Art. 3.
Fino a quando non saranno entrate in vigore disposizioni intese a dare una organica disciplina legislativa alla materia della unificazione e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme di unificazione obbligatoria sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche:
1° su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con gli altri Ministri interessati per i settori di competenza del Ministero dell'industria e del commercio;
2° su proposta del Ministro competente di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con gli altri Ministri interessati, in ogni diverso caso.
Fino a quando non saranno entrate in vigore disposizioni intese a dare una organica disciplina legislativa alla materia della unificazione e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme di unificazione obbligatoria sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche:
1° su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con gli altri Ministri interessati per i settori di competenza del Ministero dell'industria e del commercio;
2° su proposta del Ministro competente di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con gli altri Ministri interessati, in ogni diverso caso.