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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/12/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Catania,Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere est. dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 319/2025 R.G.;
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LA TO, giusta procura in atti;
APPELLANTE CONTRO
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Daria Storia, giusta procura in atti;
APPELLATA
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 28/02/2025, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3889/2024, pronunciata dal Tribunale di Catania il
26/07/2024, con la quale:
-veniva pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito al marito;
Controparte_1
- veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori (nata il [...]) Per_1
e (nato il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_2
madre, cui veniva assegnata la casa coniugale;
-venivano regolamentati i tempi di
1 permanenza del minore presso il padre mentre quelli con la minore Per_2 Per_1
venivano rimessi al suo gradimento;
Parte_
- veniva incaricato l' i avviare un percorso di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e di prendere in carico il minore , per un periodo di 12 mesi, Per_2
al fine di fornire un supporto nel recupero del rapporto con il padre, con onere di riferire al Procuratore della Repubblica presso il T.M. in sede in ordine ad eventuali criticità riscontrate;
-veniva posto a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di Pt_1
mantenimento in favore dei figli minori di complessivi € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-veniva posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con condanna del al pagamento delle spese processuali. Pt_1
L'appellante censura: 1) la declaratoria d'addebito della separazione a suo carico, per violazione dell'obbligo di fedeltà, deducendo che erroneamente il Tribunale aveva escluso che la crisi coniugale fosse anteriore alla relazione instaurata con la collega di lavoro (che comunque contestava) e dovuta, invece, a comportamenti ossessivi e gelosi della moglie, senza nemmeno ammettere la prova testimoniale articolata sul punto;
2)
l'obbligo di mantenimento della in considerazione della giovane età della CP_1
moglie e della sua concreta capacità lavorativa come parrucchiera;
3) l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che avrebbero dovuto essere compensate.
Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza - previa ammissione di mezzi istruttori -
l'esclusione dell'addebito e del mantenimento della moglie a suo carico, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita tempestivamente la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
2 Con ordinanza del 20.06.2025 la Corte rigettava la richiesta di prova testimoniale e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate dall'appellante.
All'udienza del 11.12.2025, acquisite le note conclusive autorizzate depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello con cui viene censurata la pronunzia di addebito della separazione al è privo di pregio. Pt_1
Va premesso, in punto di diritto che l'addebito della separazione coniugale può essere pronunziato solo ove il comportamento posto in essere dal coniuge sia coscientemente e volontariamente contrario ai doveri previsti dall'art. 143 c.c.; in tal caso spetta al giudice accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di diretta derivazione tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri matrimoniali sia avvenuta quando era già presente la crisi coniugale. Da ciò deriva che il coniuge che richiede l'addebito per inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio deve provare la condotta violativa e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere dell'altro coniuge provare che la crisi matrimoniale sia anteriore ai comportamenti addebitati.
In altri termini, la pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni:
1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
la prova di entrambe le condizioni deve essere fornita dal coniuge che formula la domanda di addebito.
Nella specie, questa prova da parte della risulta fornita mentre il non CP_1 Pt_1
ha dimostrato che la crisi coniugale fosse anteriore al suo tradimento.
Va, invero, osservato che nel caso in esame, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'addebito della separazione al
3 marito per la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di quest'ultimo ritenendo che la relazione, intrattenuta con una collega di lavoro e comprovata dalla prova testimoniale della sorella dell'appellata e dall'inequivocabile tenore dei messaggi sul telefono cellulare del abbia avuto efficacia causale sulla crisi coniugale. Pt_1
Sotto tale ultimo profilo va evidenziato che l'appellante non ha dimostrato che la crisi coniugale fosse anteriore alla sua infedeltà coniugale né che la crisi fosse attribuibile al comportamento geloso ed ossessivo della moglie.
Invero, non risulta comprovata che la causa della crisi coniugale fosse il lamentato comportamento della e che fosse intervenuto sin dal 2010 e, dunque, in un CP_1
momento anteriore alla scopertà dell'infedeltà del marito. La prova testimoniale articolata a dimostrazione dell'assunto difensivo -e già rigettata sia dal Tribunale sia da questa Corte con ordinanza del 20.06.2025- riguarda o periodi (2010-2013) anteriori alla nascita del secondo figlio o, addirittura, alla data di celebrazione del matrimonio religioso inter partes (circostanze dalle quali si inferisce che nessuna crisi era all'epoca in atto) ovvero riguarda circostanze (la generica gelosia della moglie, le sue lamentele per l'orario di lavoro del marito o per il fatto che molti colleghi del fossero di Pt_1
sesso femminile) assolutamente generiche e, dunque, non decisive non essendo idonee a dimostrare che l'eccessiva gelosia della fosse anteriore all'infedeltà del CP_1
coniuge e che, dunque, fosse la causa della crisi coniugale, e non, piuttosto, che tale gelosia sia stata conseguenza dei sospetti di tradimento del marito.
Consegue la conferma della pronunzia in punto di riconoscimento dell'addebito della separazione all'appellante avendo il Tribunale, nella sentenza appellata, ritenuto pienamente provata la sussistenza della relazione extraconiugale instaurata dal Pt_1
in costanza di matrimonio, causalmente idonea a provocare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ed il mancato assolvimento da parte del Pt_1
dell'onere di provare che la crisi matrimoniale era anteriore all'accertata infedeltà, applicando in modo del tutto corretto i criteri di riparto dell'onere della prova in tema di addebito (cfr. Cass. 3923/2018; Cass. 16691/202; Cass. 20866/2021).
4 Il motivo di appello con cui si lamenta il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico dell'appellante nei confronti della moglie è fondato.
Va rammentato che in sede di separazione, il presupposto per l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, va individuato nella mancanza nel soggetto richiedente di mezzi adeguati a mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale o nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, laddove per mezzi devono intendersi i redditi, i cespiti patrimoniali e ogni altra utilità di cui il soggetto possa disporre;
al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, poi, il giudice deve valutare prioritariamente il tenore di vita goduto durante il matrimonio e poi verificare se i mezzi economici del coniuge richiedente siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno, ed infine comparare le condizioni economiche dei coniugi (Cass. 2017/12196).
Nella fattispecie in esame, quanto alle condizioni economiche dei coniugi, va osservato che il è dipendente di una catena commerciale di abbigliamento e percepisce Pt_1
un reddito mensile di circa € 1.800,00; lo stesso, inoltre, sostiene l'onere di locazione dell'immobile in cui abita in Campania (nell'atto di appello evidenzia che per affitto, oneri condominiali e utenze versa circa 650,00 euro mensili).
La invece, è disoccupata ma ha frequenatto un corso di formazione CP_1
professionale per parrucchiera. In proposito, pur negando di aver completato il corso e di avere conseguito la relativa attestazione non ha contestato la circostanza, dedotta da controparte, per cui aveva fatto stampare i bigliettini da visita per promuovere le proprie competenze professionali: ciò denota una specifica capacità lavorativa nel settore degli acconciatori, capacità vieppiù concretizzabile alla luce della giovane età della (che aveva 28 anni all'epoca del ricorso e oggi ne ha 36). La stessa, CP_1
inoltre, è proprietaria esclusiva della casa in cui abita oltre che del 50% di un garage;
percepisce, altresì, l'assegno di inclusione di circa 700,00 euro (tale circostanza dedotta dal non è stata contestata da controparte). Pt_1
5 In definitiva, gli oneri ecomoci gravanti sul e, per contro, le agevolazioni della Pt_1
, bilanciano le rispettive situazioni economiche e non giustificano il chiesto CP_1
mantenimento da parte dell'appellante.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente decidendo nella causa civile n. 319/2025 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3889/2024 del 26.07.2024 emessa dal Tribunale di Catania, revoca l'assegno di mantenimento posto a carico dell'appellante in favore della moglie, Controparte_1
[...]
Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Catania, così deciso il 19.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
6
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 319/2025 R.G.;
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LA TO, giusta procura in atti;
APPELLANTE CONTRO
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Daria Storia, giusta procura in atti;
APPELLATA
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 28/02/2025, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3889/2024, pronunciata dal Tribunale di Catania il
26/07/2024, con la quale:
-veniva pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito al marito;
Controparte_1
- veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori (nata il [...]) Per_1
e (nato il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_2
madre, cui veniva assegnata la casa coniugale;
-venivano regolamentati i tempi di
1 permanenza del minore presso il padre mentre quelli con la minore Per_2 Per_1
venivano rimessi al suo gradimento;
Parte_
- veniva incaricato l' i avviare un percorso di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e di prendere in carico il minore , per un periodo di 12 mesi, Per_2
al fine di fornire un supporto nel recupero del rapporto con il padre, con onere di riferire al Procuratore della Repubblica presso il T.M. in sede in ordine ad eventuali criticità riscontrate;
-veniva posto a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di Pt_1
mantenimento in favore dei figli minori di complessivi € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-veniva posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con condanna del al pagamento delle spese processuali. Pt_1
L'appellante censura: 1) la declaratoria d'addebito della separazione a suo carico, per violazione dell'obbligo di fedeltà, deducendo che erroneamente il Tribunale aveva escluso che la crisi coniugale fosse anteriore alla relazione instaurata con la collega di lavoro (che comunque contestava) e dovuta, invece, a comportamenti ossessivi e gelosi della moglie, senza nemmeno ammettere la prova testimoniale articolata sul punto;
2)
l'obbligo di mantenimento della in considerazione della giovane età della CP_1
moglie e della sua concreta capacità lavorativa come parrucchiera;
3) l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che avrebbero dovuto essere compensate.
Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza - previa ammissione di mezzi istruttori -
l'esclusione dell'addebito e del mantenimento della moglie a suo carico, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita tempestivamente la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
2 Con ordinanza del 20.06.2025 la Corte rigettava la richiesta di prova testimoniale e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate dall'appellante.
All'udienza del 11.12.2025, acquisite le note conclusive autorizzate depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello con cui viene censurata la pronunzia di addebito della separazione al è privo di pregio. Pt_1
Va premesso, in punto di diritto che l'addebito della separazione coniugale può essere pronunziato solo ove il comportamento posto in essere dal coniuge sia coscientemente e volontariamente contrario ai doveri previsti dall'art. 143 c.c.; in tal caso spetta al giudice accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di diretta derivazione tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri matrimoniali sia avvenuta quando era già presente la crisi coniugale. Da ciò deriva che il coniuge che richiede l'addebito per inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio deve provare la condotta violativa e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere dell'altro coniuge provare che la crisi matrimoniale sia anteriore ai comportamenti addebitati.
In altri termini, la pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni:
1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
la prova di entrambe le condizioni deve essere fornita dal coniuge che formula la domanda di addebito.
Nella specie, questa prova da parte della risulta fornita mentre il non CP_1 Pt_1
ha dimostrato che la crisi coniugale fosse anteriore al suo tradimento.
Va, invero, osservato che nel caso in esame, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'addebito della separazione al
3 marito per la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di quest'ultimo ritenendo che la relazione, intrattenuta con una collega di lavoro e comprovata dalla prova testimoniale della sorella dell'appellata e dall'inequivocabile tenore dei messaggi sul telefono cellulare del abbia avuto efficacia causale sulla crisi coniugale. Pt_1
Sotto tale ultimo profilo va evidenziato che l'appellante non ha dimostrato che la crisi coniugale fosse anteriore alla sua infedeltà coniugale né che la crisi fosse attribuibile al comportamento geloso ed ossessivo della moglie.
Invero, non risulta comprovata che la causa della crisi coniugale fosse il lamentato comportamento della e che fosse intervenuto sin dal 2010 e, dunque, in un CP_1
momento anteriore alla scopertà dell'infedeltà del marito. La prova testimoniale articolata a dimostrazione dell'assunto difensivo -e già rigettata sia dal Tribunale sia da questa Corte con ordinanza del 20.06.2025- riguarda o periodi (2010-2013) anteriori alla nascita del secondo figlio o, addirittura, alla data di celebrazione del matrimonio religioso inter partes (circostanze dalle quali si inferisce che nessuna crisi era all'epoca in atto) ovvero riguarda circostanze (la generica gelosia della moglie, le sue lamentele per l'orario di lavoro del marito o per il fatto che molti colleghi del fossero di Pt_1
sesso femminile) assolutamente generiche e, dunque, non decisive non essendo idonee a dimostrare che l'eccessiva gelosia della fosse anteriore all'infedeltà del CP_1
coniuge e che, dunque, fosse la causa della crisi coniugale, e non, piuttosto, che tale gelosia sia stata conseguenza dei sospetti di tradimento del marito.
Consegue la conferma della pronunzia in punto di riconoscimento dell'addebito della separazione all'appellante avendo il Tribunale, nella sentenza appellata, ritenuto pienamente provata la sussistenza della relazione extraconiugale instaurata dal Pt_1
in costanza di matrimonio, causalmente idonea a provocare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ed il mancato assolvimento da parte del Pt_1
dell'onere di provare che la crisi matrimoniale era anteriore all'accertata infedeltà, applicando in modo del tutto corretto i criteri di riparto dell'onere della prova in tema di addebito (cfr. Cass. 3923/2018; Cass. 16691/202; Cass. 20866/2021).
4 Il motivo di appello con cui si lamenta il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico dell'appellante nei confronti della moglie è fondato.
Va rammentato che in sede di separazione, il presupposto per l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, va individuato nella mancanza nel soggetto richiedente di mezzi adeguati a mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale o nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, laddove per mezzi devono intendersi i redditi, i cespiti patrimoniali e ogni altra utilità di cui il soggetto possa disporre;
al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, poi, il giudice deve valutare prioritariamente il tenore di vita goduto durante il matrimonio e poi verificare se i mezzi economici del coniuge richiedente siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno, ed infine comparare le condizioni economiche dei coniugi (Cass. 2017/12196).
Nella fattispecie in esame, quanto alle condizioni economiche dei coniugi, va osservato che il è dipendente di una catena commerciale di abbigliamento e percepisce Pt_1
un reddito mensile di circa € 1.800,00; lo stesso, inoltre, sostiene l'onere di locazione dell'immobile in cui abita in Campania (nell'atto di appello evidenzia che per affitto, oneri condominiali e utenze versa circa 650,00 euro mensili).
La invece, è disoccupata ma ha frequenatto un corso di formazione CP_1
professionale per parrucchiera. In proposito, pur negando di aver completato il corso e di avere conseguito la relativa attestazione non ha contestato la circostanza, dedotta da controparte, per cui aveva fatto stampare i bigliettini da visita per promuovere le proprie competenze professionali: ciò denota una specifica capacità lavorativa nel settore degli acconciatori, capacità vieppiù concretizzabile alla luce della giovane età della (che aveva 28 anni all'epoca del ricorso e oggi ne ha 36). La stessa, CP_1
inoltre, è proprietaria esclusiva della casa in cui abita oltre che del 50% di un garage;
percepisce, altresì, l'assegno di inclusione di circa 700,00 euro (tale circostanza dedotta dal non è stata contestata da controparte). Pt_1
5 In definitiva, gli oneri ecomoci gravanti sul e, per contro, le agevolazioni della Pt_1
, bilanciano le rispettive situazioni economiche e non giustificano il chiesto CP_1
mantenimento da parte dell'appellante.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente decidendo nella causa civile n. 319/2025 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3889/2024 del 26.07.2024 emessa dal Tribunale di Catania, revoca l'assegno di mantenimento posto a carico dell'appellante in favore della moglie, Controparte_1
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Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Catania, così deciso il 19.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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