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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1206/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/06/2025, ore 9,30, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1373/2024
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti: per parte opponente l'Avv. Giosuè Domenico Megna per delega dell'avv. CANNATA' MASSIMO il quale precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e discute richiamando le argomentazioni ivi formulate, insistendo sulla circostanza che non vi è prova della consegna della merce indicata in fatture, e chiede l'accoglimento dell'opposizione per parte opposta l'Avv. Roberto Palmisano per delega degli avv.ti TOFI PATRIZIO e Casiccio Luca , il quale preliminarmente chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria che non contiene alcuna decisione in ordine alla richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc formulata in atti, relativa ai libri IVA anno 2023 di parte opponente, utile ai fini della verifica della contabilizzazione delle fatture di cui al d.i., e puntualizza che a sostegno della pretesa creditoria risulta che una delle fatture , la n. 6444/2023 del
15.09.2023 per cui si chiede il pagamento, risulta essere stata parzialmente pagata;
chiede, altresì, in via istruttoria la revoca dell'ordinanza istruttoria che ha rigettato la richiesta di prova testimoniale, essendo la stessa necessaria ai fini della prova della consegna della merce ed in particolare il capitolo 3 della memoria n. 2 art. 171 ter cpc;
nel merito si riporta alle conclusioni formulate negli scritti difensivi insistendo per il Contr rigetto dell'opposizione, precisando che le fatture pur regolarmente inviate allo non sono mai state contestate prima dell'opposizione.
L'avv. Megna si oppone alle richieste istruttorie e alla domanda di revoca dell'ordinanza istruttoria, che ha già valutato le richieste stesse.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 17.10, letti gli atti , decide la causa come da sentenza di seguito trascritta, di cui dà lettura , assenti le parti.
Il Giudice On.
pagina1 di 7 Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Elena Giovannella , all'udienza del
24.06.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1373/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
(cf ), con sede in Rosarno (RC) alla via Nazionale Sud snc, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra nata a [...] Controparte_3
(Francia) il 25.04.1958, residente in [...], (C.F.:
), rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in separato atto, dall'avv. C.F._1
Massimo Cannatà del Foro di Palmi, C.F. C.F._2
-attore- nei confronti di
C.F. /P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t. sig. con sede in Via Torre, 14, 06036, Montefalco Controparte_1
(PG), rappresentata ed assistita dagli Avv.ti Patrizio Tofi (C.F. ) e Luca C.F._3
Casiccio (C.F. ), anche disgiuntamente tra loro, C.F._4
-convenuto-
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 374/2024, emesso dal Tribunale di Palmi, nel procedimento n.ro 1183/2024 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
pagina2 di 7 ***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 374/2024, emesso in data 18.10.2024, dal Tribunale di Palmi, nel procedimento n.ro 1183/2024 R.G, notificato in data 27.11.2024 veniva ingiunto all'opponente di pagare alla la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 12.342,88, di cui alle fatture commerciali elettroniche n. 6444 del 15/09/2023 di € 5.140,73 (per il residuo importo di € 140,73); n. 6742 del 28/09/2023 di € 7.205,45; n. 7643 del 02/11/2023 di €
5.474,72; n. 8094 del 23/11/2023 di € 1.642,72, detratti gli importi di € 382,25 di cui alla nota di credito n. 63 del 12/09/2023; di € 295,77 di cui alla nota di credito n. 83 del 10/11/2023; di € 1.642,72 di cui alla nota di credito n. 90 del 14/12/2023, emesse a fronte della fornitura di prodotti alimentari surgelati in favore dell'odierna opponente. oltre interessi commerciali come da domanda e spese di procedura.
La proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto, Parte_1 contestando l'esistenza del credito vantato da controparte e lamentando la mancanza di prova circa l'avvenuta fornitura della merce.
Il credito vantato da di trae origine da un dedotto Controparte_1 Controparte_1
contratto di fornitura di alimenti surgelati , tanto si evince dal contenuto delle fatture prodotto in giudizio di cui è chiesto il pagamento.
Parte istante non offre in giudizio alcun elemento di prova circa il contratto stipulato con l'opponente per la fornitura della merce indicata nelle fatture, deduce l'esistenza del rapporto negoziale ed offre in giudizio copia delle fatture elettroniche emesse nei confronti dell'opponente di cui chiede il pagamento, detratti gli importi indicati nelle note di credito.
Sembrerebbe che il rapporto di fornitura sia stato gestito a distanza tramite uffici amministrativi della ma di detto rapporto , e soprattutto di un ordine di fornitura merce non vi è Controparte_1
alcuna prova documentale (eccezion fatta per le fatture emesse dalla società istante), come ad es. corrispondenza elettronica, ordini ricevuti da un agente di zona, o altro.
Non è documentato alcun rapporto tra le parti, neanche relativo al momento patologico del rapporto negoziale, del dedotto inadempimento, quindi del momento successivo alla scadenza delle fatture.
Nelle comuni prassi commerciali al mancato pagamento della fattura segue un sollecito scritto di pagamento delle fatture, soprattutto in caso di vendita di merci di un certo importo e nei rapporti a distanza.
La società offre a dimostrazione del proprio credito solo la stampa delle fatture Parte_2
elettroniche intestate alla e le fatture di consegna merce al vettore Parte_1 Pt_3
pagina3 di 7 Logistica Srl, tra queste emerge, peraltro, che la merce indicata del dt n. 6444 del 15.09.2023 è destinata a “delights trade and traspo”.
Dalla predetta documentazione si evince che la merce elencata nelle fatture di cui viene chiesto il pagamento veniva consegnata al vettore ma non si evince dalla stessa, né Controparte_4
aliunde, che la predetta merce sia stata dal vettore consegnata a Parte_1
Ora a fronte dell'eccezione di mancata fornitura della merce da parte della la Parte_1 [...] aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale dedotto in giudizio, Controparte_1
il proprio esatto adempimento contrattuale (la fornitura della merce al cessionario), atteso che l'emissione della fattura e la consegna della merce al vettore da parte del cedente, non libera il cedente dall'obbligo negoziale di consegna della merce al cessionario.
Ora la dichiara di essere “una realtà aziendale che Controparte_1
opera da tempo nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari surgelati” e considerata la sua esperienza, deve presumersi che conosca esattamente le norme che regolamentano i rapporti negoziali tra cedente, cessionario e vettore.
A fronte dell'eccezione di mancata fornitura della merce la aveva l'onere di Controparte_1 dimostrare l'esatta consegna della merce al cessionario.
Secondo una storica interpretazione “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel pagina4 di 7 caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (cass. SS.UU. , 30 ottobre 2001, n. 13533)
Ora nel caso di specie si limita a dedurre che tra le parti si sia concluso Parte_4
un contratto di somministrazione di beni alimentari surgelati, ma non offre alcuna prova del rapporto stesso, ed a fronte della contestata mancanza della fornitura della merce si limita ad offrire in giudizio prova della consegna della merce al vettore, il che evidentemente non soddisfa l'onere probatorio a suo carico dell'esatto adempimento della prestazione da cui trarrebbe origine il suo diritto di credito.
A fronte dell'eccezione sollevata dalla anche le altre richieste istruttorie formulate Parte_1 non appaiono idonee a superare l'eccezione di inadempimento, per mancata fornitura della merce, non lo è la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova :
1) “Vero che gli ordini relativi alle fatture di cui al presente decreto ingiuntivo, come da prassi aziendale, venivano gestiti dal personale addetto all'amministrazione che, nello specifico, prendeva
e recepiva l'ordine da parte della cliente ”; Parte_1
2) “Vero che al momento della spedizione, il personale addetto all'amministrazione della
[...]
si occupava di contattare la ditta trasportatrice per la Controparte_1
consegna della merce ordinata al cliente, predisponendo a tal fine la relativa fattura accompagnatoria necessaria al vettore per la spedizione, come si evince dalle relative fatture accompagnatorie emesse dalla dalle ricevute di Controparte_1
consegna del trasportatore e dalle fatture del trasportatore ditta Martone Logistica Srl con sede in
ND (LT) (docc. 1-2-3) che Le si mostrano?”;
3) “Vero che la merce di cui alle fatture elettroniche n. 6444 del 15/09/2023, n. 6742 del 28/09/2023,
n. 7643 del 02/11/2023 e 8094 del 23/11/2023, veniva consegnata a mezzo della ditta trasportatrice
Logistica Srl con sede in ND (LT)”, come si legge nelle relative fatture elettroniche (doc. Pt_3
1 fascicolo monitorio) che Le si mostrano?”.
Ove la prova sulla consegna della merce al vettore non è rilevante ai fini della decisione della presente causa, posto che la consegna al vettore non prova l'adempimento della prestazione da parte del cedente fino a quando il vettore non offre prova della consegna al destinatario della merce (prova che manca del tutto).
La prova della consegna della merce da parte del trasportatore al cessionario , odierno opponente, vorrebbe essere fornita dal creditore istante mediante la testimonianza del Legale rappresentante o delegato della con sede in ND , ditta incaricata del trasporto che, in caso di Controparte_4
mancata consegna della merce, sarebbe direttamente responsabile nei confronti della cedente, ed avrebbe un interesse diretto nella lite.
pagina5 di 7 Peraltro, la prova testimoniale affidata a personale dipendente della società istante, come articolata, dovrebbe supplire alla totale assenza di altra prova scritta relativa al rapporto di fornitura tra le parti ed espressamente contestata da parte opponente.
Dinanzi allo scarno compendio probatorio offerto in giudizio, l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc formulato da parte opposta, si ridurre ad esercizio di un potere officioso suppletivo dell'onere probatorio posto a carico di colui che agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto, e in violazione del principio fondamentale sulla disponibilità della prova, art. 115 cpc, secondo il quale la ricerca della prova è una prerogativa delle parti.
Ora, anche in virtù di un principio di vicinanza della prova, si deve presumere che la ditta fornitrice di merce deperibile (alimenti congelati) sottoposta, peraltro, a specifica normativa, non dovrebbe avere difficoltà ad esibire la documentazione relativa al trasporto di alimenti surgelati e di avvenuta consegna, in buono stato, degli stessi al destinatario, soprattutto nei casi, com'è quello di specie , di una ditta che lavora da anni nel settore (come dichiarato negli scritti difensivi) , anche per non esporsi a facili contestazioni sullo stato della merce consegnata.
Pertanto, mancando la prova dell'esistenza del rapporto negoziale di fornitura sotteso alle fatture emesse dalla , mancando la prova Controparte_1
della consegna della merce elencata nelle fatture dedotte in giudizio, stante l'eccezione di mancata fornitura della merce da parte dell'opponente, la pretesa creditoria di Controparte_1
appare infondata.
[...]
L'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 374/2024, emesso in data 18.10.2024, dal Tribunale di Palmi, nel procedimento n.ro 1183/2024 R.G. deve essere revocato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, pertanto, liquidate come in dispositivo , sono poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , rigettata ogni Parte_1
diversa istanza ed eccezione, così decide:
a) Accoglie l'opposizione per mancanza di prova circa l'esistenza del rapporto negoziale e , comunque, della consegna della merce, dunque, dell'esistenza del diritto di credito della nei confronti di Controparte_1 [...]
, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 374/2024, emesso in data 18.10.2024, Parte_1
dal Tribunale di Palmi, nel procedimento n.ro 1183/2024 R.G.
b) Condanna alle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in favore della in € 118,50 per spese n.i., € Parte_1
pagina6 di 7 2.377,90, per compenso professionale, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc
Palmi, lì 24.06.2025 Il Giudice
Dott.sa Maria Elena Giovannella
pagina7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/06/2025, ore 9,30, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1373/2024
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti: per parte opponente l'Avv. Giosuè Domenico Megna per delega dell'avv. CANNATA' MASSIMO il quale precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e discute richiamando le argomentazioni ivi formulate, insistendo sulla circostanza che non vi è prova della consegna della merce indicata in fatture, e chiede l'accoglimento dell'opposizione per parte opposta l'Avv. Roberto Palmisano per delega degli avv.ti TOFI PATRIZIO e Casiccio Luca , il quale preliminarmente chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria che non contiene alcuna decisione in ordine alla richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc formulata in atti, relativa ai libri IVA anno 2023 di parte opponente, utile ai fini della verifica della contabilizzazione delle fatture di cui al d.i., e puntualizza che a sostegno della pretesa creditoria risulta che una delle fatture , la n. 6444/2023 del
15.09.2023 per cui si chiede il pagamento, risulta essere stata parzialmente pagata;
chiede, altresì, in via istruttoria la revoca dell'ordinanza istruttoria che ha rigettato la richiesta di prova testimoniale, essendo la stessa necessaria ai fini della prova della consegna della merce ed in particolare il capitolo 3 della memoria n. 2 art. 171 ter cpc;
nel merito si riporta alle conclusioni formulate negli scritti difensivi insistendo per il Contr rigetto dell'opposizione, precisando che le fatture pur regolarmente inviate allo non sono mai state contestate prima dell'opposizione.
L'avv. Megna si oppone alle richieste istruttorie e alla domanda di revoca dell'ordinanza istruttoria, che ha già valutato le richieste stesse.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 17.10, letti gli atti , decide la causa come da sentenza di seguito trascritta, di cui dà lettura , assenti le parti.
Il Giudice On.
pagina1 di 7 Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Elena Giovannella , all'udienza del
24.06.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1373/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
(cf ), con sede in Rosarno (RC) alla via Nazionale Sud snc, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra nata a [...] Controparte_3
(Francia) il 25.04.1958, residente in [...], (C.F.:
), rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in separato atto, dall'avv. C.F._1
Massimo Cannatà del Foro di Palmi, C.F. C.F._2
-attore- nei confronti di
C.F. /P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t. sig. con sede in Via Torre, 14, 06036, Montefalco Controparte_1
(PG), rappresentata ed assistita dagli Avv.ti Patrizio Tofi (C.F. ) e Luca C.F._3
Casiccio (C.F. ), anche disgiuntamente tra loro, C.F._4
-convenuto-
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 374/2024, emesso dal Tribunale di Palmi, nel procedimento n.ro 1183/2024 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
pagina2 di 7 ***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 374/2024, emesso in data 18.10.2024, dal Tribunale di Palmi, nel procedimento n.ro 1183/2024 R.G, notificato in data 27.11.2024 veniva ingiunto all'opponente di pagare alla la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 12.342,88, di cui alle fatture commerciali elettroniche n. 6444 del 15/09/2023 di € 5.140,73 (per il residuo importo di € 140,73); n. 6742 del 28/09/2023 di € 7.205,45; n. 7643 del 02/11/2023 di €
5.474,72; n. 8094 del 23/11/2023 di € 1.642,72, detratti gli importi di € 382,25 di cui alla nota di credito n. 63 del 12/09/2023; di € 295,77 di cui alla nota di credito n. 83 del 10/11/2023; di € 1.642,72 di cui alla nota di credito n. 90 del 14/12/2023, emesse a fronte della fornitura di prodotti alimentari surgelati in favore dell'odierna opponente. oltre interessi commerciali come da domanda e spese di procedura.
La proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto, Parte_1 contestando l'esistenza del credito vantato da controparte e lamentando la mancanza di prova circa l'avvenuta fornitura della merce.
Il credito vantato da di trae origine da un dedotto Controparte_1 Controparte_1
contratto di fornitura di alimenti surgelati , tanto si evince dal contenuto delle fatture prodotto in giudizio di cui è chiesto il pagamento.
Parte istante non offre in giudizio alcun elemento di prova circa il contratto stipulato con l'opponente per la fornitura della merce indicata nelle fatture, deduce l'esistenza del rapporto negoziale ed offre in giudizio copia delle fatture elettroniche emesse nei confronti dell'opponente di cui chiede il pagamento, detratti gli importi indicati nelle note di credito.
Sembrerebbe che il rapporto di fornitura sia stato gestito a distanza tramite uffici amministrativi della ma di detto rapporto , e soprattutto di un ordine di fornitura merce non vi è Controparte_1
alcuna prova documentale (eccezion fatta per le fatture emesse dalla società istante), come ad es. corrispondenza elettronica, ordini ricevuti da un agente di zona, o altro.
Non è documentato alcun rapporto tra le parti, neanche relativo al momento patologico del rapporto negoziale, del dedotto inadempimento, quindi del momento successivo alla scadenza delle fatture.
Nelle comuni prassi commerciali al mancato pagamento della fattura segue un sollecito scritto di pagamento delle fatture, soprattutto in caso di vendita di merci di un certo importo e nei rapporti a distanza.
La società offre a dimostrazione del proprio credito solo la stampa delle fatture Parte_2
elettroniche intestate alla e le fatture di consegna merce al vettore Parte_1 Pt_3
pagina3 di 7 Logistica Srl, tra queste emerge, peraltro, che la merce indicata del dt n. 6444 del 15.09.2023 è destinata a “delights trade and traspo”.
Dalla predetta documentazione si evince che la merce elencata nelle fatture di cui viene chiesto il pagamento veniva consegnata al vettore ma non si evince dalla stessa, né Controparte_4
aliunde, che la predetta merce sia stata dal vettore consegnata a Parte_1
Ora a fronte dell'eccezione di mancata fornitura della merce da parte della la Parte_1 [...] aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale dedotto in giudizio, Controparte_1
il proprio esatto adempimento contrattuale (la fornitura della merce al cessionario), atteso che l'emissione della fattura e la consegna della merce al vettore da parte del cedente, non libera il cedente dall'obbligo negoziale di consegna della merce al cessionario.
Ora la dichiara di essere “una realtà aziendale che Controparte_1
opera da tempo nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari surgelati” e considerata la sua esperienza, deve presumersi che conosca esattamente le norme che regolamentano i rapporti negoziali tra cedente, cessionario e vettore.
A fronte dell'eccezione di mancata fornitura della merce la aveva l'onere di Controparte_1 dimostrare l'esatta consegna della merce al cessionario.
Secondo una storica interpretazione “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel pagina4 di 7 caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (cass. SS.UU. , 30 ottobre 2001, n. 13533)
Ora nel caso di specie si limita a dedurre che tra le parti si sia concluso Parte_4
un contratto di somministrazione di beni alimentari surgelati, ma non offre alcuna prova del rapporto stesso, ed a fronte della contestata mancanza della fornitura della merce si limita ad offrire in giudizio prova della consegna della merce al vettore, il che evidentemente non soddisfa l'onere probatorio a suo carico dell'esatto adempimento della prestazione da cui trarrebbe origine il suo diritto di credito.
A fronte dell'eccezione sollevata dalla anche le altre richieste istruttorie formulate Parte_1 non appaiono idonee a superare l'eccezione di inadempimento, per mancata fornitura della merce, non lo è la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova :
1) “Vero che gli ordini relativi alle fatture di cui al presente decreto ingiuntivo, come da prassi aziendale, venivano gestiti dal personale addetto all'amministrazione che, nello specifico, prendeva
e recepiva l'ordine da parte della cliente ”; Parte_1
2) “Vero che al momento della spedizione, il personale addetto all'amministrazione della
[...]
si occupava di contattare la ditta trasportatrice per la Controparte_1
consegna della merce ordinata al cliente, predisponendo a tal fine la relativa fattura accompagnatoria necessaria al vettore per la spedizione, come si evince dalle relative fatture accompagnatorie emesse dalla dalle ricevute di Controparte_1
consegna del trasportatore e dalle fatture del trasportatore ditta Martone Logistica Srl con sede in
ND (LT) (docc. 1-2-3) che Le si mostrano?”;
3) “Vero che la merce di cui alle fatture elettroniche n. 6444 del 15/09/2023, n. 6742 del 28/09/2023,
n. 7643 del 02/11/2023 e 8094 del 23/11/2023, veniva consegnata a mezzo della ditta trasportatrice
Logistica Srl con sede in ND (LT)”, come si legge nelle relative fatture elettroniche (doc. Pt_3
1 fascicolo monitorio) che Le si mostrano?”.
Ove la prova sulla consegna della merce al vettore non è rilevante ai fini della decisione della presente causa, posto che la consegna al vettore non prova l'adempimento della prestazione da parte del cedente fino a quando il vettore non offre prova della consegna al destinatario della merce (prova che manca del tutto).
La prova della consegna della merce da parte del trasportatore al cessionario , odierno opponente, vorrebbe essere fornita dal creditore istante mediante la testimonianza del Legale rappresentante o delegato della con sede in ND , ditta incaricata del trasporto che, in caso di Controparte_4
mancata consegna della merce, sarebbe direttamente responsabile nei confronti della cedente, ed avrebbe un interesse diretto nella lite.
pagina5 di 7 Peraltro, la prova testimoniale affidata a personale dipendente della società istante, come articolata, dovrebbe supplire alla totale assenza di altra prova scritta relativa al rapporto di fornitura tra le parti ed espressamente contestata da parte opponente.
Dinanzi allo scarno compendio probatorio offerto in giudizio, l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc formulato da parte opposta, si ridurre ad esercizio di un potere officioso suppletivo dell'onere probatorio posto a carico di colui che agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto, e in violazione del principio fondamentale sulla disponibilità della prova, art. 115 cpc, secondo il quale la ricerca della prova è una prerogativa delle parti.
Ora, anche in virtù di un principio di vicinanza della prova, si deve presumere che la ditta fornitrice di merce deperibile (alimenti congelati) sottoposta, peraltro, a specifica normativa, non dovrebbe avere difficoltà ad esibire la documentazione relativa al trasporto di alimenti surgelati e di avvenuta consegna, in buono stato, degli stessi al destinatario, soprattutto nei casi, com'è quello di specie , di una ditta che lavora da anni nel settore (come dichiarato negli scritti difensivi) , anche per non esporsi a facili contestazioni sullo stato della merce consegnata.
Pertanto, mancando la prova dell'esistenza del rapporto negoziale di fornitura sotteso alle fatture emesse dalla , mancando la prova Controparte_1
della consegna della merce elencata nelle fatture dedotte in giudizio, stante l'eccezione di mancata fornitura della merce da parte dell'opponente, la pretesa creditoria di Controparte_1
appare infondata.
[...]
L'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 374/2024, emesso in data 18.10.2024, dal Tribunale di Palmi, nel procedimento n.ro 1183/2024 R.G. deve essere revocato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, pertanto, liquidate come in dispositivo , sono poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , rigettata ogni Parte_1
diversa istanza ed eccezione, così decide:
a) Accoglie l'opposizione per mancanza di prova circa l'esistenza del rapporto negoziale e , comunque, della consegna della merce, dunque, dell'esistenza del diritto di credito della nei confronti di Controparte_1 [...]
, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 374/2024, emesso in data 18.10.2024, Parte_1
dal Tribunale di Palmi, nel procedimento n.ro 1183/2024 R.G.
b) Condanna alle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in favore della in € 118,50 per spese n.i., € Parte_1
pagina6 di 7 2.377,90, per compenso professionale, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc
Palmi, lì 24.06.2025 Il Giudice
Dott.sa Maria Elena Giovannella
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