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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/10/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 9333/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dall'avv. Antonio De Nicolo, presso il cui studio in Trani, alla via
Nigrò n. 48, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità civile ex artt. 12 L. 118/71, escluso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi,
a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente,
l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a CP_2 quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente
2 e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 legge 118/71.
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo
1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18
e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in
Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott. medico chirurgo specializzato in malattie Persona_1 dell'apparato respiratorio, le cui conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico -legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente versi nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta fatta con decorrenza dalla domanda amministrativa, con ciò, quindi, sostanzialmente riconoscendo l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a far data dal 09.11.2024, data della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha descritto analiticamente e stimato specificamente le singole patologie da cui il ricorrente è affetto, ossia “Insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia continua nelle 24 ore.
Fibrosi polmonare-Interstiziopatia severa. Cardiopatia ipertensiva.
Dislipipidemia”.
Il c.t.u. ha quindi così osservato “Dal nostro accertamento medico- legale è emerso che il ricorrente presenta insufficienza
3 respiratoria di grado severo complicata da concomitante affezione a carico dell'apparato cardiovascolare, tali da non poter attendere ad attività socio-lavorative ordinarie e/o tipiche della sua età, anche quando esse non siano particolarmente impegnative. La deambulazione è precauzionale e possibile solo per brevissimi tratti, necessitando di riposo per l'insufficienza respiratoria. La persona esaminata è apparsa invalida totale”.
Ancora, il consulente d'ufficio ha messo in evidenza la sussistenza del quadro clinico accertato già al momento della proposizione della domanda amministrativa, osservando che “Rispetto alla visita medica effettuata dalla Commissione invalidi e dal CTU della fase di ATP abbiamo riscontrato sulla persona del sig. ravvisabili Parte_1 elementi sanitari gravemente patologici, già presenti sin dall'epoca della domanda amministrativa, tali da far propendere motivatamente verso una diversa condizione clinica, particolarmente deficitaria dal punto di vista funzionale, così come rappresentato dalla parte ricorrente, efficienti a modificare sostanzialmente il quadro sanitario colà descritto.
Il giudizio della commissione sanitaria e del primo CTU appare incompleto e con una valutazione non congrua del quadro morboso da cui è effettivamente affetto il ricorrente, poiché non ha tenuto in debito conto di tutte le patologie, peraltro documentate fin dal momento della presentazione della domanda amministrativa.
In atti emerge dalla documentazione sanitaria versata il grave complesso quadro patologico del ricorrente presente fin dal momento della presentazione della domanda amministrativa.
Trattasi di persona priva dell'autonomia deambulatoria con conseguente perdita delle autonomie personali e con gravi difficoltà nell'attendere alle proprie necessità nella vita quotidiana, che può espletare solo con l'aiuto di terzi”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché frutto di un'attenta ricostruzione del quadro
4 clinico del ricorrente sulla scorta della documentazione medica in atti e dell'esame diretto dello stesso.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire la pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n. 118/1971 dal 01.12.2023 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa).
Spese processuali
Le spese processuali, comprese quelle relative all'espletata CTU seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito
(cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e della limitata attività processuale svolta. Non è possibile applicare la maggiorazione per i collegamenti ipertestuali, atteso che questi ultimi non risultano attivi.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De Nicolo che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 9333/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente
per percepire la pensione di inabilità civile ex Parte_1 art. 12 l. n. 118/71 dal 01.12.2023 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00(di cui € 2.697,00 per la fase di merito ed € 1.170,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De
Nicolo;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_2
5 Trani, 1.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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