Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 390 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
(P.Iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Umberto Cossu, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) e ( ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Maria Fois, come da procura in atti;
RESISTENTI oggetto: opposizione indennità di espropriazione.
*****
All'udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 undecies e
275 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società ricorrente:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari- Sezione distaccata civile di Sassari, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso a norma dell'art. 281 undecies c.p.c., ogni
b) per Controparte_1 CP_2
Part l'effetto, accertare e dichiarare che on è tenuta a corrispondere in favore di Controparte_1
e l'indennità di espropriazione per il terreno oggetto di causa e, in ogni caso, CP_2
l'inesistenza del diritto in capo ad e a percepire un'indennità, Controparte_1 CP_2
comunque denominata, per effetto della revoca del diritto di transito descritto in narrativa. - in via
Part subordinata: a) accertare e dichiarare che non è tenuta a corrispondere in favore di CP_1
e l'indennità di espropriazione per il terreno oggetto di causa e, in ogni
[...] CP_2 caso, l'inesistenza del diritto in capo ad e a percepire Controparte_1 CP_2 un'indennità, comunque denominata, per effetto della revoca del diritto di transito descritto in narrativa. - in ogni caso, con il favore di spese e competenze del giudizio”
Nell'interesse di e : Controparte_1 CP_2
“Contariis reiectis;
in via pregiudiziale: rilevare il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice
Amministrativo, in merito alle domande proposte da
[...]
; sempre in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile il Parte_2
ricorso proposto da Parte_2
per esistenza di un precedente giudicato;
nel merito: in ogni caso, rigettare le domande proposte da in quanto Parte_2
infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 novembre 2023 (d'ora in poi anche Parte_2
Part solo per semplicità) esponeva i seguenti fatti:
Parte con nota del 1/8/2018, comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento per l'esproprio del diritto di attraversamento del passaggio a livello posto al Km. 61 + 110, oggetto della Part concessione stipulata con . 17 del 2001, sostituita dalla convenzione n. 22 del 17.10.2017;
Part il riscontrava la nota di con lettera del 9/8/2018, a mezzo della quale formulava CP_1 osservazioni sul progetto di soppressione del passaggio a livello, che avrebbe determinato “in capo
a proprietario e utilizzatrice gravosi sacrifici e oneri, consistenti nel dover percorrere con i mezzi adibiti alla coltivazione e al raccolto dei prodotti e con gli armenti destinati al pascolo, un tragitto esterno all'azienda di oltre 1.500 metri”; Part in data 26/10/2018 otificava al ricorrente il provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di occupazione d'urgenza, nonché la determinazione dell'indennità in via provvisoria per le aree espropriate, senza alcuna previsione d'indennità per le aree oggetto del diritto di attraversamento in favore del ricorrente;
i ricorrenti, con lettera trasmessa via pec in data 26/11/2018, contestavano i provvedimenti
Part adottati da e richiedevano, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n° 327/2001, che si procedesse alla nomina del collegio tecnico per la determinazione in via arbitrale dell'indennità; Part riscontrava tale ultima comunicazione con nota del 30/11/2018, a mezzo della quale rappresentava la mancanza delle ragioni per “non accettare l'indennità provvisoria di espropriazione, posto che, ripetesi, al signor nulla è stato offerto in tal senso in Controparte_1
quanto la relativa proprietà non è interessata in alcun modo dalla procedura espropriativa e/o asservitiva volta alla realizzazione dell'opera sostitutiva e che, di conseguenza, risulta improcedibile l'attivazione della richiesta terna arbitrale ex art. 21 del DPR 327/2001 e s.m.i.”; Part la nota di eniva impugnata, unitamente ad altri atti del procedimento espropriativo, con ricorso ritualmente notificato e il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con ordinanza n°
Part 61/2019 del 28/3/2019, sospendeva il provvedimento di del 30/11/2018 “nelle parti in cui dichiara l'improcedibilità della richiesta di nomina della terna arbitrale”, “valutata la probabilità di esito favorevole del ricorso, atteso che il procedimento preordinato alla quantificazione dell'indennità di esproprio costituisce una fase necessaria laddove l'interessato attivi la procedura arbitrale”; il giudizio veniva definito con sentenza del TAR Sardegna n° 525/2020 del 28/9/2020 che, accogliendo il ricorso dei affermava che “non si controverte, in questa sede, sulla debenza CP_1
o meno dell'indennità, ma sull'illegittimo operato dell'Amministrazione che si rifiuta di attivare un procedimento previsto dalla legge e che, nell'affermare che ai ricorrenti non spetta alcuna indennità, si sostituisce al collegio che dovrebbe provvedere a determinare se tale indennità spetti o meno e in quale entità”; dopo la definizione del contenzioso davanti al Giudice amministrativo, si costituiva il collegio tecnico di cui all'art. 21 D.P.R. n° 327/2001 con la nomina del Presidente da parte del Presidente del Tribunale di Sassari, avvenuta in data 21/4/2022;
Part all'esito dei lavori peritali, ai quali partecipavano i rappresentati dei e di il collegio CP_1 stimava che “l'equa indennità da corrispondere per l'esproprio del diritto di passaggio per
l'azienda agricola di proprietà del sig. per la soppressione del passaggio a livello Controparte_1
privato in Comune di Porto Torres (SS) ubicato al km 61+110 della linea ferroviaria Chilivani-
Porto Torres, ammonti complessivamente ad € 81.046,46”; Part nel corso delle operazioni peritali il Geom. (nominato da rilevava che “la Per_1 nomina della terna arbitrale ai sensi dell'articolo 21 del DPT 327/01, avvenuto nel caso in materia in ossequio ai contenuti della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n.
00525/2020 del 28.09.2020, non implica necessariamente la determinazione di un'indennità di espropriazione, anche perché la soppressione del passaggio a livello non ha comportato nessuna sottrazione di terreno al sig. e ha comunque provveduto, per garantire l'accesso ai CP_1 Pt_1
fondi del sig. , a realizzare, come previsto dalla legge in tali casistiche, varie migliorie quali CP_1
attrezzaggio tecnologico di altro nuovo idoneo passaggio a livello munito di barriere automatiche, realizzazione di altra nuova idonea viabilità alternativa e ristrutturazione ed adeguamento di limitrofa viabilità esistente”; la relazione peritale veniva pertanto approvata a maggioranza, con il voto favorevole del
Part Presidente e dell'arbitro nominato dai e l'astensione dell'arbitro di nomina CP_1 in seguito alla determinazione dell'indennità di espropriazione secondo la procedura descritta Part dall'art. 21 D.P.R. n° 327/2001, omunicava ai con lettera del 30/10/2023 (doc. n° 10), CP_1
l'avvenuto deposito della relazione di stima, affinché questi potessero prenderne visione e formulare eventuali osservazioni;
nelle more della notificazione dell'avviso, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate in Part data 12/10/2023, emanava il decreto di esproprio e asservimento n° 75 del 3/10/2023, affidato alla notificazione in data 24/10/2023, con il quale veniva disposta la soppressione dei passaggi a livello privati (tra i quali quello intestato ai , sostituiti dalla realizzazione di un nuovo CP_1
passaggio a livello automatico al Km 61+414, e annesso stradello privato in sostituzione della viabilità soppressa;
infine, con lettera del 14/11/2023 i dichiaravano di accettare l'indennità determinata CP_1
con il procedimento sopra descritto, rendendola così definitiva. Part Alla determinazione della terna peritale, accettata dai si oppone lamentando: la CP_1 violazione dell'art. 21 T.U Espropriazioni per tardività della richiesta di nomina della terna peritale, che i avevano presentato soltanto il 26.11.2010, dopo trenta giorni dalla ricezione del CP_1 decreto di occupazione d'urgenza, e non dopo venti giorni, come prescritto dalla norma, con conseguente illegittima costituzione del collegio arbitrale;
l' infondatezza della relativa pretesa, poiché nessuna indennità era dovuta ai il cui diritto di soprappasso aveva titolo nella CP_1
convenzione n. 22 del 17.10.2017, sostitutiva della precedente convenzione n. 17/2001, la quale
Part prevedeva a favore di la facoltà di modificare in qualsiasi momento il sistema di chiusura del
Passaggio a livello privato, con il correlato obbligo disciplinato dalla legge 315/1969, così come integrata dall'art. 66 D.P.R. n. 753/1980, di realizzare una viabilità alternativa in caso d'interclusione del fondo favorito dal passaggio al livello (art. 1 l. n. 315/1969). La decisione di revocare la concessione ed il diritto di attraversamento ivi disciplinato trovava la sua giustificazione nella necessità di garantire la sicurezza nella circolazione dei treni. Inoltre, la soppressione del passaggio a livello non aveva determinato l'interclusione del fondo, ma soltanto l'impossibilità di accesso diretto da una porzione del fondo all'altra, che resterebbe comunque accessibile con un Part diverso percorso (peraltro anche in mancanza dell'opera di viabilità realizzata da;
l'azienda dei ricorrenti era stata costituita quando la linea ferroviaria era già esistente e in esercizio, dunque il diritto all'attraversamento della linea ferroviaria era stato concesso per agevolare la gestione dell'azienda del privato, a titolo precario e gratuito, pertanto revocabile in qualsiasi momento per esigenze di pubblico interesse legate all'esercizio ferroviario;
il diritto di attraversamento non era inoltre riconducibile ad una servitù ma era un diritto d'uso precario che trovava titolo nella concessione e come tale revocabile senza indennizzo.
Si sono costituiti i signori eccependo: il difetto di giurisdizione con riferimento alle CP_1
censure sulla procedura di costituzione della terna peritale, sulla cui regolarità si era peraltro già pronunciato il Tar Sardegna;
l'infondatezza nel merito dell'opposizione, stante il legittimo diritto dei ad essere risarciti in conseguenza della soppressione del diritto di attraversamento CP_1
ferroviario per effetto di un provvedimento, nella forma e nella sostanza espropriativo, che nel comprimere il diritto dei pregiudicava notevolmente l'azienda agricola, dividendola di fatto CP_1
in due porzioni non comunicanti tra loro;
il pregiudizio era in ogni caso indennizzabile ai sensi degli artt. 1 e 44 d.p.r. 327/2001, come peraltro già accaduto, visto che la stessa società ricorrente, in situazioni analoghe a quelle in oggetto, senza neppure addivenire alla procedura ex art. 21 DPR
327/2001, ma con accordo bonario, aveva riconosciuto importi addirittura superiori a quelli stimati dalla terna peritale in favore dei CP_1
Per tali ragioni i resistenti, preso atto che la ricorrente non aveva contestato nel quantum la stima, concludevano in via pregiudiziale per l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per l'esistenza di un precedente giudicato sulla ritualità del procedimento della terna peritale, nel Part merito per il rigetto dell'opposizione proposta da con vittoria delle spese di lite.
La causa, previo infruttuoso esperimento di un tentativo di conciliazione, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 febbraio 2025, previa assegnazione di termine per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c..
*****
La controversia riguarda la stessa esistenza del diritto di all'indennizzo per il Controparte_1 pregiudizio subito dal fondo e dall'azienda agricola ivi esercitata in conseguenza della soppressione del passaggio a livello privato, che consentiva l'attraversamento della sede ferroviaria insistente sul fondo stesso, pregiudizio riconosciuto e quantificato dalla terna peritale in complessivi € 81.046,46. Part Secondo tale diritto di attraversamento, di natura personale e non reale, troverebbe titolo esclusivamente in una concessione gratuita e precaria, come tale revocabile dall'amministrazione in qualsiasi momento. Inoltre, non sarebbe dovuta alcuna indennità poiché la soppressione del passaggio a livello non avrebbe comportato né l'espropriazione né l'imposizione di servitù a carico del fondo del il cui collegamento sarebbe in ogni caso assicurato dalla nuova viabilità CP_1
realizzata da Pt_1
Opposta la posizione dei che ritengono invece che il provvedimento di soppressione del CP_1
passaggio a livello privato, non a caso adottato con le forme espropriative, ha comportato la divisione del fondo e dell'azienda agricola ivi insistente, condotta dalla figlia , in due CP_2
porzioni, non altrimenti comunicanti se non mediante un lungo percorso di circa un chilometro e mezzo, con innegabile pregiudizio per la proprietà complessivamente considerata in tutte le sue potenzialità di godimento e sfruttamento.
Ad avviso di questa Corte, tra le due contrapposte soluzioni, è senza dubbio infondata quella perorata da Pt_1
Preliminarmente, depongono in senso opposto alla tesi dell'amministrazione le stesse forme, Part innegabilmente espropriative, utilizzate da per la soppressione del passaggio a livello privato, avviate con comunicazione in data 1/8/2018, con la quale si avvisava l'intestatario della convenzione n. 24 dell'avvio del procedimento per l'espropriazione del diritto di attraversamento.
Procedimento che si è snodato in tutte le fasi previste dalla legge, compreso il subprocedimento di cui agli artt. 21 e ss T.U. Espropriazione, ritenuto dal Tar Sardegna una fase necessaria laddove
l'interessato attivi la procedura arbitrale, concluso con la relazione della terna peritale che, a maggioranza, ha riconosciuto il diritto del all'indennizzo, quantificandolo in € 81.046,46. Pt_3
Per quanto esuli dalle attribuzioni di questa Corte, appare arduo sostenere che, nonostante le forme utilizzate dall'amministrazione non ci si trovi dinanzi ad un provvedimento ablatorio di un diritto soggettivo del privato, del quale ricorre non solo la forma ma anche la sostanza, essendosi il decreto n. 75 del 3/10/2023 risolto nel sacrificio di un diritto del preesistente all'opera pubblica, di CP_1
attraversamento della linea ferroviaria.
Quanto al pregiudizio causalmente riferibile all'esproprio, è altrettanto innegabile che per effetto della soppressione il fondo del si trova oggi irrimediabilmente diviso dalla linea ferroviaria CP_1
in due porzioni non comunicanti, se non a costo di un lungo percorso esterno, dunque con modalità neppure comparabili con la condizione di contiguità esistente prima del provvedimento ablatorio.
Collegamento precedentemente assicurato dal diritto di attraversamento che, da un punto di vista giuridico, nel momento in cui consentiva al proprietario del fondo intersecato dalla linea ferroviaria di attraversarla, aveva l'innegabile contenuto di una servitù attiva di passaggio sulla sede ferroviaria, eliminata proprio per effetto del provvedimento di soppressione.
D'altronde la stessa possibilità di costituire relazioni di asservimento della sede ferroviaria
(nonostante la natura demaniale) a favore della proprietà privata può considerarsi consentita dagli artt. 64, 65 e 66 D.P.R. n. 753/1980 che, nel rinviare la regolamentazione dell'uso di passaggi a livelli privati, al servizio di strade private, ad apposita convenzione tra l'azienda esercente la linea e l'utente, ne presuppongono necessariamente l'esistenza.
Ora, la relazione di asservimento della sede ferroviaria in favore di una strada privata non può che essere ricondotta alla figura della servitù attiva, ossia ad un vantaggio reale, inerente al fondo e non ai suoi occasionali titolari, che concorre ad integrare e connotare il contenuto del diritto di proprietà.
È infatti innegabile, lo ha affermato anche la terna peritale, che dalla perdita di tale utilità il diritto del di godere e usare del proprio fondo, sia stato fortemente pregiudicato. Non rileva, poi, CP_1 in questa sede la preesistenza della ferrovia rispetto all'impresa agricola o all'acquisto del fondo fatto dal perché ciò che conta è il pregiudizio subito, al momento della realizzazione CP_1 dell'opera pubblica, dalla proprietà privata, completa di oneri, pesi, servitù attive e passive. In tale momento il diritto di proprietà del privato era infatti innegabilmente connotato dal diritto di attraversamento della sede ferroviaria, che assicurava la contiguità tra i due versanti del terreno attraverso una strada interna, percorribile anche con i mezzi agricoli, regolata da passaggio a livello.
Utilità che al momento dell'esproprio era dunque parte integrante dalla proprietà del il cui CP_1
sacrificio coattivo ha determinato un innegabile pregiudizio per il fondo che di tale utilità si avvantaggiava, che non può rimanere privo di indennizzo.
Per espressa previsione normativa (art. 1 d.p.r. 327/2001) l'espropriazione può colpire infatti tanto il diritto di proprietà quanto altri diritti reali (servitù, uso superficie, ecc), mentre la giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 21 del 18/07/1983) ha ammesso persino l'espropriazione di diritti personali: l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione d'urgenza possono essere disposte in favore del proprietario del bene e avere ad oggetto il diritto personale di godimento del conduttore, allorché ciò sia necessario per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità. (conf. consiglio stato, iv, 17 marzo 1965, n. 293; conf. cass. sez. un., 3 febbraio 1982, n. 645; contra consiglio stato,
v; 3 febbraio 1950, n. 133).
Ora, a parte l'aspetto certamente non marginale della forma, appunto quella espropriativa, scelta dall'amministrazione per la soppressione dei passaggi a livello privati, neppure il testo della convenzione n. 22 del 17.10.2017 supporta la tesi di Pt_1
L'accordo del 17/10/2017, che sostituisce integralmente il precedente n. 17/2001, si limita infatti a disciplinare nuove modalità d'uso dei passaggi a livello privati ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 D.P.R. 11.7.1980 n. 753, introducendo il sistema di nulla osta all'apertura richiesta dall'utente con Part comunicazione telefonica registrata. È anche detto che si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento tale convenzione sempre restando il diritto di transito sul passaggio a livello privato (art. 11), dunque lasciando espressamente impregiudicato il diritto di attraversamento.
Da ciò si ricava che il diritto reale di attraversamento della sede ferroviaria, costituito a favore del fondo e non del suo occasionale titolare, non trovava affatto titolo nella convenzione del 17.10.2017 che, nel prenderne atto, si limitava semplicemente a regolarne le modalità di esercizio;
queste sì sempre modificabili e revocabili dall'amministrazione per ragioni di sicurezza.
Viceversa, il diritto di attraversamento della sede ferroviaria, costituita a vantaggio del fondo intersecato dalla linea, rappresentava a tutti gli effetti una servitù di passaggio sul demanio ferroviario, sacrificabile dall'amministrazione per ragioni di pubblico interesse solo nelle forme espropriative e dietro indennizzo del privato espropriato.
Nel caso di specie la soppressione del diritto di attraversamento ha cagionato al fondo del un CP_1
innegabile pregiudizio poiché ha eliminato quella condizione di contiguità tra le sue parti resa possibile proprio dalla servitù, pregiudicandone fortemente le modalità di accesso e sfruttamento.
Pregiudizio che la terna peritale, all'esito di operazioni condotte con metodo scientificamente valido e immune da vizi logici, ha quantificato in complessivi € 81.046,46. Aspetto, quello della quantificazione del pregiudizio, che non ha costituito oggetto di contestazione da alcuna delle parti, Part e nello specifico da che si è limitata a negare lo stesso diritto del all'indennizzo e non CP_1
anche la stima del pregiudizio elaborata dalla terna.
In conclusione, accertato il diritto del ad essere indennizzato per il pregiudizio subito in CP_1
conseguenza della soppressione del diritto di attraversamento ferroviario, come quantificato dalla terna peritale, non resta che rigettare l'opposizione proposta da Pt_1
Le spese di lite, liquidate nei valori medi del relativo scaglione (da € 52.001 a € 260.000), nei minimi per la fase trattazione/istruttoria stante la natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'opponente.
PQM
visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda
- rigetta l'opposizione proposta da – avverso la Parte_2 Parte_1 stima dell'indennizzo determinata dalla terna peritale con relazione in data 8 giugno 2023;
- condanna parte opponente a rifondere in favore di parti opposte le spese di lite, che liquida in complessivi € 12.154,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 19 marzo 2025. Il consigliere relatore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr. Maria Grixoni