Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 398
CASS
Sentenza 15 luglio 1999

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Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione ove a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione; questa si realizza tra l'altro qualora nel primo giudizio sia intervenuta rinuncia agli atti ritualmente accettata, posto che ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ. l'effetto dell'estinzione non è subordinato ad una espressa declaratoria ma opera di diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 398
    Data del deposito : 15 luglio 1999

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