Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 31 luglio 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 31 luglio 1962.