Articolo 2181 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2180Articolo 2182
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9 ottobre 2010
Art. 2181. Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed equo indennizzo 1. Ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1895. 2. Agli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1882.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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