Articolo 623 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 618Articolo 624
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9 ottobre 2010
Art. 623. Personale militare femminile 1. Le Forze armate si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, in condizioni di assoluta parita', di personale maschile e femminile, secondo le disposizioni contenute nel presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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