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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 738 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Francesco Crispi n.39 C.F._1
98071 CAPO D'ORLANDO ITALIA presso lo studio dell'Avv. SCISCA
GIORGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1
P.IVA_1
- resistente – CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, sig. ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
595/2021/00020424/72/000, notificato dall' il 17 gennaio 2022, con il quale CP_1
gli veniva richiesto il pagamento di contributi previdenziali per la Gestione
Commercianti relativi al periodo gennaio 2016 - dicembre 2019, per un importo complessivo di € 18.516,09.
L' e la non si sono costituite in giudizio, risultando contumaci. CP_1 CP_2
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, "la mancata costituzione della parte resistente senza giustificato motivo può essere interpretata come un'implicita ammissione della fondatezza delle pretese attoree" (Cass. Civ., Sez.
Lav., sent. n. 24547/2019). L'inerzia processuale della parte resistente, dunque, consente di trarre argomenti di prova a sfavore della stessa, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in quanto il comportamento omissivo è indicativo dell'assenza di elementi contestativi idonei a contrastare le argomentazioni e le pretese del ricorrente.
L'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 stabilisce che "le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni". Nel caso in esame, i contributi riferiti all'anno 2016 risultano prescritti, poiché tra la data di scadenza del pagamento e la notifica dell'avviso di addebito sono trascorsi più di cinque anni, senza che l' abbia compiuto atti CP_1
interruttivi della prescrizione. Pertanto, tali contributi non sono esigibili.
L'iscrizione alla Gestione Commercianti dell' è obbligatoria per coloro che CP_1
esercitano in modo abituale e prevalente attività commerciali. Nel caso di specie, il sig. , a decorrere dal 17 dicembre 2011, è impiegato come lavoratore Pt_1
dipendente a tempo pieno e indeterminato presso la gelateria e pasticceria "Il
Muretto", con la qualifica di "banconiere di bar". Non emergono elementi che attestino lo svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività commerciale autonoma nel periodo in questione. Di conseguenza, l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti non sussiste.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso del sig. deve essere accolto. Parte_1
L'avviso di addebito impugnato è da annullare sia per intervenuta prescrizione dei contributi relativi all'anno 2016, sia per l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo 2016-2019. La contumacia della parte resistente rafforza ulteriormente la presunzione di fondatezza della domanda attorea, in quanto l'assenza di contestazione conferma l'infondatezza delle pretese creditorie avanzate dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie il ricorso proposto dal sig. ; Parte_1
2. Dichiara prescritto il credito contributivo dell' relativo all'anno 2016; CP_1
3. Annulla l'avviso di addebito n. 595/2021/00020424/72/000 limitatamente ai contributi richiesti per il periodo 2016-2019;
4. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 in considerazione al valore della causa pari ad euro € 18.516,09 e alla materia previdenziale. Le spese si determinano in euro 720,00 per la fase di studio, euro 540,00 per la fase introduttiva, euro 1080,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore.
Così deciso in Patti 24/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo