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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 10308 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10308 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ARINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ARINO C.F._2
VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2024 e - Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Marocco il 29/04/2011 trascritto presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Napoli e che dalla loro unione non sono nati figli - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, altresì, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del Pm, all'udienza del 30.01.2025, celebrata nelle modalità dell'udienza cartolare, le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) Le parti dichiarano che allo stato già sono separati di fatto, non hanno alcuna dimora coniugale pertanto ognuno ha già la rispettiva residenza;
b) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere l'una all'altra alcuna contribuzione al mantenimento personale.
c) Le parti danno atto che tutte le questioni patrimoniali tra essi, sono state esaurientemente regolate;
pertanto gli stessi rinunciano ad ulteriori ed eventuali reciproche pretese economiche;
d) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 134, parte II , Serie C, reg. Atti Matrimonio anno 2011); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
e) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler