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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11580/2024 promossa da:
CAMBIANO LEASING SPA GIÀ CABEL ASSI. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAPINI PAOLO, elettivamente domiciliato in Via Villani 3 50124 FIRENZE presso il difensore avv. PAPINI PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICOGNANI LUCA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in STR MAGGIORE, 28 BOLOGNA presso il difensore avv. CICOGNANI
LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per CAMBIANO LEASING SPA GIÀ CABEL ASSI. Parte_1
“Piaccia al Signor Giudice: accertata la legittimazione attiva in capo a CA LE, portatore dell'interesse protetto dalla polizza n. 1/85480/74/177706277, soprattutto in caso di inerzia del soggetto assicurato, CP_1 condannare in persona del lr pro-tempore al pagamento a favore di Parte_2 [...]
di euro 90.759,35 detratti eventuali scoperti o franchigie previste nel contratto o a quella CP_2 somma che risulterà dovuta quale valore della cosa rubata al momento del sinistro anche in questo caso detratte eventuali scoperti o franchigie previste nel contratto. In via istruttoria: si insiste nell'ammissione di CTU atta a stabilire il valore dei beni concessi a leasing al momento dell'evento furto, considerato il valore di acquisto iniziale e detratte le rate corrisposte dall'utilizzatore e detratte an-cora eventuali franchigie previste in polizza. Si insiste altresì per la reiezione delle istanze istruttorie di controparte.”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
pagina 1 di 5 In via preliminare: respingere la domanda di CAMBIANO LEASING SPA, per mancanza di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente e per intervenuta prescrizione del diritto;
In via principale: nel merito respingere tutte le domande svolte da CA LE nei confronti di
perché inammissibili per difetto e carenza di legittimazione, perché infondate Controparte_3 e non provate sull'evento che allo stato non può essere classificato come furto, inoltre perché la polizza assicurativa non garantisce il rimborso dei canoni di locazione come indicato e richiesto in citazione ma l'indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose;
il tutto eventualmente fermo restando l'applicazione delle franchigie indicate in polizza;
In via istruttoria:
-ammettere prova per testi in persona di , presso Realtrailer Srl con sede in Suzzara Testimone_1
(MN) via Marocchi 2/A, e del legale rappresentante pro tempore della società stessa, a conferma del documento qui allegato quale doc. 8 che si rammostra al teste e sul seguente capitolo: “dica il teste se la ditta produce casse mobili della lunghezza di metri 9,20 e se i numeri di matricola indicati CP_4 nella fattura d'acquisto che si rammostra al teste quale doc. 9 e nel contratto di leasing quale doc. 10 sono riferibili a casse mobili prodotte da ”; CP_4
-ordinare alla Liquidazione giudiziale di CJ Trasporti Sud Srl, già di inviare a CP_5 Codesto Ill.mo Tribunale un'informativa dettagliata sulla documentazione fiscale di CJ Trasporti Sud, sull'operazione d'acquisto e di leasing delle casse mobili, allegando le fatture e i contratti relativi presenti nei libri contabili della società;
-ammettere, occorrendo, CTU tecnica col seguente quesito specifico: “1) verifichi innanzitutto il CTU se la ditta produce e commercializza tramite la ditta Realtrailer Srl casse mobili come indicate CP_4 nelle fatture d'acquisto della lunghezza di mt. 9,20, vedi doc. 9 e se le matricole ivi indicate CP_1 sono essere riferibili alla produzione 2) dica il CTU, esaminati gli atti di causa, i documenti, le CP_4 fotografie prodotte, visionato il luogo dell'accaduto, se il furto come denunziato sia compatibile e possibile con la dinamica dichiarata;
3) quantifichi e indichi il CTU il valore commerciale dei beni sottratti, alla data del 23.12.2021, tenuto anche conto delle franchigie contrattuali a sensi delle condizioni di polizza (doc.1 e 2)”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con contratto di locazione finanziaria n. LB220200 stipulato il 3.9.2020 fra e CP_5 [...]
(doc. 4 di parte attrice), quest'ultima concedeva in utilizzo ad n. 5 casse mobili CP_2 CP_5 scarrabili, del costo di complessivi euro 155.222,02, oltre iva, di cui euro 21.600,00 in anticipo e il saldo rimborsato con n. 59 rate mensili di euro 2.264,68 cadauna oltre iva. il 28.10.2020 ha contratto con la polizza leasing per beni strumentali a CP_5 CP_1 favore di . Controparte_2
Tale polizza prevedeva l'indennizzo dei danni materiali diretti derivanti da sinistri alle cose che aveva indicato nell'allegato di polizza, quali n. 5 casse mobili della lunghezza di metri CP_5
9,20, marca con i rispettivi numeri di matricola ivi indicati. CP_4
Nella notte del 21.12.2021 le n. 5 casse mobili di proprietà di erano rubate, insieme ad CP_2 altre 4 casse mobili, mentre si trovavano presso la sede secondaria di in via Degli CP_5
Artigiani 258 a Castel S. Pietro Terme (BO), come risulta dalla denunzia allegata da parte attrice quale doc. 8.
Con il presente giudizio , ora CA LE SpA, chiede a il pagamento CP_2 CP_1 della somma di euro 90.759,35, data dalla differenza fra il costo iniziale del bene concesso a leasing (155.222,02) e quanto è stato corrisposto dall'utilizzatore (64.426,67) ossia il valore del bene sottratto (doc. 13 attoreo).
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la mancanza di Controparte_6
pagina 2 di 5 legittimazione attiva di CA LE spa sull'assunto che il contraente-assicurato della polizza che pagava il premio alla Compagnia era ed è (ora divenuta CJ Trasporti Sud Srl) che si CP_5 garantiva i rischi sui beni oggetto del leasing, costituendo appunto la polizza a suo favore, con vincolo verso . Sostiene, parte convenuta, che la clausola di “Vincolo” (vedi doc. 1 polizza CP_2 LE”: pag. 2 di 3) che opera in favore dell'SS (la originaria ) non Controparte_2 conferisce all'attuale parte attrice alcun tipo di legittimazione e, ancor di più, non modifica affatto quanto deriva dalla clausola ex art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione (vedi doc. 2) art. 26 a pag. 5 di 9) avente il titolo “Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza”. Tale clausola stabilisce che:
“Le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'SS, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell' con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.”. Dunque, in tesi di Parte_3 parte convenuta, CA LE non ha alcun diritto a sostituirsi al contraente-assicurato della polizza che è e quindi non ha alcuna legittimazione attiva a chiedere a CP_5 CP_1 alcunché, poiché “Le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente”. ha, inoltre, eccepito, sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto all'indennizzo non CP_1 essendo mai stata interrotta la prescrizione nei confronti di da parte della contraente CP_1
CP_5
Nel merito la convenuta ha contestato le allegazioni in fatto di parte attrice con riguardo alla stessa verificazione del furto ed il quantum preteso precisando che, secondo il criterio imposto dall'art. 9 delle condizioni di polizza, “il valore della cosa danneggiata deve essere stimata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.”.
Infine ha contestato l'indicazione dei beni stessi che sarebbero stati oggetto del furto, e cioè le casse mobili di marca la cui identificazione iniziale nelle fatture d'acquisto da parte di CP_4 CP_5 apparirebbe dubbia o errata.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e alla prima udienza in data 09.01.2025 parte attrice ha insistito per la pronuncia parziale sulle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta. Pertanto, assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni e per le memorie conclusionali, all'udienza in data 06.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle eccezioni preliminari.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta è infondata e, pertanto, va respinta.
La questione che emerge dalla fattispecie contrattuale in oggetto riguarda la legittimazione attiva, vale a dire a colui, tra il concedente e l'utilizzatore, a cui spetta il diritto di rivendicare in giudizio l'indennizzo assicurativo.
In linea di principio, si ritiene che tale diritto debba ascriversi alla sfera giuridica del beneficiario, ossia del concedente del bene in leasing e/o del finanziatore.
pagina 3 di 5 La clausola di vincolo dà luogo, infatti, ad un credito azionabile direttamente contro l'assicuratore, con l'effetto di privare il contraente della legittimazione ad agire.
Ciò rinviene dalla stessa struttura del contratto di assicurazione, che prevede che le parti, attraverso la clausola di vincolo, identifichino chi, nel caso di sinistro liquidabile secondo i termini della polizza, avrà diritto all'indennizzo assicurativo.
Nel caso di specie, e hanno previsto in polizza il Controparte_6 Controparte_5
“Vincolo a favore di che testualmente riporta alla lettera c) che la Società si Controparte_2 obbliga a “non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'SS o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno. (v. doc. 1 pag. 5 convenuto).
In linea con tale orientamento, la Suprema Corte, richiamata anche da parte attrice, ha stabilito che “Il contratto di locazione finanziaria (leasing) è un negozio giuridico in cui la società concedente si limita
a svolgere un'attività di intermediazione finanziaria, acquistando un determinato bene per conto dell'utilizzatore sulla base delle sue indicazioni. Pertanto, la società concedente, in quanto proprietaria del bene, è beneficiaria della polizza assicurativa stipulata a copertura dei relativi rischi, come il furto, e ha il diritto di ottenere dalla compagnia assicurativa la corresponsione dell'indennizzo.
Ciò comporta che l'utilizzatore, pur avendo la disponibilità del bene, non ha la legittimazione attiva per agire direttamente nei confronti dell'assicuratore al fine di ottenere l'indennizzo, in quanto tale diritto spetta esclusivamente alla società concedente, proprietaria del bene. Inoltre, l'intervento adesivo della società concedente nel giudizio promosso dall'utilizzatore non è sufficiente a conferirgli la legittimazione attiva, in quanto il consenso richiesto dall'art. 1891 c.c. per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione deve essere espresso in modo idoneo a rilevare la volontà del soggetto legittimato, ossia la società concedente proprietaria del bene.”(Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31962 del 11 dicembre 2018). Ed ancora, più recentemente, ha ribadito che “In tema di contratto di leasing e assicurazione contro il furto del bene oggetto del contratto, qualora la polizza contenga una "appendice di vincolo" che attribuisce al finanziatore-proprietario il diritto di soddisfarsi sull'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di furto del veicolo, l'utilizzatore- contraente assicurato non ha legittimazione attiva ad agire per ottenere il pagamento dell'indennizzo.
Tale vincolo opera a prescindere dalla circostanza che l'intero contratto di assicurazione sia stato stipulato a favore del finanziatore, essendo sufficiente la presenza della clausola di vincolo”( Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16430 del 12 giugno 2024).
Ciò posto, risulta infondata anche l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo.
Parte attrice ha, infatti, documentato che, a seguito della richiesta di indennizzo, corredata dalla denuncia di furto, apriva il sinistro attribuendogli il numero 1.8001.2022.0013178 (doc. 9 CP_1 parte attrice). La compagnia riscontrava la richiesta il 23.03.23 sostenendo che dai loro accertamenti fossero emersi “elementi anomali” che obbligavano ad ulteriori accertamenti. Seguiva, poi, una comunicazione pec del 16.4.2024 del medesimo tenore. Infine parte attrice invitava a CP_1 stipulare convenzione di negoziazione, in primo luogo, per cercare una definizione conciliativa della controversia ma anche per sollecitare una presa di posizione chiara e definita ma la compagnia si limitava a comunicare la mancata adesione “…per le motivazioni già comunicate con pec del 16.4.24”.
Risolte le questioni preliminari, la causa deve essere rimessa in istruttoria per l'assunzione delle prove necessarie alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 4 di 5 così dispone:
1) Rigetta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva.
2) Rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo.
3) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
4) Spese al definitivo.
Bologna 22.12.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11580/2024 promossa da:
CAMBIANO LEASING SPA GIÀ CABEL ASSI. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAPINI PAOLO, elettivamente domiciliato in Via Villani 3 50124 FIRENZE presso il difensore avv. PAPINI PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICOGNANI LUCA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in STR MAGGIORE, 28 BOLOGNA presso il difensore avv. CICOGNANI
LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per CAMBIANO LEASING SPA GIÀ CABEL ASSI. Parte_1
“Piaccia al Signor Giudice: accertata la legittimazione attiva in capo a CA LE, portatore dell'interesse protetto dalla polizza n. 1/85480/74/177706277, soprattutto in caso di inerzia del soggetto assicurato, CP_1 condannare in persona del lr pro-tempore al pagamento a favore di Parte_2 [...]
di euro 90.759,35 detratti eventuali scoperti o franchigie previste nel contratto o a quella CP_2 somma che risulterà dovuta quale valore della cosa rubata al momento del sinistro anche in questo caso detratte eventuali scoperti o franchigie previste nel contratto. In via istruttoria: si insiste nell'ammissione di CTU atta a stabilire il valore dei beni concessi a leasing al momento dell'evento furto, considerato il valore di acquisto iniziale e detratte le rate corrisposte dall'utilizzatore e detratte an-cora eventuali franchigie previste in polizza. Si insiste altresì per la reiezione delle istanze istruttorie di controparte.”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
pagina 1 di 5 In via preliminare: respingere la domanda di CAMBIANO LEASING SPA, per mancanza di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente e per intervenuta prescrizione del diritto;
In via principale: nel merito respingere tutte le domande svolte da CA LE nei confronti di
perché inammissibili per difetto e carenza di legittimazione, perché infondate Controparte_3 e non provate sull'evento che allo stato non può essere classificato come furto, inoltre perché la polizza assicurativa non garantisce il rimborso dei canoni di locazione come indicato e richiesto in citazione ma l'indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose;
il tutto eventualmente fermo restando l'applicazione delle franchigie indicate in polizza;
In via istruttoria:
-ammettere prova per testi in persona di , presso Realtrailer Srl con sede in Suzzara Testimone_1
(MN) via Marocchi 2/A, e del legale rappresentante pro tempore della società stessa, a conferma del documento qui allegato quale doc. 8 che si rammostra al teste e sul seguente capitolo: “dica il teste se la ditta produce casse mobili della lunghezza di metri 9,20 e se i numeri di matricola indicati CP_4 nella fattura d'acquisto che si rammostra al teste quale doc. 9 e nel contratto di leasing quale doc. 10 sono riferibili a casse mobili prodotte da ”; CP_4
-ordinare alla Liquidazione giudiziale di CJ Trasporti Sud Srl, già di inviare a CP_5 Codesto Ill.mo Tribunale un'informativa dettagliata sulla documentazione fiscale di CJ Trasporti Sud, sull'operazione d'acquisto e di leasing delle casse mobili, allegando le fatture e i contratti relativi presenti nei libri contabili della società;
-ammettere, occorrendo, CTU tecnica col seguente quesito specifico: “1) verifichi innanzitutto il CTU se la ditta produce e commercializza tramite la ditta Realtrailer Srl casse mobili come indicate CP_4 nelle fatture d'acquisto della lunghezza di mt. 9,20, vedi doc. 9 e se le matricole ivi indicate CP_1 sono essere riferibili alla produzione 2) dica il CTU, esaminati gli atti di causa, i documenti, le CP_4 fotografie prodotte, visionato il luogo dell'accaduto, se il furto come denunziato sia compatibile e possibile con la dinamica dichiarata;
3) quantifichi e indichi il CTU il valore commerciale dei beni sottratti, alla data del 23.12.2021, tenuto anche conto delle franchigie contrattuali a sensi delle condizioni di polizza (doc.1 e 2)”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con contratto di locazione finanziaria n. LB220200 stipulato il 3.9.2020 fra e CP_5 [...]
(doc. 4 di parte attrice), quest'ultima concedeva in utilizzo ad n. 5 casse mobili CP_2 CP_5 scarrabili, del costo di complessivi euro 155.222,02, oltre iva, di cui euro 21.600,00 in anticipo e il saldo rimborsato con n. 59 rate mensili di euro 2.264,68 cadauna oltre iva. il 28.10.2020 ha contratto con la polizza leasing per beni strumentali a CP_5 CP_1 favore di . Controparte_2
Tale polizza prevedeva l'indennizzo dei danni materiali diretti derivanti da sinistri alle cose che aveva indicato nell'allegato di polizza, quali n. 5 casse mobili della lunghezza di metri CP_5
9,20, marca con i rispettivi numeri di matricola ivi indicati. CP_4
Nella notte del 21.12.2021 le n. 5 casse mobili di proprietà di erano rubate, insieme ad CP_2 altre 4 casse mobili, mentre si trovavano presso la sede secondaria di in via Degli CP_5
Artigiani 258 a Castel S. Pietro Terme (BO), come risulta dalla denunzia allegata da parte attrice quale doc. 8.
Con il presente giudizio , ora CA LE SpA, chiede a il pagamento CP_2 CP_1 della somma di euro 90.759,35, data dalla differenza fra il costo iniziale del bene concesso a leasing (155.222,02) e quanto è stato corrisposto dall'utilizzatore (64.426,67) ossia il valore del bene sottratto (doc. 13 attoreo).
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la mancanza di Controparte_6
pagina 2 di 5 legittimazione attiva di CA LE spa sull'assunto che il contraente-assicurato della polizza che pagava il premio alla Compagnia era ed è (ora divenuta CJ Trasporti Sud Srl) che si CP_5 garantiva i rischi sui beni oggetto del leasing, costituendo appunto la polizza a suo favore, con vincolo verso . Sostiene, parte convenuta, che la clausola di “Vincolo” (vedi doc. 1 polizza CP_2 LE”: pag. 2 di 3) che opera in favore dell'SS (la originaria ) non Controparte_2 conferisce all'attuale parte attrice alcun tipo di legittimazione e, ancor di più, non modifica affatto quanto deriva dalla clausola ex art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione (vedi doc. 2) art. 26 a pag. 5 di 9) avente il titolo “Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza”. Tale clausola stabilisce che:
“Le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'SS, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell' con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.”. Dunque, in tesi di Parte_3 parte convenuta, CA LE non ha alcun diritto a sostituirsi al contraente-assicurato della polizza che è e quindi non ha alcuna legittimazione attiva a chiedere a CP_5 CP_1 alcunché, poiché “Le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente”. ha, inoltre, eccepito, sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto all'indennizzo non CP_1 essendo mai stata interrotta la prescrizione nei confronti di da parte della contraente CP_1
CP_5
Nel merito la convenuta ha contestato le allegazioni in fatto di parte attrice con riguardo alla stessa verificazione del furto ed il quantum preteso precisando che, secondo il criterio imposto dall'art. 9 delle condizioni di polizza, “il valore della cosa danneggiata deve essere stimata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.”.
Infine ha contestato l'indicazione dei beni stessi che sarebbero stati oggetto del furto, e cioè le casse mobili di marca la cui identificazione iniziale nelle fatture d'acquisto da parte di CP_4 CP_5 apparirebbe dubbia o errata.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e alla prima udienza in data 09.01.2025 parte attrice ha insistito per la pronuncia parziale sulle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta. Pertanto, assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni e per le memorie conclusionali, all'udienza in data 06.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle eccezioni preliminari.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta è infondata e, pertanto, va respinta.
La questione che emerge dalla fattispecie contrattuale in oggetto riguarda la legittimazione attiva, vale a dire a colui, tra il concedente e l'utilizzatore, a cui spetta il diritto di rivendicare in giudizio l'indennizzo assicurativo.
In linea di principio, si ritiene che tale diritto debba ascriversi alla sfera giuridica del beneficiario, ossia del concedente del bene in leasing e/o del finanziatore.
pagina 3 di 5 La clausola di vincolo dà luogo, infatti, ad un credito azionabile direttamente contro l'assicuratore, con l'effetto di privare il contraente della legittimazione ad agire.
Ciò rinviene dalla stessa struttura del contratto di assicurazione, che prevede che le parti, attraverso la clausola di vincolo, identifichino chi, nel caso di sinistro liquidabile secondo i termini della polizza, avrà diritto all'indennizzo assicurativo.
Nel caso di specie, e hanno previsto in polizza il Controparte_6 Controparte_5
“Vincolo a favore di che testualmente riporta alla lettera c) che la Società si Controparte_2 obbliga a “non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'SS o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno. (v. doc. 1 pag. 5 convenuto).
In linea con tale orientamento, la Suprema Corte, richiamata anche da parte attrice, ha stabilito che “Il contratto di locazione finanziaria (leasing) è un negozio giuridico in cui la società concedente si limita
a svolgere un'attività di intermediazione finanziaria, acquistando un determinato bene per conto dell'utilizzatore sulla base delle sue indicazioni. Pertanto, la società concedente, in quanto proprietaria del bene, è beneficiaria della polizza assicurativa stipulata a copertura dei relativi rischi, come il furto, e ha il diritto di ottenere dalla compagnia assicurativa la corresponsione dell'indennizzo.
Ciò comporta che l'utilizzatore, pur avendo la disponibilità del bene, non ha la legittimazione attiva per agire direttamente nei confronti dell'assicuratore al fine di ottenere l'indennizzo, in quanto tale diritto spetta esclusivamente alla società concedente, proprietaria del bene. Inoltre, l'intervento adesivo della società concedente nel giudizio promosso dall'utilizzatore non è sufficiente a conferirgli la legittimazione attiva, in quanto il consenso richiesto dall'art. 1891 c.c. per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione deve essere espresso in modo idoneo a rilevare la volontà del soggetto legittimato, ossia la società concedente proprietaria del bene.”(Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31962 del 11 dicembre 2018). Ed ancora, più recentemente, ha ribadito che “In tema di contratto di leasing e assicurazione contro il furto del bene oggetto del contratto, qualora la polizza contenga una "appendice di vincolo" che attribuisce al finanziatore-proprietario il diritto di soddisfarsi sull'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di furto del veicolo, l'utilizzatore- contraente assicurato non ha legittimazione attiva ad agire per ottenere il pagamento dell'indennizzo.
Tale vincolo opera a prescindere dalla circostanza che l'intero contratto di assicurazione sia stato stipulato a favore del finanziatore, essendo sufficiente la presenza della clausola di vincolo”( Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16430 del 12 giugno 2024).
Ciò posto, risulta infondata anche l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo.
Parte attrice ha, infatti, documentato che, a seguito della richiesta di indennizzo, corredata dalla denuncia di furto, apriva il sinistro attribuendogli il numero 1.8001.2022.0013178 (doc. 9 CP_1 parte attrice). La compagnia riscontrava la richiesta il 23.03.23 sostenendo che dai loro accertamenti fossero emersi “elementi anomali” che obbligavano ad ulteriori accertamenti. Seguiva, poi, una comunicazione pec del 16.4.2024 del medesimo tenore. Infine parte attrice invitava a CP_1 stipulare convenzione di negoziazione, in primo luogo, per cercare una definizione conciliativa della controversia ma anche per sollecitare una presa di posizione chiara e definita ma la compagnia si limitava a comunicare la mancata adesione “…per le motivazioni già comunicate con pec del 16.4.24”.
Risolte le questioni preliminari, la causa deve essere rimessa in istruttoria per l'assunzione delle prove necessarie alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 4 di 5 così dispone:
1) Rigetta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva.
2) Rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo.
3) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
4) Spese al definitivo.
Bologna 22.12.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 5 di 5