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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/09/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1959/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1959/2023 promossa da:
c.f. ) con l'avv. ALFREDO SARDELLA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
c.f. ) con l'avv. TOMMASO TOMMESANI CP_2 P.IVA_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali: in via pregiudiziale, considerato che la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs.
152/06, come concretamente disciplinata da tale norma e dal regolamento comunale in vigore nel 2012, e come praticamente applicata attraverso l'avviso n. 5133 del 23.11.16, ha effettiva natura tributaria, presentandosi come prestazione patrimoniale imposta e non come corrispettivo suscettibile di pattuizione per un servizio liberamente richiesto e prestato, e constatato il proprio difetto di giurisdizione difformemente da quanto ritenuto dal giudice a quo nella sentenza della
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna n. 63/1/23, sollevare
d'ufficio conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 593 della legge 69/09; nel merito, in via preliminare, dichiarare che un regime di esenzione rivendicato fin dalla dichiarazione delle superfici, non rettificato e anzi espressamente consentito, nonché condiviso per tutto un ventennio, senza prestazione di alcun servizio pubblico, non può essere mutato per il passato ma semmai solo per l'avvenire, nel merito, sul piano probatorio, dichiarare infondata e illegittima la pretesa avanzata con l'avviso n. 5133 del 23.11.16, in primo luogo per difetto di prova di un qualsiasi servizio, prova persino impossibile finché è durato il regime di esenzione condiviso e praticato dal 1997 al 2016, e neppure sopperibile a ritroso dato che anche per il
2012 ha comunque dovuto provvedere in proprio il produttore dei rifiuti, nel merito sostanziale della pretesa, dichiarare che, a differenza della superficie di mq 807 adibita a uffici e servizi, le ulteriori superfici calcolate da in mq 10.354 non sono imponibili né suscettibili di pretesa CP_2 alcuna, perché vi si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali costituiti per lo più da imballaggi terziari, e da una eventuale componente marginale di imballaggi secondari da commercio all'ingrosso, che l'operatore economico ha l'obbligo di avviare a recupero o smaltimento a proprie spese all'infuori della privativa comunale, e di conseguenza dichiarare la illegittimità della pretesa per il 2012 avanzata con l'avviso n. 5133 del 23.11.16, dichiarare in ogni caso illegittimi e non dovuti gli importi per iva, sanzioni e interessi, condannare il
[...]
e , in persona dei rispettivi rappresentanti legali, a rimborsare, in solido tra CP_1 CP_2 loro o ciascuno per quanto di ragione, l'importo di € 2.904,13 pagato in sovrappiù il 15.11.16 sulla superficie di mq 807 adibita ad uffici a seguito dell'avviso n. 1556 del 9.09.16, pervenuto il
20.09.16, che, applicando per la prima volta la tariffa dei supermercati, pretendeva la somma di
€ 4.690,28, ed è stato invece sostituito dall'avviso in rettifica n. 5133 del 23.11.16, pervenuto il
25.11.16, che ha riclassificato tale superficie nell'abituale categoria del commercio all'ingrosso, con gli interessi di legge dal pagamento al saldo, condannare il , Controparte_3 in persona dei rispettivi rappresentanti legali, a rifondere, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, le spese e competenze del giudizio, nonché relativi accessori per iva e contributo previdenziale, previo, occorrendo, rinvio alla Corte Costituzionale, a norma dell'art.
23 della legge n. 87 del 11.03.53, delle questioni di illegittimità costituzionale,
- degli artt. 2381 del d.lgs. 152/06 e 1433 della legge 78-122/10, ove interpretati nel senso di demandare al giudice ordinario le controversie relative a una tariffa rifiuti ancora basata su
2 di 26 determinazioni autoritative di natura tributaria connesse a privative comunali (estranee all'ambito dei servizi pubblici essenziali) per il solo fatto della occupazione di superfici, e non in virtù di una effettiva prestazione di servizio liberamente richiesto ed espletato in condizioni di concorrenzialità sui quantitativi concretamente conferiti, per contrasto con gli artt. 25, 108, 41 e
43 della Costituzione,
- degli artt. 62 del d.lgs. 507/93 e 2381 del d.lgs. 152/06 ove interpretati nel senso di legittimare
l'applicazione della imposizione sui rifiuti anche in assenza di servizio pubblico per disposto normativo, in aggiunta all'onere di provvedere al recupero o allo smaltimento posto direttamente a carico dei produttori e degli utilizzatori, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 43,
53, 76, 97 e 117 della Costituzione, e previo, occorrendo, rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato del 25.03.57 sul
Funzionamento dell'Unione Europea nel testo consolidato con le modifiche apportate a Lisbona il 13.12.07, perché stabilisca se le norme europee su concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale di cui agli artt. 56, 59, 101, 103, 106, 113, 119, 120, 1912 del Trattato, nonché le norme dettate nelle direttive comunitarie su rifiuti, imballaggi e servizi, tra cui, in particolare,
l'art. 14 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19.11.08, e gli artt. 1, 7 e 15 della direttiva del Parlamento Europeo n. 94/62 del 20.12.94 come modificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 2004/12, si debbano interpretare nel senso che, laddove gli operatori economici siano tenuti a provvedere a proprie spese al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali in genere, e in particolare degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non provenienti da commercianti al dettaglio, senza poter far capo al servizio pubblico, e siano altresì vincolati a partecipare al Conai Consorzio Nazionale
Imballaggi corrispondendo il relativo contributo, non consentano a uno Stato membro di imporre ulteriori prelievi connessi alla privativa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
La parte convenuta come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, in via pregiudiziale
- respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione;
Parte_1
- respingere le richieste di rinvio alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Parte_1
Giustizia dell'Unione Europea;
merito
3 di 26 - respingere le domande attoree, confermando la correttezza dell'avviso n. 5133 del CP_2
23.11.2016 (anche con riferimento ad IVA, interessi e sanzioni);
- condannare alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. Parte_1
13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m.
10.03.2014 n. 55 in caso delle modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all'interno dell'atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (se dovuta e nella percentuale da applicare al momento del pagamento) relativi al presente procedimento e successivi occorrendi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 2.3.2023 già Parte_1 Parte_2 riassume nei confronti del e di l'opposizione agli avvisi di Controparte_1 CP_2 accertamento 20.9.2016 n. 1556 e 25.11.2016 n. 51333 definita dalla Commissione tributaria regionale di OL con sentenza 10.1.2023 n. 63 che, in riforma parziale della sentenza della
Commissione tributaria provinciale di 27.11.2017 n. 866/1/17, declina la propria CP_1 giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto la tariffa ambientale integrata asseritamente dovuta per l'anno duemiladodici (2012).
Il 18.1.1997 denuncia al l'occupazione di suolo Parte_1 CP_1 CP_1 pubblico dal 26.11.1996 in via Virgilio n. 51 (m2 11.104) distinguendo uffici e servizi (m2 807) dalla superficie residua (m2 10.297) e chiede (doc.
9-10 att.) la detassazione della seconda, poiché produttiva di rifiuti speciali autonomamente smaltiti dall'impresa.
Il 24.2.1997 (doc. 11 att.) il Comune accoglie la richiesta sottoponendo a tassazione solo l'area degli uffici e servizi (m2 807).
Con avviso 20.9.2016 n. 1556 (doc. 1 att.) chiede a il pagamento CP_2 Parte_1 di € 4.096,93 a titolo di tariffa integrata ambientale (TiA-2) per l'anno 2012 della superficie già dichiarata (m2 807).
4 di 26 L'avviso è rettificato in data 25.11.2016 (n. 51333) con l'estensione della superficie tassabile
(m2 10.354) e l'intimazione di pagamento di ulteriori € 28.928,32.
Seguono gli avvisi di accertamento in rettifica 22.9.2016 nn. 1557, 1558 e 1559 di ulteriori imposte non versate (doc. 3, 5 e 7 att.), segnatamente il tributo comunale sui rifiuti e servizi
(TaReS) per l'anno duemilatredici (2013; € 4.239,71), la tassa sui rifiuti (TaRi) per gli anni duemilaquattordici (2014; € 4.514,84) e duemilaquindici (2015; € 4.622,21).
Con sentenza 27.11.2017 n. 866/1/17 (doc. a att.) la Controparte_4 annulla gli avvisi accertamento. In sua parziale riforma la Commissione tributaria
[...] regionale di OL (sent. 10.1.2023 n. 63: doc. b att.):
a. rigetta il ricorso del avverso l'annullamento degli avvisi 22.9.2016 nn. Controparte_1
1557, 1558 e 1559 aventi ad oggetto il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TaReS) e la tassa sui rifiuti (TaRi);
b. declina la giurisdizione sull'opposizione all'avviso 20.9.2016 n. 1556 avente ad oggetto la tariffa integrata ambientale (TiA-2).
Dei convenuti si costituisce solo chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
La causa, istruita con documenti, è posta in decisione il 9.9.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
1.
Il primo («1. Conflitto di giurisdizione trattandosi di Tia per nulla patrimoniale o corrispettiva») e il decimo motivo di opposizione («Subordinate questioni di costituzionalità: distoglimento dal giudice naturale e pretesa priva di causa in assenza/divieto di servizio») vanno disattesi, essendosi formato il giudicato interno sulla giurisdizione ordinaria, con conseguente irrilevanza della prima questione di legittimità costituzionale prospettata da Parte_1
La Commissione tributaria regionale di OL ha parzialmente annullato la sentenza della
Commissione tributaria provinciale assegnando un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sua pronuncia per la riassunzione della causa di fronte al giudice ordinario.
La fattispecie in esame non è regolata né dall'art. 59 d. l.gs. 31.12.1992 n. 546 né dall'art. 353
c.p.c. vigente ratione temporis, disciplinanti la diversa ipotesi di dichiarazione in appello della giurisdizione tributaria o ordinaria negata dal giudice tributario o ordinario e di conseguente annullamento della sentenza con rinvio della causa al giudice tributario o ordinario al fine di assicurare il doppio grado di giurisdizione.
5 di 26 Nel caso di cui agli artt. 59 d. l.gs. 31.12.1992 n. 546 e 353 c.p.c. il giudice del rinvio non può proporre regolamento d'ufficio, ma è tenuto a statuire sulla domanda, poiché solo il giudice ad quem, a fronte della declinatoria di giurisdizione del giudice a quo e alla susseguente translatio iudicii, può rimettere d'ufficio la questione di giurisdizione alle sezioni unite sino alla prima udienza di trattazione (CC SU 16.12.2015 n. 3025 sull'art. 353 c.p.c.; CC SU 14.1.2022 n. 108 sull'art. 59 d. l.gs. 31.12.1992 n. 546). In particolare:
a. ove la sentenza del giudice d'appello che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario o tributario negata dal primo giudice ordinario o tributario, non sia oggetto di ricorso per cassazione, la preclusione scaturente dal giudicato interno osta al riesame della questione nell'ulteriore corso del processo riassunto e rende inammissibile la successiva impugnazione diretta a riproporla;
b. il regolamento di giurisdizione d'ufficio è uno strumento volto a comporre un potenziale conflitto negativo di giurisdizione, che non è configurabile, invece, tra il giudice di primo grado che abbia erroneamente declinato la propria giurisdizione e il giudice d'appello che, in riforma della sua decisione, gli abbia rimesso la causa.
Quindi, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare la domanda sull'assunto di essere dotato di giurisdizione in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia del giudice d'appello.
Nel caso di specie (declinatoria della giurisdizione da parte del giudice dell'appello) è configurabile una forma peculiare di translatio iudicii, ove la particolarità risiede nella diversità di grado del giudice a quo e del giudice ad quem e si riflette nella preclusione del giudicato interno esplicito formatosi sulla giurisdizione, non avendo proposto ricorso per Controparte_5 cassazione avverso la sentenza d'appello del giudice speciale per ragioni di giurisdizione (art. 3621 c.p.c.; art. 62 d. lgs. 31.12.1992 n. 546). Un eventuale regolamento d'ufficio di giurisdizione
(art. 593 l. 18.6.2009 n. 69 («Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito.
Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione») sarebbe, quindi, inammissibile.
L'art. 591-2 d. lgs. l. 18.6.2009 n. 69, che non specifica testualmente il grado processuale in cui il giudice a quo può declinare la giurisdizione indicando il giudice ad quem («Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio
6 di 26 difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile»), codifica il principio della translatio iudicii, dissipando i dubbi emersi sull'efficacia esterna della pronuncia resa in sede di regolamento di giurisdizione dalla Corte di cassazione a sezioni unite, che afferma espressamente (co. 1), e sulla conservazione degli effetti della domanda, che riconosce attribuendo efficacia sanante all'atto di prosecuzione della causa, che non è propriamente una riassunzione, ma una domanda autonoma, proponibile non dal momento della comunicazione o dal deposito della decisione sulla giurisdizione, bensì dal suo passaggio in giudicato (co. 2: «Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1 (declinatoria del giudice adito), la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile»).
Diversamente opinando, ossia ritenendo necessaria la condizione dell'identità di grado non indicata dall'art. 59 d. lgs. l. 18.6.2009 n. 69, la sua interpretazione non sarebbe conforme alla
Costituzione, poiché derogherebbe ad un principio la cui portata generale è stata, invece, reiteratamente affermata dalla Corte costituzionale (C. Cost. 12.3.2007 n. 77; C. Cost. 30.7.2009
n. 257). La domanda, quindi, conserva la propria efficacia, ma il giudicato interno esplicito formatosi sulla giurisdizione preclude un regolamento d'ufficio, non avendo Controparte_5 proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello del giudice speciale per ragioni di giurisdizione (art. 3621 c.p.c.; art. 62 d. lgs. 31.12.1992 n. 546).
2.
7 di 26 L'esame degli ulteriori motivi di opposizione rende necessario un preliminare inquadramento dell'evoluzione normativa della disciplina applicabile.
Il r.d. 14.9.1931 n. 1175 istituisce il corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (artt. 268-272).
La l. 20.3.1941 n. 366 ne riforma interamente la disciplina (art. 271) sostituendo al corrispettivo la tassa («La sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, come appresso: SEZIONE II. – Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni»).
Il d.P.R. 10.9.1982 n. 915, nel modificarla ulteriormente (art. 21), distingue i rifiuti in urbani e speciali e demanda la raccolta dei secondi ai loro produttori prevedendo una detassazione parziale della superficie (art. 2702: «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia»).
Il d.lgs. 15.11.1993 n. 507 istituisce la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
(art. 58 ss.), cd. TarSu, e abroga (art. 80), salva la disciplina transitoria (art. 792-6), gli artt. 268-
271 r.g. 14.9.1931 n. 1175 ss.mm. Conserva l'esclusione dalla tassa della parte di superficie produttiva di rifiuti speciali (art. 623: «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta»).
Il d.lgs.
5.2.1997 n. 22 sopprime la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TarSu) abrogando la disciplina previgente (art. 49: «(Istituzione della tariffa). 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1999 […]. 5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del
8 di 26 Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento. 16. In via sperimentale i
Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1») e istituisce la tariffa di igiene ambientale (cd. TiA-1).
Con d.P.R. 27.4.1999 n. 158 («Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani»), attuativo dell'art. 495 d.lgs.
5.2.1997 n. 22, è introdotto un regime transitorio, il cui termine è successivamente prorogato (art. 33 l. 23.12.1999 n. 488: «1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: “dal 1 gennaio
2000 “sono sostituite dalle seguenti: “dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma
2”. 2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16»).
Benché la TiA-1 sia definita dalla giurisprudenza mera variante della cd. TarSu (cfr. CC V
9.3.2012 n. 3576; CC V 25.5.2016 n. 10787), l'art. 49 d.lgs.
5.2.1997 n. 22 non prevede la riduzione della superficie tassabile in cui siano prodotti rifiuti assimilati, ma una riduzione della tassa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero dal produttore (co. 14:
«Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi»).
Il d.lgs.
3.4.2006 n. 152 (TuA) modifica l'art. 49 d.lgs.
5.2.1997 n. 22 (art. 2381) e abroga l'intero decreto (art. 2641 lett. i) sostituendo la tariffa di igiene ambientale (cd. TiA-1) con la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (cd. TiA-2), definita come il «corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani» («1. Chiunque possegga
o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo
9 di 26 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11)»).
In forma del tutto sovrapponibile all'art. 49 d.lgs.
5.2.1997 n. 22 (TiA-1) l'art. 238 TuA ammette una riduzione della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero dal produttore (co. 10: «Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi»).
Prevede, inoltre, una disciplina intertemporale disponendo l'ultrattività dei regolamenti in vigore
(co. 11: «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»; co. 6: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque
l'assenza di oneri per le autorità interessate»; art. 2641 lett. i: «Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbra
1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto»).
Al momento dell'istituzione della TiA-2 non è scaduto il termine del regime transitorio stabilito dall'art. 111 d.P.R. 27.4.1999 n. 158 (attuativo dell'art. 495 d. lgs.
5.2.1997 n. 22), termine cui l'art. 33 l. 23.12.1999 n. 488, modificando l'art. 491 d. lgs.
5.2.1997 n. 22, associa l'abolizione della TarSu. Sono, quindi, contemporaneamente salvaguardate:
a. le «discipline regolamentari vigenti» sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2386
TuA (art. 23811 TuA);
10 di 26 b. i «provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbra 1997, n. 22 […] sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto» (art. 2641 lett. i TuA); sicché nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 2386 TuA (TiA-2), gli enti comunali possono continuare ad applicare la TarSu, ove non passati già alla TiA-1, o il sistema tariffario, ove già passati, invece, alla TiA-1 (ex plurimis CC V 23.12.2019 n. 34283; CC V
24.9.2024 n. 25520).
Questo sistema variabile è mantenuto fino alla sostituzione della tariffa integrata ambientale
(TiA-2) con il tributo comunale sui servizi (TaRes) ad opera del d.l.
6.12.2011 n. 201 (art. 14) che ristabilisce la detassazione parziale della superficie produttiva di rifiuti speciali (co. 10:
«Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»);
La l. 27.12.2013 n. 147 (art. 1639) sostituisce il tributo comunale sui servizi con la tassa sui rifiuti (TaRi) confermando l'esclusione e modificando il criterio valutativo della formazione dei rifiuti speciali da «di regola» a «in via continuativa e prevalente» (co. 649: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»).
La controversia in esame attiene alla tariffa integrata ambientale (TiA-2).
3.
11 di 26 Il secondo («2. Non ritrattabile un trattamento acconsentito e praticato per vent'anni.
Decadenza dal potere impositivo e illegittimità di un mutamento a ritroso del comportamento impositivo») ed il settimo motivo di opposizione (7. Non dovuta l'iva») sottendono la questione della natura tributaria o non della prestazione.
3.1.
Dopo aver incidentalmente definito la tariffa di igiene ambientale (TiA-1) come «canone di ritiro dei rifiuti urbani» in «corrispettivo» del servizio (in motivazione CC SU 19.8.2003 n.
12167: «il c.o.s.a.p. è stato concepito […] come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (t.o.s.a.p.)» che sostituisce e, «nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali (canoni di fognatura e di depurazione delle acque, remunerazione dei servizi di pubbliche affissioni e di ritiro dei rifiuti urbani, e così via)», è «disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici»), la giurisprudenza afferma che la prestazione aveva in origine natura tributaria (CC SU 8.3.2006 n. 4895) senza direttamente pronunciarsi sulla sua attuale conformazione. Esclude, invece, la natura tributaria del canone di occupazione del suolo pubblico (CC SU 28.6.2006 n. 14864) e per lo scarico e la depurazione delle acque (CC SU
13.6.2002 n. 8444; CC SU 24.1.2003 n. 1087), individuando nella concessione la fonte del rapporto obbligatorio e non il presupposto del prelievo.
L'art. 1433 d.l. 31.5.2010 n. 78 stabilisce che «le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».
La scelta sottesa all'interpretazione autentica dell'art. 238 TuA è in linea con la tendenza alla defiscalizzazione della finanza locale e al potenziamento del potere dei comuni di regolamentare le proprie entrate istituendone di specifiche aventi natura commutativa (cfr. artt. 62-63 d.lgs.
15.12.1997 n. 446) nonché con la limitazione della giurisdizione tributaria avviata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Cost. 14.3.2008 n. 64, 5.5.2008 n. 130 e 11.2.2010 n. 39) e completata dall'art. 91 lett. a d. lgs. 24.9.2015 n. 156. In particolare:
- l'art. 3 bis1 l.
2.12.2005 n. 248, di conversione del d.l. 30.9.2005 n. 203, aveva integrato il primo comma dell'art. 2 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 («Appartengono alla giurisdizione tributaria
12 di 26 tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale») con l'inciso «comunque denominati» («tributi di ogni genere e specie comunque denominati»)e il secondo comma con la proposizione «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni»;
- la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di entrambe le previsioni del novellato art. 22 d.lgs. 31.12.1992 n. 546, che l'art. 91 lett. a d. lgs. 24.9.2015 n. 156 ha riformulato in conformità alle sentenze 14.3.2008 n. 64 e 11.2.2010 n. 39.
Quindi, ai fini della giurisdizione del giudice speciale permane la prevalenza del carattere tributario di una prestazione sulla sua eventuale diversa denominazione (art. 3 bis1 lett. a l.
2.12.2005 n. 248) e le controversie su prestazioni non necessariamente tributarie sono riattribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 3 bis1 lett. b l.
2.12.2005 n. 248).
Nel definire un regolamento di giurisdizione già proposto in tema le Sezioni Unite della Corte
Civile di Cassazione hanno dato testuale applicazione dell'art. 1433 d.l. 31.5.2010 n. 78, come convertito nella l. 30.7.2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce che le controversie inerenti alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (ridenominata successivamente tariffa integrata ambientale: cd. TIA-2) istituita dall'art. 238 TuA e sorte successivamente al 31.5.2010 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario («Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria») e, poiché lo stringente ed inequivoco tenore letterale dell'art. 1433 d.l. 31.5.2010 n.
78 non ne consente una diversa interpretazione, ne hanno valutato affermativamente la legittimità costituzionale rilevando che:
a. il passaggio da un sistema di fiscalità ad uno fondato sulla corrispettività di una tariffa o di un canone ricade nella discrezionalità politica, economica e fiscale sottesa alla legge (C. Cost.
19.10.2018 n. 188) e non è impedito dalla disciplina comunitaria del servizio di gestione della raccolta rifiuti (CG II 16.7.2009, C-254/08, parr. 47 e 48); Parte_3
13 di 26 b. la legge, nel disciplinare i fondi di un servizio pubblico, può istituire o escludere un rapporto sinallagmatico con il servizio conformando la prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo anziché quale canone o tariffa, con conseguenti affermazione della giurisdizione speciale del giudice tributario e applicazione della disciplina dei tributi (art. 531 Cost.) a prescindere dal nomen iuris della prestazione;
c. per contro, la legge non può definire tributo una prestazione patrimoniale obbligatoria che, per la sua regolamentazione, è strutturata come canone o tariffa, compiendosi altrimenti un'illegittima deroga al canone della giurisdizione del giudice ordinario ex art. 1021 Cost. (C. cost. 19.3.2008 n. 64).
Anteriormente alla pronuncia 27.1.2020 n. 1839 le Sezioni Unite della Corte Civile di
Cassazione hanno affrontato in modo diverso la questione e hanno statuito, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (C. cost. 24.7.2009 n. 238; C. cost. 24.2.2010 n. 64), la giurisdizione tributaria sulle controversie relative alla tariffa di igiene ambientale (TiA-1) sostenendo che:
- la tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale iure privatorum, ma una mera variante della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (artt. 58 ss. d.lgs. 15.11.1993 n. 507) di cui conserva la natura di tributo (CC SU 12.11.2015 n. 23114);
- sebbene soppressa dal d. lgs.
3.4.2006 n. 152 (art. 2381), la tariffa di igiene ambientale (cd.
TiA-1) permane (co. 11) sino all'emanazione del regolamento ministeriale che ne stabilisce i criteri determinativi delle voci di costo e della tariffa, incluse le agevolazioni (co. 6, che stabiliva per l'adozione delle norme secondarie il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto), quindi, le relative controversie continuano a ricadere nella giurisdizione tributaria
(CC SU 20.12.2016 n. 26268; CC VI 5.10.2018 n. 24637 e 24638).
Poiché, però, l'art. 2381 TuA dispone l'ultrattività delle discipline regolamentari («Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»), la giurisprudenza ha riesaminato la questione (CC III 21.6.2018 n. 16332) affermando che la TiA-2 ha natura privatistica e le relative controversie ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario.
La conclusione si fonda sui rilievi per cui:
a. secondo l'art. 52 quater d.l. 31.12.2008 n. 208 (rubricato «Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani […]»), «ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
14 di 26 del mare» nel termine ivi indicato (30 giugno 2010), «i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»;
b. se, quindi, l'ente locale ha adottato la tariffa integrata ambientale con proprio regolamento nel termine di legge (TiA-2), si applica la disciplina introdotta dall'art. 238 TuA ed interpretata dall'art. 1433 d.l. 31.5.2020 n. 78, inclusa la soggezione all'imposta sul valore aggiunto (artt. 1,
3, 42-3 d.P.R. 26.10.1972 n. 633).
Le pronunce successive (CC SU 7.5.2020 n. 8631; CC III 13.1.2021 n. 454) hanno confermato e sviluppato questo orientamento affermando che la questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica (art. 1433 d.l. cit.) della natura non tributaria della TiA-2 va affrontata secondo il parametro della ragionevolezza (art. 3 Cost.) in ragione della discrezionalità politica sottesa alla scelta del modello privatistico o fiscale cui conformare la prestazione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, valutata secondo queste direttive, appare manifestamente infondata, atteso che l'art. 1433 d.l. 31.5.2010 n. 78 risponde alle necessità di:
a. fugare i dubbi applicativi inerenti all'art. 238 TuA, in particolare la natura della tariffa di igiene ambientale (TiA-1) oggetto della pronuncia della Corte costituzionale 24.7.2009 n. 238;
b. salvaguardare la portata nomofilattica della giurisprudenza formatasi sulla diversa natura della
TiA-2, quale riscontrata dal comportamento genetico dell'obbligo, la fruizione del servizio e non la potenziale produzione dei rifiuti, e l'identità soggettiva della parte sottoposta alla tariffa ed il beneficiario del servizio.
Alla discontinuità strutturale e normativa delle tariffe (TiA-1 e TiA-2) non ostano:
a. la fonte legale e non contrattuale dell'obbligo, il cui titolo è indifferente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 3 d.P.R. cit.);
b. l'inclusione nelle voci di costo di «componenti predeterminate ed accessorie», ben potendo importi denominati come dazi, tasse, imposte o tributi (art. 781 lett. a dir. 28.11.2006 n.
2006/112/CE) confluire nell'imponibile, ove il servizio prestato dall'ente pubblico segua il criterio di economicità, sia prevalentemente rapportato alle utilità ritraibili dal singolo e presenti un collegamento diretto con il costo accessorio;
c. l'irrilevanza di indici reddituali, per tipologie di utenze e fasce territoriale, a fini fiscali, ma limitatamente alla necessità di «redistribuzione agevolativa dei costi».
Convergono, infine, l'interpretazione testuale e sistematica, atteso che:
15 di 26 a. l'espressione «corrispettivo» (art. 2381 TuA) è riconducibile al concetto di compenso della prestazione di un servizio sotteso all'art. 45 lett. b d.P.R. cit.;
b. l'art. 2381 TuA riconduce ad equilibrio sinallagmatico la prestazione del servizio e l'importo dovuto per la tariffa integrata ambientale commisurandolo al volume di rifiuti prodotti dal locale o dall'area posseduta o detenuta, mentre l'art. 49 d. lgs. 1997 n. 22 associava il prelievo alla mera disponibilità dell'immobile.
3.3.
Secondo («2. Non ritrattabile un trattamento acconsentito e praticato per Parte_1 vent'anni. Decadenza dal potere impositivo e illegittimità di un mutamento a ritroso del comportamento impositivo») la controparte è decaduta dalla potestà impositiva (art. 1161 l.
27.12.2006 n. 296: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni»; art. 71 d. lgs. 15.11.1993 n. 507).
Inoltre, avrebbe esplicitamente ammesso che il prelievo della TiA-2 per il 2012 (avviso
20.9.2016 n. 1556) è indebito nel momento in cui ha risposto alla denuncia del 18.1.1997 accordandole un esonero in data 24.2.1997. In particolare:
- (doc. 9 att.) denuncia una superficie globale (m2 11.104), una superficie Parte_1
produttiva di rifiuti urbani e, quindi, tassabile (m2 807), una superficie residua produttiva di rifiuti speciali non urbani e, quindi, non tassabile (m2 10.297);
- il risponde trasmettendo la richiesta di detassazione all'Ufficio competente («Settore CP_1
Risorse e Tutela Ambientale») per l'accertamento della natura e delle modalità di smaltimento dei rifiuti asseritamente speciali (doc. 10 att.);
- esaurita l'istruttoria, il comunica alla contribuente l'iscrizione a ruolo della sola CP_1 superficie indicata come tassabile (m2 807) e la detassazione dell'ulteriore superficie (m2
10.297).
16 di 26 La su esposta natura extratributaria della tariffa preclude l'applicazione degli artt. 1161 l.
27.12.2006 n. 296 e 71 d. lgs. 15.11.1993 n. 507; quindi, non è configurabile una decadenza della convenuta né una rinuncia tacita al credito.
Quando il Comune di riconosce la minor superficie tassabile (24.2.1997) vige il d.lgs. CP_1
15.11.1993 n. 507 (cd. TarSu) e alla data dell'1.1.2012 il quadro normativo è già mutato diverse volte (art. 49 d.lgs.
5.2.1997 n. 22; art. 33 l. 23.12.1999 n. 488; art. 238 TuA); all'epoca dell'iscrizione a ruolo le parti non potevano prevedere la riforma del d.lgs.
3.4.2006 n. 152 che, come già rilevato, ha comportato una forte discontinuità tra le prestazioni patrimoniali (TiA-1 e
TiA-2), la prima, tributaria (art. 49 d.lgs.
5.2.1997 n. 22), la seconda extratributaria (art. 238
TuA), né, a fortiori, avrebbero voluto e potuto derogare la disciplina regolamentare emanata dopo anni dal Consiglio Comunale con delibera 28.6.2010 n. 42.
Conseguentemente, non è configurabile né un accordo di fonte contrattuale per un diverso regolamento della prestazione del servizio né un affidamento di Parte_1 nell'immutabilità della superficie potenzialmente produttiva di rifiuti urbani. È assorbita, perciò,
l'eventuale questione della validità e dell'opponibilità di una deroga non mediata dalla previa delibera del Consiglio Comunale.
3.4.
Il ha adottato la tariffa integrata ambientale (TiA-2) con delibera Controparte_1 consiliare 28.6.2010 n. 42 (doc. p conv.; all. 2 sub doc. O conv.) nel termine stabilito dall'art. 52 quater d.l. 30.12.2008 n. 208 («Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»), passando dalla TiA-1 alla TiA-2 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 9). Ne discende l'applicabilità della disciplina introdotta dall'art. 238 TuA come interpretata dall'art. 1433 d.l.
31.5.2020 n. 78, inclusa la soggezione della tariffa all'imposta sul valore aggiunto, che è dovuta per le prestazioni onerose di servizi «quale ne sia la fonte» (artt. 1, 3, 42-3 d.P.R. 26.10.1972 n.
633; CC SU 7.5.2020 n. 8631; CC V 28.8.2020 n. 18013; CC V 1.6.2021 n. 15288), con conseguente rigetto del settimo motivo di opposizione (7. Non dovuta l'iva»).
4.
Il terzo («3. L'obbligo comunitario di provvedere in proprio per i rifiuti speciali non lascia spazio per oneri ulteriori») il quarto («4. Non assimilabili gli imballaggi terziari e quelli
17 di 26 secondari da commercio all'ingrosso») ed il quinto («5. Incompatibile ogni addebito anche a fronte dell'art. 1952-e) del d.lgs. 152/06») motivo di opposizione, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
sostiene che dal 24.2.1997 garantisce a sue spese l'avvio al recupero o allo Parte_1 smaltimento dei propri rifiuti speciali secondo il principio «chi inquina paga» formalizzato per la prima volta dall'art. 11 dir. 16.6.1975 n. 75/442/CEE («conformemente al principio “chi inquina paga” il costo dello smaltimento dei rifiuti, detratto l'importo della loro eventuale valorizzazione, deve essere sostenuto;
dal detentore che consegni i rifiuti a un raccoglitore o ad un'impresa di cui all'articolo 8; e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti»); quindi, non ha fruito del servizio pubblico.
Deduce, inoltre, che gli imballaggi smaltiti a proprie cure sono imballaggi terziari producendo: a.
l'attestazione di Ricicla 3000 s.r.l. per l'anno 2012 (doc. 13 att.) del recupero di imballaggi in carta e cartone (kg 85.820), legno (kg 32.000), ferro e acciaio (kg 3.850) e materiale misto (kg
139.580); b. l'attestazione di per l'anno 2012 (doc. 14 att.) del recupero di scarti Parte_4 inutilizzabili per il consumo e la trasformazione (kg 52.670).
L'art. 2181 TuA, riproducendo pedissequamente l'art. 351 d. lgs.
5.2.1997 n. 22, classifica l'imballaggio, ossia «il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e
a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo» (lett. a) in:
- primario o per la vendita (lett. b: «imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore»);
- multiplo o secondario (lett. c: «imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche»);
- per il trasporto o terziario (lett. d: «imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei»).
18 di 26 Il successivo art. 2262, al pari del previgente art. 432 d. lgs.
5.2.1997 n. 22 («A decorrere dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata»), vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani e consente il conferimento degli imballaggi secondari in pubblica raccolta differenziata, se attiva («Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma
4», secondo cui «gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari
e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo
195, comma 2, lettera e)»).
Gli imballaggi terziari, quindi, non sono assimilabili ai rifiuti urbani (cfr. CC V 4.4.2012 n.
5377).
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi (art. 1841 TuA).
Secondo l'art. 1842 lett. b TuA si considerano urbani i rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani dal regolamento comunale ex art. 1982 lett. g TuA («I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: […] g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo
195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c)
e d)») secondo i criteri di cui all'art. 1952 lett. e TuA («Sono inoltre di competenza dello Stato: […]
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani») e nell'osservanza dell'art. 1842 lett. c-d TuA («Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
19 di 26 luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità
e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua»).
Il regolamento per l'applicazione della tariffa integrata ambientale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel comune di (nel prosieguo: reg. TiA-2): CP_1
a. esclude dall'applicazione della tariffa i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti pericolosi (art. 24);
b. rinvia per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani al regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati dell di Controparte_6 CP_1 approvato con delibera 27.11.2006 (nel prosieguo reg. RsU, di cui è pacifica l'identità di contenuto con il regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dall' sub doc. 6 sub all. O conv.), i cui artt. Controparte_7 CP_1
10-11 escludono dai rifiuti assimilati gli imballaggi terziari (art. 101: «Sono assimilati agli urbani, se rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi art. 11 e 12, laddove non ne sia esclusa per legge l'assimilabilità, i rifiuti speciali ricadenti nelle seguenti categorie: a. rifiuti provenienti da attività commerciali;
b. rifiuti provenienti da attività di servizio, da enti economici e non economici pubblici e privati, da istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative, da servizi scolastici e loro pertinenze
[…]»; art. 111: «Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 10 che: […] c. non sono costituiti da rifiuti di imballaggi terziari. Gli imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a recupero»). Ne discende che solo gli imballaggi terziari e secondari sono assimilati ai rifiuti urbani in ragione della disponibilità della raccolta differenziata.
La penultima parte dell'art. 1952 lett. e TuA, nel testo modificato dal d. lgs. 16.1.2008 n. 4, prevede che «per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione».
L'inciso è stato abrogato dall'art. 1446 d.l.
6.12.2011 n. 201 (ult. pt.: «all'articolo 195, comma
2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da “Ai rifiuti
20 di 26 assimilati” fino a “la predetta tariffazione”»), convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011
n. 214, a sua volta abrogato dall'art. 1704 l. 27.12.2013 n. 147, con conseguente reviviscenza della norma fino all'intera abrogazione dell'art. 1952 lett. e TuA (art. 123 lett. a d.lgs.
3.9.2020 n. 116). Alla data dell'adozione del regolamento comunale sulla TiA-2, quindi, era vigente ed è stato attuato dal suo art. 24 («Sono esclusi dall'applicazione della tariffa tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi»); non lo era, invece, nell'intero corso dell'anno in esame (2012).
La TiA-2 è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, aperti o non al pubblico e quale ne sia la destinazione, produttivi di rifiuti urbani (art. 23811 TuA).
L'art. 23810 TuA («Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi») ne ammette una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero dal produttore, inclusi, quindi, gli imballaggi secondari (art. 22 reg. TiA-2; art. 111 reg. RsU).
In conformità l'art. 114 reg. TiA-2 stabilisce in favore degli utenti non domestici che comprovino l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani (inclusi gli imballaggi secondari) le riduzioni indicate nell'allegato E, applicabili in ispecie alla quota variabile della tariffa, ossia la quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione (art. 4).
L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo secondo aliquote crescenti del recupero rapportate alla produzione globale definita dalla quota variabile (cfr. all. E), previa richiesta annuale del produttore corredata da documenti comprovanti il totale dei rifiuti prodotti nel locale, la parte avviata al recupero e le attestazioni del conferitario.
In caso di contestuale produzione nei locali e/o nelle aree non domestiche di rifiuti urbani e di rifiuti speciali «in quantità significativa», la relativa superficie è ridotta secondo i parametri dell'allegato D (art. 85 reg. TiA-2). La riduzione è accordata su richiesta di parte, previa istruttoria tecnica e a condizione della prova del quantitativo dei rifiuti speciali prodotti e del loro smaltimento da parte di soggetto abilitato (art. 87 reg. TiA-2).
L'art. 87 reg. TiA-2 prevede un beneficio analogo alla detassazione disposta per la TarSu dall'art. 623 d.lgs. 15.11.1993 n. 507 («Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»), che la giurisprudenza
(CC V 29.7.2024 n. 21146) ha esaminato nell'ambito di una fattispecie similare di lavorazione di
21 di 26 plichi di merce autotrasporta produttivi di rifiuti vari, giungendo a conclusioni che suffragano i superiori rilievi sull'esigibilità della tariffa in caso di rifiuti promiscui. In particolare, la Corte di
Cassazione ha affermato che:
a. l'esclusione dalla TarSu concerne la sola «parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali» (CC V 15.12.2015 n. 4793; CC V 13.9.2017 n.
21250; CC I 23.1.2024 n. 2268);
b. l'inciso «di regola» indica l'ordinarietà della produzione del rifiuto, vale a dire ciò che abitualmente, di consueto, si forma, quindi, è compatibile con la produzione di soli rifiuti speciali sulla parte di superfice dedicata e non è equivalente alla previsione per la TaRi (art. 1649 l. 27.12.2013 n. 147) della formazione prevalente e continuativa del rifiuto, ossia preponderante e ininterrotta, non solo meramente abituale;
c. il richiamo alla struttura e alla destinazione del locale riflette l'ordinaria modalità di fruizione dell'immobile tassato;
d. l'esenzione non opera per tipologie di locali, ma per parti di superfici, laddove un edificio «è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (cfr. CC V 12.7.2022 n. 21957);
e. la produzione di imballaggi terziari congiunta alla produzione di ulteriori rifiuti assimilati non consente la detassazione totale e la tassa è dovuta a prescindere dalla fruizione del servizio
(CC V 15.1.2019 n. 703) e ciò rende inconferente ai fini dell'art. 623 d. lgs. cit. la prevalenza del rifiuto speciale (imballaggio terziario);
f. la norma secondaria può prevedere la congrua riduzione della tassa applicata all'intera area in cui si producono imballaggi terziari, poiché evita che il contribuente onerato dello smaltimento in proprio de rifiuti speciali debba sostenere l'ulteriore costo della tassazione, rendendosi, perciò, equivalente alla riduzione della superficie tassabile;
g. l'equivalenza dell'agevolazione tariffaria alla detassazione contempera la tutela dell'ambiente, il funzionamento del mercato e la concorrenza (già CC V 10.4.2019 n. 10014) ed è compatibile con il principio «chi inquina paga», cui non osta il computo fondato sulla superficie occupata (CG GS 24.6.2008, C-188/07, Commune de Mesquer; CG II 16.7.2009, C-
254/08, CC V 3.12.2019 n. 31461; CC V 2.8.2023 n. 23584). Parte_3
In una fattispecie sovrapponibile al caso in esame la Corte di Cassazione (CC V 28.8.2024 n.
23228) ha esaminato la disciplina della TaRi (art. 1649 l. 27.12.2013 n. 147), rilevando che:
22 di 26 a. l'Amministrazione deve provare la fonte dell'obbligazione, ma è onere del debitore provare le condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile (CC V 15.5.2019 n.
12979), poiché la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti comporta una presunzione iuris tantum di produttività della superficie (per tutte CC V 7.7.2022 n. 21490);
b. gli imballaggi secondari non diventano rifiuti speciali per la loro origine nel commercio all'ingrosso, derivando la diversificazione degli imballaggi presenti nei locali aziendali
(primari, secondari e terziari) dalla loro specifica natura (CC V 23.2.2024 n. 4915);
c. incombe sull'impresa l'onere di rendere all'amministrazione comunale i dati relativi alle parti non imponibili delle aree occupate nonché uno strumentale onere di informazione (ex pluribus
CC V 18.1.2012; CC V 10.4,2019 nn. 10009, 10010, 10011, 10012, 10014 e 10015; CC V
28.3.2023 nn. 8753 e 8754) e di documentazione delle specifiche condizioni dell'occupante
(CC VI-5 28.4.2021 n. 11130; CC V 27.1.2022 n. 2373);
d. la prova della produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati e smaltiti autonomamente con ricorso a imprese abilitate non esenta chi occupi nel comune superfici compatibili con comportamenti inquinanti, dal pagamento dell'intera quota fissa della tassa, volta – come per la TiA-2 (art. 2384 TuA) – a finanziare i costi essenziali di investimento e del servizio sostenuti dal gestore nell'interesse dell'intera collettività, a prescindere dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché apprestato e messo a disposizione della collettività (CC V 15.5.2024 n.
13455). Sarebbe, quindi, illogico esentare dalla quota fissa un'impresa che, per conferire al servizio pubblico una parte dei rifiuti prodotti (derivanti da uffici e servizi), ritrae un'utilità dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti;
e. il diritto alla riduzione sottende l'accertamento specifico che il servizio di raccolta, istituito e attivato, non sia reso nell'area di esercizio dell'impresa.
sostiene che i rifiuti che si accumulano nelle aree di rivendita si formano Parte_1 sulle superfici destinate sia al ricevimento della merce sia alla loro esposizione su bancali da cui il cliente la preleva lasciando gli involucri esterni serviti per il trasporto, come statuito
Commissione Tributaria Provinciale di con la sentenza 27.11.2017 n. 866/1/17, CP_1 riformata per carenza di giurisdizione del giudice tributario (doc. a att.). Deduce, inoltre,
l'irrilevanza di un'eventuale produzione di imballaggi secondari.
In disparte il rilievo per cui l'annullamento della sentenza con rinvio preclude la formazione del giudicato, i codici merceologici (CER) indicati nelle attestazioni di Ricicla s.r.l. e Parte_4
23 di 26 (doc. 13-14 att.) identificano la composizione degli imballaggi smaltiti, ma non consentono di stabilirne la natura di imballaggi primari, secondari o terziari, né riportano il totale prodotto dalla superficie.
Pur ipotizzando che gli imballaggi conferiti da Ricicla s.r.l. e siano solo terziari, il Parte_4 loro conferimento non esclude che la superficie produca rifiuti assimilati, come indirettamente confermato dalla richiesta di di riduzione della TaRi presentata nel 2017 (doc. Parte_1
3 conv. in allegato alle controdeduzioni con appello incidentale di;
al contrario, la CP_2 necessaria presenza umana in loco fa presumere la produzione di rifiuti urbani e assimilati.
non ha adempiuto l'onere informativo e procedurale di cui agli artt. 87 e 114 Parte_1
reg. TiA-2. Neppure in questa sede, inoltre, ha dato prova:
a. di aver prodotto sulla superficie tassata solo rifiuti speciali che la esentino dalla prestazione
(art. 1952 lett. e TuA o art. 623 d.lgs. 15.11.1993 n. 507, invocata da Parte_1
sull'assunto della sua applicabilità alla TiA-1 e, per transizione, alla TiA-2; art. 87 reg. TiA-2);
b. di aver avviato rifiuti assimilati in voluti corrispondenti alle aliquote di riduzione della quota variabile della tariffa (art. 23810 TuA: art. 114 reg. TiA e all. E);
c. dell'indisponibilità della racconta differenziata, la cui attivazione è incontroversa e notoria in ambito regionale (sul notorio ristretto cfr. CC II 6.3.2017 n. 5530).
Deve, quindi, ritenersi che abbia fruito o potuto fruire del servizio reso dal gestore, con conseguenti rigetto dell'ottavo motivo di opposizione («Mancata (e impossibile) prova di un qualunque servizio»), assorbimento dell'undicesimo («Conflitto, in subordine, con norme europee su concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale») e dei residui profili di illegittimità costituzionale con il decimo motivo di opposizione.
5.
Il sesto motivo di opposizione («Inapplicabili le paradossali pretese per sanzioni e interessi»)
è infondato, poiché non ha adempiuto l'onere informativo e procedurale di cui Parte_1 agli artt. 87 e 114 reg. TiA-2 né ha provato le condizioni per fruire della riduzione della superficie o della tariffa;
quindi, la sanzione e gli interessi applicati sono dovuti (art. 173-4 reg. TiA-2).
6.
Con l'avviso di accertamento 20.9.2016 n. 1556 chiede a il CP_2 Pt_1 Parte_1 pagamento della TiA-2 per la superficie già dichiarata di uffici e servizi (m2 807) e riclassificata come ipermercato di generi misti, applicando la tariffa fissa di € 2,9772, la tariffa variabile di €
24 di 26 4,5431 secondo la classe tariffaria 28 (all. 2 reg. TiA-2) e l'addizionale provinciale (5%) sul totale di € 3.560,81 di € 178,04.
Con l'ulteriore avviso 25.11.2016 n. 5133 (doc. 2 att.) accerta una maggior superficie di m2
11.161 e chiede a il pagamento della TiA-2 per la superficie non dichiarata (m2 Parte_1
10.354) e classificata come commercio all'ingrosso, applicando la tariffa fissa di € 0,9632, la tariffa variabile di € 1,1447 secondo la classe tariffaria 3 (all. 2 reg. TiA-2) e l'addizionale provinciale (5%) sul totale di € 21.825,20 di € 1.091,26.
In data 15.11.2016 (doc. 12 att.) esegue in favore di il pagamento Parte_1 CP_2 agevolato di € 4.690,28 intimatogli con l'avviso di accertamento 20.9.2016 n. 1556.
Con il nono motivo di opposizione («Restituzione di quanto pagato in sovrappiù per inquadramento in categoria poi corretta») lamenta l'applicazione alla Parte_1 superficie di m2 807 della classe tariffaria n. 28, anziché della classe n. 3 (citazione, p. 24: «Se ai mq 807 degli uffici si applica la tariffa intera di € 2,10792 (che è la categoria 3) mentre loro sono 28., con l'aggiunta del 5% dell'addizionale provinciale, si perviene ad un totale di €
1.786,15. L'importo pagato in sovrappiù ammonta pertanto a € 2.904,13, di cui si rinnova la richiesta di rimborso, già formulata negli atti di primo grado (conclusioni a pag. 31 e precedente pagina 25 del ricorso introduttivo, nonché paragrafo 11 della memoria del 8.11.17)»).
non indica le ragioni della diversa classificazione, che non si concilia con il suo CP_2 ripetuto rilievo dell'esercizio da parte di di vendita all'ingrosso né con la Parte_1 destinazione delle singole superfici, dichiarata dall'impresa il 18.1.1997 (doc. 10 att., p. 3: uffici, servizi ricevimento merci, cassaforte, uscite di sicurezza e corridoi, sala ristoro, uffici soppalco, spogliatoi e servizi soppalco, archivio) e non contestata dalla convenuta. Nessun elemento assertivo e probatorio, quindi, suffraga l'applicazione della classe tariffaria maggiormente onerosa, con conseguente accoglimento della domanda di restituzione del maggior pagamento di
€ 2.904,13 oltre interessi ex art. 12844 c.c. dal pagamento al soddisfo (cfr. CC I 20.7.2025 n.
21806).
7.
Valutate la soccombenza reciproca ma prevalente di in ragione del minor Parte_1 credito accertato e l'obiettiva controvertibilità di talune questioni, affrontate organicamente dalla giurisprudenza perlopiù in corso di causa, le spese processuali sono compensate di un terzo e regolate, per il residuo, secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore della
25 di 26 controversia, la natura documentale dell'istruttoria, le prestazioni difensive rese e l'indicizzazione dei documenti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione:
1- accertato il minor credito di € 1.786,00, revoca l'avviso 20.9.2016 n. 1556 e, dato atto dell'intero pagamento di dichiara tenuta e condanna al Parte_1 CP_2 pagamento in favore di di € 2.904,13 oltre interessi ex art. 12844 c.c. Parte_1 dall'esborso al soddisfo;
2- conferma l'avviso di accertamento 25.11.2016 n. 51333;
3- dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della quota residua, liquidandole per l'intero in € 6.839,30 CP_2 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 13 settembre 2025
Il Giudice
Martina Grandi
26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1959/2023 promossa da:
c.f. ) con l'avv. ALFREDO SARDELLA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
c.f. ) con l'avv. TOMMASO TOMMESANI CP_2 P.IVA_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali: in via pregiudiziale, considerato che la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs.
152/06, come concretamente disciplinata da tale norma e dal regolamento comunale in vigore nel 2012, e come praticamente applicata attraverso l'avviso n. 5133 del 23.11.16, ha effettiva natura tributaria, presentandosi come prestazione patrimoniale imposta e non come corrispettivo suscettibile di pattuizione per un servizio liberamente richiesto e prestato, e constatato il proprio difetto di giurisdizione difformemente da quanto ritenuto dal giudice a quo nella sentenza della
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna n. 63/1/23, sollevare
d'ufficio conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 593 della legge 69/09; nel merito, in via preliminare, dichiarare che un regime di esenzione rivendicato fin dalla dichiarazione delle superfici, non rettificato e anzi espressamente consentito, nonché condiviso per tutto un ventennio, senza prestazione di alcun servizio pubblico, non può essere mutato per il passato ma semmai solo per l'avvenire, nel merito, sul piano probatorio, dichiarare infondata e illegittima la pretesa avanzata con l'avviso n. 5133 del 23.11.16, in primo luogo per difetto di prova di un qualsiasi servizio, prova persino impossibile finché è durato il regime di esenzione condiviso e praticato dal 1997 al 2016, e neppure sopperibile a ritroso dato che anche per il
2012 ha comunque dovuto provvedere in proprio il produttore dei rifiuti, nel merito sostanziale della pretesa, dichiarare che, a differenza della superficie di mq 807 adibita a uffici e servizi, le ulteriori superfici calcolate da in mq 10.354 non sono imponibili né suscettibili di pretesa CP_2 alcuna, perché vi si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali costituiti per lo più da imballaggi terziari, e da una eventuale componente marginale di imballaggi secondari da commercio all'ingrosso, che l'operatore economico ha l'obbligo di avviare a recupero o smaltimento a proprie spese all'infuori della privativa comunale, e di conseguenza dichiarare la illegittimità della pretesa per il 2012 avanzata con l'avviso n. 5133 del 23.11.16, dichiarare in ogni caso illegittimi e non dovuti gli importi per iva, sanzioni e interessi, condannare il
[...]
e , in persona dei rispettivi rappresentanti legali, a rimborsare, in solido tra CP_1 CP_2 loro o ciascuno per quanto di ragione, l'importo di € 2.904,13 pagato in sovrappiù il 15.11.16 sulla superficie di mq 807 adibita ad uffici a seguito dell'avviso n. 1556 del 9.09.16, pervenuto il
20.09.16, che, applicando per la prima volta la tariffa dei supermercati, pretendeva la somma di
€ 4.690,28, ed è stato invece sostituito dall'avviso in rettifica n. 5133 del 23.11.16, pervenuto il
25.11.16, che ha riclassificato tale superficie nell'abituale categoria del commercio all'ingrosso, con gli interessi di legge dal pagamento al saldo, condannare il , Controparte_3 in persona dei rispettivi rappresentanti legali, a rifondere, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, le spese e competenze del giudizio, nonché relativi accessori per iva e contributo previdenziale, previo, occorrendo, rinvio alla Corte Costituzionale, a norma dell'art.
23 della legge n. 87 del 11.03.53, delle questioni di illegittimità costituzionale,
- degli artt. 2381 del d.lgs. 152/06 e 1433 della legge 78-122/10, ove interpretati nel senso di demandare al giudice ordinario le controversie relative a una tariffa rifiuti ancora basata su
2 di 26 determinazioni autoritative di natura tributaria connesse a privative comunali (estranee all'ambito dei servizi pubblici essenziali) per il solo fatto della occupazione di superfici, e non in virtù di una effettiva prestazione di servizio liberamente richiesto ed espletato in condizioni di concorrenzialità sui quantitativi concretamente conferiti, per contrasto con gli artt. 25, 108, 41 e
43 della Costituzione,
- degli artt. 62 del d.lgs. 507/93 e 2381 del d.lgs. 152/06 ove interpretati nel senso di legittimare
l'applicazione della imposizione sui rifiuti anche in assenza di servizio pubblico per disposto normativo, in aggiunta all'onere di provvedere al recupero o allo smaltimento posto direttamente a carico dei produttori e degli utilizzatori, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 43,
53, 76, 97 e 117 della Costituzione, e previo, occorrendo, rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato del 25.03.57 sul
Funzionamento dell'Unione Europea nel testo consolidato con le modifiche apportate a Lisbona il 13.12.07, perché stabilisca se le norme europee su concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale di cui agli artt. 56, 59, 101, 103, 106, 113, 119, 120, 1912 del Trattato, nonché le norme dettate nelle direttive comunitarie su rifiuti, imballaggi e servizi, tra cui, in particolare,
l'art. 14 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19.11.08, e gli artt. 1, 7 e 15 della direttiva del Parlamento Europeo n. 94/62 del 20.12.94 come modificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 2004/12, si debbano interpretare nel senso che, laddove gli operatori economici siano tenuti a provvedere a proprie spese al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali in genere, e in particolare degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non provenienti da commercianti al dettaglio, senza poter far capo al servizio pubblico, e siano altresì vincolati a partecipare al Conai Consorzio Nazionale
Imballaggi corrispondendo il relativo contributo, non consentano a uno Stato membro di imporre ulteriori prelievi connessi alla privativa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
La parte convenuta come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, in via pregiudiziale
- respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione;
Parte_1
- respingere le richieste di rinvio alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Parte_1
Giustizia dell'Unione Europea;
merito
3 di 26 - respingere le domande attoree, confermando la correttezza dell'avviso n. 5133 del CP_2
23.11.2016 (anche con riferimento ad IVA, interessi e sanzioni);
- condannare alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. Parte_1
13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m.
10.03.2014 n. 55 in caso delle modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all'interno dell'atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (se dovuta e nella percentuale da applicare al momento del pagamento) relativi al presente procedimento e successivi occorrendi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 2.3.2023 già Parte_1 Parte_2 riassume nei confronti del e di l'opposizione agli avvisi di Controparte_1 CP_2 accertamento 20.9.2016 n. 1556 e 25.11.2016 n. 51333 definita dalla Commissione tributaria regionale di OL con sentenza 10.1.2023 n. 63 che, in riforma parziale della sentenza della
Commissione tributaria provinciale di 27.11.2017 n. 866/1/17, declina la propria CP_1 giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto la tariffa ambientale integrata asseritamente dovuta per l'anno duemiladodici (2012).
Il 18.1.1997 denuncia al l'occupazione di suolo Parte_1 CP_1 CP_1 pubblico dal 26.11.1996 in via Virgilio n. 51 (m2 11.104) distinguendo uffici e servizi (m2 807) dalla superficie residua (m2 10.297) e chiede (doc.
9-10 att.) la detassazione della seconda, poiché produttiva di rifiuti speciali autonomamente smaltiti dall'impresa.
Il 24.2.1997 (doc. 11 att.) il Comune accoglie la richiesta sottoponendo a tassazione solo l'area degli uffici e servizi (m2 807).
Con avviso 20.9.2016 n. 1556 (doc. 1 att.) chiede a il pagamento CP_2 Parte_1 di € 4.096,93 a titolo di tariffa integrata ambientale (TiA-2) per l'anno 2012 della superficie già dichiarata (m2 807).
4 di 26 L'avviso è rettificato in data 25.11.2016 (n. 51333) con l'estensione della superficie tassabile
(m2 10.354) e l'intimazione di pagamento di ulteriori € 28.928,32.
Seguono gli avvisi di accertamento in rettifica 22.9.2016 nn. 1557, 1558 e 1559 di ulteriori imposte non versate (doc. 3, 5 e 7 att.), segnatamente il tributo comunale sui rifiuti e servizi
(TaReS) per l'anno duemilatredici (2013; € 4.239,71), la tassa sui rifiuti (TaRi) per gli anni duemilaquattordici (2014; € 4.514,84) e duemilaquindici (2015; € 4.622,21).
Con sentenza 27.11.2017 n. 866/1/17 (doc. a att.) la Controparte_4 annulla gli avvisi accertamento. In sua parziale riforma la Commissione tributaria
[...] regionale di OL (sent. 10.1.2023 n. 63: doc. b att.):
a. rigetta il ricorso del avverso l'annullamento degli avvisi 22.9.2016 nn. Controparte_1
1557, 1558 e 1559 aventi ad oggetto il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TaReS) e la tassa sui rifiuti (TaRi);
b. declina la giurisdizione sull'opposizione all'avviso 20.9.2016 n. 1556 avente ad oggetto la tariffa integrata ambientale (TiA-2).
Dei convenuti si costituisce solo chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
La causa, istruita con documenti, è posta in decisione il 9.9.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
1.
Il primo («1. Conflitto di giurisdizione trattandosi di Tia per nulla patrimoniale o corrispettiva») e il decimo motivo di opposizione («Subordinate questioni di costituzionalità: distoglimento dal giudice naturale e pretesa priva di causa in assenza/divieto di servizio») vanno disattesi, essendosi formato il giudicato interno sulla giurisdizione ordinaria, con conseguente irrilevanza della prima questione di legittimità costituzionale prospettata da Parte_1
La Commissione tributaria regionale di OL ha parzialmente annullato la sentenza della
Commissione tributaria provinciale assegnando un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sua pronuncia per la riassunzione della causa di fronte al giudice ordinario.
La fattispecie in esame non è regolata né dall'art. 59 d. l.gs. 31.12.1992 n. 546 né dall'art. 353
c.p.c. vigente ratione temporis, disciplinanti la diversa ipotesi di dichiarazione in appello della giurisdizione tributaria o ordinaria negata dal giudice tributario o ordinario e di conseguente annullamento della sentenza con rinvio della causa al giudice tributario o ordinario al fine di assicurare il doppio grado di giurisdizione.
5 di 26 Nel caso di cui agli artt. 59 d. l.gs. 31.12.1992 n. 546 e 353 c.p.c. il giudice del rinvio non può proporre regolamento d'ufficio, ma è tenuto a statuire sulla domanda, poiché solo il giudice ad quem, a fronte della declinatoria di giurisdizione del giudice a quo e alla susseguente translatio iudicii, può rimettere d'ufficio la questione di giurisdizione alle sezioni unite sino alla prima udienza di trattazione (CC SU 16.12.2015 n. 3025 sull'art. 353 c.p.c.; CC SU 14.1.2022 n. 108 sull'art. 59 d. l.gs. 31.12.1992 n. 546). In particolare:
a. ove la sentenza del giudice d'appello che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario o tributario negata dal primo giudice ordinario o tributario, non sia oggetto di ricorso per cassazione, la preclusione scaturente dal giudicato interno osta al riesame della questione nell'ulteriore corso del processo riassunto e rende inammissibile la successiva impugnazione diretta a riproporla;
b. il regolamento di giurisdizione d'ufficio è uno strumento volto a comporre un potenziale conflitto negativo di giurisdizione, che non è configurabile, invece, tra il giudice di primo grado che abbia erroneamente declinato la propria giurisdizione e il giudice d'appello che, in riforma della sua decisione, gli abbia rimesso la causa.
Quindi, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare la domanda sull'assunto di essere dotato di giurisdizione in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia del giudice d'appello.
Nel caso di specie (declinatoria della giurisdizione da parte del giudice dell'appello) è configurabile una forma peculiare di translatio iudicii, ove la particolarità risiede nella diversità di grado del giudice a quo e del giudice ad quem e si riflette nella preclusione del giudicato interno esplicito formatosi sulla giurisdizione, non avendo proposto ricorso per Controparte_5 cassazione avverso la sentenza d'appello del giudice speciale per ragioni di giurisdizione (art. 3621 c.p.c.; art. 62 d. lgs. 31.12.1992 n. 546). Un eventuale regolamento d'ufficio di giurisdizione
(art. 593 l. 18.6.2009 n. 69 («Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito.
Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione») sarebbe, quindi, inammissibile.
L'art. 591-2 d. lgs. l. 18.6.2009 n. 69, che non specifica testualmente il grado processuale in cui il giudice a quo può declinare la giurisdizione indicando il giudice ad quem («Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio
6 di 26 difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile»), codifica il principio della translatio iudicii, dissipando i dubbi emersi sull'efficacia esterna della pronuncia resa in sede di regolamento di giurisdizione dalla Corte di cassazione a sezioni unite, che afferma espressamente (co. 1), e sulla conservazione degli effetti della domanda, che riconosce attribuendo efficacia sanante all'atto di prosecuzione della causa, che non è propriamente una riassunzione, ma una domanda autonoma, proponibile non dal momento della comunicazione o dal deposito della decisione sulla giurisdizione, bensì dal suo passaggio in giudicato (co. 2: «Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1 (declinatoria del giudice adito), la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile»).
Diversamente opinando, ossia ritenendo necessaria la condizione dell'identità di grado non indicata dall'art. 59 d. lgs. l. 18.6.2009 n. 69, la sua interpretazione non sarebbe conforme alla
Costituzione, poiché derogherebbe ad un principio la cui portata generale è stata, invece, reiteratamente affermata dalla Corte costituzionale (C. Cost. 12.3.2007 n. 77; C. Cost. 30.7.2009
n. 257). La domanda, quindi, conserva la propria efficacia, ma il giudicato interno esplicito formatosi sulla giurisdizione preclude un regolamento d'ufficio, non avendo Controparte_5 proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello del giudice speciale per ragioni di giurisdizione (art. 3621 c.p.c.; art. 62 d. lgs. 31.12.1992 n. 546).
2.
7 di 26 L'esame degli ulteriori motivi di opposizione rende necessario un preliminare inquadramento dell'evoluzione normativa della disciplina applicabile.
Il r.d. 14.9.1931 n. 1175 istituisce il corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (artt. 268-272).
La l. 20.3.1941 n. 366 ne riforma interamente la disciplina (art. 271) sostituendo al corrispettivo la tassa («La sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, come appresso: SEZIONE II. – Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni»).
Il d.P.R. 10.9.1982 n. 915, nel modificarla ulteriormente (art. 21), distingue i rifiuti in urbani e speciali e demanda la raccolta dei secondi ai loro produttori prevedendo una detassazione parziale della superficie (art. 2702: «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia»).
Il d.lgs. 15.11.1993 n. 507 istituisce la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
(art. 58 ss.), cd. TarSu, e abroga (art. 80), salva la disciplina transitoria (art. 792-6), gli artt. 268-
271 r.g. 14.9.1931 n. 1175 ss.mm. Conserva l'esclusione dalla tassa della parte di superficie produttiva di rifiuti speciali (art. 623: «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta»).
Il d.lgs.
5.2.1997 n. 22 sopprime la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TarSu) abrogando la disciplina previgente (art. 49: «(Istituzione della tariffa). 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1999 […]. 5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del
8 di 26 Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento. 16. In via sperimentale i
Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1») e istituisce la tariffa di igiene ambientale (cd. TiA-1).
Con d.P.R. 27.4.1999 n. 158 («Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani»), attuativo dell'art. 495 d.lgs.
5.2.1997 n. 22, è introdotto un regime transitorio, il cui termine è successivamente prorogato (art. 33 l. 23.12.1999 n. 488: «1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: “dal 1 gennaio
2000 “sono sostituite dalle seguenti: “dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma
2”. 2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16»).
Benché la TiA-1 sia definita dalla giurisprudenza mera variante della cd. TarSu (cfr. CC V
9.3.2012 n. 3576; CC V 25.5.2016 n. 10787), l'art. 49 d.lgs.
5.2.1997 n. 22 non prevede la riduzione della superficie tassabile in cui siano prodotti rifiuti assimilati, ma una riduzione della tassa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero dal produttore (co. 14:
«Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi»).
Il d.lgs.
3.4.2006 n. 152 (TuA) modifica l'art. 49 d.lgs.
5.2.1997 n. 22 (art. 2381) e abroga l'intero decreto (art. 2641 lett. i) sostituendo la tariffa di igiene ambientale (cd. TiA-1) con la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (cd. TiA-2), definita come il «corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani» («1. Chiunque possegga
o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo
9 di 26 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11)»).
In forma del tutto sovrapponibile all'art. 49 d.lgs.
5.2.1997 n. 22 (TiA-1) l'art. 238 TuA ammette una riduzione della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero dal produttore (co. 10: «Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi»).
Prevede, inoltre, una disciplina intertemporale disponendo l'ultrattività dei regolamenti in vigore
(co. 11: «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»; co. 6: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque
l'assenza di oneri per le autorità interessate»; art. 2641 lett. i: «Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbra
1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto»).
Al momento dell'istituzione della TiA-2 non è scaduto il termine del regime transitorio stabilito dall'art. 111 d.P.R. 27.4.1999 n. 158 (attuativo dell'art. 495 d. lgs.
5.2.1997 n. 22), termine cui l'art. 33 l. 23.12.1999 n. 488, modificando l'art. 491 d. lgs.
5.2.1997 n. 22, associa l'abolizione della TarSu. Sono, quindi, contemporaneamente salvaguardate:
a. le «discipline regolamentari vigenti» sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2386
TuA (art. 23811 TuA);
10 di 26 b. i «provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbra 1997, n. 22 […] sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto» (art. 2641 lett. i TuA); sicché nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 2386 TuA (TiA-2), gli enti comunali possono continuare ad applicare la TarSu, ove non passati già alla TiA-1, o il sistema tariffario, ove già passati, invece, alla TiA-1 (ex plurimis CC V 23.12.2019 n. 34283; CC V
24.9.2024 n. 25520).
Questo sistema variabile è mantenuto fino alla sostituzione della tariffa integrata ambientale
(TiA-2) con il tributo comunale sui servizi (TaRes) ad opera del d.l.
6.12.2011 n. 201 (art. 14) che ristabilisce la detassazione parziale della superficie produttiva di rifiuti speciali (co. 10:
«Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»);
La l. 27.12.2013 n. 147 (art. 1639) sostituisce il tributo comunale sui servizi con la tassa sui rifiuti (TaRi) confermando l'esclusione e modificando il criterio valutativo della formazione dei rifiuti speciali da «di regola» a «in via continuativa e prevalente» (co. 649: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»).
La controversia in esame attiene alla tariffa integrata ambientale (TiA-2).
3.
11 di 26 Il secondo («2. Non ritrattabile un trattamento acconsentito e praticato per vent'anni.
Decadenza dal potere impositivo e illegittimità di un mutamento a ritroso del comportamento impositivo») ed il settimo motivo di opposizione (7. Non dovuta l'iva») sottendono la questione della natura tributaria o non della prestazione.
3.1.
Dopo aver incidentalmente definito la tariffa di igiene ambientale (TiA-1) come «canone di ritiro dei rifiuti urbani» in «corrispettivo» del servizio (in motivazione CC SU 19.8.2003 n.
12167: «il c.o.s.a.p. è stato concepito […] come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (t.o.s.a.p.)» che sostituisce e, «nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali (canoni di fognatura e di depurazione delle acque, remunerazione dei servizi di pubbliche affissioni e di ritiro dei rifiuti urbani, e così via)», è «disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici»), la giurisprudenza afferma che la prestazione aveva in origine natura tributaria (CC SU 8.3.2006 n. 4895) senza direttamente pronunciarsi sulla sua attuale conformazione. Esclude, invece, la natura tributaria del canone di occupazione del suolo pubblico (CC SU 28.6.2006 n. 14864) e per lo scarico e la depurazione delle acque (CC SU
13.6.2002 n. 8444; CC SU 24.1.2003 n. 1087), individuando nella concessione la fonte del rapporto obbligatorio e non il presupposto del prelievo.
L'art. 1433 d.l. 31.5.2010 n. 78 stabilisce che «le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».
La scelta sottesa all'interpretazione autentica dell'art. 238 TuA è in linea con la tendenza alla defiscalizzazione della finanza locale e al potenziamento del potere dei comuni di regolamentare le proprie entrate istituendone di specifiche aventi natura commutativa (cfr. artt. 62-63 d.lgs.
15.12.1997 n. 446) nonché con la limitazione della giurisdizione tributaria avviata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Cost. 14.3.2008 n. 64, 5.5.2008 n. 130 e 11.2.2010 n. 39) e completata dall'art. 91 lett. a d. lgs. 24.9.2015 n. 156. In particolare:
- l'art. 3 bis1 l.
2.12.2005 n. 248, di conversione del d.l. 30.9.2005 n. 203, aveva integrato il primo comma dell'art. 2 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 («Appartengono alla giurisdizione tributaria
12 di 26 tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale») con l'inciso «comunque denominati» («tributi di ogni genere e specie comunque denominati»)e il secondo comma con la proposizione «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni»;
- la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di entrambe le previsioni del novellato art. 22 d.lgs. 31.12.1992 n. 546, che l'art. 91 lett. a d. lgs. 24.9.2015 n. 156 ha riformulato in conformità alle sentenze 14.3.2008 n. 64 e 11.2.2010 n. 39.
Quindi, ai fini della giurisdizione del giudice speciale permane la prevalenza del carattere tributario di una prestazione sulla sua eventuale diversa denominazione (art. 3 bis1 lett. a l.
2.12.2005 n. 248) e le controversie su prestazioni non necessariamente tributarie sono riattribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 3 bis1 lett. b l.
2.12.2005 n. 248).
Nel definire un regolamento di giurisdizione già proposto in tema le Sezioni Unite della Corte
Civile di Cassazione hanno dato testuale applicazione dell'art. 1433 d.l. 31.5.2010 n. 78, come convertito nella l. 30.7.2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce che le controversie inerenti alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (ridenominata successivamente tariffa integrata ambientale: cd. TIA-2) istituita dall'art. 238 TuA e sorte successivamente al 31.5.2010 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario («Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria») e, poiché lo stringente ed inequivoco tenore letterale dell'art. 1433 d.l. 31.5.2010 n.
78 non ne consente una diversa interpretazione, ne hanno valutato affermativamente la legittimità costituzionale rilevando che:
a. il passaggio da un sistema di fiscalità ad uno fondato sulla corrispettività di una tariffa o di un canone ricade nella discrezionalità politica, economica e fiscale sottesa alla legge (C. Cost.
19.10.2018 n. 188) e non è impedito dalla disciplina comunitaria del servizio di gestione della raccolta rifiuti (CG II 16.7.2009, C-254/08, parr. 47 e 48); Parte_3
13 di 26 b. la legge, nel disciplinare i fondi di un servizio pubblico, può istituire o escludere un rapporto sinallagmatico con il servizio conformando la prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo anziché quale canone o tariffa, con conseguenti affermazione della giurisdizione speciale del giudice tributario e applicazione della disciplina dei tributi (art. 531 Cost.) a prescindere dal nomen iuris della prestazione;
c. per contro, la legge non può definire tributo una prestazione patrimoniale obbligatoria che, per la sua regolamentazione, è strutturata come canone o tariffa, compiendosi altrimenti un'illegittima deroga al canone della giurisdizione del giudice ordinario ex art. 1021 Cost. (C. cost. 19.3.2008 n. 64).
Anteriormente alla pronuncia 27.1.2020 n. 1839 le Sezioni Unite della Corte Civile di
Cassazione hanno affrontato in modo diverso la questione e hanno statuito, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (C. cost. 24.7.2009 n. 238; C. cost. 24.2.2010 n. 64), la giurisdizione tributaria sulle controversie relative alla tariffa di igiene ambientale (TiA-1) sostenendo che:
- la tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale iure privatorum, ma una mera variante della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (artt. 58 ss. d.lgs. 15.11.1993 n. 507) di cui conserva la natura di tributo (CC SU 12.11.2015 n. 23114);
- sebbene soppressa dal d. lgs.
3.4.2006 n. 152 (art. 2381), la tariffa di igiene ambientale (cd.
TiA-1) permane (co. 11) sino all'emanazione del regolamento ministeriale che ne stabilisce i criteri determinativi delle voci di costo e della tariffa, incluse le agevolazioni (co. 6, che stabiliva per l'adozione delle norme secondarie il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto), quindi, le relative controversie continuano a ricadere nella giurisdizione tributaria
(CC SU 20.12.2016 n. 26268; CC VI 5.10.2018 n. 24637 e 24638).
Poiché, però, l'art. 2381 TuA dispone l'ultrattività delle discipline regolamentari («Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti»), la giurisprudenza ha riesaminato la questione (CC III 21.6.2018 n. 16332) affermando che la TiA-2 ha natura privatistica e le relative controversie ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario.
La conclusione si fonda sui rilievi per cui:
a. secondo l'art. 52 quater d.l. 31.12.2008 n. 208 (rubricato «Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani […]»), «ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
14 di 26 del mare» nel termine ivi indicato (30 giugno 2010), «i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»;
b. se, quindi, l'ente locale ha adottato la tariffa integrata ambientale con proprio regolamento nel termine di legge (TiA-2), si applica la disciplina introdotta dall'art. 238 TuA ed interpretata dall'art. 1433 d.l. 31.5.2020 n. 78, inclusa la soggezione all'imposta sul valore aggiunto (artt. 1,
3, 42-3 d.P.R. 26.10.1972 n. 633).
Le pronunce successive (CC SU 7.5.2020 n. 8631; CC III 13.1.2021 n. 454) hanno confermato e sviluppato questo orientamento affermando che la questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica (art. 1433 d.l. cit.) della natura non tributaria della TiA-2 va affrontata secondo il parametro della ragionevolezza (art. 3 Cost.) in ragione della discrezionalità politica sottesa alla scelta del modello privatistico o fiscale cui conformare la prestazione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, valutata secondo queste direttive, appare manifestamente infondata, atteso che l'art. 1433 d.l. 31.5.2010 n. 78 risponde alle necessità di:
a. fugare i dubbi applicativi inerenti all'art. 238 TuA, in particolare la natura della tariffa di igiene ambientale (TiA-1) oggetto della pronuncia della Corte costituzionale 24.7.2009 n. 238;
b. salvaguardare la portata nomofilattica della giurisprudenza formatasi sulla diversa natura della
TiA-2, quale riscontrata dal comportamento genetico dell'obbligo, la fruizione del servizio e non la potenziale produzione dei rifiuti, e l'identità soggettiva della parte sottoposta alla tariffa ed il beneficiario del servizio.
Alla discontinuità strutturale e normativa delle tariffe (TiA-1 e TiA-2) non ostano:
a. la fonte legale e non contrattuale dell'obbligo, il cui titolo è indifferente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 3 d.P.R. cit.);
b. l'inclusione nelle voci di costo di «componenti predeterminate ed accessorie», ben potendo importi denominati come dazi, tasse, imposte o tributi (art. 781 lett. a dir. 28.11.2006 n.
2006/112/CE) confluire nell'imponibile, ove il servizio prestato dall'ente pubblico segua il criterio di economicità, sia prevalentemente rapportato alle utilità ritraibili dal singolo e presenti un collegamento diretto con il costo accessorio;
c. l'irrilevanza di indici reddituali, per tipologie di utenze e fasce territoriale, a fini fiscali, ma limitatamente alla necessità di «redistribuzione agevolativa dei costi».
Convergono, infine, l'interpretazione testuale e sistematica, atteso che:
15 di 26 a. l'espressione «corrispettivo» (art. 2381 TuA) è riconducibile al concetto di compenso della prestazione di un servizio sotteso all'art. 45 lett. b d.P.R. cit.;
b. l'art. 2381 TuA riconduce ad equilibrio sinallagmatico la prestazione del servizio e l'importo dovuto per la tariffa integrata ambientale commisurandolo al volume di rifiuti prodotti dal locale o dall'area posseduta o detenuta, mentre l'art. 49 d. lgs. 1997 n. 22 associava il prelievo alla mera disponibilità dell'immobile.
3.3.
Secondo («2. Non ritrattabile un trattamento acconsentito e praticato per Parte_1 vent'anni. Decadenza dal potere impositivo e illegittimità di un mutamento a ritroso del comportamento impositivo») la controparte è decaduta dalla potestà impositiva (art. 1161 l.
27.12.2006 n. 296: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni»; art. 71 d. lgs. 15.11.1993 n. 507).
Inoltre, avrebbe esplicitamente ammesso che il prelievo della TiA-2 per il 2012 (avviso
20.9.2016 n. 1556) è indebito nel momento in cui ha risposto alla denuncia del 18.1.1997 accordandole un esonero in data 24.2.1997. In particolare:
- (doc. 9 att.) denuncia una superficie globale (m2 11.104), una superficie Parte_1
produttiva di rifiuti urbani e, quindi, tassabile (m2 807), una superficie residua produttiva di rifiuti speciali non urbani e, quindi, non tassabile (m2 10.297);
- il risponde trasmettendo la richiesta di detassazione all'Ufficio competente («Settore CP_1
Risorse e Tutela Ambientale») per l'accertamento della natura e delle modalità di smaltimento dei rifiuti asseritamente speciali (doc. 10 att.);
- esaurita l'istruttoria, il comunica alla contribuente l'iscrizione a ruolo della sola CP_1 superficie indicata come tassabile (m2 807) e la detassazione dell'ulteriore superficie (m2
10.297).
16 di 26 La su esposta natura extratributaria della tariffa preclude l'applicazione degli artt. 1161 l.
27.12.2006 n. 296 e 71 d. lgs. 15.11.1993 n. 507; quindi, non è configurabile una decadenza della convenuta né una rinuncia tacita al credito.
Quando il Comune di riconosce la minor superficie tassabile (24.2.1997) vige il d.lgs. CP_1
15.11.1993 n. 507 (cd. TarSu) e alla data dell'1.1.2012 il quadro normativo è già mutato diverse volte (art. 49 d.lgs.
5.2.1997 n. 22; art. 33 l. 23.12.1999 n. 488; art. 238 TuA); all'epoca dell'iscrizione a ruolo le parti non potevano prevedere la riforma del d.lgs.
3.4.2006 n. 152 che, come già rilevato, ha comportato una forte discontinuità tra le prestazioni patrimoniali (TiA-1 e
TiA-2), la prima, tributaria (art. 49 d.lgs.
5.2.1997 n. 22), la seconda extratributaria (art. 238
TuA), né, a fortiori, avrebbero voluto e potuto derogare la disciplina regolamentare emanata dopo anni dal Consiglio Comunale con delibera 28.6.2010 n. 42.
Conseguentemente, non è configurabile né un accordo di fonte contrattuale per un diverso regolamento della prestazione del servizio né un affidamento di Parte_1 nell'immutabilità della superficie potenzialmente produttiva di rifiuti urbani. È assorbita, perciò,
l'eventuale questione della validità e dell'opponibilità di una deroga non mediata dalla previa delibera del Consiglio Comunale.
3.4.
Il ha adottato la tariffa integrata ambientale (TiA-2) con delibera Controparte_1 consiliare 28.6.2010 n. 42 (doc. p conv.; all. 2 sub doc. O conv.) nel termine stabilito dall'art. 52 quater d.l. 30.12.2008 n. 208 («Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»), passando dalla TiA-1 alla TiA-2 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 9). Ne discende l'applicabilità della disciplina introdotta dall'art. 238 TuA come interpretata dall'art. 1433 d.l.
31.5.2020 n. 78, inclusa la soggezione della tariffa all'imposta sul valore aggiunto, che è dovuta per le prestazioni onerose di servizi «quale ne sia la fonte» (artt. 1, 3, 42-3 d.P.R. 26.10.1972 n.
633; CC SU 7.5.2020 n. 8631; CC V 28.8.2020 n. 18013; CC V 1.6.2021 n. 15288), con conseguente rigetto del settimo motivo di opposizione (7. Non dovuta l'iva»).
4.
Il terzo («3. L'obbligo comunitario di provvedere in proprio per i rifiuti speciali non lascia spazio per oneri ulteriori») il quarto («4. Non assimilabili gli imballaggi terziari e quelli
17 di 26 secondari da commercio all'ingrosso») ed il quinto («5. Incompatibile ogni addebito anche a fronte dell'art. 1952-e) del d.lgs. 152/06») motivo di opposizione, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
sostiene che dal 24.2.1997 garantisce a sue spese l'avvio al recupero o allo Parte_1 smaltimento dei propri rifiuti speciali secondo il principio «chi inquina paga» formalizzato per la prima volta dall'art. 11 dir. 16.6.1975 n. 75/442/CEE («conformemente al principio “chi inquina paga” il costo dello smaltimento dei rifiuti, detratto l'importo della loro eventuale valorizzazione, deve essere sostenuto;
dal detentore che consegni i rifiuti a un raccoglitore o ad un'impresa di cui all'articolo 8; e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti»); quindi, non ha fruito del servizio pubblico.
Deduce, inoltre, che gli imballaggi smaltiti a proprie cure sono imballaggi terziari producendo: a.
l'attestazione di Ricicla 3000 s.r.l. per l'anno 2012 (doc. 13 att.) del recupero di imballaggi in carta e cartone (kg 85.820), legno (kg 32.000), ferro e acciaio (kg 3.850) e materiale misto (kg
139.580); b. l'attestazione di per l'anno 2012 (doc. 14 att.) del recupero di scarti Parte_4 inutilizzabili per il consumo e la trasformazione (kg 52.670).
L'art. 2181 TuA, riproducendo pedissequamente l'art. 351 d. lgs.
5.2.1997 n. 22, classifica l'imballaggio, ossia «il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e
a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo» (lett. a) in:
- primario o per la vendita (lett. b: «imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore»);
- multiplo o secondario (lett. c: «imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche»);
- per il trasporto o terziario (lett. d: «imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei»).
18 di 26 Il successivo art. 2262, al pari del previgente art. 432 d. lgs.
5.2.1997 n. 22 («A decorrere dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata»), vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani e consente il conferimento degli imballaggi secondari in pubblica raccolta differenziata, se attiva («Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma
4», secondo cui «gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari
e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo
195, comma 2, lettera e)»).
Gli imballaggi terziari, quindi, non sono assimilabili ai rifiuti urbani (cfr. CC V 4.4.2012 n.
5377).
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi (art. 1841 TuA).
Secondo l'art. 1842 lett. b TuA si considerano urbani i rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani dal regolamento comunale ex art. 1982 lett. g TuA («I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: […] g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo
195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c)
e d)») secondo i criteri di cui all'art. 1952 lett. e TuA («Sono inoltre di competenza dello Stato: […]
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani») e nell'osservanza dell'art. 1842 lett. c-d TuA («Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
19 di 26 luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità
e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua»).
Il regolamento per l'applicazione della tariffa integrata ambientale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel comune di (nel prosieguo: reg. TiA-2): CP_1
a. esclude dall'applicazione della tariffa i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti pericolosi (art. 24);
b. rinvia per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani al regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati dell di Controparte_6 CP_1 approvato con delibera 27.11.2006 (nel prosieguo reg. RsU, di cui è pacifica l'identità di contenuto con il regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dall' sub doc. 6 sub all. O conv.), i cui artt. Controparte_7 CP_1
10-11 escludono dai rifiuti assimilati gli imballaggi terziari (art. 101: «Sono assimilati agli urbani, se rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi art. 11 e 12, laddove non ne sia esclusa per legge l'assimilabilità, i rifiuti speciali ricadenti nelle seguenti categorie: a. rifiuti provenienti da attività commerciali;
b. rifiuti provenienti da attività di servizio, da enti economici e non economici pubblici e privati, da istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative, da servizi scolastici e loro pertinenze
[…]»; art. 111: «Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 10 che: […] c. non sono costituiti da rifiuti di imballaggi terziari. Gli imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a recupero»). Ne discende che solo gli imballaggi terziari e secondari sono assimilati ai rifiuti urbani in ragione della disponibilità della raccolta differenziata.
La penultima parte dell'art. 1952 lett. e TuA, nel testo modificato dal d. lgs. 16.1.2008 n. 4, prevede che «per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione».
L'inciso è stato abrogato dall'art. 1446 d.l.
6.12.2011 n. 201 (ult. pt.: «all'articolo 195, comma
2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da “Ai rifiuti
20 di 26 assimilati” fino a “la predetta tariffazione”»), convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011
n. 214, a sua volta abrogato dall'art. 1704 l. 27.12.2013 n. 147, con conseguente reviviscenza della norma fino all'intera abrogazione dell'art. 1952 lett. e TuA (art. 123 lett. a d.lgs.
3.9.2020 n. 116). Alla data dell'adozione del regolamento comunale sulla TiA-2, quindi, era vigente ed è stato attuato dal suo art. 24 («Sono esclusi dall'applicazione della tariffa tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi»); non lo era, invece, nell'intero corso dell'anno in esame (2012).
La TiA-2 è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, aperti o non al pubblico e quale ne sia la destinazione, produttivi di rifiuti urbani (art. 23811 TuA).
L'art. 23810 TuA («Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi») ne ammette una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero dal produttore, inclusi, quindi, gli imballaggi secondari (art. 22 reg. TiA-2; art. 111 reg. RsU).
In conformità l'art. 114 reg. TiA-2 stabilisce in favore degli utenti non domestici che comprovino l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani (inclusi gli imballaggi secondari) le riduzioni indicate nell'allegato E, applicabili in ispecie alla quota variabile della tariffa, ossia la quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione (art. 4).
L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo secondo aliquote crescenti del recupero rapportate alla produzione globale definita dalla quota variabile (cfr. all. E), previa richiesta annuale del produttore corredata da documenti comprovanti il totale dei rifiuti prodotti nel locale, la parte avviata al recupero e le attestazioni del conferitario.
In caso di contestuale produzione nei locali e/o nelle aree non domestiche di rifiuti urbani e di rifiuti speciali «in quantità significativa», la relativa superficie è ridotta secondo i parametri dell'allegato D (art. 85 reg. TiA-2). La riduzione è accordata su richiesta di parte, previa istruttoria tecnica e a condizione della prova del quantitativo dei rifiuti speciali prodotti e del loro smaltimento da parte di soggetto abilitato (art. 87 reg. TiA-2).
L'art. 87 reg. TiA-2 prevede un beneficio analogo alla detassazione disposta per la TarSu dall'art. 623 d.lgs. 15.11.1993 n. 507 («Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»), che la giurisprudenza
(CC V 29.7.2024 n. 21146) ha esaminato nell'ambito di una fattispecie similare di lavorazione di
21 di 26 plichi di merce autotrasporta produttivi di rifiuti vari, giungendo a conclusioni che suffragano i superiori rilievi sull'esigibilità della tariffa in caso di rifiuti promiscui. In particolare, la Corte di
Cassazione ha affermato che:
a. l'esclusione dalla TarSu concerne la sola «parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali» (CC V 15.12.2015 n. 4793; CC V 13.9.2017 n.
21250; CC I 23.1.2024 n. 2268);
b. l'inciso «di regola» indica l'ordinarietà della produzione del rifiuto, vale a dire ciò che abitualmente, di consueto, si forma, quindi, è compatibile con la produzione di soli rifiuti speciali sulla parte di superfice dedicata e non è equivalente alla previsione per la TaRi (art. 1649 l. 27.12.2013 n. 147) della formazione prevalente e continuativa del rifiuto, ossia preponderante e ininterrotta, non solo meramente abituale;
c. il richiamo alla struttura e alla destinazione del locale riflette l'ordinaria modalità di fruizione dell'immobile tassato;
d. l'esenzione non opera per tipologie di locali, ma per parti di superfici, laddove un edificio «è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (cfr. CC V 12.7.2022 n. 21957);
e. la produzione di imballaggi terziari congiunta alla produzione di ulteriori rifiuti assimilati non consente la detassazione totale e la tassa è dovuta a prescindere dalla fruizione del servizio
(CC V 15.1.2019 n. 703) e ciò rende inconferente ai fini dell'art. 623 d. lgs. cit. la prevalenza del rifiuto speciale (imballaggio terziario);
f. la norma secondaria può prevedere la congrua riduzione della tassa applicata all'intera area in cui si producono imballaggi terziari, poiché evita che il contribuente onerato dello smaltimento in proprio de rifiuti speciali debba sostenere l'ulteriore costo della tassazione, rendendosi, perciò, equivalente alla riduzione della superficie tassabile;
g. l'equivalenza dell'agevolazione tariffaria alla detassazione contempera la tutela dell'ambiente, il funzionamento del mercato e la concorrenza (già CC V 10.4.2019 n. 10014) ed è compatibile con il principio «chi inquina paga», cui non osta il computo fondato sulla superficie occupata (CG GS 24.6.2008, C-188/07, Commune de Mesquer; CG II 16.7.2009, C-
254/08, CC V 3.12.2019 n. 31461; CC V 2.8.2023 n. 23584). Parte_3
In una fattispecie sovrapponibile al caso in esame la Corte di Cassazione (CC V 28.8.2024 n.
23228) ha esaminato la disciplina della TaRi (art. 1649 l. 27.12.2013 n. 147), rilevando che:
22 di 26 a. l'Amministrazione deve provare la fonte dell'obbligazione, ma è onere del debitore provare le condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile (CC V 15.5.2019 n.
12979), poiché la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti comporta una presunzione iuris tantum di produttività della superficie (per tutte CC V 7.7.2022 n. 21490);
b. gli imballaggi secondari non diventano rifiuti speciali per la loro origine nel commercio all'ingrosso, derivando la diversificazione degli imballaggi presenti nei locali aziendali
(primari, secondari e terziari) dalla loro specifica natura (CC V 23.2.2024 n. 4915);
c. incombe sull'impresa l'onere di rendere all'amministrazione comunale i dati relativi alle parti non imponibili delle aree occupate nonché uno strumentale onere di informazione (ex pluribus
CC V 18.1.2012; CC V 10.4,2019 nn. 10009, 10010, 10011, 10012, 10014 e 10015; CC V
28.3.2023 nn. 8753 e 8754) e di documentazione delle specifiche condizioni dell'occupante
(CC VI-5 28.4.2021 n. 11130; CC V 27.1.2022 n. 2373);
d. la prova della produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati e smaltiti autonomamente con ricorso a imprese abilitate non esenta chi occupi nel comune superfici compatibili con comportamenti inquinanti, dal pagamento dell'intera quota fissa della tassa, volta – come per la TiA-2 (art. 2384 TuA) – a finanziare i costi essenziali di investimento e del servizio sostenuti dal gestore nell'interesse dell'intera collettività, a prescindere dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché apprestato e messo a disposizione della collettività (CC V 15.5.2024 n.
13455). Sarebbe, quindi, illogico esentare dalla quota fissa un'impresa che, per conferire al servizio pubblico una parte dei rifiuti prodotti (derivanti da uffici e servizi), ritrae un'utilità dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti;
e. il diritto alla riduzione sottende l'accertamento specifico che il servizio di raccolta, istituito e attivato, non sia reso nell'area di esercizio dell'impresa.
sostiene che i rifiuti che si accumulano nelle aree di rivendita si formano Parte_1 sulle superfici destinate sia al ricevimento della merce sia alla loro esposizione su bancali da cui il cliente la preleva lasciando gli involucri esterni serviti per il trasporto, come statuito
Commissione Tributaria Provinciale di con la sentenza 27.11.2017 n. 866/1/17, CP_1 riformata per carenza di giurisdizione del giudice tributario (doc. a att.). Deduce, inoltre,
l'irrilevanza di un'eventuale produzione di imballaggi secondari.
In disparte il rilievo per cui l'annullamento della sentenza con rinvio preclude la formazione del giudicato, i codici merceologici (CER) indicati nelle attestazioni di Ricicla s.r.l. e Parte_4
23 di 26 (doc. 13-14 att.) identificano la composizione degli imballaggi smaltiti, ma non consentono di stabilirne la natura di imballaggi primari, secondari o terziari, né riportano il totale prodotto dalla superficie.
Pur ipotizzando che gli imballaggi conferiti da Ricicla s.r.l. e siano solo terziari, il Parte_4 loro conferimento non esclude che la superficie produca rifiuti assimilati, come indirettamente confermato dalla richiesta di di riduzione della TaRi presentata nel 2017 (doc. Parte_1
3 conv. in allegato alle controdeduzioni con appello incidentale di;
al contrario, la CP_2 necessaria presenza umana in loco fa presumere la produzione di rifiuti urbani e assimilati.
non ha adempiuto l'onere informativo e procedurale di cui agli artt. 87 e 114 Parte_1
reg. TiA-2. Neppure in questa sede, inoltre, ha dato prova:
a. di aver prodotto sulla superficie tassata solo rifiuti speciali che la esentino dalla prestazione
(art. 1952 lett. e TuA o art. 623 d.lgs. 15.11.1993 n. 507, invocata da Parte_1
sull'assunto della sua applicabilità alla TiA-1 e, per transizione, alla TiA-2; art. 87 reg. TiA-2);
b. di aver avviato rifiuti assimilati in voluti corrispondenti alle aliquote di riduzione della quota variabile della tariffa (art. 23810 TuA: art. 114 reg. TiA e all. E);
c. dell'indisponibilità della racconta differenziata, la cui attivazione è incontroversa e notoria in ambito regionale (sul notorio ristretto cfr. CC II 6.3.2017 n. 5530).
Deve, quindi, ritenersi che abbia fruito o potuto fruire del servizio reso dal gestore, con conseguenti rigetto dell'ottavo motivo di opposizione («Mancata (e impossibile) prova di un qualunque servizio»), assorbimento dell'undicesimo («Conflitto, in subordine, con norme europee su concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale») e dei residui profili di illegittimità costituzionale con il decimo motivo di opposizione.
5.
Il sesto motivo di opposizione («Inapplicabili le paradossali pretese per sanzioni e interessi»)
è infondato, poiché non ha adempiuto l'onere informativo e procedurale di cui Parte_1 agli artt. 87 e 114 reg. TiA-2 né ha provato le condizioni per fruire della riduzione della superficie o della tariffa;
quindi, la sanzione e gli interessi applicati sono dovuti (art. 173-4 reg. TiA-2).
6.
Con l'avviso di accertamento 20.9.2016 n. 1556 chiede a il CP_2 Pt_1 Parte_1 pagamento della TiA-2 per la superficie già dichiarata di uffici e servizi (m2 807) e riclassificata come ipermercato di generi misti, applicando la tariffa fissa di € 2,9772, la tariffa variabile di €
24 di 26 4,5431 secondo la classe tariffaria 28 (all. 2 reg. TiA-2) e l'addizionale provinciale (5%) sul totale di € 3.560,81 di € 178,04.
Con l'ulteriore avviso 25.11.2016 n. 5133 (doc. 2 att.) accerta una maggior superficie di m2
11.161 e chiede a il pagamento della TiA-2 per la superficie non dichiarata (m2 Parte_1
10.354) e classificata come commercio all'ingrosso, applicando la tariffa fissa di € 0,9632, la tariffa variabile di € 1,1447 secondo la classe tariffaria 3 (all. 2 reg. TiA-2) e l'addizionale provinciale (5%) sul totale di € 21.825,20 di € 1.091,26.
In data 15.11.2016 (doc. 12 att.) esegue in favore di il pagamento Parte_1 CP_2 agevolato di € 4.690,28 intimatogli con l'avviso di accertamento 20.9.2016 n. 1556.
Con il nono motivo di opposizione («Restituzione di quanto pagato in sovrappiù per inquadramento in categoria poi corretta») lamenta l'applicazione alla Parte_1 superficie di m2 807 della classe tariffaria n. 28, anziché della classe n. 3 (citazione, p. 24: «Se ai mq 807 degli uffici si applica la tariffa intera di € 2,10792 (che è la categoria 3) mentre loro sono 28., con l'aggiunta del 5% dell'addizionale provinciale, si perviene ad un totale di €
1.786,15. L'importo pagato in sovrappiù ammonta pertanto a € 2.904,13, di cui si rinnova la richiesta di rimborso, già formulata negli atti di primo grado (conclusioni a pag. 31 e precedente pagina 25 del ricorso introduttivo, nonché paragrafo 11 della memoria del 8.11.17)»).
non indica le ragioni della diversa classificazione, che non si concilia con il suo CP_2 ripetuto rilievo dell'esercizio da parte di di vendita all'ingrosso né con la Parte_1 destinazione delle singole superfici, dichiarata dall'impresa il 18.1.1997 (doc. 10 att., p. 3: uffici, servizi ricevimento merci, cassaforte, uscite di sicurezza e corridoi, sala ristoro, uffici soppalco, spogliatoi e servizi soppalco, archivio) e non contestata dalla convenuta. Nessun elemento assertivo e probatorio, quindi, suffraga l'applicazione della classe tariffaria maggiormente onerosa, con conseguente accoglimento della domanda di restituzione del maggior pagamento di
€ 2.904,13 oltre interessi ex art. 12844 c.c. dal pagamento al soddisfo (cfr. CC I 20.7.2025 n.
21806).
7.
Valutate la soccombenza reciproca ma prevalente di in ragione del minor Parte_1 credito accertato e l'obiettiva controvertibilità di talune questioni, affrontate organicamente dalla giurisprudenza perlopiù in corso di causa, le spese processuali sono compensate di un terzo e regolate, per il residuo, secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore della
25 di 26 controversia, la natura documentale dell'istruttoria, le prestazioni difensive rese e l'indicizzazione dei documenti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione:
1- accertato il minor credito di € 1.786,00, revoca l'avviso 20.9.2016 n. 1556 e, dato atto dell'intero pagamento di dichiara tenuta e condanna al Parte_1 CP_2 pagamento in favore di di € 2.904,13 oltre interessi ex art. 12844 c.c. Parte_1 dall'esborso al soddisfo;
2- conferma l'avviso di accertamento 25.11.2016 n. 51333;
3- dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della quota residua, liquidandole per l'intero in € 6.839,30 CP_2 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 13 settembre 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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