Articolo 1 della Legge 21 agosto 1949, n. 640
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5 ottobre 1949
Art. 1. Articolo unico.

E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5 per cento, da corrispondersi in due rate semestrali eguali posticipate, ad una o piu' serie di obbligazioni "miste" decennali, denominate "Serie speciale Gestione I.R.I. Mare", da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare nominale complessivo massimo di L. 17.100.000.000 in corrispondenza di un eguale valore nominale di azioni della Societa' finanziaria marittima "Fiumare", con sede in Roma, da costituirsi in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, a norma dell' art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51 .
Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente comma sara' approvato dal Ministro per il tesoro con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministero del tesoro accertera' l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento.

Entrata in vigore il 5 ottobre 1949