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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1457/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT TO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12302/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000340 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce che le unità immobiliari relative all'atto impugnato erano oggetto di una comunione ereditaria poi sciolta per divisione in data 27.6.23 e che lo stesso avrebbe diritto inoltre all' esenzione IMU per l'abitazione principale ove risiede.
Il ricorso è infondato e va rigettato atteso che, come prealtro dedotto dallo stesso ricorrente, la comunione ereditaria relativa ai beni oggetto dell'accertamento impugnato risulta sciolta solo in data 27.6.23, cioè ben dopo la maturazione del credito per l'imposta IMU 2019 di cui il ricorrente è chiamato a rispondere pro quota;
inoltre, il certificato di residenza prodotto non documenta il dato storico, legittimante l'esenzione IMU per l'abitazione di residenza, invocato dal ricorrente relativo alla sua residenza presso uno degli immobili
( in particolare quello allocato alla Traversa II Giacomo Puccini, n. 2 fg. 7, part. 655, sub 5, cat. A/2) alla data della maturazione del credito di imposta IMU 2019. Non risulta poi fornita univoca documentazione idonea ad individuare tra gli immobili oggetto di tassazione quale sia concesso in comodato esclusivo ad altro soggetto che aveva i requisiti per l' esenzione IMU relativa all' anno 2019.
Non si ravvisa infine la prova di alcun motivo di nullità dell' avviso di accertamento per mancanza dei requisiti sostanziali o formali.
Nulla per le spese non essendosi costituiti i resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT TO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12302/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000340 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce che le unità immobiliari relative all'atto impugnato erano oggetto di una comunione ereditaria poi sciolta per divisione in data 27.6.23 e che lo stesso avrebbe diritto inoltre all' esenzione IMU per l'abitazione principale ove risiede.
Il ricorso è infondato e va rigettato atteso che, come prealtro dedotto dallo stesso ricorrente, la comunione ereditaria relativa ai beni oggetto dell'accertamento impugnato risulta sciolta solo in data 27.6.23, cioè ben dopo la maturazione del credito per l'imposta IMU 2019 di cui il ricorrente è chiamato a rispondere pro quota;
inoltre, il certificato di residenza prodotto non documenta il dato storico, legittimante l'esenzione IMU per l'abitazione di residenza, invocato dal ricorrente relativo alla sua residenza presso uno degli immobili
( in particolare quello allocato alla Traversa II Giacomo Puccini, n. 2 fg. 7, part. 655, sub 5, cat. A/2) alla data della maturazione del credito di imposta IMU 2019. Non risulta poi fornita univoca documentazione idonea ad individuare tra gli immobili oggetto di tassazione quale sia concesso in comodato esclusivo ad altro soggetto che aveva i requisiti per l' esenzione IMU relativa all' anno 2019.
Non si ravvisa infine la prova di alcun motivo di nullità dell' avviso di accertamento per mancanza dei requisiti sostanziali o formali.
Nulla per le spese non essendosi costituiti i resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.