Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.3.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 22612 2023 del ruolo generale affari contenziosi,;
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZA LUIGI
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
in persona Controparte_2 dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/12/2023 il ricorrente , dipendente del CP_3 dall'1.4.1986 , deduceva di essere stato inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 2016 nel livello
Terza area F4; che con Decreto n. 2307 del 11 novembre 2022 il Direttore Generale del
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del , indiva Controparte_1 una procedura selettiva ai sensi del CCNI comparto Funzioni Centrali – personale delle aree funzionali del 20 ottobre 2022 ; che a seguito della domanda veniva classificato nella graduatoria con punteggio 52 il medesimo di altri 10 dipendenti aspiranti alla progressione così da essere collocato nella graduatoria definitiva – a seguito di ricorso di uno de concorrenti – al posto n. 17
1
che in particolare al fine di determinare la graduatoria tra i pari merito non aveva osservato correttamente i criteri di cui all'art. 5, comma 3 del del CCNI di Amministrazione del
20 ottobre 2022, nonché all'art. 4, comma 3 del Decreto Direttoriale n. 2307 del 11 novembre
2022, in quanto aveva dato illegittimamente applicato l'ultimo criterio ovvero quello della minore età anagrafica, con conseguente penalizzazione di esso ricorrente in luogo del criterio Contr Contro prioritario della maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex , dell'ex dell'ex CP_3
e dell'ex CP_6
Pertanto, dedotta la sussistenza del diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per beneficiare della progressione , chiedeva all'adito Tribunale di Napoli di :
In via preliminare, previo accertamento dell'erroneità e/o inefficacia, del Decreto
Direttoriale dell'Ufficio III, Dipartimento generale per le risorse umane e finanziarie, prot. N.
57779 del 20 dicembre 2022, per violazione dell'art. 5, comma 3 del CCNI comparto Funzioni
Centrali – personale delle aree funzionali del 20 ottobre 2022, nonché, dell'art. 4, comma 3 del
Decreto Direttoriale n. 2307 del 11 novembre 2022, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il corretto collocamento in graduatoria;
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la progressione economica dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, area III, ai sensi del CCNI comparto Funzioni Centrali – personale delle aree funzionali del 20 ottobre
2022, nonché, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 2307 del 11 novembre 2022;
E PER L'EFFETTO Cont Condannare il a corrispondere al Dott. la maggiorazione Parte_1 economica di cui alla fascia F5 area III, dalla data di pubblicazione della classifica (20 dicembre
2022) sino al riconoscimento del diritto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
vinte le spese di lite.
Si costituivano gli enti resistenti che con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedevano il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la discussione con termine per note , acquisite le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'odierno giudicante ritiene di condividere , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni addotte in analoga fattispecie dal Tribunale di Pescara ( sent.
Giudice Costume del 19.2.2025) qui da intendersi espressamente richiamate.
La questione controversa attiene in effetti all'interpretazione della norma di cui all'art. 5, comma 3 del del CCNI di Amministrazione del 20 ottobre 2022, il quale prevede , in caso di parità dei punteggi attribuiti ai singoli aspiranti alla progressione dalla fascia 4 a quella 5 ,
l'applicazione dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a
2 quella per cui si concorre;
Contr Contr b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex dell'ex dell'ex e dell'ex CP_3
CP_6
c) maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
d) minore età anagrafica.
Orbene l'amministrazione, posto che tutti i 10 dipendenti (compreso il ricorrente) a cui veniva attribuito il medesimo punteggio avevano la stessa anzianità di servizio nella fascia immediatamente precedente ( criterio sub a. ) , ha ritenuto di procedere ad applicare direttamente il criterio sub d. (età anagrafica) e ciò sul presupposto che in ogni caso i dipendenti in valutazione avessero la stessa anzianità di ruolo in quanto , come indicato nella tabella di valutazione dei titoli, la stessa anzianità andava valutata soltanto con riferimento all'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2022.
Tale impostazione non può condividersi.
Invero , in linea con quanto sostenuto da parte ricorrente , la limitazione del periodo di dieci anni
( 2012-2022) concerneva soltanto il momento riferito alla valutazione dei titoli appunto circoscritta a tale ristretto periodo temporale;
allorchè , invece, una volta esaurita la fase di valutazione e attribuzione dei punteggi per i titoli , si fosse giunti al cd. “pari merito” occorreva utilizzare quale criterio discriminante quello dell'anzianità ma riferita a tutta la carriera lavorativa del singolo dipendente.
In tal senso appare deporre l'interpretazione letterale del citato art. 5 del Contratto Collettivo
Integrativo del Comparto Funzioni Centrali del 20.10.2022 che prevede:
“1. Il conferimento della nuova fascia retributiva avviene, con la decorrenza di cui all'articolo
2, all'esito di una procedura selettiva, effettuata secondo i criteri relativi a: anzianità di servizio, titoli di studio e risultati conseguiti negli anni 2019, 2020 e 2021. L'anzianità di servizio ed i titoli di studio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022; i risultati conseguiti sono quelli rilevati dai sistemi di valutazione della performance per gli anni 2019, 2020 e 2021, citati nelle premesse.
2. Ai criteri di cui al precedente comma sono attribuiti i punteggi stabiliti nella Tabella che segue come parte integrante del presente contratto.
3. qualora all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteri che seguono in ordine di priorità:
a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;
Contr Contr b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex dell'ex dell'ex e dell'ex CP_3
CP_6
c) maggior anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
d) minore età anagrafica (…)
Orbene pare condividersi in proposito la motivazione resa dal Tribunale di Pescara che ha
3 individuato la differenza tra il parametro temporale (10 anni ) per la valutazione dei titoli e quello da utilizzare ( tutta la carriera dentro e fuori dal ) per stilare la graduatoria in caso di CP_1 parità dei titoli . “… La disposizione convenzionale lascia chiaramente intendere che la Tabella dei criteri di valutazione cui rinvia il comma 2 dell'art. 5 si riferisce ai soli criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, ossia ai parametri di attribuzione di un determinato coefficiente di punteggio per ogni anno di servizio prestato, ma non anche a quelli di cui al comma 3 che operano, invece, soltanto in via eventuale ed in funzione suppletiva, cioè solo laddove quelli di cui al comma 1 abbiano condotto ad esiti non dirimenti. Posta questa distinzione tra i criteri di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 3, preordinati a guidare segmenti nettamente distinti della procedura selettiva, va rimarcato come la perimetrazione decennale della valutabilità della anzianità di servizio (2012-2022) sia, a ben vedere, richiamata soltanto nella Tabella allegata al contratto integrativo ma non se ne fa alcuna menzione nel corpo dell'art. 5, per cui è lecito sostenere che la perimetrazione in parola possa e debba applicarsi soltanto ai criteri cui la
Tabella si riferisce cioè quelli di cui al comma 1, e non anche a quelli di cui al comma 3. A conferma di tale prospettazione ermeneutica soccorre un'ulteriore argomentazione di carattere letterale: se il criterio della maggiore anzianità di servizio di cui al comma 3 dovesse anche lui essere valutato limitatamente al solo decennio 2012-2022, allora non vi sarebbe alcuna ragione Contr di richiamare nel sintagma della lettera b) anche i ruoli “dell'ex dell'ex dell'ex CP_3 Contr e dell'ex , acronimi ministeriali che si collocano storicamente al di fuori di questo CP_6 intervallo temporale.È evidente, ad opinione del Tribunale, che se può essere considerata anche Contr l'anzianità maturata nei ruoli ex ex vuol dire che per determinare l'ordine di CP_6 priorità tra candidati che hanno maturato lo stesso punteggio possono rilevare ed essere valutati servizi prestati anche negli anni '90. .(così Tribunale Pescara 19.2.2025 cit.).
Per le considerazioni che precedono , dunque, il ricorrente avendo ottenuto il punteggio di 52 a pari merito con gli altri aspiranti doveva essere collocato in posizione prioritaria rispetto agli altri pari merito proprio in ragione del criterio sub.b del citato art. 5 comma 3 ovvero dell'incontestata maggiore anzianità di servizio nei ruoli ; pertanto andava collocato in posizione 6 anziché 17 .
Ne consegue che stante la collocazione in posizione utile per fruire della progressione va dichiarato il diritto del ricorrente alla progressione economica dalla posizione economica F4 a
F5, per il profilo professionale in III Area, con decorrenza dal 01.01.2022, e conseguentemente il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente, di tutti gli CP_1 aumenti retributivi maturati e non percepiti in forza dell'accertato diritto alla progressione economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla progressione economica
4 dalla posizione economica F4 a quella F5, per il profilo professionale in III Area, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.2022; condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, di tutti le maggiorazioni CP_1 retributive maturate in forza dell'accertato diritto alla progressione economica con decorrenza dal 1.1.2022; condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
2.800,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Mazza con attribuzione nonché spese di CU pari ad euro 259,00. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, 10/04/2025 Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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