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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1003 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
12/09/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
REGGIANI ROBERTO (c.f. , unitamente all'Avv. C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. GRANZOTTO GUIDO (c.f. ); C.F._2
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 644/2023 emessa dal Tribunale di
Roma in data 16/01/2023.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis e premesso ogni opportuno accertamento, in totale riforma della sentenza n. 644/2023 emessa in data 12.01.2023 e pubblicata in data 16.01.2023 – R.G.
n. 23144/2021 - Rep. n. 1028/2023 dal Giudice del Tribunale di Roma Sezione Civile
XIV Fallimentare dr.ssa Margherita Libri e notificata in data 24.01.2022: • rigettare tutte le domande proposte in primo grado da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto, e per conseguenza accertare e dichiarare che il nulla deve Parte_1
r.g. n. 1 al (C.F.: ), in persona del Controparte_1 CodiceFiscale_3
Curatore, Avv. Daniele De Bonis. • In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per i due gradi di giudizio e con condanna nei confronti del fallimento attore/appellato alla restituzione delle somme già corrisposte dal in forza della Parte_1
soccombenza in primo grado come da disposizioni di bonifico allegate.”.
Conclusioni dell'appellato: “1. In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello spiegato dalla avverso la sentenza n. 644/2023 Parte_2 del Tribunale di Roma ai sensi di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
2. Nel merito, rigettare l'appello spiegato dalla avverso la sentenza n. Parte_2
644/2023 del Tribunale di Roma in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari del giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata ha accolto la domanda del in Controparte_1
questi termini « 1) Dichiara inefficaci ai sensi dell'articolo 44 1.f., l'atto di escussione del pegno su deposito titoli in garanzia e la successiva compensazione e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore del della Parte_2 CP_1
somma ricavata dalla vendita dei titoli pari ad €. 42.866,22, oltre interessi, nella misura legale, decorrenti dalla data dell'incasso sino all'effettivo soddisfo.
2) Dichiara inammissibile la domanda svolta dalla convenuta in ipotesi di Pt_2
accoglimento della domanda principale.
3) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del Pt_2
Fallimento attore, liquidate in €. 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e in €. 518,00 per esborsi.».
Fatto rinvio all'integrale lettura del provvedimento impugnato può qui sinteticamente dirsi che il tribunale ha ritenuto che il contratto intercorso tra le parti configurasse un pegno regolare – in base all'art. 15 del contratto costitutivo - con la conseguenza che la relativa escussione integrava un pagamento revocabile ex art. 44
L.F.. In particolare il pegno era stato realizzato mediante la vendita di titoli e successiva compensazione con le passività del conto corrente affidato.
Era quindi disattesa la difesa della convenuta fondata sull'art. 4 del D. Lgs. n.
170/2004 “il quale delinea le modalità di escussione a disposizione del creditore tra le quali la vendita delle attività finanziarie oggetto di pegno - azionabili anche in caso di r.g. n. 2 apertura di procedure di risanamento o liquidazione e indipendentemente dalla previa ammissione al passivo della procedura concorsuale. Tale norma non è tuttavia invocabile nel caso di specie, ponendo l'articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto stesso, quale condizione per l'acquisto della qualità di parte sia dal lato attivo che dal lato passivo del contratto di garanzia al quale il decreto possa applicarsi, l'appartenenza a determinate categorie di soggetti, analiticamente elencate. Si tratta sostanzialmente di soggetti agenti nell'ambito del mercato/sistema finanziario (autorità pubbliche, banche centrali, gli enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, agenti di regolamento o stanze di compensazione) e di enti - dotati o meno di personalità giuridica – che abbiano come controparte un soggetto "finanziario", cioè facente parte delle altre categorie. Le persone fisiche vengono inoltre esplicitamente escluse dal novero di tali soggetti. Nel caso di specie, il contratto costitutivo del pegno è stato stipulato da una persona fisica, il sig. , e tanto è sufficiente ad escludere l'applicabilità delle norme del CP_1
decreto e del richiamato articolo 4 sulla escussione delle garanzie finanziarie.”.
ha proposto appello ed il ha resistito Parte_1 CP_1
al gravame.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12/09/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello contiene tre motivi:
I) il primo lamenta l'erronea interpretazione del contratto costitutivo del pegno ed in particolare della clausola aggiunta che, quanto ai titoli, prevedeva il diretto potere dispositivo del garantito con espresso richiamo dell'art. 1851 c.c.;
II) il secondo motivo denuncia l'errore del primo giudice nell'aver applicato la disciplina contrattuale prevista per i soli titoli non dematerializzati;
III) il terzo motivo reitera la tesi dell'applicabilità dell'art. 4 del D. Lgs. n.
170/2004 anche all'imprenditore individuale.
I motivi sono di seguito scrutinati, anche alla luce delle difese del . CP_1
Sul primo e secondo motivo.
Superano il vaglio di ammissibilità poiché la natura irregolare del pegno era stata tempestivamente dedotta in prime (si veda la comparsa di costituzione in tribunale alle pagine 8/9).
E' invocata, in particolare, la clausola sottoscritta alla pag. 4 del contratto costitutivo del pegno (doc. n. 3 allegato alla citazione in primo grado) formulata in questi termini: “Nel caso in cui siano concessi in garanzia somme di denaro, libretti di
r.g. n. 3 deposito a risparmio, certificati di deposito, titoli o diritti il cui valore viene in considerazione per la loro natura e qualità di genere, e non per la loro individualità, tali valori vengono costituiti in pegno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1851 cod. civ., con attribuzione a Voi delle conseguenti facoltà. I detti valori vengono pertanto da
Cont assunti in garanzia con esclusivo riferimento alle caratteristiche di genere, con facoltà per Voi, in particolare, di sostituire i beni originari, in ogni caso e per ogni effetto, con beni dello stesso genere, aventi durata e valore nominale equivalenti a quelli iniziali. Dei valori qui considerati potrete inoltre disporre anche nel caso in cui siano individuati in un documento a me/noi rilasciato.”
Lo scrutinio al riguardo operato dal primo giudice, secondo l'appellante, risulta limitato alla lettura delle clausole nn. 2 e 15 delle “condizioni generali” del contratto costitutivo di pegno ed ha trascurato la specifica ed autonoma clausola sottoscritta dal correntista, clausola che il aveva specificamente invocato a sua difesa Parte_1
nella comparsa di costituzione (alla pag. 8/9).
Che i titoli venduti fossero strumenti finanziari dematerializzati lo aveva affermato, del resto, lo stesso tribunale (pag. 3 della sentenza) che era poi pervenuto all'accoglimento della domanda del sulla sola base del solo rilievo CP_1 dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 4 del d. lgs 170/2004.
La clausola, “aggiunta” e quindi prevalente su eventuali difformi previsioni negoziali in forza dell'art. 1342 c.c., invocata dall'appellante tanto in primo grado che in sede di appello, era quindi da sola sufficiente ad affermare la natura irregolare del pegno e quindi a trarne le conseguenze che lo stesso tribunale, in linea teorica, aveva correttamente individuato, vale a dire l'esclusione dell'inefficacia della compensazione operata sul realizzo della garanzia.
Osserva la Corte che è meramente asserita - ma non dimostrata - la natura di clausola “aggiunta” della previsione della pagina 4 di un contratto che consta di 7 pagine, ciascuna delle quali sottoscritta in calce dal correntista.
La clausola della pagina 4 è vergata con caratteri a stampa simili a quelli delle
“Condizioni generali” che la seguono e che hanno indotto il tribunale ad affermare la natura regolare del pegno su titoli. Nulla, pertanto, conferisce a quella clausola il carattere di “aggiunta” e quindi la prevalenza sulle clausole difformi o incompatibili.
L'appellante non ha specificamente aggredito la disamina compiuta dal primo giudice sugli artt. 2 e 15 delle condizioni generali del contratto e si è limitato all'apodittica presunzione di prevalenza di quanto previsto alla pag. 4.
r.g. n. 4 Il motivo è pertanto respinto.
Sul terzo motivo.
La normativa invocata dall'appellante non è applicabile al caso di specie, ciò in base all'art. 1 del d. lgs. n. 170 del 2004 ed in particolare alla previsione della lett. D), anche a voler prescindere dal rilievo che nella fattispecie il contraente è persona fisica: le imprese sono considerate purché rientrino in una delle categorie dalla n. 1 alla n. 4, circostanza - comprensibilmente - mai allegata dalla stessa appellante.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5