Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2024, n. 13023
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Sentenza 13 maggio 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 26645/2018, affronta la questione del regresso dell'INAIL nei confronti di soggetti terzi in caso di infortunio occorso a un lavoratore autonomo. L'INAIL ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Bologna, che aveva escluso l'esperibilità dell'azione di regresso, sostenendo che l'azione fosse limitata alla surroga in relazione a lavoratori autonomi. Le compagnie assicurative e l'appaltatrice hanno resistito al ricorso, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.

Il giudice ha rigettato il ricorso dell'INAIL, argomentando che l'azione di regresso presuppone un rapporto di lavoro subordinato, che nel caso di un lavoratore autonomo non sussiste. La Corte ha evidenziato che l'azione di regresso è specifica per i datori di lavoro e i responsabili civili, e non si estende a soggetti estranei al rapporto di lavoro. Inoltre, ha sottolineato che l'INAIL può comunque esercitare l'azione di surroga, garantendo così la tutela dell'ente previdenziale. La decisione ha portato alla compensazione delle spese di lite, riconoscendo la novità della questione trattata.

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Massime1

Nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore autonomo, l'INAIL non può esperire l'azione di regresso, che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o ad esso equiparabile, ma soltanto, in presenza di tutti i presupposti, la generale azione di surroga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2024, n. 13023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13023
    Data del deposito : 13 maggio 2024

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