Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 559/2018 promossa da:
( CF ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Alessandro Paletta e Avv. Giuseppe Poscia presso i medesimi elettivamente domiciliato in Latina Via Cairoli n. 10 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
in persona del legale rappresentante pro-tempore ( CF Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. Dino Lucchetti presso il medesimo P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Latina Via Duca del Mare n. 24 per procura generale alle liti in atti
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: CONTRATTI ASSICURATIVI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 3 aprile 2025, i procuratori delle parti concludevano
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2018, conveniva Parte_1
in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, a) accertare e dichiarare che
l'incidente stradale del 16/7/2012 si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig.
conducente, nell'occorso, dello scooter tg. BV95055 a bordo del quale _2
viaggiava quale trasportato il Sig. ; b) accertare e dichiarare il nesso Parte_1 di causalità nonché la compatibilità tra l'incidente di cui sopra e le lesioni fisiche riportate dal Sig. ; c) per l'effetto condannare la convenuta Parte_1 [...]
(già ) in persona del legale rapp.te p.t., in virtù della CP_1 Controparte_3
polizza medica n. 310920056 sottoscritta dall'attore con la predetta compagnia assicuratrice, al risarcimento dell'indennizzo per le lesioni fisiche riportate dall'attore e le spese sanitarie sostenute dallo stesso a causa dell'incidente del 17/7/2012 secondo i termini indicati nella polizza de qua, per la somma di € 54.003,67 ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche all'esito di espletanda ctu medico legale'.
A sostegno della domanda si deduceva che, in data 16 luglio 2012, l'attore mentre viaggiava in qualità di trasportato a bordo di uno scooter di proprietà e condotto da
, assicurato con riportava lesioni a seguito della _2 Controparte_4
brusca frenata del conducente che ne causava la caduta a terra;
in particolare l'attore deduceva che, per evitare tale caduta, nel poggiare il piede destro a terra si causava la innaturale rotazione del ginocchio con conseguente rottura dei legamenti dell'articolazione.
Si deduceva che tali lesioni al ginocchio destro, in esito ad accertamenti diagnostici e strumentali che evidenziavano la rottura del L.C.A. e la sospetta lesione del menisco, rendevano necessario un intervento in artroscopia al ginocchio in data 28 agosto 2012, con successivo iter terapeutico ed accertata guarigione clinica in data 25 febbraio 2013.
Parte attrice pertanto, attesa la sussistenza di copertura assicurativa “ multirischio per la persona mod. I72/01” con polizza n. 310920056 con decorrenza dal 23/2/2011, in essere con chiedeva in giudizio “ il ristoro di tutti i danni patrimoniali e Controparte_3
non patrimoniali in riferimento alla clausole di polizza, patiti a seguito dell'incidente
2 stradale in questione”, tenuto conto della valutata sussistenza in sede medico legale di postumi permanenti derivanti dalle lesioni patite e degli esborsi per spese mediche pari ad
€ 14.003,67. Veniva inoltre dedotto che le lesioni patite avevano avuto incidenza sulla capacità lavorativa dell'attore ed in termini di sofferenza e di incidenza sulla vita di relazione. Si dava conto in narrativa di precedente notifica di atto di citazione che non era stato iscritto a ruolo confidando in un bonario componimento della lite. Veniva altresì dedotta la definizione in via transattiva del giudizio instaurato per il risarcimento del danno nei confronti di già , quale Controparte_5 Controparte_6
garante del responsabile civile.
Si costituiva la Compagnia convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. _2
, conducente e proprietario dello scooter tg. BV95055; - nel merito, dichiarare la
[...]
carenza di legittimazione passiva della Compagnia esponente e comunque rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali”
La Compagnia eccepiva il difetto del contraddittorio nei confronti di _2
quale conducente del veicolo sul quale l'attore risultava trasportato, risultando richiesto in giudizio l'accertamento della esclusiva responsabilità dell'incidente stradale del 16 luglio 2012; nel merito si eccepiva l'infondatezza della domanda, non risultando elementi di prova sul fatto lesivo legittimante l'indennizzo richiesto.
Veniva inoltre eccepito che, stante il risarcimento percepito dall'attore dalla compagnia del vettore, non potesse cumularsi l'indennizzo assicurativo richiesto in forza di polizza assicurativa del danneggiato. Sul quantum veniva contestata la natura e l'entità delle lesioni lamentate e la sussistenza di nesso causale tra le stesse e l'evento dedotto in giudizio.
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc, parte attrice deduceva, che rispetto all'intercorso accordo transattivo con la ( prodotto poi a corredo della seconda Controparte_7
memoria ex art. 183 cpc), intervenuta nelle more del giudizio civile n. 2123/2014 RG
Tribunale di Latina (giudizio abbandonato) il Sig. aveva ricevuto dalla Pt_1
compagnia assicuratrice la somma di € 22.000,00 di cui € 20.000,00 per danno biologico permanente, danno biologico temporaneo, danno morale e spese di lite documentate, comprese quelle di CTU pari ad € 1.823,94 nonché € 2.000,00 per compensi professionali;
si deduceva che risultavano espressamente escluse dal risarcimento le spese mediche
3 sostenute dall'attore indicate nell'accordo medesimo come pari ad € 13.297,00 . Ne conseguiva, secondo la prospettazione attorea, che rispetto alla somma transatta, al
Massimo a titolo di risarcimento del danno vero e proprio era andata la somma di €
18.176,06.
Pertanto, secondo parte attrice, considerando che in virtù della suddetta polizza ogni punto di invalidità permanente veniva indennizzato con la somma di € 2.400,00 e che il CTP aveva riconosciuto all'attore una I.P. del 16% tab. annesse al DPR n. 1124/65, moltiplicando € 2.400,00 x 16 si otteneva la somma di € 38.400,00 cui doveva aggiungersi quella ulteriore di € 14.003,67 per le spese mediche documentate e così per € 52.403,67 ( rettificando in tal senso l'importo erroneamente trascritto nelle conclusioni della citazione in € 54.003,67); secondo parte attrice, quindi, dal momento che il Sig. aveva Pt_1
ricevuto per la transazione con il risarcimento del danno nella misura pari CP_7 ad € 18.176,06, lo stesso aveva diritto ad essere indennizzato per la differenza per la somma residua di € 34.227,61 di cui € 14.003,67 per spese mediche.
Pertanto a parziale modifica delle conclusioni rassegnate, nell'interesse di parte attrice così si concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, a) accertare e dichiarare che
l'incidente stradale del 16/7/12 si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. _2
conducente, nell'occorso, dello scooter tg. BV95055 a bordo del quale viaggiava
[...]
quale trasportato il Sig. ; b) accertare e dichiarare il nesso di Parte_1
causalità nonché la compatibilità tra l'incidente di cui sopra e le lesioni fisiche riportate dal Sig. ; c) per l'effetto, accertata e dichiarata la legittimazione Parte_1
passiva della convenuta (già ), condannare la Controparte_1 Controparte_8
convenuta compagnia assicuratrice in persona del legale rapp.te p.t., in virtù della polizza medica n. 310920056 sottoscritta dall'attore con la stessa, al risarcimento dell'indennizzo per le lesioni fisiche riportate dall'attore e le spese sanitarie sostenute dallo stesso a causa dell'incidente del 16/7/12 secondo i termini indicati nella polizza de qua, per la somma di
€ 52.403,67 ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche all'esito di espletanda ctu medico legale;
d) per l'effetto ed in via subordinata, condannare la convenuta (già ) in persona del Controparte_1 Controparte_8 legale rapp.te p.t. in virtù della polizza medica n. 310920056 sottoscritta dall'attore con la predetta compagnia assicuratrice, al risarcimento dell'indennizzo per le lesioni fisiche riportate dall'attore e le spese sanitarie sostenute dallo stesso a causa dell'incidente del
16/7/12 secondo i termini indicati nella polizza de qua, per la somma residua rispetto a
4 quella già percepita in sede transattiva dalla a titolo di risarcimento rca CP_7 per il medesimo sinistro, pari ad € 34.227,61 ovvero, in via ulteriormente subordinata alla somma di € 14.003,67 per le spese sanitarie documentate.”
Espletate le prove orali ammesse alle parti, veniva ordinata l'acquisizione della perizia medico legale del fiduciario della Compagnia;
rilevata la tardiva produzione della polizza posta a fondamento della domanda attorea, ne veniva autorizzato il deposito, stante la mancata contestazione sulla sussistenza della medesima da parte della Compagnia.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 2024
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
In primo luogo deve confermarsi il rigetto della eccezione di difetto del contraddittorio svolta dalla Compagnia, atteso che viene in considerazione in giudizio l'adempimento della obbligazione contrattuale di pagamento di indennizzo assicurativo rispetto al quale l'accertamento del fatto illecito del sinistro stradale costituisce un elemento storico che determina la sussistenza del diritto al rimborso a termini di polizza, nell'insieme delle condizioni ivi previste.
Tale fatto storico risulta comprovato dalle prove orali che hanno confermato il prodursi delle lesioni a seguito dell'incidente con lo scooter sul quale viaggiava l'attore, a seguito della perdita di controllo del mezzo da parte del proprietario e conducente _2
che determinava la caduta a terra sia del conducente che del trasportato.
Quanto alla questione relativa alla tardiva produzione della polizza assicurativa da parte dell'attore, deve ribadirsi che fin dalla costituzione in giudizio non ha Controparte_1
contestato la sussistenza di copertura assicurativa di cui alla polizza n. 310920056 e in esito alla tardiva produzione documentale di parte attrice non ha contestato la conformità all'originale .
Per principio giurisprudenziale pacifico da ultimo ribadito ( Cass. 13 settembre 2021, n.
24634), il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale ( conformi Cass. N. 3227 del 2021; nn. 25404, 24730,
22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019).
Venendo al merito della controversia, risulta fondata l'eccezione della Compagnia convenuta che chiede di sottrarre dall'indennizzo richiesto quanto percepito
5 dall'assicurato in sede di risarcimento del danno del sinistro stradale in cui venne coinvolto quale trasportato.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 4 dicembre 2023 n. 33900), l'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l'esistenza di contrapposti crediti. D'altra parte, è indubbio che principio cardine del nostro ordinamento, sia nel settore contrattuale che in quello extra contrattuale, il danno non può essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve essere superiore a quella dell'interesse leso. Sotto detto ultimo profilo, le Sezioni Unite hanno infatti precisato che:
“Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto
o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito ( Cass. SS. UU. Sentenza n.
12565 del 22/05/2018)”
La Compagnia ha svolto l'eccezione fin dalla sua costituzione.
Secondo la giurisprudenza, del resto, la "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio
(cfr. Cass. n° 26757/2020; Cass. n° 24177/2020).
Si ammette pertanto la proponibilità dell'eccezione di compensatio lucri cum damno anche per la prima volta in appello, atteso che con essa non viene prospettato alcun ampliamento dell'iniziale oggetto della controversia, pur sempre circoscritta alla valutazione globale delle conseguenze dirette dell'illecito nella sfera economica del danneggiato .
Parte attrice ha documentato di avere percepito dalla Compagnia del vettore,
[...]
la somma di € 18.176,06, al netto dei costi del giudizio poi abbandoanto CP_5
risultando espressamente escluso dalla transazione il rimborso delle spese mediche.
6 Risulta inoltre acquisita in giudizio la perizia medico legale del fiduciario della
Compagnia, dott.ssa a seguito di visita effettuata in data 5 agosto Persona_1
2013. In tale sede venivano riscontrati gli esiti dell'intervento chirurgico artroscopico ben consolidati rispetto alla data del sinistro del 16 luglio 2012. Viene dichiarato come sussistente il nesso causale tra evento e lesioni e tra lesioni accertate e menomazioni;
il consulente della Compagnia conclude per una invalidità permanente pari al 12% in tabella
Ania.
Vengono esaminate ricevute di spese mediche e ritenute congrue per: trattamento fisioterapici per € 565,00, visite mediche specialistiche per € 121,81, accertamenti diagnostici per € 138,77, farmaci per € 97,00. Si da atto inoltre che venivano prodotte ricevute di pagamento per un totale di € 9.556,09 per onorario di chirurgo, anestesista, aiuto chirurgo, sala operatoria, degenza ecc. ritenute congrue ma ritenute rimborsabili solo ove espressamente previste in polizza.
Al fine di compiere tale valutazione, deve evidenziarsi che la polizza in questione prodotta in giudizio prevede un capitale assicurato per € 240.000,00 per invalidità permanente e di € 15.000,00 per spese mediche;
non risultando prodotte le condizioni generali di polizza che determinano il rischio assicurato e precisano le relative clausole di assicurabilità.
Sono state allegate le clausole speciali, che risultano richiamate nel frontespizio e precisamente: la clausola Cod. I101 che prevede, in deroga dell'art. 3.2 “ invalidità permanente: tabella di determinazione” del Capitolo 3 “ Garanzie prestate” della Sezione infortuni, che per l'accertamento del grado di invalidità avverrà in base alle tabelle;
CP_9
la clausola I051 che prevede per la garanzia “ rimborso spese sanitarie” specificamente le spese rimborsabili sia durante che dopo il ricovero ed in assenza di ricovero;
la clausola I057 prevede che, in deroga all'art. 3.3, “ invalidità permanente: la determinazione dell'indennizzo” del capitolo 3 “ Garanzie prestate” della Sezione infortuni, sul primo scaglione di somma assicurata e fino ad € 72.000,00 non si applica la relativa franchigia prevista in polizza.
La mancanza delle condizioni di polizza che il contraente dichiara di avere ricevuto e che vengono dichiarate quale parte integrante del contratto e rispetto alle quali operano le condizioni particolari impedisce tuttavia di individuare quali siano le condizioni alle quali viene prestata la garanzia assicurativa.
Come da ultimo ribadito (Cass. 8 aprile 2020 n. 7749; Cass. 23 gennaio 2018 n. 1558), fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti
7 dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio
(ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i
"rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare.
Si afferma quindi che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
8 Ne consegue che la domanda attrice debba essere rigettata non risultando assolto l'onere probatorio in ordine all'ambito della copertura assicurativa invocata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., in considerazione del fatto che il rigetto della domanda consegue da elementi di fatto rilevanti e decisivi
(valutati solo in esito alla complessità dell'accertamento istruttorio) tali da integrare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione ex art. 92 cpc come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa in esito alla udienza del 3 aprile 2025.
Così deciso in Latina, il 3 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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