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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O IL TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 264/2024 R.G. vertente tra
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Paola Capponi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
, nato in [...] il [...] CP_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, all'udienza del 17 dicembre 2024: 1) Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni in proprio favore, o, comunque, con l'autorizzazione ad esercitare la responsabilità genitoriale unilateralmente nelle specifiche materie sanitaria, scolastica, amministrativa (rilascio di documenti) e di espatrio;
2) disporre la collocazione materna delle minorenni, con visite paterne disciplinate come da ricorso;
3) porsi a carico del padre l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento delle figlie pari all'importo mensile di Euro 600,00, o in diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4) prescriversi un eventuale monitoraggio del nucleo familiare nella misura in cui il padre vorrà chiedere una calendarizzazione delle visite;
5) condannarsi controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 29 gennaio 2024 esponeva di avere intrattenuto, a Parte_1 decorrere dall'anno 2019, una relazione sentimentale con , allegando di avere CP_1 generato in un primo tempo la figlia (nata il [...]). Per_1 Soggiungeva che il suddetto rapporto di unione e convivenza si era interrotto nell'ottobre 2021 e che, nel periodo a seguire, si era limitato a raggiungere Parma per incontrare la CP_1 figlia in qualche occasione, contribuendo al suo mantenimento in termini irregolari mediante corresponsioni mensili di Euro 200,00.
La ricorrente esponeva di essersi riavvicinata all'uomo nel maggio 2022 e di avere dato alla luce la seconda figlia in data 11 giugno 2023. Persona_2
Rappresentava, nondimeno, la definitiva cessazione del legame affettivo e di convivenza nell'ottobre 2023, momento dal quale aveva iniziato ad incontrare le minorenni CP_1 alquanto raramente, mancando peraltro di provvedere al loro mantenimento.
Sotto altri profili, spiegava di essere ospite con le figlie presso la casa dei genitori, di non avere occupazioni lavorative, a differenza di , e di avere iscritto la primogenita alla CP_1 Per_1 scuola per l'infanzia.
In ragione di tali premesse chiedeva pertanto disporsi l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso sé medesima, prevedersi tempi di visite paterne regolari e per lo più concentrate nei fine settimana, porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo complessivo mensile pari ad Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e accordare a proprio vantaggio il diritto di beneficiare integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione delle parti celebrata il 7 maggio 2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto ed era sentita personalmente la ricorrente.
Con ordinanza depositata il 15 maggio 2024 erano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Erano quindi acquisite officiosamente informazioni sulla capacità reddituale e lavorativa di
[...]
nonché risultanze d'indagine psicosociale fornite dai competenti Servizi. CP_1
Senza ulteriori incombenti, all'udienza del 17 dicembre 2024 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, precisava le proprie conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
e sono genitori delle minorenni , nata a [...] il 18 Parte_1 CP_1 Persona_3 aprile 2020, e nata a [...] il giorno 11 giugno 2023. Parte_2
Le minori abitano unitamente alla madre presso l'unità immobiliare sita in Parma, via dei Bersaglieri n. 10, ove sono ospitate dalla madre della ricorrente e dal di lei marito, esercenti entrambi attività lavorativa di operatori socio-sanitari.
La relazione dei Servizi Sociali redatta il 6 dicembre 2024 ha dato conto dell'adeguatezza della sistemazione abitativa in questione e della conforme presenza e collaborazione di tutti i conviventi anche ai fini del benessere psico-fisico delle minori.
Rispetto a queste ultime, in particolare, è stato confermato che frequenta la scuola Per_1 dell'infanzia denominata “ ” e che, a motivo delle sue difficoltà linguistiche e delle sue Per_4 esuberanze comportamentali, è stata avviata dalla madre, per il tramite del pediatra di libera scelta, ad un percorso presso l'Unità Operativa di NPIA (percorso in attesa di sviluppi per l'attuale mancanza del consenso del padre). E' dunque la stessa a prendersi cura in via unilaterale di entrambe le figlie, del loro Parte_1 accudimento e della loro crescita, occupandosi di ogni incombente anche correlato all'istruzione e all'assistenza sanitaria, senza avere palesato criticità alcuna.
Ella, insomma, sta rappresentando l'esclusiva figura genitoriale di riferimento, peraltro tentando di facilitare e disciplinare secondo regolarità i rapporti tra le figlie e il padre.
Quest'ultimo, descritto come persona buona ma eccessivamente controllante e sospettoso, non ha mostrato alcun coinvolgimento nelle vicende scolastiche e sanitarie della prole, non ha provveduto con costante regolarità al mantenimento delle minori (pur provvisto di occupazione lavorativa continuativa) e nemmeno ha serbato un contegno collaborativo al cospetto dei Servizi Sociali, omettendo di presentarsi al colloquio a seguito di mirato contatto telefonico.
Egli, invero, si sta limitando ad avere contatti con la nonna materna per concordare, di volta in volta, le visite alle figlie.
Alla stregua di tali circostanze si ritiene pertanto doversi disporre l'affidamento esclusivo delle minorenni , nata a [...] il [...], e nata a [...] il giorno Persona_3 Parte_2
11 giugno 2023, alla madre , nel senso che quest'ultima eserciterà in via esclusiva la Parte_1 responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comunque comprese le domande di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie, al percorso presso l'unità Operativa di NPIA avviato nell'interesse di , ovvero ad ulteriori Per_1 interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie.
In via convergente, e tenuto conto della manifestazione d'interesse espressa dalla stessa ricorrente, va consentito l'espatrio delle minorenni anche con la sola presenza della stessa Parte_1
.
[...]
Ancora, se non v'è dubbio alcuno che e debbano mantenere residenza e Per_1 Persona_2 collocazione presso la madre, esigenze di equilibrata crescita secondo un modello bigenitoriale inducono a stabilire che, salvi diversi accordi tra genitori, terrà con sé la figlia CP_1
per almeno due fine settimana al mese (il sabato, dalle ore 13 alle ore 16, e la domenica, Per_1 dalle ore 14 alle ore 17) e per almeno due ore, con la compresenza della madre, in un Persona_2 giorno della settimana.
Ogni diversa calendarizzazione delle visite dovrà essere stabilita dai Servizi Sociali ai quali si conferisce specifico incarico nel caso in cui i genitori si rivolgano loro per la ragione in oggetto.
In relazione, poi, al mantenimento delle minorenni, considerate le loro esigenze di vita, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti in particolare dalla madre (sotto tali profili essendo stata documentata la frequentazione scolastica di e l'accudimento a tempo pieno di Per_1 Persona_2
e la loro permanenza con la stessa ricorrente in misura pressoché integrale, vanno allora ponderate le risorse economiche di entrambe le parti ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c.
, che pure non sopporta costi abitativi e ha capacità lavorativa (avendo peraltro Parte_1 conseguito la laurea in Scienze Politiche), ha percepito modestissimi introiti nel corso dell'anno 2022 e dell'anno 2023 (per lo più a titolo di provvidenze previdenziali) e non ha ora occupazione alcuna anche per le contestuali difficoltà di contemperare le esigenze di cura della prole.
Dalle movimentazioni di conto corrente bancario prodotte in atti, che pure attestano la presenza di disponibilità liquide irrisorie, risulta che la stessa stia nuovamente beneficiando dell'integralità dell'assegno unico universale per i figli nella misura di Euro 398,80 al mese. , che non pare avere altri soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, CP_1 risulta avere dichiarato redditi netti pari ad Euro 19.892,00 quanto all'anno 2021 e pari ad Euro 20.064,00 (Euro 1.672,00 per dodici mensilità) quanto all'anno 2022, mentre la certificazione unica per l'anno 2023 registra un reddito netto da lavoro pari ad Euro 20.186,61 (Euro 1.682,21 per dodici mensilità). CP_ Le indicazioni fornite dall' con riguardo al periodo lavorativo compreso fino al 30 giugno 2024 comprovano la protrazione del medesimo rapporto subordinato e di un trattamento retributivo sostanzialmente analogo.
Dovendosi considerare, almeno presuntivamente, i costi abitativi a carico del convenuto, si stima che i dati come sopra compendiati, fatti salvi i provvedimenti temporanei e urgenti già adottati, giustifichino l'imposizione nei confronti dello stesso , a decorrere dalla presente CP_1 sentenza, dell'obbligo di versare mensilmente alla madre un contributo per il Parte_1 mantenimento delle due figlie pari ad Euro 500,00 (Euro 250,00 per ogni figlia), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
Ad un tempo, si dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito da in quanto genitore affidatario e collocatario delle minori. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della ricorrente, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c., 337 bis e ss c.c., definitivamente decidendo:
1) affida le minorenni , nata a [...] il [...], e nata a Persona_3 Parte_2
Parma il giorno 11 giugno 2023, alla madre , nel senso che quest'ultima eserciterà in Parte_1 via esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comunque comprese le domande di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie, al percorso presso l'unità Operativa di NPIA avviato nell'interesse di , ovvero ad Per_1 ulteriori interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie;
- autorizza l'espatrio delle suddette minorenni anche con la sola madre;
Parte_1
2) dispone che le suddette minorenni abbiano residenza e collocazione presso la madre;
3) dispone che terrà con sé la figlia per almeno due fine settimana al mese CP_1 Per_1
(il sabato, dalle ore 13 alle ore 16, e la domenica, dalle ore 14 alle ore 17) e per Persona_2 almeno due ore, con la compresenza della madre, in un giorno della settimana;
- ogni diversa calendarizzazione delle visite dovrà essere stabilita dai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma, Struttura Operativa ) ai quali si conferisce specifico Parte_3 incarico nel caso in cui i genitori si rivolgano loro per la ragione in oggetto;
4) fatti salvi i provvedimenti temporanei e urgenti già adottati, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle CP_1 figlie minorenni mediante il versamento a , entro il giorno 10 di ogni mese, della Parte_1 somma di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ogni figlia), soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente: - SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga integralmente percepito da Parte_1
;
[...]
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, CP_1 Persona_5 liquidate nell'importo di Euro 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
7) dispone che, ai sensi dell'art. 97 della Convenzione di Shengen, i dati delle minorenni PE
, nata a [...] il [...] ((C.F. , e nata a
[...] C.F._1 Parte_2
Parma il giorno 11 giugno 2023 (C.F. , siano inseriti nel Sistema Informativo C.F._2
Shengen con menzione dell'autorizzazione all'espatrio anche con la sola madre , Parte_1 nata in [...] il [...] (C.F. ). C.F._3
Si comunichi ai Servizi Sociali (Comune di Parma, ) e agli Controparte_3
Uffici territoriali delle FF.PP., o alle locali Sezioni di P.G., per l'inserimento nei suddetti dati nel S.I.S. e per corredare la segnalazione con tutti gli elementi di riconoscimento a loro disposizione.
Così deciso in Parma il 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 264/2024 R.G. vertente tra
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Paola Capponi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
, nato in [...] il [...] CP_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e della contribuzione economica a carico dei genitori - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, all'udienza del 17 dicembre 2024: 1) Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni in proprio favore, o, comunque, con l'autorizzazione ad esercitare la responsabilità genitoriale unilateralmente nelle specifiche materie sanitaria, scolastica, amministrativa (rilascio di documenti) e di espatrio;
2) disporre la collocazione materna delle minorenni, con visite paterne disciplinate come da ricorso;
3) porsi a carico del padre l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento delle figlie pari all'importo mensile di Euro 600,00, o in diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4) prescriversi un eventuale monitoraggio del nucleo familiare nella misura in cui il padre vorrà chiedere una calendarizzazione delle visite;
5) condannarsi controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 29 gennaio 2024 esponeva di avere intrattenuto, a Parte_1 decorrere dall'anno 2019, una relazione sentimentale con , allegando di avere CP_1 generato in un primo tempo la figlia (nata il [...]). Per_1 Soggiungeva che il suddetto rapporto di unione e convivenza si era interrotto nell'ottobre 2021 e che, nel periodo a seguire, si era limitato a raggiungere Parma per incontrare la CP_1 figlia in qualche occasione, contribuendo al suo mantenimento in termini irregolari mediante corresponsioni mensili di Euro 200,00.
La ricorrente esponeva di essersi riavvicinata all'uomo nel maggio 2022 e di avere dato alla luce la seconda figlia in data 11 giugno 2023. Persona_2
Rappresentava, nondimeno, la definitiva cessazione del legame affettivo e di convivenza nell'ottobre 2023, momento dal quale aveva iniziato ad incontrare le minorenni CP_1 alquanto raramente, mancando peraltro di provvedere al loro mantenimento.
Sotto altri profili, spiegava di essere ospite con le figlie presso la casa dei genitori, di non avere occupazioni lavorative, a differenza di , e di avere iscritto la primogenita alla CP_1 Per_1 scuola per l'infanzia.
In ragione di tali premesse chiedeva pertanto disporsi l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso sé medesima, prevedersi tempi di visite paterne regolari e per lo più concentrate nei fine settimana, porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo complessivo mensile pari ad Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e accordare a proprio vantaggio il diritto di beneficiare integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione delle parti celebrata il 7 maggio 2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto ed era sentita personalmente la ricorrente.
Con ordinanza depositata il 15 maggio 2024 erano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Erano quindi acquisite officiosamente informazioni sulla capacità reddituale e lavorativa di
[...]
nonché risultanze d'indagine psicosociale fornite dai competenti Servizi. CP_1
Senza ulteriori incombenti, all'udienza del 17 dicembre 2024 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, precisava le proprie conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
e sono genitori delle minorenni , nata a [...] il 18 Parte_1 CP_1 Persona_3 aprile 2020, e nata a [...] il giorno 11 giugno 2023. Parte_2
Le minori abitano unitamente alla madre presso l'unità immobiliare sita in Parma, via dei Bersaglieri n. 10, ove sono ospitate dalla madre della ricorrente e dal di lei marito, esercenti entrambi attività lavorativa di operatori socio-sanitari.
La relazione dei Servizi Sociali redatta il 6 dicembre 2024 ha dato conto dell'adeguatezza della sistemazione abitativa in questione e della conforme presenza e collaborazione di tutti i conviventi anche ai fini del benessere psico-fisico delle minori.
Rispetto a queste ultime, in particolare, è stato confermato che frequenta la scuola Per_1 dell'infanzia denominata “ ” e che, a motivo delle sue difficoltà linguistiche e delle sue Per_4 esuberanze comportamentali, è stata avviata dalla madre, per il tramite del pediatra di libera scelta, ad un percorso presso l'Unità Operativa di NPIA (percorso in attesa di sviluppi per l'attuale mancanza del consenso del padre). E' dunque la stessa a prendersi cura in via unilaterale di entrambe le figlie, del loro Parte_1 accudimento e della loro crescita, occupandosi di ogni incombente anche correlato all'istruzione e all'assistenza sanitaria, senza avere palesato criticità alcuna.
Ella, insomma, sta rappresentando l'esclusiva figura genitoriale di riferimento, peraltro tentando di facilitare e disciplinare secondo regolarità i rapporti tra le figlie e il padre.
Quest'ultimo, descritto come persona buona ma eccessivamente controllante e sospettoso, non ha mostrato alcun coinvolgimento nelle vicende scolastiche e sanitarie della prole, non ha provveduto con costante regolarità al mantenimento delle minori (pur provvisto di occupazione lavorativa continuativa) e nemmeno ha serbato un contegno collaborativo al cospetto dei Servizi Sociali, omettendo di presentarsi al colloquio a seguito di mirato contatto telefonico.
Egli, invero, si sta limitando ad avere contatti con la nonna materna per concordare, di volta in volta, le visite alle figlie.
Alla stregua di tali circostanze si ritiene pertanto doversi disporre l'affidamento esclusivo delle minorenni , nata a [...] il [...], e nata a [...] il giorno Persona_3 Parte_2
11 giugno 2023, alla madre , nel senso che quest'ultima eserciterà in via esclusiva la Parte_1 responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comunque comprese le domande di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie, al percorso presso l'unità Operativa di NPIA avviato nell'interesse di , ovvero ad ulteriori Per_1 interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie.
In via convergente, e tenuto conto della manifestazione d'interesse espressa dalla stessa ricorrente, va consentito l'espatrio delle minorenni anche con la sola presenza della stessa Parte_1
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[...]
Ancora, se non v'è dubbio alcuno che e debbano mantenere residenza e Per_1 Persona_2 collocazione presso la madre, esigenze di equilibrata crescita secondo un modello bigenitoriale inducono a stabilire che, salvi diversi accordi tra genitori, terrà con sé la figlia CP_1
per almeno due fine settimana al mese (il sabato, dalle ore 13 alle ore 16, e la domenica, Per_1 dalle ore 14 alle ore 17) e per almeno due ore, con la compresenza della madre, in un Persona_2 giorno della settimana.
Ogni diversa calendarizzazione delle visite dovrà essere stabilita dai Servizi Sociali ai quali si conferisce specifico incarico nel caso in cui i genitori si rivolgano loro per la ragione in oggetto.
In relazione, poi, al mantenimento delle minorenni, considerate le loro esigenze di vita, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti in particolare dalla madre (sotto tali profili essendo stata documentata la frequentazione scolastica di e l'accudimento a tempo pieno di Per_1 Persona_2
e la loro permanenza con la stessa ricorrente in misura pressoché integrale, vanno allora ponderate le risorse economiche di entrambe le parti ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c.
, che pure non sopporta costi abitativi e ha capacità lavorativa (avendo peraltro Parte_1 conseguito la laurea in Scienze Politiche), ha percepito modestissimi introiti nel corso dell'anno 2022 e dell'anno 2023 (per lo più a titolo di provvidenze previdenziali) e non ha ora occupazione alcuna anche per le contestuali difficoltà di contemperare le esigenze di cura della prole.
Dalle movimentazioni di conto corrente bancario prodotte in atti, che pure attestano la presenza di disponibilità liquide irrisorie, risulta che la stessa stia nuovamente beneficiando dell'integralità dell'assegno unico universale per i figli nella misura di Euro 398,80 al mese. , che non pare avere altri soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, CP_1 risulta avere dichiarato redditi netti pari ad Euro 19.892,00 quanto all'anno 2021 e pari ad Euro 20.064,00 (Euro 1.672,00 per dodici mensilità) quanto all'anno 2022, mentre la certificazione unica per l'anno 2023 registra un reddito netto da lavoro pari ad Euro 20.186,61 (Euro 1.682,21 per dodici mensilità). CP_ Le indicazioni fornite dall' con riguardo al periodo lavorativo compreso fino al 30 giugno 2024 comprovano la protrazione del medesimo rapporto subordinato e di un trattamento retributivo sostanzialmente analogo.
Dovendosi considerare, almeno presuntivamente, i costi abitativi a carico del convenuto, si stima che i dati come sopra compendiati, fatti salvi i provvedimenti temporanei e urgenti già adottati, giustifichino l'imposizione nei confronti dello stesso , a decorrere dalla presente CP_1 sentenza, dell'obbligo di versare mensilmente alla madre un contributo per il Parte_1 mantenimento delle due figlie pari ad Euro 500,00 (Euro 250,00 per ogni figlia), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
Ad un tempo, si dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito da in quanto genitore affidatario e collocatario delle minori. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della ricorrente, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c., 337 bis e ss c.c., definitivamente decidendo:
1) affida le minorenni , nata a [...] il [...], e nata a Persona_3 Parte_2
Parma il giorno 11 giugno 2023, alla madre , nel senso che quest'ultima eserciterà in Parte_1 via esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comunque comprese le domande di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie, al percorso presso l'unità Operativa di NPIA avviato nell'interesse di , ovvero ad Per_1 ulteriori interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie;
- autorizza l'espatrio delle suddette minorenni anche con la sola madre;
Parte_1
2) dispone che le suddette minorenni abbiano residenza e collocazione presso la madre;
3) dispone che terrà con sé la figlia per almeno due fine settimana al mese CP_1 Per_1
(il sabato, dalle ore 13 alle ore 16, e la domenica, dalle ore 14 alle ore 17) e per Persona_2 almeno due ore, con la compresenza della madre, in un giorno della settimana;
- ogni diversa calendarizzazione delle visite dovrà essere stabilita dai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma, Struttura Operativa ) ai quali si conferisce specifico Parte_3 incarico nel caso in cui i genitori si rivolgano loro per la ragione in oggetto;
4) fatti salvi i provvedimenti temporanei e urgenti già adottati, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle CP_1 figlie minorenni mediante il versamento a , entro il giorno 10 di ogni mese, della Parte_1 somma di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ogni figlia), soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente: - SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga integralmente percepito da Parte_1
;
[...]
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, CP_1 Persona_5 liquidate nell'importo di Euro 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
7) dispone che, ai sensi dell'art. 97 della Convenzione di Shengen, i dati delle minorenni PE
, nata a [...] il [...] ((C.F. , e nata a
[...] C.F._1 Parte_2
Parma il giorno 11 giugno 2023 (C.F. , siano inseriti nel Sistema Informativo C.F._2
Shengen con menzione dell'autorizzazione all'espatrio anche con la sola madre , Parte_1 nata in [...] il [...] (C.F. ). C.F._3
Si comunichi ai Servizi Sociali (Comune di Parma, ) e agli Controparte_3
Uffici territoriali delle FF.PP., o alle locali Sezioni di P.G., per l'inserimento nei suddetti dati nel S.I.S. e per corredare la segnalazione con tutti gli elementi di riconoscimento a loro disposizione.
Così deciso in Parma il 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto