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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 nella causa iscritta al R.G.L. n.
8463/2024 promossa da:
(cod. fisc. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv.
PETTORINO STEFANO, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA MATTEOTTI, 23 SAN GIORGIO A CREMANO presso lo studio dell'avv. CERVONE SALVATORE, come da mandati a margine delle memorie di costituzione
ES , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciato CP_2
presso la propria sede in Napoli, via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto e dall'avv. Carmen Moscariello
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, depositati entrambi il 8/4/2024, il ricorrente di cui in epigrafe si opponeva con il primo procedimento al preavviso di iscrizione ipotecaria numero 0517620240000008900 limitatamente all'avviso di addebito numero 35120220001631888 000 relativo a contributi IVS per gli anni dal 2015 al 2021 per euro 26.862,76. Sosteneva l'omessa notifica dell'avviso di addebito in questione con conseguente nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo mai pervenuto l'avviso stesso nella sua legale conoscenza nè essendogli mai pervenuti altri solleciti o atti di legale provenienza da parte dell;
eccepiva Controparte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria ai sensi dell'articolo 3 comma 9 legge 335/95, con riferimento agli anni dal 2015 al 2018, mentre per quanto riguardava gli anni 2019-2020 sosteneva che i relativi crediti non fossero esigibili per i motivi sopraindicati relativi alla omessa notifica di avviso bonario e della cartella esattoriale.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, sospendere inaudita altera parte la comunicazione preventiva di preavviso di iscrizione ipotecaria, limitatamente ai contributi previdenziali indicati nell'avviso di addebito n. 35120220001631888000 di competenza del Giudice adito, per le ragioni avanti esposte. Nel merito, accogliere l'opposizione, in virtù dei motivi introdotti e per l'effetto dichiarare la nullità, inesistenza, illegittimità dell'atto opposto ed atti presupposti, successivi e connessi, limitatamente alle sanzioni amministrative di competenza del Giudice adito, dichiarando, pertanto, non dovuti gli importi ivi indicati ed ordinarne lo sgravio e cancellazione immediata;
Con vittoria di spese di lite diritti ed onorari oltre Iva e cpa e s.p. 15 % come per legge con distrazione al procuratore antistatario.
Con il secondo procedimento il ricorrente avanzava opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria numero 05176202400089000 limitatamente l'avviso di addebito numero 3512022000073464400 relativo a contributi per gli anni dal 2015 al 2020 per euro 9.000,82, adducendo le medesime argomentazioni in diritto di cui al precedente procedimento ed eccependo la prescrizione con riferimento ai tributi relativi agli anni dal 2015 al 2018. Concludeva chiedendo: in via preliminare, sospendere inaudita altera parte la comunicazione preventiva di preavviso di iscrizione ipotecaria, limitatamente ai contributi previdenziali indicati
2 nell'avviso di addebito n. 3512022000073464400 di competenza del Giudice adito, per le ragioni avanti esposte. Nel merito, accogliere l'opposizione, in virtù dei motivi introdotti e per l'effetto dichiarare la nullità, inesistenza, illegittimità dell'atto opposto ed atti presupposti, successivi e connessi, limitatamente alle sanzioni amministrative di competenza del Giudice adito, dichiarando, pertanto, non dovuti gli importi ivi indicati ed ordinarne lo sgravio e cancellazione immediata;
Con vittoria di spese di lite diritti ed onorari oltre Iva e cpa e s.p. 15 % come per legge con distrazione al procuratore antistatario. Si costituiva l' nel procedimento principale, l' rilevando che per la notifica CP_2 CP_2 eseguita direttamente dal Concessionario del Servizio di Riscossione, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita direttamente dall' a mezzo raccomandata CP_2
AR ex art 30 DL 78/2010 , non trova applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L 890/1982; che nella specie l'avviso di addebito opposto era stato notificato al ricorrente, al suo indirizzo in provincia di Grosseto, a mezzo raccomandata AR, il 29.08.2022, rimarcava che le eccezioni attinenti al merito delle pretese, compresa quella preliminare di prescrizione, erano inammissibili per i periodi anteriori alla data di rispettiva notifica (o conoscenza di fatto) delle cartelle/ avvisi di addebito, giusta la violazione dei termini perentori di cui all'art 24 dlvo 46/1999 e la consequenziale irretrattabilità nel merito dei crediti incorporati.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso . L' si costituiva anche nel procedimento riunito, eccependo in via principale e CP_3 preliminare l'inammissibilità e temerarietà dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto avverso il medesimo avviso di addebito n. 351/2022/0001631888000 lo stesso procuratore aveva avanzato ricorso depositato il 18.3.2023, iscritto al NRG.5454/23, giudizio definito con sentenza di rigetto n.127/24 emessa da altro giudice della sezione, depositata il 10.1.2024, anche impugnata dal medesimo legale con ricorso depositato il 7.7.2024, iscritto al NRG.1870/24 (4^ unità udienza 3.6.2026) e notificato all' in data 24.7.2024. CP_2
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem e pregresso giudicato, con vittoria di spese, anche per lite temeraria.
Si costituiva tanto nel primo quanto nel secondo Controparte_1 procedimento, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e opponendosi rispetto all'eccezione di prescrizione, stante l'avvenuta notifica dei ricorsi.
In esito alla odierna udienza veniva emessa la presente sentenza, completa di dispositivo e motivazione e della quale veniva data pubblica lettura.
3 Preliminarmente va rimarcata la legittimazione passiva di posto che sono state CP_4 avanzate censure in ordine alla mancata notifica degli avvisi di addebito presupposto dei preavvisi di iscrizione ipotecaria notificati a cura della stessa CP_4
Quanto al merito, deve essere rigetto il ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0517620240000008900 che concerne il solo avviso di addebito numero 35120220001631888 000. Infatti, l'avviso di addebito sopra indicato risulta regolarmente notificato al ricorrente in data 29.8.22 ( v. cartolina postale sottoscritta in quella data dal ricorrente e prodotta dall' , con la conseguenza che non è possibile, in assenza di ricorso nel successivo CP_2 termine perentorio di 40 giorni, operare un recupero della tutela, una volta ricevuto il preavviso di iscrizione ipotecaria, atto pertanto che resta incontrovertibile, salve diverse determinazioni in sede amministrativa. Inoltre, deve essere invece dichiarato inammissibile il ricorso riunito, che ha per oggetto li, preavviso di iscrizione ipotecaria numero 05176202400089000 nella parte in cui riguarda l'avviso di addebito n. 351/2022/0001631888000. Ciò in quanto, per come ampiamente dimostrato dall' avverso il medesimo avviso CP_2 di addebito era stato avanzato dal ricorrente, con il patrocinio dello stesso legale, altro ricorso, il cui procedimento, incardinato presso questo Ufficio, risulta oggetto di definizione mediante la sentenza n.127/24 depositata il 10.1.2024, emessa dal G.L. dr. Ghionni.
Nella indicata sentenza si dà conto che Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 37120220001631888000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma ivi indicata a titolo di contributi previdenziali IVS relativi al periodo dal 04/2015 al 12/2021, dovuti alla gestione commercianti dell' e si perveniva al rigetto della domanda sulla base di diffuse argomentazioni di CP_2 merito in ordine all'obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione commercianti, non essendo in contestazione che il ricorrente avesse assunto nel periodo oggetto di causa la veste di unico accomandatario (ed unico rappresentante) della società
[...]
ed essendo altresì incontestato che nessuno degli altri soci Parte_2 accomandanti fosse stato iscritto alla gestione commercianti e non avesse, dunque, versato la relativa contribuzione e che la società neppure avesse denunciato alcun lavoratore dipendente in posizione apicale con cui avrebbe potuto documentare di aver perseguito lo scopo sociale.
Ne consegue che, avendo il presente giudizio medesimo petitum e causa petendi, la domanda è inammissibile, proprio perché avanzata in violazione del principio del giudicato .
In proposito, occorre premettere che, per costante insegnamento giurisprudenziale, il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia (Cass.,
4 sez. un., 15.7.1999, n.398; Cass. 13.4.1999, n.3622). La Corte di legittimità ha altresì avuto modo di chiarire che non sussiste litispendenza tra una causa pendente in primo grado ed un'altra definita con sentenza, ancorché non sono decorsi i termini per impugnarla, perché, finché l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite e quindi manca la contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa (Cass. 21.4.1999, n.3965). Rilevato, pertanto, che nella specie non si configura un'ipotesi di litispendenza, si deve tuttavia tener conto dell'esigenza di evitare la formazione di giudicati contraddittori, esigenza che, dopo il passaggio in giudicato (art. 324 c.p.c.) della sentenza pronunciata all'esito del giudizio preventivamente proposto, viene salvaguardata dal principio del ne bis in idem (art. 2909 c.c.). ma che deve essere presa in considerazione anche prima del formale passaggio in giudicato. Nella specie, parte ricorrente è di fatto decaduta dal diritto di proporre domanda avente a oggetto l'annullamento di quel determinato avviso di addebito, posta l'esistenza sul punto di altra pronuncia. Da ultimo sul punto, sia pure indirettamente, si è pronunciata la Cassazione con ordinanza n. 10323 del 29/05/2020.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese – in mancanza di dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c. – seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria numero
05176202400089000 relativamente all'avviso di addebito n.
351/2022/0001631888000.
Rigetta il ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria numero
0517620240000008900 limitatamente all'avviso di addebito numero
35120220001631888 000. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, spese liquidate in complessivi euro 1.420,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione, per la parte di propria competenza, al procuratore di
[...]
riscossione dichiaratosi in memoria anticipatario. CP_1
Napoli, 20/05/2025 Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi
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In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 nella causa iscritta al R.G.L. n.
8463/2024 promossa da:
(cod. fisc. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv.
PETTORINO STEFANO, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA MATTEOTTI, 23 SAN GIORGIO A CREMANO presso lo studio dell'avv. CERVONE SALVATORE, come da mandati a margine delle memorie di costituzione
ES , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciato CP_2
presso la propria sede in Napoli, via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto e dall'avv. Carmen Moscariello
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, depositati entrambi il 8/4/2024, il ricorrente di cui in epigrafe si opponeva con il primo procedimento al preavviso di iscrizione ipotecaria numero 0517620240000008900 limitatamente all'avviso di addebito numero 35120220001631888 000 relativo a contributi IVS per gli anni dal 2015 al 2021 per euro 26.862,76. Sosteneva l'omessa notifica dell'avviso di addebito in questione con conseguente nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo mai pervenuto l'avviso stesso nella sua legale conoscenza nè essendogli mai pervenuti altri solleciti o atti di legale provenienza da parte dell;
eccepiva Controparte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria ai sensi dell'articolo 3 comma 9 legge 335/95, con riferimento agli anni dal 2015 al 2018, mentre per quanto riguardava gli anni 2019-2020 sosteneva che i relativi crediti non fossero esigibili per i motivi sopraindicati relativi alla omessa notifica di avviso bonario e della cartella esattoriale.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, sospendere inaudita altera parte la comunicazione preventiva di preavviso di iscrizione ipotecaria, limitatamente ai contributi previdenziali indicati nell'avviso di addebito n. 35120220001631888000 di competenza del Giudice adito, per le ragioni avanti esposte. Nel merito, accogliere l'opposizione, in virtù dei motivi introdotti e per l'effetto dichiarare la nullità, inesistenza, illegittimità dell'atto opposto ed atti presupposti, successivi e connessi, limitatamente alle sanzioni amministrative di competenza del Giudice adito, dichiarando, pertanto, non dovuti gli importi ivi indicati ed ordinarne lo sgravio e cancellazione immediata;
Con vittoria di spese di lite diritti ed onorari oltre Iva e cpa e s.p. 15 % come per legge con distrazione al procuratore antistatario.
Con il secondo procedimento il ricorrente avanzava opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria numero 05176202400089000 limitatamente l'avviso di addebito numero 3512022000073464400 relativo a contributi per gli anni dal 2015 al 2020 per euro 9.000,82, adducendo le medesime argomentazioni in diritto di cui al precedente procedimento ed eccependo la prescrizione con riferimento ai tributi relativi agli anni dal 2015 al 2018. Concludeva chiedendo: in via preliminare, sospendere inaudita altera parte la comunicazione preventiva di preavviso di iscrizione ipotecaria, limitatamente ai contributi previdenziali indicati
2 nell'avviso di addebito n. 3512022000073464400 di competenza del Giudice adito, per le ragioni avanti esposte. Nel merito, accogliere l'opposizione, in virtù dei motivi introdotti e per l'effetto dichiarare la nullità, inesistenza, illegittimità dell'atto opposto ed atti presupposti, successivi e connessi, limitatamente alle sanzioni amministrative di competenza del Giudice adito, dichiarando, pertanto, non dovuti gli importi ivi indicati ed ordinarne lo sgravio e cancellazione immediata;
Con vittoria di spese di lite diritti ed onorari oltre Iva e cpa e s.p. 15 % come per legge con distrazione al procuratore antistatario. Si costituiva l' nel procedimento principale, l' rilevando che per la notifica CP_2 CP_2 eseguita direttamente dal Concessionario del Servizio di Riscossione, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita direttamente dall' a mezzo raccomandata CP_2
AR ex art 30 DL 78/2010 , non trova applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L 890/1982; che nella specie l'avviso di addebito opposto era stato notificato al ricorrente, al suo indirizzo in provincia di Grosseto, a mezzo raccomandata AR, il 29.08.2022, rimarcava che le eccezioni attinenti al merito delle pretese, compresa quella preliminare di prescrizione, erano inammissibili per i periodi anteriori alla data di rispettiva notifica (o conoscenza di fatto) delle cartelle/ avvisi di addebito, giusta la violazione dei termini perentori di cui all'art 24 dlvo 46/1999 e la consequenziale irretrattabilità nel merito dei crediti incorporati.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso . L' si costituiva anche nel procedimento riunito, eccependo in via principale e CP_3 preliminare l'inammissibilità e temerarietà dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto avverso il medesimo avviso di addebito n. 351/2022/0001631888000 lo stesso procuratore aveva avanzato ricorso depositato il 18.3.2023, iscritto al NRG.5454/23, giudizio definito con sentenza di rigetto n.127/24 emessa da altro giudice della sezione, depositata il 10.1.2024, anche impugnata dal medesimo legale con ricorso depositato il 7.7.2024, iscritto al NRG.1870/24 (4^ unità udienza 3.6.2026) e notificato all' in data 24.7.2024. CP_2
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem e pregresso giudicato, con vittoria di spese, anche per lite temeraria.
Si costituiva tanto nel primo quanto nel secondo Controparte_1 procedimento, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e opponendosi rispetto all'eccezione di prescrizione, stante l'avvenuta notifica dei ricorsi.
In esito alla odierna udienza veniva emessa la presente sentenza, completa di dispositivo e motivazione e della quale veniva data pubblica lettura.
3 Preliminarmente va rimarcata la legittimazione passiva di posto che sono state CP_4 avanzate censure in ordine alla mancata notifica degli avvisi di addebito presupposto dei preavvisi di iscrizione ipotecaria notificati a cura della stessa CP_4
Quanto al merito, deve essere rigetto il ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0517620240000008900 che concerne il solo avviso di addebito numero 35120220001631888 000. Infatti, l'avviso di addebito sopra indicato risulta regolarmente notificato al ricorrente in data 29.8.22 ( v. cartolina postale sottoscritta in quella data dal ricorrente e prodotta dall' , con la conseguenza che non è possibile, in assenza di ricorso nel successivo CP_2 termine perentorio di 40 giorni, operare un recupero della tutela, una volta ricevuto il preavviso di iscrizione ipotecaria, atto pertanto che resta incontrovertibile, salve diverse determinazioni in sede amministrativa. Inoltre, deve essere invece dichiarato inammissibile il ricorso riunito, che ha per oggetto li, preavviso di iscrizione ipotecaria numero 05176202400089000 nella parte in cui riguarda l'avviso di addebito n. 351/2022/0001631888000. Ciò in quanto, per come ampiamente dimostrato dall' avverso il medesimo avviso CP_2 di addebito era stato avanzato dal ricorrente, con il patrocinio dello stesso legale, altro ricorso, il cui procedimento, incardinato presso questo Ufficio, risulta oggetto di definizione mediante la sentenza n.127/24 depositata il 10.1.2024, emessa dal G.L. dr. Ghionni.
Nella indicata sentenza si dà conto che Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 37120220001631888000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma ivi indicata a titolo di contributi previdenziali IVS relativi al periodo dal 04/2015 al 12/2021, dovuti alla gestione commercianti dell' e si perveniva al rigetto della domanda sulla base di diffuse argomentazioni di CP_2 merito in ordine all'obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione commercianti, non essendo in contestazione che il ricorrente avesse assunto nel periodo oggetto di causa la veste di unico accomandatario (ed unico rappresentante) della società
[...]
ed essendo altresì incontestato che nessuno degli altri soci Parte_2 accomandanti fosse stato iscritto alla gestione commercianti e non avesse, dunque, versato la relativa contribuzione e che la società neppure avesse denunciato alcun lavoratore dipendente in posizione apicale con cui avrebbe potuto documentare di aver perseguito lo scopo sociale.
Ne consegue che, avendo il presente giudizio medesimo petitum e causa petendi, la domanda è inammissibile, proprio perché avanzata in violazione del principio del giudicato .
In proposito, occorre premettere che, per costante insegnamento giurisprudenziale, il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia (Cass.,
4 sez. un., 15.7.1999, n.398; Cass. 13.4.1999, n.3622). La Corte di legittimità ha altresì avuto modo di chiarire che non sussiste litispendenza tra una causa pendente in primo grado ed un'altra definita con sentenza, ancorché non sono decorsi i termini per impugnarla, perché, finché l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite e quindi manca la contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa (Cass. 21.4.1999, n.3965). Rilevato, pertanto, che nella specie non si configura un'ipotesi di litispendenza, si deve tuttavia tener conto dell'esigenza di evitare la formazione di giudicati contraddittori, esigenza che, dopo il passaggio in giudicato (art. 324 c.p.c.) della sentenza pronunciata all'esito del giudizio preventivamente proposto, viene salvaguardata dal principio del ne bis in idem (art. 2909 c.c.). ma che deve essere presa in considerazione anche prima del formale passaggio in giudicato. Nella specie, parte ricorrente è di fatto decaduta dal diritto di proporre domanda avente a oggetto l'annullamento di quel determinato avviso di addebito, posta l'esistenza sul punto di altra pronuncia. Da ultimo sul punto, sia pure indirettamente, si è pronunciata la Cassazione con ordinanza n. 10323 del 29/05/2020.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese – in mancanza di dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c. – seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria numero
05176202400089000 relativamente all'avviso di addebito n.
351/2022/0001631888000.
Rigetta il ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria numero
0517620240000008900 limitatamente all'avviso di addebito numero
35120220001631888 000. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, spese liquidate in complessivi euro 1.420,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione, per la parte di propria competenza, al procuratore di
[...]
riscossione dichiaratosi in memoria anticipatario. CP_1
Napoli, 20/05/2025 Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi
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