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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5610 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Sica Presidente rel.
Dott. Stefano Risolo Consigliere
Dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1933/2022 R.G. avente ad oggetto: diritto all'iscrizione anagrafica e vertente
TRA
nata in [...] l'[...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Liguori (c.f. ) e Valentina C.F._2
TA (c.f. ) come da procura in calce C.F._3 appellante
E
in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1 appellato (contumace)
E
in persona del Sindaco pro tempore nella qualità di Ufficiale di Controparte_2
Governo (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Pesarino (c.f. P.IVA_1
) come da procura in calce C.F._4 appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello e chiedendone l'accoglimento.
L'appellato ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione e all'atto di riassunzione.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello, notificato in data 4.5.2022, ha impugnato l'ordinanza, Parte_1 emessa dal Tribunale di Nola e resa pubblica il 4.4.2022, con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento del proprio diritto all'iscrizione anagrafica nel registro AIRE del Comune di
. CP_2
Ed infatti, l'appellante, premesso di aver ottenuto la cittadinanza italiana nel 2016, ha dichiarato di essersi trasferita in Irlanda per motivi di lavoro e di essere iscritta all'AIRE dal 19/4/2016.
Il Comune di , con provvedimento del 26.3.2020, ha disposto la cancellazione dall'AIRE CP_2 della odierna appellante, per non avere la stessa mai effettivamente fissato la propria residenza nel
Comune, come sarebbe emerso da accertamenti in loco effettuati dagli agenti del Locale Comando di
Polizia Municipale.
L'attività di controllo, in particolare, sarebbe stata sollecitata dal sequestro di numerose pratiche amministrative irregolari - tra queste quella dell'odierna appellante - disposto a seguito dell'instaurazione di un procedimento penale per falsità in atti pubblici a carico di diversi funzionari del Comune di . CP_2
Nell'atto di appello, la ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe Parte_1 erroneamente ritenuto che oggetto del giudizio fosse l'accertamento del diritto alla cittadinanza anziché quello all'iscrizione anagrafica.
Il si è costituito in giudizio in data 4.7.2022 ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 14.6.2024 questa Corte ha disposto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio penale pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli ed iscritto al n. 8362/2022 R.G.
Ed infatti, con sentenza penale n. 1052/2022, il Tribunale di Nola aveva già ritenuto alcuni funzionari del responsabili di falsità in atti pubblici, in particolare di numerose pratiche Controparte_2 di riconoscimento della cittadinanza italiana, ordinandone la cancellazione.
Tra le pratiche contestate vi era anche quella dell'odierna appellante, cui sarebbe stata illegittimamente attribuita la cittadinanza italiana jure sanguinis, dal momento che la domanda di riconoscimento, presentata unitamente al Sig. , risultava completamente in Persona_1 bianco nella parte relativa all'accertamento anagrafico della residenza.
Con atto del 23.6.2025 il ha riassunto il procedimento, essendo venuta meno CP_2 CP_2 la causa di sospensione.
Con sentenza penale n. 12896/2024, depositata in data 4.2.2025, la Corte di Appello di Napoli, sebbene abbia rideterminato la pena, ha ritenuto provata la responsabilità dei funzionari del
[...] [...]
per falsità in atti pubblici, confermando quanto statuito dal Tribunale rispetto alla CP_2 confisca e alla distruzione della documentazione falsa.
All'udienza del 22.10.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini, attesa la rinuncia delle parti alla concessione degli stessi.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Nel merito giova premettere che in materia di iscrizione anagrafica il giudice ordinario non può pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento amministrativo, dovendo egli limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto soggettivo invocato e a disapplicare il provvedimento amministrativo eventualmente lesivo (artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865, all. E).
Ebbene, ritiene la Corte che l'accertamento del diritto della all'iscrizione Parte_1 anagrafica nel registro AIRE presupponga necessariamente il possesso, da parte della stessa, della cittadinanza italiana, requisito quest'ultimo che, come confermato dalla sentenza n. 12896/2024 della
Corte di Appello di Napoli, è assente, essendo stata confermata la falsità della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana in suo favore.
A nulla vale la circostanza che, come affermato dall'appellante nelle note del 16.10.2025, alcun riferimento vi sia al proprio nominativo e alla rispettiva pratica di riconoscimento della cittadinanza nella sentenza di appello, trattandosi di dati, questi ultimi, richiamati, invece, nella pronuncia di primo grado che, fatta salva la rideterminazione della pena, è stata confermata per il resto all'esito del giudizio di appello.
Inoltre, sebbene la non sia imputata nel procedimento penale, il dato della falsità Parte_1 della pratica di registrazione dell'acquisto da parte della stessa della cittadinanza italiana, emerso dal giudizio, appare idoneo al fine di escludere la sussistenza dei presupposti utili al riconoscimento in suo favore del diritto all'iscrizione nel registro AIRE del Comune di . CP_2
Né rileva il fatto che sia pendente il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, a seguito di ricorso depositato dal difensore dell'imputato non inerendo l'avvenuto accertamento Controparte_3 della contraffazione degli atti in esame, ormai verificato.
In sostanza, la non è cittadina italiana, essendo stata dichiarata la falsità della Parte_1 pratica di riconoscimento di tale cittadinanza, ragion per cui non può dolersi della sua mancata iscrizione al registro AIRE. Il registro AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), del resto, è espressamente dedicato ai cittadini italiani, che desiderino trasferire all'estero la propria residenza.
Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.200,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvana Sica
Dott.ssa Silvana Sica Presidente rel.
Dott. Stefano Risolo Consigliere
Dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1933/2022 R.G. avente ad oggetto: diritto all'iscrizione anagrafica e vertente
TRA
nata in [...] l'[...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Liguori (c.f. ) e Valentina C.F._2
TA (c.f. ) come da procura in calce C.F._3 appellante
E
in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1 appellato (contumace)
E
in persona del Sindaco pro tempore nella qualità di Ufficiale di Controparte_2
Governo (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Pesarino (c.f. P.IVA_1
) come da procura in calce C.F._4 appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello e chiedendone l'accoglimento.
L'appellato ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione e all'atto di riassunzione.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello, notificato in data 4.5.2022, ha impugnato l'ordinanza, Parte_1 emessa dal Tribunale di Nola e resa pubblica il 4.4.2022, con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento del proprio diritto all'iscrizione anagrafica nel registro AIRE del Comune di
. CP_2
Ed infatti, l'appellante, premesso di aver ottenuto la cittadinanza italiana nel 2016, ha dichiarato di essersi trasferita in Irlanda per motivi di lavoro e di essere iscritta all'AIRE dal 19/4/2016.
Il Comune di , con provvedimento del 26.3.2020, ha disposto la cancellazione dall'AIRE CP_2 della odierna appellante, per non avere la stessa mai effettivamente fissato la propria residenza nel
Comune, come sarebbe emerso da accertamenti in loco effettuati dagli agenti del Locale Comando di
Polizia Municipale.
L'attività di controllo, in particolare, sarebbe stata sollecitata dal sequestro di numerose pratiche amministrative irregolari - tra queste quella dell'odierna appellante - disposto a seguito dell'instaurazione di un procedimento penale per falsità in atti pubblici a carico di diversi funzionari del Comune di . CP_2
Nell'atto di appello, la ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe Parte_1 erroneamente ritenuto che oggetto del giudizio fosse l'accertamento del diritto alla cittadinanza anziché quello all'iscrizione anagrafica.
Il si è costituito in giudizio in data 4.7.2022 ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 14.6.2024 questa Corte ha disposto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio penale pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli ed iscritto al n. 8362/2022 R.G.
Ed infatti, con sentenza penale n. 1052/2022, il Tribunale di Nola aveva già ritenuto alcuni funzionari del responsabili di falsità in atti pubblici, in particolare di numerose pratiche Controparte_2 di riconoscimento della cittadinanza italiana, ordinandone la cancellazione.
Tra le pratiche contestate vi era anche quella dell'odierna appellante, cui sarebbe stata illegittimamente attribuita la cittadinanza italiana jure sanguinis, dal momento che la domanda di riconoscimento, presentata unitamente al Sig. , risultava completamente in Persona_1 bianco nella parte relativa all'accertamento anagrafico della residenza.
Con atto del 23.6.2025 il ha riassunto il procedimento, essendo venuta meno CP_2 CP_2 la causa di sospensione.
Con sentenza penale n. 12896/2024, depositata in data 4.2.2025, la Corte di Appello di Napoli, sebbene abbia rideterminato la pena, ha ritenuto provata la responsabilità dei funzionari del
[...] [...]
per falsità in atti pubblici, confermando quanto statuito dal Tribunale rispetto alla CP_2 confisca e alla distruzione della documentazione falsa.
All'udienza del 22.10.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini, attesa la rinuncia delle parti alla concessione degli stessi.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Nel merito giova premettere che in materia di iscrizione anagrafica il giudice ordinario non può pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento amministrativo, dovendo egli limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto soggettivo invocato e a disapplicare il provvedimento amministrativo eventualmente lesivo (artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865, all. E).
Ebbene, ritiene la Corte che l'accertamento del diritto della all'iscrizione Parte_1 anagrafica nel registro AIRE presupponga necessariamente il possesso, da parte della stessa, della cittadinanza italiana, requisito quest'ultimo che, come confermato dalla sentenza n. 12896/2024 della
Corte di Appello di Napoli, è assente, essendo stata confermata la falsità della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana in suo favore.
A nulla vale la circostanza che, come affermato dall'appellante nelle note del 16.10.2025, alcun riferimento vi sia al proprio nominativo e alla rispettiva pratica di riconoscimento della cittadinanza nella sentenza di appello, trattandosi di dati, questi ultimi, richiamati, invece, nella pronuncia di primo grado che, fatta salva la rideterminazione della pena, è stata confermata per il resto all'esito del giudizio di appello.
Inoltre, sebbene la non sia imputata nel procedimento penale, il dato della falsità Parte_1 della pratica di registrazione dell'acquisto da parte della stessa della cittadinanza italiana, emerso dal giudizio, appare idoneo al fine di escludere la sussistenza dei presupposti utili al riconoscimento in suo favore del diritto all'iscrizione nel registro AIRE del Comune di . CP_2
Né rileva il fatto che sia pendente il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, a seguito di ricorso depositato dal difensore dell'imputato non inerendo l'avvenuto accertamento Controparte_3 della contraffazione degli atti in esame, ormai verificato.
In sostanza, la non è cittadina italiana, essendo stata dichiarata la falsità della Parte_1 pratica di riconoscimento di tale cittadinanza, ragion per cui non può dolersi della sua mancata iscrizione al registro AIRE. Il registro AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), del resto, è espressamente dedicato ai cittadini italiani, che desiderino trasferire all'estero la propria residenza.
Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.200,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvana Sica