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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 18/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza Parziale nel procedimento iscritto al n. r.g. 270/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Artioli Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp.ta e difesa dagli Avv. Marco Paggini Controparte_1
e Alessandro Personi
Resistente
Motivi della Decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta.
Il contratto d'arruolamento in atti (all.1) in effetti stabiliva di comune accordo che la giurisdizione sulle dispute suscettibili d'insorgere tra le parti sarebbe stata devoluta alla CO IS (art. 9). CP_2
La presente controversia però ben può essere azionata innanzi al giudice italiano.
Invero, deve farsi applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012, noto anche come Bruxelles I bis, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il quale ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, esecutiva in
Italia con legge 804/1971.
In materia di rapporti di lavoro subordinato l'art. 21 del Regolamento in questione recita: “1 Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;
o b) in un altro Stato membro: davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente;
o ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.
2. Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b”.
Orbene, risulta incontestato tra le parti che l' svolgesse le mansioni di CP_3 comandante del M/Y Samja, ormeggiato preso la Marina di Portosole in
Sanremo, proprio in Sanremo – o, comunque, nel circondario del presente
Tribunale - e, in ogni caso, che tale sia stato l'ultimo luogo in cui egli ha prestato servizio. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dal par. 1 lettera b
Ne consegue la sussistenza della giurisdizione italiana in virtù di quanto stabilito dal succitato par. 2.
Non sfugge a questo Giudice che il successivo l'art. articolo 23 prevede che
“Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo: 1) posteriore al sorgere della controversia;
o 2) che consenta al lavoratore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione”
Tuttavia, l'interpretazione da fornire a tale previsione va operata alla luce dei principi generali stabiliti nella parte preliminare del Regolamento e in particolare dai punti 14, 18 e 19. Nel primo, al comma 2 è sancito che “Al fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipendenti nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l'autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto”
Il punto 18 dispone che “Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali” e il successivo punto 19: “Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata
l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata”.
Dal combinato tra i predetti principi e gli art. 22 e 23 deve concludersi che, seppur le parti ben possano concludere un accordo sulla scelta del foro nei casi contemplati dall'art. 23, in materia di contratti stipulati dai consumatori e dai lavoratori subordinati, tale scelta non può essere derogativa delle disposizioni del Regolamento – sì da restringere i diritti della parte cd. debole
- bensì ampliativa delle facoltà del lavoratore, il quale, conseguentemente, può optare per citare in giudizio il datore innanzi al Giudice convenzionalmente designato oppure innanzi alla A.G. dell'UE.
Ciò premesso, il ricorrente ha in primo luogo domandato il riconoscimento degli stipendi relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, per l'importo complessivo di euro 32.000,00, oltre all'importo di euro 4.266,66 relativo a 16 giorni di ferie non goduti nel periodo.
Ebbene, che on abbia corrisposto le suddette mensilità, ciascuna di CP_4
€ 8000,00 come pattuito in contratto, è dato anch'esso pacifico, non essendo stato contestato dalla resistente. Questa, invece, ha opposto un'eccezione riconvenzionale di compensazione dell'intero avverso credito, chiedendo il rigetto della domanda.
In comparsa di costituzione s'afferma, infatti, che il ricorrente “…sin dal mese di Ottobre 2018 e quindi successivamente nel mese di Agosto 2019 ( doc. 4 e doc. 5) – nonostante il suo ruolo di comandante – ha costantemente lasciato incustodito il M/Y
“Samja” mancando di ottemperare ai suoi obblighi tra i quali quello della corretta conservazione e manutenzione dello yacht ( cfr doc. 4) Piuttosto il , in pendenza CP_5 del contratto con la , anziché dedicarsi alle attività per le quali era stato assunto risulta aver eseguito lavori e prestazioni in favore di altre imbarcazioni ormeggiate presso il porto di
Imperia ( cfr doc. 5)…. Il Sig. nel mese di ottobre 2019, senza alcun preavviso, ha Pt_1 lasciato il M/y “Samja” in totale stato di abbandono. Cosa ancor più grave, nel momento in cui gli armatori, per il tramite dei loro incaricati, hanno ripreso il possesso dell'unità, hanno potuto riscontrare che a bordo del M/y mancavano numerosi beni di notevole CP_1 valore ( i.e. vasi e vini pregiati) che, al momento dell'assunzione del comando dello yacht da parte del Sig. erano regolarmente presenti a bordo dell'imbarcazione. Tale grave Pt_1 circostanza ha dunque indotto la scrivente a sporgere tempestiva denuncia alle competenti autorità (doc. 6) Come si evince dalla lista allegata a tale denuncia (cfr doc. 6) solamente il valore delle suppellettili trafugate da bordo dello yacht ammonta ad oltre € 60.000. La mancanza di tali beni a bordo non può che essere imputata alla responsabilità del CP_5 considerato che lo stesso aveva indubbiamente l'obbligo di custodia, sorveglianza e
[...]
conservazione dell'unità. Mansioni alle quali, per quanto sopra meglio visto, il Comandante si è costantemente sottratto. Lo stato di abbandono in cui lo yacht è stato rinvenuto dai rappresentati dell'armatore si evince altresì inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese in sede di denuncia (cfr doc. 6) .
Sul punto si rileva che all'udienza del 18/11/2022 l' ha dichiarato d'aver Pt_1 abbandonato la nave 8 giorni prima che venisse redatto l'inventario in atti.
Sulla circostanza in oggetto sono poi stati escussi alcuni testi. ha raccontato: “Ho saputo che ha abbandonato la nave e Testimone_1 Pt_1 ha dato le sue dimissioni, alla fine di settembre del 2019. Questa cosa l'ho saputa da che ha mandato una e mail al mio collega ed io ero in copia, mi ha informato che Tes_2
aveva abbandonato la nave. La mia collega doveva andare a controllare Pt_1 Parte_2 la nave e mi ha chiesto di andare con lei e siamo andati insieme. Non ricordo esattamente il giorno in cui siamo andati, anzi, a ben dire, me lo ricordo solo perché prima ho rivisto i miei appunti, è stato il 7 ottobre 2019.”
, segretaria personale del direttore di ha raccontato: Persona_1 CP_1
“Non sono andata sulla barca quando era capitano, ma solo quando lui è andato Pt_1 via. Quando sono arrivata sulla nave. La nave era in situazioni disastrose, i letti erano sfatti, c'era disordine, tutto sporco e polveroso e cibo avariato in frigo. Lui ha informato via mail che se n'era andato il 30 settembre 2019. Io sono andata sulla barca dopo, lui aveva lasciato le chiavi in . Sono dovuta andare io. Sono andata entro 7 giorni dal suo CP_6 messaggio.”
A parere dello scrivente, l'istruttoria in questione (nonché sulla presunta sottrazione dalla nave d'una serie d'oggetti) era superflua.
Il contratto di lavoro fu infatti stipulato il 28/8/2018 e i suoi effetti sarebbero cessati l'1/1/2019 (end date of agreement), salvo essere prorogato (subject to extension) “by mutual agreement and notice” ossia in virtù del comune accordo documentato da una comunicazione scritta oppure da un formale richiamo al rapporto in corso.
Non è dato sapere se tale proroga dovesse essere rivestita della cd. forma ad substatiam o ad probationem.
Tuttavia, nella documentazione prodotta non consta l'esistenza d'un simile documento.
D'altronde, l'aver il ricorrente lasciato la nave per andare a lavorare presso terzi
(fatto addotto dal teste costituisce elemento Testimone_3 confermativo dello scioglimento del rapporto e della liberazione di ciascuna parte dai rispettivi obblighi.
Anche risulta concordare su tale esito, tant'è che alla pag. 8 della CP_4
comparsa di costituzione si legge: “Non si comprende quindi a che titolo lo stesso reclami tale voce di retribuzione atteso che la scrivente non ha richiesto le sue prestazioni e tantomeno ha rinnovato il contratto scaduto. L'obbligo del pagamento di tale ultimo periodo non trova quindi alcun riscontro nel contratto intercorso tra le parti – ndr cessato per decorrenza del termine di validità in data 1.09.2018 – e tantomeno in un eventuale inadempimento della scrivente a quanto con esso pattuito.”
Se così fu, ne consegue che l' non aveva più alcun obbligo di custodire il Pt_1 natante, non essendo più egli comandante dello stesso.
Vale la pena soggiungere che ove si volesse ritenere che il contratto si rinnovò in qualche modo, l'“abbandono” dell'imbarcazione costituiva condotta giustificata ai sensi dell'art. 1460 c.c., avendo il lavoratore legittimamente sospeso l'esecuzione della propria prestazione a fronte d'un inadempimento di controparte oggettivamente grave, avendo la convenuta omesso di corrispondere ben 4 mensilità consecutive aventi ad oggetto somme di natura cd. alimentare.
Del tutto ragionevole è pertanto la decisione dell'attore di reperire una diversa occupazione.
Da rigettare è, invece, la domanda con cui l ha chiesto la corresponsione Pt_1 dell'ulteriore importo di € 4.266,66 a titolo di 16 giorni di ferie non godute ovvero di “paid annual leave” (art. 3 del contratto), pari a 30 giorni l'anno o, in caso d'anticipata fine del rapporto, da calcolarsi nella misura di 2,5 giorni al mese.
La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che una volta cessato il rapporto di lavoro è onere del dipendente dimostrare di non aver usufruito delle ferie;
ove ciò avvenga, compete al datore di lavoro provare d'aver “fatto di tutto” per porre il dipendente nelle condizioni d'usufruirne (Cass. ord. n.
16603/2024; Cass. ord. n. 15258/2024; Cass., Ord 7696/2020, ecc.).
In buona sostanza, è il lavoratore a dover in primis dar conto d'aver eseguito la prestazione lavorativa anche nei periodi di ferie, costituendo tale lavoro
“supplementare” fatto costitutivo del diritto ad ottenere l'indennità sostitutiva.
Nel caso di specie tale prova non v'è, non avendo l' allegato e chiesto di Pt_1
provare alcunchè di preciso sul punto (il capitolo di prova n. 8 è infatti generico e meramente autoassertivo).
Il ricorrente ha poi domandato il rimborso della somma di € 14.564,29 per anticipazioni effettuate nell'interesse della nave e dell'equipaggio.
Tali spese sono documentate in varie decine di scontrini, ricevute, fatture, ecc., tutti cumulati in un unico file (all. 3) senza un apparente ordine cronologico e/o di causale;
alcuni d'essi sono anche redatti in lingua straniera.
Soltanto una lunga e faticosa disamina, unitamente alla traduzione in lingua italiana d'alcuni scritti, consentirebbe di comprendere la natura e la pertinenza di tali esborsi alle necessità della nave e dell'equipaggio (ad eccezione degli scontrini relativi a generi alimentari).
Considerato che è onere di colui che agisce dedurre in termini chiari e agevolmente comprensibili i fatti fondanti il credito anche quando questi siano allegati per relationem alla documentazione prodotta e che tale onere non è stato assolto, lo scrivente non è in grado di decidere anche su tale domanda, dovendosi disporsi la separazione della stessa per i motivi esposti nella contestale ordinanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, pronunciandosi in via non definiva sulle domande proposte da , nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1 Previo rigetto dell'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice Italiano sollevata dalla convenuta, condanna al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 32.000,00 a titolo di retribuzioni non corrisposte, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sulla retribuzione mensile di € 8000,00 a far data dalla fine di ciascun mese sino al saldo.
Rigetta la domanda con cui è stata richiesta la corresponsione dell'indennità per ferie non godute.
Dispone la separazione della domanda attorea avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di € 14.564,29 e la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Imperia 12/3/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli