richiamare, al riguardo, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017
(recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (v. Cassazione civile sez. III, 17/02/2023,
n.5116).
Tornando allora al caso di specie, l'erroneo posizionamento degli ugelli da parte della ditta consorziata esecutrice dei lavori, concernenti la manutenzione del verde pubblico cittadino, non può assurgere di certo a fatto costituente il caso fortuito, poiché di esso difetta l'imprevedibilità
e imprevenibilità nei termini sopra descritti: il fatto in questione rientra nel ventaglio dei modi possibili e non eccentrici di non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, pertanto prevedibili e prevenibili. Neppure la condotta del danneggiato assurge a caso fortuito: infatti, all'esito dell'istruttoria espletata non è emerso che il avesse assunto, alla guida del Per_1 motociclo del padre, una condotta di guida del tutto anomala o eccezionale rispetto ai possibili modi di utilizzo della res (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n. 4035, richiamata in motivazione anche da Cass. civ. 01-02-2022, n. 3041).
È invece emersa una condotta di guida non diligente da parte del come ritenuto Per_1 anche dal primo Giudice, con motivazione che tuttavia, in parte qua, va rivista con riguardo proprio alla violazione, evidenziata dall'appellante, dell'art. 143 co.1 C.d.S., a mente del quale “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione pagina 9 di 13 del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso [..]”. Al riguardo, infatti, il teste presente al momento Testimone_1 del sinistro, ha riferito che l'acqua si trovava a ridosso della rotonda e che il “viaggiava Per_1 sul margine sinistro” e che, pur avendo rallentato la marcia, non si spostava verso destra ma procedeva verso sinistra (cfr. verbale di udienza del 26.11.2021). Ne consegue che l'effettivo addebito riscontrabile in capo al conducente del veicolo è da ravvisare proprio nel fatto che costui stesse circolando tenendosi sulla sinistra anziché sulla destra, finendo così a ridosso della rotonda, ove si era dispesa l'acqua, tenendo un comportamento non consono alle caratteristiche stradali ex art. 143, comma 1, codice della strada, poiché, ove si fosse mantenuto in prossimità del margine destro, non sarebbe venuto a trovarsi nell'area a ridosso della rotonda, cosparsa di acqua. In punto di commisurazione del concorso, si ritiene non congrua la misura del 15% stimata dal primo Giudice, attesa la rilevanza e gravità, nel sinistro, della condotta colposa assunta dal minore, di talché, in accoglimento in parte qua del gravame, la stessa deve essere rideterminata nella misura del 50%.
4.3. Con l'ultimo motivo di appello (punto I.5), l'appellante ha contestato il quantum riconosciuto dal Giudice, stante l'omessa prova sul punto da parte del danneggiato.
Tale motivo è infondato.
La prova orale espletata in corso di causa e la documentazione prodotta in giudizio (v. preventivo dei lavori confermato in sede testimoniale dal suo redattore, verbale di pronto soccorso e certificazione medica), riscontrata da ctu medico-legale eseguita in corso di causa, consentono di ritenere provati i danni e il loro ammontare, di talché in parte qua la sentenza si sottrae alle censure mosse.
Pertanto, tenuto conto che l'ammontare complessivo del danno è stato individuato dal primo
Giudice in euro 2.205,47 e visto il contributo causale stimato al 50% per quanto sopra, spetta all'appellato la somma di euro 1.102,73#, oltre interessi come da sentenza di primo grado, in parte qua non oggetto di impugnazione e, quindi, coperta dal giudicato.
5. In definitiva, confermata la responsabilità dell'Ente come sopra, l'appello va accolto con riguardo alla rideterminazione del quantum alla luce del riconoscimento del maggior contributo causale riconosciuto in capo al danneggiato e alla domanda di manleva riproposta in via subordinata dall'appellante.
Come già osservato al punto 4.1. della presente sentenza, le clausole contenute nel contratto di appalto, se non valgono a sostenere la carenza di legittimazione passiva dell'ente, legittimano senz'altro quest'ultimo non solo alla chiamata in causa dell'appaltatore, ma anche ad essere dallo pagina 10 di 13 stesso manlevato, come espressamente concordato tra le parti del negozio. In particolare, l'art. 16 del contratto dispone che “L'Impresa terrà indenne il da ogni controversia e Pt_1 conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto sia di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia riferimento all'attuazione, da parte dell'Impresa, del presente contratto e alla prestazione dei servizi” (art. 16 Clausola di manleva). Avendo il provveduto a richiamare tale disposto sin dal primo grado e a chiedere ed ottenere la Pt_1 chiamata in causa dell'impresa appaltatrice e di quella consorziata, esecutrice dei lavori, al fine di essere da costoro manlevato senza che il Giudice di Pace si pronunciasse, l'appello su tale aspetto è senz'altro fondato, in assenza di circostanze impeditive dell'operatività della clausola.
Ne consegue che il e la società cooperativa agricola Controparte_2
saranno tenute a rifondere al tutte le somme che CP_3 Parte_1 quest'ultimo dovrà provvedere ad esborsare o avrà già provveduto ad esborsare in esecuzione della sentenza di primo grado e della presente sentenza.
6. Passando alla regolazione delle spese di lite, la decisione adottata, che vede l'accoglimento dell'appello in punto di maggiore entità del concorso del danneggiato e l'accoglimento della domanda di manleva, quest'ultima formulata in via subordinata e che si rivolge ai soli terzi chiamati e non al danneggiato, comporta una nuova liquidazione delle spese in primo grado, regolate allo stesso modo anche in questo giudizio, ovvero: per il primo grado, compensazione per metà delle spese di lite tra l' e i terzi chiamati e l'odierno appellato e pagamento della Pt_3 restante metà delle spese di lite a carico dei primi e in favore del per il secondo grado, Per_1 compensazione per metà delle spese di lite tra l'Ente e l'appellato e pagamento della restante metà delle spese di lite a carico del e in favore del Dette spese si Parte_1 Per_1 liquidano come da dispositivo, nei parametri medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 ratione temporis vigente, con riguardo al primo grado;
per il secondo grado, nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e minimi per la fase decisoria, esclusa quella istruttoria, non celebrata.
Vanno invece compensate le spese di lite tra l'Ente e i terzi chiamati, stante la pacifica operatività della clausola contrattuale tra le parti, desumibile anche dal contegno processuale assunto dai terzi chiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 CO
pagina 11 di 13 Controparte_5
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− In accoglimento, per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna il unitamente al Parte_1 [...]
e alla società cooperativa agricola , nei confronti CP_2 CP_3 di in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio CO minore , al pagamento della somma di euro 1.102,73#, oltre interessi Persona_1 come da sentenza di primo grado;
− condanna il il e la società Parte_1 Controparte_2 cooperativa agricola al pagamento, per le causali di cui in CP_3 motivazione e in favore di , delle spese di lite del primo grado CO di giudizio, che si liquidano in € 62,50 per esborsi (50% di € 125,00) ed € 602,50 per compenso professionale (50% di € 1205,00), oltre 15% per rimborso spese generali, IVA
e CPA, se dovute, come per legge;
compensa nella restante parte le spese di primo grado;
− condanna il al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore di delle spese di lite del secondo grado di giudizio, CO che si liquidano in € 638,00 per compenso professionale (50% di € 1276,00), oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa nella restante parte le spese di secondo grado tra le parti;
− pone le spese di ctu nella misura del 50% a carico del del Parte_1
e Controparte_2 Controparte_3
e il restante 50% a carico di;
[...] CO
− in accoglimento della domanda di manleva, condanna il Controparte_2
[...
e la società cooperativa agricola DELTAMBIENTE a rifondere al
[...] Pt_1 tutte le somme che quest'ultimo dovrà provvedere ad esborsare (o avrà già Pt_1 provveduto ad esborsare) in esecuzione della sentenza di primo grado e della presente sentenza;
− compensa le spese tra il e il Parte_1 [...]
in relazione alla Controparte_5 domanda di manleva.
pagina 12 di 13 Larino, 14/03/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 939 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to ILENIA CORBO, elettivamente domiciliato presso la Casa comunale in via Sannitica n. 5, giusta procura in atti;
Pt_1
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CO C.F._1 dall'Avv.to ANTONIO D'ETTORRE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Piazza Melchiorre Bega n. 28, giusta mandato in atti;
Pt_1
- PARTE APPELLATA –
e
; Controparte_2
; Controparte_3
- PARTI APPELLATE CONTUMACI –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 64/2022 del 17.03.2022, depositata in cancelleria il 21.03.2022 pagina 1 di 13 CONCLUSIONI. Come riportate nel corpo della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio CO minore , conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di il Persona_1 Pt_1 Parte_1 esponendo che: in data 13 agosto 2020, verso le ore 01.30 circa, ,
[...] Persona_1 alla guida del ciclomotore Vespa Piaggio targato X6RVY3, di proprietà di , CO mentre percorreva a velocità moderata Via Martiri della Resistenza in con direzione Pt_1
Guglionesi, giunto in prossimità del rotatoria situata tra Via Martiri della Resistenza e Via
Madonna delle Grazie, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra a causa del fondo stradale reso viscido dall'errato direzionamento degli innaffiatori in funzione sulla rotatoria, tale da costituire un'importante anomalia del percorso stradale;
che tale anomalia non era visibile a causa della conformazione del fondo stradale, né in alcun modo segnalata;
che dopo la caduta, il minore veniva accompagnato al Pronto Soccorso, ove gli veniva diagnosticato “trauma contusivo ginocchio sx”; che anche il ciclomotore riportava danni come da preventivo della “Carrozzeria
F.lli Pasciulli snc”. Tanto esposto, l'attore deduceva di aver segnalato l'accaduto al Comune di a vane si erano rivelate le richieste di risarcimento dei danni subiti;
pertanto, chiedeva Pt_1 all'adito Giudice di Pace di voler condannare il a pagare in proprio favore, Parte_1 nella spiegata qualità, la somma di euro 3.261,15, ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria di spese di giudizio.
1.2. Si costituiva il il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione Parte_1 passiva in quanto il servizio di manutenzione dell'area verde in questione era stato appaltato alla ditta , unitamente alla ditta esecutrice del contratto Controparte_2 Controparte_3
come da contratto di appalto dell'1.2.2019, rep. n.2080/2019; che, in
[...] particolare, in forza delle disposizioni di cui all'art.7 (Garanzie) e all'art.16 (Clausole di manleva) del contratto di appalto, l'appaltatore si era impegnato a tenere indenne il da possibili Pt_1 danni derivanti a persone o cose in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio e a manlevare l'Ente. Pertanto, ritenendo che l'effettivo controllo del tratto di strada in questione fosse stato trasferito alla ditta appaltatrice, ne chiedeva la chiamata in causa e la propria estromissione dal processo. Ad ogni modo, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, l'Ente evidenziava la lacunosità della descrizione dell'evento, l'assenza di prova dello stesso e, in ogni caso, l'interruzione del nesso causale, stante la riconducibilità dell'evento ad un fatto imprevedibile. Il poi, Pt_1
pagina 2 di 13 eccepiva l'inammissibilità della domanda per l'oggettiva impossibilità di esercitare il controllo sulle proprie strade e, in subordine, il concorso del danneggiato. Contestava infine anche il quantum, assunto come del tutto indimostrato e comunque esorbitante.
1.3. La , pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_4 restando contumace, al pari della . Controparte_3
1.4. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 64/2022 depositata in data 21.03.2022, accoglieva la domanda risarcitoria;
in particolare, il Giudice accertava la responsabilità in solido del
[...] con la Parte_1 Controparte_5 nella misura complessiva dell'85%, e, per l'effetto, condannava il al Parte_1 risarcimento dei danni in favore di , in proprio e quale esercente la CO responsabilità genitoriale sul minore , nella misura di euro 1.874,65; Persona_1 condannava infine il in solido con la Parte_1 [...]
, nella misura del 85% di responsabilità accertata, al Controparte_5 pagamento delle spese processuali e di consulenza d'ufficio, compensandole tra le parti per la restante quota.
2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello il dolendosi dell'ingiustizia Parte_1 della pronuncia di primo grado per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: Nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 2043, 2051, 2697 c.c., artt. 32, 100, 112,
115, 116,360 c.p.c., art. 2, 111 Cost.”.
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti delle ditte chiamate in causa, Controparte_2
e in ragione delle clausole contrattuali artt. 7 e 13 Controparte_3 di cui al contratto di appalto rep. N. 2080/2019, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto condurre il Giudicante a sollevare l'Ente da ogni responsabilità, con sua estromissione dal giudizio. Allo stesso modo, l'Ente ha contestato l'omessa motivazione in ordine alla ravvisata natura solidale della responsabilità del unitamente alle ditte appaltatrici, ancorché dalle Pt_1 testimonianze assunte in giudizio fosse pacificamente emersa la sua estraneità ai fatti, riconducibili esclusivamente all'erroneo posizionamento degli ugelli della stessa rotatoria. La medesima causa, ha proseguito l'appellante, assurgerebbe comunque nei propri confronti ad evento del tutto imprevisto ed imprevedibile, di talché, anche per questa via, ricorrendo un'ipotesi di caso fortuito, il primo Giudice non avrebbe dovuto ravvisare alcuna responsabilità
a suo carico. L'Ente ha poi impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il Giudicante ha riconosciuto in minima parte il concorso di responsabilità del danneggiato, pur essendo emersa pagina 3 di 13 la violazione dell'art. 143 co.1 C.d.S., da valutarsi, secondo l'appellante, quale condotta interruttiva dell'evento o, comunque, incidente in misura certamente superiore a quella indicata dal Giudice, pari al 15%. Infine, l'appellante ha censurato il capo della sentenza relativo al quantum debeatur, ribadendo l'assenza di prova in ordine ai danni asseritamente subiti.
Il a quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma e/ annullamento Parte_1 totale e/o parziale, della sentenza n.64/2022 del 17/03/2022 depositata il 21/03/2022 del Giudice di
Pace di Termoli, - rigettare la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal sig. per sé Persona_1
e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 nonché contro la ditta , in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Viale della Lirica, Controparte_2
43 cap 48124 Ravenna (RA) C.F. P.IVA la ditta esecutrice del contratto P.IVA_2 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Viale della Lirica, 43 cap 48124 Controparte_3
Ravenna C.F. e P.IVA per le argomentazioni, eccezioni, deduzioni, produzioni, anche P.IVA_3 istruttorie dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato per i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, per tutto quanto esposto nella narrativa che precede ed alla quale si rinvia: accertare e dichiarare il diritto dell'Ente di disporre la chiamata in causa e/o garanzia del ditta , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t. con sede in RAVENNA alla Via della Lirica n.43, per il caso del riconoscimento di una qualsiasi responsabilità dell'Ente, con conseguente estromissione del in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. dal presente giudizio;
- in via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la sussistenza in capo al in persona del legale rappresentante p.t., del diritto di rivalersi contro il ditta Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in RAVENNA alla Via della Lirica Controparte_2
n.43, nella denegata ipotesi in cui fosse egli stesso condannato al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
2.1. Si è costituito , nella menzionata qualità, il quale, nel contestare CO
l'avverso ricorso in appello censurandone il contenuto anche ai sensi dell'art. 342 e 348 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto attesa la correttezza della pronuncia di primo grado, di cui quindi ha chiesto la conferma. L'appellato, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare
e nel rito: 1) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello ex adverso spiegato ex artt. 342 o 348 bis
c.p.c. per i motivi di diritto su citati;
Nel merito 2) Rigettare integralmente l'appello in quanto destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
3) Conseguentemente, confermare la Sentenza n. 64/2022 del 17.03.2022 – rep. 37/2022 – cron. 461/2022, depositata in data 21.03.2022, nell'ambito del giudizio R.G. n. 40/2021
– Giudice di Pace di 4) Con condanna dell'appellante alle spese, competenze ed onorari di entrambi i Pt_1 gradi di giudizio”.
2.2. La ancorché Controparte_5 pagina 4 di 13 regolarmente citate in giudizio, non si sono costituite in giudizio, rimanendo contumaci.
2.3. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione e così trattenuta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni in rito sollevate dalla parte appellata.
In primo luogo, con riguardo alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che l'appello proposto dall'Ente contiene tutte le indicazioni richieste dall'articolo 342 c.p.c. e tanto a mente del consolidato principio di diritto secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI ord. 22.02.2017 n. 4541; vedi anche sez. VI ord. 30.05.2018 n. 13535).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo riporta per esteso i capi della sentenza colpiti da gravame ed indica con sufficiente chiarezza il punto motivazionale oggetto di impugnazione, esponendo le argomentazioni a sostegno dell'inversione del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado che si offre al Giudice dell'Appello.
Quanto alla censura di cui all'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto non si è palesato prima facie privo di ragionevole probabilità di accoglimento, vale a dire manifestamente infondato, tenuto conto delle argomentazioni addotte dall'Ente con specifico riguardo alla valutazione resa dal primo giudice in ordine alla domanda di manleva, come appresso si dirà.
4. Passando al vaglio dell'appello, con i primi due motivi (punti I.
1. e I.
2. dell'appello), che per comunanza delle questioni sottese possono essere esaminati congiuntamente, l'Ente ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, oltre a lamentare l'omessa motivazione, da parte del primo Giudice, della ravvisata responsabilità solidale del con Pt_1 il e la ditta consorziata. CP_2
In particolare, la carenza di legittimazione passiva è stata argomentata dall'Ente sulla scorta pagina 5 di 13 della circostanza che il aveva appaltato al e, quindi, alla ditta Pt_1 Controparte_2 esecutrice consorziata la manutenzione delle aree a Controparte_3 verde pubblico- tra cui quella teatro del sinistro- nonché sulla previsione nel contratto di una clausola di garanzia e di una di manleva di cui agli artt. 7 e 16.
4.1. Deve premettersi che, come da costante giurisprudenza di legittimità, “il contratto di appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ex art.14 C.d.S., per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti Pt_1 delle singole strade ai sensi art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. n. 1691/2009; nello stesso senso Cass. n.
1146/2015 e Cass. n. 20825/2006). Difatti, nell'appalto di servizi, poiché il contenuto della obbligazione è una prestazione di fare, che ha ad oggetto il compimento di un servizio, il quale dà luogo solo ad una produzione di utilità (e non ad una trasformazione di materia), il rapporto di fatto che l'appaltatore ha con il bene, cui il servizio va riferito, è di detenzione non qualificata, in quanto attuata nell'interesse altrui e cioè del committente che mantiene la completa disponibilità del bene medesimo (Cassazione civile sez. II, 17/04/2001, n.5609), con la conseguenza che non è predicabile, per ciò solo, un totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile.
Da quanto precede consegue, in primo luogo, che il sol fatto della conclusione di un contratto di appalto di servizi di per sé non priva il della custodia della res, come affermato anche Pt_1 dal primo Giudice. Tanto assodato e restando indiscusso che la sussistenza del rapporto di custodia sulla res ai fini di cui all'art. 2051 c.c. deve essere comunque accertata in concreto
(Cassazione civile sez. III, 28/09/2012, n.16540), ad integrazione della motivazione del primo
Giudice sul punto si osserva che, nel caso di specie, proprio dalla lettura del contratto di appalto versato in atti emerge la mancata abdicazione da parte dell'Ente al potere di controllo sulla res oggetto di attività di manutenzione demandata all'appaltatore: è sufficiente leggere l'art. 8 del contratto per avvedersi dei pregnanti poteri di sorveglianza e controllo che il si era Pt_1 riservato nel corso dell'esecuzione del contratto, affidando al RUP la direzione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, autorizzato ad impartire proprie disposizioni unitamente al
Direttore dell'esecuzione di cui poteva avvalersi lo stesso RUP, in uno al potere che il Pt_1 aveva conservato ex contractu di verificare, “con proprio personale autorizzato”, “in qualunque momento” l'esecuzione del servizio. Ne consegue che sussiste allora il rapporto di custodia da pagina 6 di 13 e della , il quale quindi risponderà ex art. 2051 Controparte_5 Pt_2
c.c., in concorso con l'appaltatore, responsabile del mal posizionamento dell'impianto d'irrigazione posto sulla rotonda da cui è promanato il danno.
Per altro verso, non può dubitarsi del fatto che le clausole contrattuali di cui all'art. 7 e art. 16 invocate dall'ente convenuto abbiano effetto unicamente tra le parti contrattuali, mentre nessun efficacia assumono nei confronti dei terzi danneggiati: dette clausole, infatti, operando tra le sole parti negoziali, valgono nei rapporti interni a fondare l'eventuale domanda di manleva dell'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore ma, di tutta evidenza, non possono di certo privare il della legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande risarcitorie dei Pt_1 terzi, i quali restano estranei ed indifferenti alle modalità di gestione di quell'area da parte del
Pt_1
Ne consegue che, in disparte quanto si dirà in merito alla domanda di manleva dell'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore, effettivamente spiegata in primo grado dal e Pt_1 non esaminata dal primo Giudice, i due motivi ora esaminati non meritano accoglimento.
4.2. Con il terzo e il quarto motivo (punto I.3 e I.4), l'Ente si duole del mancato riconoscimento, da parte del primo Giudice, del caso fortuito, costituito dal fatto del terzo, ovvero l'errato posizionamento degli ugelli degli innaffiatoi dell'impianto di irrigazione della rotatoria che, costituendo, in tesi dell'appellante, “alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa”, assurgerebbe ad evento imprevisto ed imprevedibile per l'Ente custode della strada;
allo stesso modo, il caso fortuito risulterebbe integrato anche dalla stessa condotta del danneggiato, tale da imporsi come causa assorbente dell'evento o, in subordine, concorrente, in misura tuttavia di gran lunga superiore a quella ravvisata dal primo
Giudice.
La doglianza è fondata nei limiti di cui appresso.
In via generale, il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che il danno non
è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Il caso fortuito, dunque, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Quando il caso fortuito è rappresentato dalla condotta del danneggiato, lo stesso deve essere connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale pagina 7 di 13 sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Da ultimo, si è ulteriormente precisato che “Sul piano della struttura della fattispecie […] il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode”. Va ancora osservato, in proposito, che “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)” (Cassazione civile sez. III, 27/04/2023,
n.11152).
In definitiva, in base all'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Pertanto, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed pagina 8 di 13 imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Giova richiamare, al riguardo, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017
(recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (v. Cassazione civile sez. III, 17/02/2023,
n.5116).
Tornando allora al caso di specie, l'erroneo posizionamento degli ugelli da parte della ditta consorziata esecutrice dei lavori, concernenti la manutenzione del verde pubblico cittadino, non può assurgere di certo a fatto costituente il caso fortuito, poiché di esso difetta l'imprevedibilità
e imprevenibilità nei termini sopra descritti: il fatto in questione rientra nel ventaglio dei modi possibili e non eccentrici di non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, pertanto prevedibili e prevenibili. Neppure la condotta del danneggiato assurge a caso fortuito: infatti, all'esito dell'istruttoria espletata non è emerso che il avesse assunto, alla guida del Per_1 motociclo del padre, una condotta di guida del tutto anomala o eccezionale rispetto ai possibili modi di utilizzo della res (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n. 4035, richiamata in motivazione anche da Cass. civ. 01-02-2022, n. 3041).
È invece emersa una condotta di guida non diligente da parte del come ritenuto Per_1 anche dal primo Giudice, con motivazione che tuttavia, in parte qua, va rivista con riguardo proprio alla violazione, evidenziata dall'appellante, dell'art. 143 co.1 C.d.S., a mente del quale “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione pagina 9 di 13 del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso [..]”. Al riguardo, infatti, il teste presente al momento Testimone_1 del sinistro, ha riferito che l'acqua si trovava a ridosso della rotonda e che il “viaggiava Per_1 sul margine sinistro” e che, pur avendo rallentato la marcia, non si spostava verso destra ma procedeva verso sinistra (cfr. verbale di udienza del 26.11.2021). Ne consegue che l'effettivo addebito riscontrabile in capo al conducente del veicolo è da ravvisare proprio nel fatto che costui stesse circolando tenendosi sulla sinistra anziché sulla destra, finendo così a ridosso della rotonda, ove si era dispesa l'acqua, tenendo un comportamento non consono alle caratteristiche stradali ex art. 143, comma 1, codice della strada, poiché, ove si fosse mantenuto in prossimità del margine destro, non sarebbe venuto a trovarsi nell'area a ridosso della rotonda, cosparsa di acqua. In punto di commisurazione del concorso, si ritiene non congrua la misura del 15% stimata dal primo Giudice, attesa la rilevanza e gravità, nel sinistro, della condotta colposa assunta dal minore, di talché, in accoglimento in parte qua del gravame, la stessa deve essere rideterminata nella misura del 50%.
4.3. Con l'ultimo motivo di appello (punto I.5), l'appellante ha contestato il quantum riconosciuto dal Giudice, stante l'omessa prova sul punto da parte del danneggiato.
Tale motivo è infondato.
La prova orale espletata in corso di causa e la documentazione prodotta in giudizio (v. preventivo dei lavori confermato in sede testimoniale dal suo redattore, verbale di pronto soccorso e certificazione medica), riscontrata da ctu medico-legale eseguita in corso di causa, consentono di ritenere provati i danni e il loro ammontare, di talché in parte qua la sentenza si sottrae alle censure mosse.
Pertanto, tenuto conto che l'ammontare complessivo del danno è stato individuato dal primo
Giudice in euro 2.205,47 e visto il contributo causale stimato al 50% per quanto sopra, spetta all'appellato la somma di euro 1.102,73#, oltre interessi come da sentenza di primo grado, in parte qua non oggetto di impugnazione e, quindi, coperta dal giudicato.
5. In definitiva, confermata la responsabilità dell'Ente come sopra, l'appello va accolto con riguardo alla rideterminazione del quantum alla luce del riconoscimento del maggior contributo causale riconosciuto in capo al danneggiato e alla domanda di manleva riproposta in via subordinata dall'appellante.
Come già osservato al punto 4.1. della presente sentenza, le clausole contenute nel contratto di appalto, se non valgono a sostenere la carenza di legittimazione passiva dell'ente, legittimano senz'altro quest'ultimo non solo alla chiamata in causa dell'appaltatore, ma anche ad essere dallo pagina 10 di 13 stesso manlevato, come espressamente concordato tra le parti del negozio. In particolare, l'art. 16 del contratto dispone che “L'Impresa terrà indenne il da ogni controversia e Pt_1 conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto sia di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia riferimento all'attuazione, da parte dell'Impresa, del presente contratto e alla prestazione dei servizi” (art. 16 Clausola di manleva). Avendo il provveduto a richiamare tale disposto sin dal primo grado e a chiedere ed ottenere la Pt_1 chiamata in causa dell'impresa appaltatrice e di quella consorziata, esecutrice dei lavori, al fine di essere da costoro manlevato senza che il Giudice di Pace si pronunciasse, l'appello su tale aspetto è senz'altro fondato, in assenza di circostanze impeditive dell'operatività della clausola.
Ne consegue che il e la società cooperativa agricola Controparte_2
saranno tenute a rifondere al tutte le somme che CP_3 Parte_1 quest'ultimo dovrà provvedere ad esborsare o avrà già provveduto ad esborsare in esecuzione della sentenza di primo grado e della presente sentenza.
6. Passando alla regolazione delle spese di lite, la decisione adottata, che vede l'accoglimento dell'appello in punto di maggiore entità del concorso del danneggiato e l'accoglimento della domanda di manleva, quest'ultima formulata in via subordinata e che si rivolge ai soli terzi chiamati e non al danneggiato, comporta una nuova liquidazione delle spese in primo grado, regolate allo stesso modo anche in questo giudizio, ovvero: per il primo grado, compensazione per metà delle spese di lite tra l' e i terzi chiamati e l'odierno appellato e pagamento della Pt_3 restante metà delle spese di lite a carico dei primi e in favore del per il secondo grado, Per_1 compensazione per metà delle spese di lite tra l'Ente e l'appellato e pagamento della restante metà delle spese di lite a carico del e in favore del Dette spese si Parte_1 Per_1 liquidano come da dispositivo, nei parametri medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 ratione temporis vigente, con riguardo al primo grado;
per il secondo grado, nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e minimi per la fase decisoria, esclusa quella istruttoria, non celebrata.
Vanno invece compensate le spese di lite tra l'Ente e i terzi chiamati, stante la pacifica operatività della clausola contrattuale tra le parti, desumibile anche dal contegno processuale assunto dai terzi chiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 CO
pagina 11 di 13 Controparte_5
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− In accoglimento, per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna il unitamente al Parte_1 [...]
e alla società cooperativa agricola , nei confronti CP_2 CP_3 di in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio CO minore , al pagamento della somma di euro 1.102,73#, oltre interessi Persona_1 come da sentenza di primo grado;
− condanna il il e la società Parte_1 Controparte_2 cooperativa agricola al pagamento, per le causali di cui in CP_3 motivazione e in favore di , delle spese di lite del primo grado CO di giudizio, che si liquidano in € 62,50 per esborsi (50% di € 125,00) ed € 602,50 per compenso professionale (50% di € 1205,00), oltre 15% per rimborso spese generali, IVA
e CPA, se dovute, come per legge;
compensa nella restante parte le spese di primo grado;
− condanna il al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore di delle spese di lite del secondo grado di giudizio, CO che si liquidano in € 638,00 per compenso professionale (50% di € 1276,00), oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa nella restante parte le spese di secondo grado tra le parti;
− pone le spese di ctu nella misura del 50% a carico del del Parte_1
e Controparte_2 Controparte_3
e il restante 50% a carico di;
[...] CO
− in accoglimento della domanda di manleva, condanna il Controparte_2
[...
e la società cooperativa agricola DELTAMBIENTE a rifondere al
[...] Pt_1 tutte le somme che quest'ultimo dovrà provvedere ad esborsare (o avrà già Pt_1 provveduto ad esborsare) in esecuzione della sentenza di primo grado e della presente sentenza;
− compensa le spese tra il e il Parte_1 [...]
in relazione alla Controparte_5 domanda di manleva.
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Il Giudice dott. Stefania Vacca
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