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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8050 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6430 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIACINTO C.F._1
CARLA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a San Giorgio a [...] il [...], Controparte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DEO C.F._2
MARIA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/03/2024 , premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con il resistente a NAPOLI, in data 17/10/2016; Per_ che dal matrimonio erano nati due figli: , il 06/10/2018, e il 07/11/2016; Per_2
1 che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa di “aspri ed insanabili contrasti che hanno fatto venire meno quella affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia”; che il SI. vendeva fiori come “venditore ambulante” a Roma e da Controparte_1 tale attività aveva sempre guadagnato “circa 3000.00 o 4000,00 euro al mese, non dichiarati, tanto da far vivere in modo agiato la moglie”; che la stessa, infatti, per volontà del marito non aveva mai lavorato essendosi quest'ultimo fatto carico di qualsivoglia necessità della famiglia;
che, tuttavia, dal momento della separazione – “di fatto avvenuta nel mese di novembre
2023” - il SI. non aveva versato più nulla per il sostentamento dei figli e della CP_1 moglie, se non sporadicamente tramite l'elargizione di “somme irrisorie” alla moglie;
che i figli frequentavano le scuole elementari e l'asilo ed erano seguiti solo ed esclusivamente dalla madre data l'assenza del padre per motivi lavorativi;
che, infatti, il SI. rientrava a casa ogni dieci giorni per circa quattro giorni;
CP_1 che la casa familiare era condotta in locazione con un canone ammontante a € 500,00 mensili cui dovevano aggiungersi i costi per le utenze pari a € 200,00 mensili;
che, precedentemente, tali spese “straordinarie” erano esclusivamente a carico del SI.
il quale “non [aveva] mai voluto che la moglie lavorasse” e le consegnava, inoltre, CP_1 mensilmente una somma di denaro pari a circa € 1000,00 per far fronte alle “spese ordinarie”; che non aveva nessun immobile di proprietà; che, quanto ai beni mobili, le erano state intestate due automobili acquistate dal marito ma solo una di esse era nella sua disponibilità; tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili:
1 Per le disposizioni riguardanti il mantenimento, fissando apposita udienza per la loro conferma;
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
3. A titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stabilire che il SI. , verserà al coniuge l'importo mensile di euro 200/00, anticipatamente ed CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
2 4. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso il domicilio ella SI.ra , nell'abitazione familiare sita in Napoli, Parte_1 via Angelo Camillo De Meis n. 655;
5. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici di questi;
almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
6. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il SI. corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro CP_1
1000,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
7. Stabilire che l'assegno unico per i figli sia assegnato al 100 % a favore della madre 8.
Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
9. Stabilire che la casa coniugale sita in via Angelo Camillo De Meis n. 655, in Napoli immobile condotto in locazione, con un canone di euro 500.00 mensili, è assegnata alla SI.ra
, presso il quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
disporre Parte_1 che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente, pur non opponendosi alla pronuncia sullo status, eccepiva, in via preliminare, che la notifica del ricorso e pedissequo decreto era avvenuta nell'aprile 2024 nella casa familiare presso cui il “convenuto non dimorava più fin dal novembre 2023” essendo tornato a vivere presso i genitori;
chiedeva, pertanto, di essere rimesso in temini ai fini della concessione dei termini di cui all'art. 473-bis n. 17 co. 1, 2 e 3;
3 nel merito, deduceva: che non guadagnava affatto gli importi di cui al ricorso introduttivo atteso che lavorava saltuariamente e, nondimeno, si era sempre “prodigato per i suoi cari, sostenendo notevoli sacrifici e conducendo una vita molto disagiata”; che non corrispondeva al vero che non aveva smesso di versare il mantenimento per i figli e per sua moglie o che aveva smesso di partecipare alle “spese straordinarie” relative al pagamento del canone di locazione e alle utenze;
che, infatti, elargiva le somme richieste “in contanti, ovvero con versamenti non tracciabili” e si era visto imputare il mancato pagamento delle spese predetto a partire da novembre 2023 ossia “dal momento in cui è stato costretto a lasciare l'abitazione coniugale”; che altresì non corrispondenti al vero erano le asserzioni secondo cui lo stesso si sarebbe opposto alla prestazione di attività lavorativa da parte della moglie atteso che, al contrario, la stessa “lavora[va] come domestica tutta la settimana, e in una pizzeria a Cercola (NA), il mercoledì, sabato e domenica”; che, inoltre, la ricorrente era perfettamente in grado di lavorare – come dimostrato dal fatto che lavorava – e godeva di piena capacità lavorativa;
che le somme richieste a titolo di mantenimento per i figli erano del tutto sproporzionate;
che, inoltre, lavorando saltuariamente, non riusciva a contribuire alle spese di locazione e alle utenze relative alla casa familiare dovendo provvedere già alle proprie spese;
tutto ciò premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
“• autorizzi i coniugi a vivere separatamente, come di fatto già fanno, pronunciando la separazione personale, anche con sentenza parziale;
• rigetti la richiesta di mantenimento personale del coniuge più debole, per le motivazioni di cui al presente atto;
• disponga l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, secondo la turnazione di seguito indicata, unica compatibile con gli spostamenti del convenuto per lavoro;
• disponga la corresponsione della somma di € 250,00 a titolo di mantenimento a favore di ciascun figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie documentate, da versare a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban fornite dalla ricorrente entro il giorno 30 di ogni mese;
• Ratifichi che, con il presente atto il Sig. rinuncia alla percezione CP_1 dell'assegno unico per i figli a favore della moglie, in ragione del 100%;
• stabilisca il diritto di visita del padre SI. , compatibilmente con Controparte_1 gli impegni scolastici dei figli;
almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto
4 sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
Per_
• disponga che i piccoli e mantengano un rapporto equilibrato e continuativo Per_2 con il padre, affinché ne riceva cura, educazione e istruzione e che conservino rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti, del ramo genitoriale paterno, anche per tale motivo si richiede di adottare l'affidamento condiviso, così da consentire a entrambi i genitori di esercitare congiuntamente la potestà parentale nell'interesse esclusivo dei minori;
• stabilisca che tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra essi genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, invece, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardante i figli, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
• sancisca che in ogni caso i coniugi si regoleranno di volta in volta nel modo più opportuno al fine di adempiere ai loro diritti-doveri ed obbligandosi altresì a comunicare per tempo ogni mutamento di residenza e/o domicilio;
• Ratifichi che il Sig. non acconsente al rilascio del passaporto autonomo per i CP_1 figli, né all'scrizione dei figli sul passaporto della madre;
• All'esito del presente procedimento i coniugi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
• Per tutto quanto non previsto nella presente comparsa verranno applicate le norme vigenti in materia;
• Si richiede che, relativamente ai diritti e compensi professionali, ognuna delle parti provveda per sé, mentre per le spese di lite si proceda tenendo conto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata da entrambe le parti, recante per il convenuto prot.
Provvisorio n. 7592/24 del 17.10.24”.
Il resistente rappresentava, altresì, quanto segue:
“Nelle more le parti stanno addivenendo ad un accordo, che verrà tempestivamente depositato, ed in ragione del quale si chiede disporsi il mutamento della presente procedura da giudiziale in consensuale, rinviando ad altra data la già fissata udienza del 24.10.24, e
5 disponendo in ogni caso la trattazione con note scritte in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter cpc.”
Con istanza congiunta depositata in data 21.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 24.10.2024, previa sottoscrizione delle parti degli accordi raggiunti, il giudice relatore recepiva in via provvisoria le pattuizioni predette e disponeva un rinvio onde consentire alle parti la produzione della documentazione reddituale richiesta dall'art. 472-bis.12
c.p.c.
Raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti attesa, peraltro, la conformità degli stessi agli interessi dei minori.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti, pertanto, hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
2) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco;
3) Entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento prevalente, i minori saranno iscritti presso il domicilio della
6 SI.ra , nell'abitazione familiare sita in Napoli, via Angelo Camillo De Parte_1
Meis n. 655;
4) Il genitore non collocatario potrà vedere i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici di questi;
almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle
18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni
25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
5) Per il mantenimento ordinario dei due figli, il SI. corrisponderà all'altro CP_1 genitore l'importo mensile di euro 250,00 per ciascun figlio, per un totale di € 500,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
6) L'assegno unico per i figli sarà assegnato al 100 % a favore della madre;
7) Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie;
8) La casa coniugale sita in via Angelo Camillo De Meis n. 655, in Napoli, immobile condotto in locazione, con un canone di euro 500.00 mensili, sarà assegnata alla SI.ra
[...]
, presso il quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo, che provvederà Parte_1 al pagamento dei consumi e del canone di locazione;
9) Il SI. potrà da subito, e ciò senza ulteriore consenso del coniuge Controparte_1 separando, avendo lo stesso già espresso parere favorevole, ritirare e portare via con sé tutti gli effetti e beni personali;
10) i genitori non acconsentono per il momento al rilascio del passaporto autonomo per i figli, né all'iscrizione dei figli sul loro passaporto;
11) per quanto previsto in premessa i coniugi dichiarano espressamente di accettarlo in modo incondizionato rendendolo parte integrante dei mentovati patti e condizioni ritenendoli per qui ripetuti e trascritti”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui all'accordo delle parti;
Controparte_1
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 142, parte II, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016 ). così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 27.06.2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
8