Articolo 273 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 272Articolo 274
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1 gennaio 2006
Art. 273. Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione 1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonche' di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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