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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 112/2024 R.G. pref.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Caterina Lazzara Presidente rel.
dott. Antonio Lacatena Giudice
dott. Stefania Rignanese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dello stato di insolvenza della società Controparte_1
(C.F. ) con sede in Manfredonia (FG – 71043) alla Località
[...] P.IVA_1
Calle del Porto Pal. 4 SC, avente ad oggetto “la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare da assegnare ai soci in proprietà individuale oppure in godimento permanente o temporaneo, oppure in locazione”.
FATTO E DIRITTO
- visto il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza della società
[...]
, presentato in data 07/08/2024 dalla Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- vista la comparsa di costituzione della debitrice;
- esaminati gli atti;
- visto il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, direzione generale servizi di vigilanza, depositato in data 10.02.2025;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal Giudice relatore all'udienza dell'11.02.2025;
- udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- ritenuto, in primo luogo, quanto alla legittimazione attiva della Controparte_2 che essa sussista in quanto: con sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia n.1286/2024 del
10/05/2024 (r.g. n. 4380/2018), pubblicata in data 13/05/2024, la è stata dichiarata CP_2 creditrice nei confronti della della somma di € 716.081,82 per capitale, oltre Controparte_1
“interessi legali ex art.1284 c.c. dalla domanda al soddisfo” e di € 22.426,00 per compensi liquidati in sentenza, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA;
che l'eccezione di insussistenza del credito sollevata dalla debitrice si fonda sull'assunto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le prove addotte dalle parti;
che tale assunta erronea valutazione non emerge evidente, avendo il giudice vagliato compiutamente le prove documentali acquisite al giudizio, senza che, peraltro, vi sia alcuna certezza che tutto il materiale probatorio offerto da entrambe le parti (e non solo dalla ) nel suddetto giudizio sia offerto anche in Controparte_1 questa sede per una valutazione, avendo la debitrice depositato solo alcuni documenti;
che neppure vi è prova che nel giudizio di appello proposto dalla sia stata accolta l'istanza CP_1 di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado (sebbene l'udienza per l'esame dell'istanza ex art. 283 c.p.c. fosse fissata per il 22/11/2024); che, dunque, non sussistono sufficienti elementi per ritenere che la non sia titolare, verso la Controparte_2 CP_1
, del credito che la legittima proposizione della domanda di declaratoria dello stato di
[...] insolvenza;
- considerato che la è società Controparte_1 cooperativa soggetta alle disposizioni sulle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., e specificatamente “dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del c.c. e che, pertanto, ad essa non si applica la disciplina fallimentare” comunicato dal MIMIT, onde la odierna debitrice non è soggetta a fallimento (con rigetto della relativa domanda formulata dalla creditrice ricorrente), mentre può dichiararsi, ove sussistente, lo stato di insolvenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza del debitore, emergendo dagli atti l'incapacità della cooperativa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per come è dato desumere: dall'elevato ammontare del debito fatto valere dalla ricorrente di € € 716.081,82 per capitale oltre interessi e spese, in forza della sentenza n.1286/2024 emessa dal Tribunale di Foggia in data 10/05/2024 a definizione del giudizio r.g.n.4380/2018, pubblicata in data 13/05/2024; dall'ammontare complessivo dei debiti gravanti sulla società debitrice verso l'erario (informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo di € 66.486,61); dall'esito negativo delle procedure esecutive esperite dall'odierna creditrice (pignoramenti presso terzi infruttuosi); dall'esistenza di un attivo circolante di appena € 57.133,00 (composto essenzialmente da crediti) documentato dal bilancio di esercizio anno 2023 agli atti.
Si consideri, al riguardo: che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa dello stato di insolvenza della cooperativa si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti); condizioni queste che ricorrono nel caso della odierna debitrice che all'evidenza, alla luce del risicato attivo circolante, non è in grado, né ha una prospettiva di poter onorare il debito verso la e i debiti maturati verso l'Erario. Controparte_2
Con specifico riguardo all'immobile (suolo edificabile) del quale la cooperativa assume di essere proprietaria va osservato come la titolarità di beni di non pronta liquidabilità non è utile alla estinzione delle obbligazioni già scadute laddove non dimostrata, come nel caso di specie, la sussistenza appunto della pronta liquidabilità; oltre a trattarsi di immobile che, deve ritenersi, nel caso di specie sarebbe strumentale agli scopi della cooperativa (trattandosi di cooperativa edilizia).
Infondata, da ultimo, è l'eccezione della debitrice secondo la quale essa sarebbe impresa minore e come tale non passibile di pronuncia di stato di insolvenza. Basti al riguardo richiamare Corte
Cost. n. 93 del 2022 (e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ivi richiamata) che ha evidenziato come ai fini della declaratoria dello stato di insolvenza di cui agli artt. 297 CCII che si riferiscono anche alle società cooperative, in quanto soggette a liquidazione coatta amministrativa per causa di insolvenza, non rilevano le dimensioni economico-patrimoniali delle cooperative, laddove non raggiungano le soglie di fallibilità già stabilite dagli artt. 1, secondo comma, e 15, nono comma, della legge fallimentare, oggi dall'art. 2 lett. d) CCII, cioè non rilevano le soglie determinate dal legislatore per le imprese minori (v. in particolare par.
6.4 della sentenza). applicati gli art. 2545 terdecies c.c., artt. 297, 298 CCII;
P Q M
DICHIARA lo stato di insolvenza della società Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente del CdA legale
[...] P.IVA_1 rappresentante , con sede in Manfredonia (FG – 71043) alla Località Controparte_3
Calle del Porto Pal. 4 SC, avente ad oggetto “la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare da assegnare ai soci in proprietà individuale oppure in godimento permanente o temporaneo, oppure in locazione”.
Ordina alla , e per essa al suo legale rappresentante, di depositare in Cancelleria entro CP_1
24 ore i bilanci ed i libri contabili, fino all'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, e fa divieto alla di eseguire pagamenti fino allo stesso termine;
CP_1
Dispone che la presente sentenza venga comunicata entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del
Made in Italy (MIMIT) affinché disponga il provvedimento di liquidazione o adotti gli altri provvedimenti di competenza;
Dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata nei modi e nei termini di cui agli artt.
45 e 297, co. 5, CCII.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Foggia, così deciso il 09/04/2025, nella camera di consiglio della III sezione civile del Tribunale.
Il Presidente dott.ssa Caterina Lazzara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Caterina Lazzara Presidente rel.
dott. Antonio Lacatena Giudice
dott. Stefania Rignanese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dello stato di insolvenza della società Controparte_1
(C.F. ) con sede in Manfredonia (FG – 71043) alla Località
[...] P.IVA_1
Calle del Porto Pal. 4 SC, avente ad oggetto “la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare da assegnare ai soci in proprietà individuale oppure in godimento permanente o temporaneo, oppure in locazione”.
FATTO E DIRITTO
- visto il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza della società
[...]
, presentato in data 07/08/2024 dalla Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- vista la comparsa di costituzione della debitrice;
- esaminati gli atti;
- visto il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, direzione generale servizi di vigilanza, depositato in data 10.02.2025;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal Giudice relatore all'udienza dell'11.02.2025;
- udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- ritenuto, in primo luogo, quanto alla legittimazione attiva della Controparte_2 che essa sussista in quanto: con sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia n.1286/2024 del
10/05/2024 (r.g. n. 4380/2018), pubblicata in data 13/05/2024, la è stata dichiarata CP_2 creditrice nei confronti della della somma di € 716.081,82 per capitale, oltre Controparte_1
“interessi legali ex art.1284 c.c. dalla domanda al soddisfo” e di € 22.426,00 per compensi liquidati in sentenza, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA;
che l'eccezione di insussistenza del credito sollevata dalla debitrice si fonda sull'assunto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le prove addotte dalle parti;
che tale assunta erronea valutazione non emerge evidente, avendo il giudice vagliato compiutamente le prove documentali acquisite al giudizio, senza che, peraltro, vi sia alcuna certezza che tutto il materiale probatorio offerto da entrambe le parti (e non solo dalla ) nel suddetto giudizio sia offerto anche in Controparte_1 questa sede per una valutazione, avendo la debitrice depositato solo alcuni documenti;
che neppure vi è prova che nel giudizio di appello proposto dalla sia stata accolta l'istanza CP_1 di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado (sebbene l'udienza per l'esame dell'istanza ex art. 283 c.p.c. fosse fissata per il 22/11/2024); che, dunque, non sussistono sufficienti elementi per ritenere che la non sia titolare, verso la Controparte_2 CP_1
, del credito che la legittima proposizione della domanda di declaratoria dello stato di
[...] insolvenza;
- considerato che la è società Controparte_1 cooperativa soggetta alle disposizioni sulle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., e specificatamente “dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del c.c. e che, pertanto, ad essa non si applica la disciplina fallimentare” comunicato dal MIMIT, onde la odierna debitrice non è soggetta a fallimento (con rigetto della relativa domanda formulata dalla creditrice ricorrente), mentre può dichiararsi, ove sussistente, lo stato di insolvenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza del debitore, emergendo dagli atti l'incapacità della cooperativa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per come è dato desumere: dall'elevato ammontare del debito fatto valere dalla ricorrente di € € 716.081,82 per capitale oltre interessi e spese, in forza della sentenza n.1286/2024 emessa dal Tribunale di Foggia in data 10/05/2024 a definizione del giudizio r.g.n.4380/2018, pubblicata in data 13/05/2024; dall'ammontare complessivo dei debiti gravanti sulla società debitrice verso l'erario (informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo di € 66.486,61); dall'esito negativo delle procedure esecutive esperite dall'odierna creditrice (pignoramenti presso terzi infruttuosi); dall'esistenza di un attivo circolante di appena € 57.133,00 (composto essenzialmente da crediti) documentato dal bilancio di esercizio anno 2023 agli atti.
Si consideri, al riguardo: che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa dello stato di insolvenza della cooperativa si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti); condizioni queste che ricorrono nel caso della odierna debitrice che all'evidenza, alla luce del risicato attivo circolante, non è in grado, né ha una prospettiva di poter onorare il debito verso la e i debiti maturati verso l'Erario. Controparte_2
Con specifico riguardo all'immobile (suolo edificabile) del quale la cooperativa assume di essere proprietaria va osservato come la titolarità di beni di non pronta liquidabilità non è utile alla estinzione delle obbligazioni già scadute laddove non dimostrata, come nel caso di specie, la sussistenza appunto della pronta liquidabilità; oltre a trattarsi di immobile che, deve ritenersi, nel caso di specie sarebbe strumentale agli scopi della cooperativa (trattandosi di cooperativa edilizia).
Infondata, da ultimo, è l'eccezione della debitrice secondo la quale essa sarebbe impresa minore e come tale non passibile di pronuncia di stato di insolvenza. Basti al riguardo richiamare Corte
Cost. n. 93 del 2022 (e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ivi richiamata) che ha evidenziato come ai fini della declaratoria dello stato di insolvenza di cui agli artt. 297 CCII che si riferiscono anche alle società cooperative, in quanto soggette a liquidazione coatta amministrativa per causa di insolvenza, non rilevano le dimensioni economico-patrimoniali delle cooperative, laddove non raggiungano le soglie di fallibilità già stabilite dagli artt. 1, secondo comma, e 15, nono comma, della legge fallimentare, oggi dall'art. 2 lett. d) CCII, cioè non rilevano le soglie determinate dal legislatore per le imprese minori (v. in particolare par.
6.4 della sentenza). applicati gli art. 2545 terdecies c.c., artt. 297, 298 CCII;
P Q M
DICHIARA lo stato di insolvenza della società Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente del CdA legale
[...] P.IVA_1 rappresentante , con sede in Manfredonia (FG – 71043) alla Località Controparte_3
Calle del Porto Pal. 4 SC, avente ad oggetto “la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare da assegnare ai soci in proprietà individuale oppure in godimento permanente o temporaneo, oppure in locazione”.
Ordina alla , e per essa al suo legale rappresentante, di depositare in Cancelleria entro CP_1
24 ore i bilanci ed i libri contabili, fino all'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, e fa divieto alla di eseguire pagamenti fino allo stesso termine;
CP_1
Dispone che la presente sentenza venga comunicata entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del
Made in Italy (MIMIT) affinché disponga il provvedimento di liquidazione o adotti gli altri provvedimenti di competenza;
Dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata nei modi e nei termini di cui agli artt.
45 e 297, co. 5, CCII.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Foggia, così deciso il 09/04/2025, nella camera di consiglio della III sezione civile del Tribunale.
Il Presidente dott.ssa Caterina Lazzara