Articolo 87 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 86Articolo 88
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19 aprile 1942
Art. 87.

Per i provvedimenti previsti nell'art. 2091 del codice la magistratura del lavoro e' costituita a norma dell' art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563 .
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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