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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/07/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4064/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MORGIGNO AMBROGIA, come da Parte_1 procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._1 C.F._2 ROSSA 12 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto alle prestazioni ex l. 222/84 (assegno ordinario ). Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. La legge 12/6/1984 n.222, che ha riformato radicalmente l'istituto dell'invalidità pensionabile, prevede a carico dell' due tipi di prestazione che si differenziano, fra l'altro, in relazione ai CP_1 diversi requisiti di carattere medico-legale e cioè:
1) la pensione ordinaria d'inabilità in favore di chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
2) l'assegno ordinario di invalidità in favore di chi abbia una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ciò premesso, si deve rilevare che, alla luce degli accertamenti medico-legali eseguiti dal
CTU, che ha concluso per la insussistenza di una riduzione della capacità lavorativa, si deve riconoscere che l'istante non si trova nelle condizioni fisiche per godere delle prestazioni richieste..
Per i suddetti motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della qualità delle parti e della materia trattata, nonché ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.5. 24 da nei confronti dell' Parte_1 rigetta il ricorso;
compensa le spese;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore