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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27039/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27039/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LAVA KATIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
MONCALIERI il 29/10/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 115 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/03/2007 e il 01/05/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/05/2023.
Con ricorso depositato il 15/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Nelle more del procedimento, la figlia è divenuta maggiorenne, per cui nulla Per_1 può disporsi in punto affidamento e regime di visita.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso Per_2 l'abitazione paterna ed esercizio disgiunto della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione;
DA' ATTO che la casa coniugale sita in Nichelino (TO) Via G.Baretti n.3, di proprietà dei genitori del sig. e già assegnata con la separazione, rimane nella disponibilità di quest'ultimo e che i Pt_2 figli mantengono la residenza presso tale abitazione.
DA' ATTO che la figlia vive abitualmente con il padre, mentre vive abitualmente Per_1 Per_2 con la madre.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio , previo accordo con la Pt_2 Per_2 sig.ra senza limitazione alcuna, sempre nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed Pt_1 extrascolastici e secondo una calendarizzazione degli incontri che i genitori stabiliranno di volta in volta compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi. In caso di disaccordo, varrà il seguente calendario:
- a week-end alternati dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera;
- due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola al riaccompagnamento a scuola la mattina successiva.
-durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni per il periodo di sospensione scolastica;
- durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni consecutivi, comunicando località turistica e periodo entro il 30 giugno di ogni anno.
DISPONE che il sig. oltre ad occuparsi interamente del mantenimento della figlia Pt_2 Per_1 corrisponda alla sig.ra la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento di , a Pt_1 Per_2 mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità, somma da rivalutarsi economicamente secondo gli indici Istat. Tale somma è giustificata dalla differenza reddituale dei due genitori e dal fatto che la sig.a deve affrontare altresì le spese di affitto della propria Pt_1 abitazione. Le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino di entrambi i figli vengono divise nella misura del 50% tra entrambi i genitori.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27039/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LAVA KATIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
MONCALIERI il 29/10/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 115 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/03/2007 e il 01/05/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/05/2023.
Con ricorso depositato il 15/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Nelle more del procedimento, la figlia è divenuta maggiorenne, per cui nulla Per_1 può disporsi in punto affidamento e regime di visita.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso Per_2 l'abitazione paterna ed esercizio disgiunto della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione;
DA' ATTO che la casa coniugale sita in Nichelino (TO) Via G.Baretti n.3, di proprietà dei genitori del sig. e già assegnata con la separazione, rimane nella disponibilità di quest'ultimo e che i Pt_2 figli mantengono la residenza presso tale abitazione.
DA' ATTO che la figlia vive abitualmente con il padre, mentre vive abitualmente Per_1 Per_2 con la madre.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio , previo accordo con la Pt_2 Per_2 sig.ra senza limitazione alcuna, sempre nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed Pt_1 extrascolastici e secondo una calendarizzazione degli incontri che i genitori stabiliranno di volta in volta compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi. In caso di disaccordo, varrà il seguente calendario:
- a week-end alternati dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera;
- due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola al riaccompagnamento a scuola la mattina successiva.
-durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni per il periodo di sospensione scolastica;
- durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni consecutivi, comunicando località turistica e periodo entro il 30 giugno di ogni anno.
DISPONE che il sig. oltre ad occuparsi interamente del mantenimento della figlia Pt_2 Per_1 corrisponda alla sig.ra la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento di , a Pt_1 Per_2 mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità, somma da rivalutarsi economicamente secondo gli indici Istat. Tale somma è giustificata dalla differenza reddituale dei due genitori e dal fatto che la sig.a deve affrontare altresì le spese di affitto della propria Pt_1 abitazione. Le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino di entrambi i figli vengono divise nella misura del 50% tra entrambi i genitori.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.