Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 1
Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione ove a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione; questa si realizza tra l'altro qualora nel primo giudizio sia intervenuta rinuncia agli atti ritualmente accettata, posto che ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ. l'effetto dell'estinzione non è subordinato ad una espressa declaratoria ma opera di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Pres. di Sez. -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 9827 30/7/97 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
CONSORZIO PER L'AREA Di SVILUPPO INDUSTRIALE Di SALERNO, in persona del suo legale rappresentante In carica, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo studio dell'avvocato Paolo Tesauro che lo rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione e lo difende,
ricorrente contro
SOCIETÀ GENERALE MOBILIARE - SO.GE.MO, società per azioni in liquidazione, in persona del liquidatore in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell'avvocato Carlo Santagata che la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso e la difende,
controricorrente e contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della sua Giunta Regionale in carica,
intimata e contro
COMUNE Di BATTIPAGLIA, in persona del suo Sindaco in carica, intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di SA n. 186 dell'8 aprile 1997. Udita, nella pubblica udienza del 11 marzo 1999, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Paparella;
udito, per la controricorrente, l'avvocato Santagata;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione dottor Franco Morozzo della Rocca, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 20 maggio 19921 n. 8290 il Sindaco di Battipaglia dispose l'espropriazione per pubblica utilità ed in favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di SA, di un'area della complessiva estensione di mq. 30.025 di proprietà della s.p.a. Società Generale Mobiliare SO.GE.MO.
Il provvedimento ablativo fu notificato alla società espropriata il 13 giugno 1991.
Con atto di citazione notificato il 10 ed il 12 luglio 1991, la società SO.GEMO., richiamate le circostanze fin qui esposte, dedusse che a suo tempo l'U.T.E. di SA aveva determinato in L. 361.500.000 l'ammontare della indennità spettantele per la detta espropriazione;
che l'avviso del deposito della relativa relazione era stato pubblicato nel F.A.L. della Provincia di SA n. 3 dell'8 gennaio 1991; che l'ammontare della indennità così determinato non poteva essere accolto per plurimi ragioni, ivi compresa l'omissione della fase diretta a consentirle la cessione volontaria del terreno con la maggiorazione del 50 %. Enunciò, poi, che, di conseguenza, intendeva proporre "impugnazione del decreto di espropriazione e di tutti gli antecedenti, presupposti e conseguenti alla stima" alla quale si "opponeva" per la sua illegittimità, irritualità ed erroneità. Pertanto, con lo stesso atto convenne il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di SA, il Comune di Battipaglia e la Regione Campania davanti alla Corte d'appello di SA, alla quale chiese: "1) di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'espropriazione pronunciata con decreto emesso su istanza del Consorzio dai Sindaco di Battipaglia il 20 maggio 1991 n. 8290 ... in danno dell'istante, nonché di tutti gli atti presupposti antecedenti e conseguenti pronunciandone l'annullamento per i motivi suesposti e, soprattutto, per l'assoluta erroneità ed inadeguatezza della stima, presa a fondamento per la determinazione della indennità di espropriazione e, pertanto, modificarla, adeguarla e rettificarla come di giustizia;
1) condannare, conseguentemente, lo stesso Consorzio A.S.I. di SA...a corrispondere la giusta indennità per occupazione, indennità ed indennizzi che, ad ogni titolo risulterà dovuta... ". Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di SA, costituitosi in giudizio:
I) in via pregiudiziale, eccepì: a) il difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, atteso che la causa aveva ad oggetto una domanda diretta all'annullamento di un atto amministrativo, quale è il decreto di espropriazione per pubblica utilità; b) la litispendenza del giudizio, attesa la contemporanea pendenza, tra le stesse parti, di identico giudizio preventivamente proposto dallo stesso attore davanti al Tribunale di SA ed iscritto al n. 3737 del R.G.A.C.C. per l'anno 1991 di quel Tribunale;
c) l'incompetenza per materia della Corte d'appello, in quanto la causa aveva ad oggetto una pretesa ai risarcimento del danno da occupazione acquisitiva;
II) nel merito, contestò la fondatezza dell'avversa pretesa. La Regione Campania, costituitasi in giudizio, contestò la sussistenza della propria legittimazione passiva e propose le medesime eccezioni e difese già formulate dal Consorzio A.S.I. di SA.
Il Comune di Battipaglia non si costituì in giudizio e fu dichiarato contumace.
Nel corso del giudizio la società attrice dichiarò che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato alla Regione Campania al solo fine di darle conoscenza dell'opposizione proposta. La Corte di SA, pronunciando con sentenza non definitiva depositata l'8 aprile 1997,
- ha affermato che l'esegesi dell'atto di citazione del 10-12 luglio 1991 rende certo che il giudizio introdotto dalla società SO.GE.MO. con quell'atto ha ad oggetto una opposizione alla stima ai sensi dell'art. 19 L, 22 ottobre 1971 n. 865; e che, conseguentemente, rispetto a quel giudizio, sussiste sia la giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, che la competenza per materia di essa Corte;
- ha escluso la sussistenza della eccepita litispendenza per una triplice ragione e, precisamente: perché i due giudizi erano stati introdotti con citazione notificata nello stesso giorno e per la medesima udienza di comparizione;
per la propria competenza funzionale ed esclusiva in ordine alla domanda di opposizione alla stima e la connessa incompetenza del Tribunale;
per l'insussistenza della situazione di litispendenza al momento della decisione una volta che la società SO.GE.MO. aveva formalmente rinunciato al giudizio proposto davanti al Tribunale;
- ha escluso, infine, la legittimazione passiva della Regione Campania e del Comune di Battipaglia, provvedendo in ordine alle spese relative ai rapporti processuale coinvolgenti queste parti. La stessa Corte, con separata ordinanza, ha disposto la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione.
Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di SA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di annullamento.
L'intimata s.p.a. Società Generale Mobiliare - SO.GE.MO. resiste con controricorso illustrato da memoria.
Gli intimati Regione Campania e Comune di Battipaglia non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Nei primo motivo di annullamento il ricorrente Consorzio per l'area di Sviluppo industriale di SA sostiene che con l'atto di citazione notificato il 10 luglio 1991, introduttivo del giudizio che ne occupa, la società SO.GE.MO. aveva proposto una domanda diretta all'annullamento del decreto 20 maggio 1991 coi quale il Sindaco di Battipaglia aveva disposto l'espropriazione per pubblica utilità dell'area di proprietà di essa attrice per cui è controversia. Siffatta conclusione, spiega, discende in modo univoco in primo luogo, dalle conclusioni enunciate in quell'atto posto che con le stesse la società attrice aveva chiesto alla Corte di SA di "accertare e dichiarare l'illegittimità dell'espropriazione ...nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti, pronunciandone l'annullamento per tutti i motivi suesposti, e soprattutto per l'assoluta erroneità della stima presa a fondamento per la determinazione della indennità di espropriazione e, pertanto, modificarla, e rettificarla come di giustizia"; inoltre, dal "tenore letterale dell'atto" dai quale emerge sia che la domanda di parte attrice era "espressamente indirizzata e finalizzata all'annullamento della delibera di espropriazione", e sia che la relativa "richiesta principale era esplicitamente diretta all'annullamento di un provvedimento amministrativo ... viziato sotto diversi aspetti". Ne trae che nel considerare tale domanda come "diretta alla rideterminazione dell'indennità di espropriazione ritenuta incongrua, la Corte d'appello di SA, da un canto, ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 Cod. proc. civ., avendo "adottato una interpretazione della domanda attrice che di fatto si sostanzia in una novazione della stessa, e [in] una mutatio libelli certamente non consentita"; dall'altro ha pronunciato su una domanda devoluta alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Amministrativa ed ha così violato la disciplina in tema di riparto di giurisdizione. La prospettazione, nel motivo, di una questione di giurisdizione e la denuncia di un error in procedendo rende questa Corte di cassazione giudice anche del fatto processuale, e la legittimano ad apprezzare direttamente gli atti di causa e, in particolare, ed a procedere alla identificazione della domanda proposta dalla SO.GE.MO. con l'atto di citazione introduttivo del giudizio.
La relativa indagine, poi, deve essere condotta alla stregua del principio che una domanda giudiziale deve essere interpretata non già sulla base del suo mero tenore letterale e delle conclusioni formulate, sibbene del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in causa e delle precisazioni formulate nel corso del giudizio, oltre che del provvedimento richiesto in concreto. (v. tra le tante, da ultimo, Cass., 20 marzo 1999 n. 2574, 28 gennaio 1999 n. 749, 15 gennaio 1999 n. 383, 19 gennaio 1998 n. 424, 5 dicembre 1997 n. 12344, 10 ottobre 1997 n. 9875, 15 settembre 1997 n.. 9176) Ebbene, dall'analisi condotta secondo questa prospettiva metodologica si evince che con l'atto di citazione del quale si tratta la società SO.GE.MO. ha proposto soltanto ed unicamente una domanda diretta alla determinazione giudiziale della giusta indennità spettantele per l'espropriazione dell'area di sua proprietà, da ricondursi al paradigma del giudizio di opposizione alla stima fissato nell'art. 19 L. 22 ottobre 1971 n. 865. Infatti, con le ragioni ivi prospettate a sostegno della domanda si è limitata a contestare i criteri adottati dall'U.T.E. di SA ai fini della determinazione amministrativa di quella indennità ed ad indicare i criteri, a suo avviso, giuridicamente e logicamente corretti.
Inoltre, con le "conclusioni" finali ha chiesto - ed è questa la concreta ed effettiva domanda proposta davanti alla Corte territoriale - la "condanna del Consorzio A.S.I. di SA ... a corrispondere (o, se del caso, a versare alla competente Cassa D.D. e P.P.) la giusta indennità per occupazione, indennità ed indennizzi che, ad ogni titolo risulterà dovuta", ossia, ha chiesto il provvedimento conclusivo del giudizio ex art. 19 L. n. 865/1971. Si devono confermare pertanto, le statuizioni della Corte territoriale sia in ordine alla questione relativa alla interpretazione ed alla qualificazione giuridica della domanda della SO.GE.MO.; e sia, conseguentemente, in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Autorità giudiziaria ordinaria su siffatta domanda: la relativa contestazione, infatti, era ancorata esclusivamente al presupposto (come si è accertato erroneo) che quella domanda fosse diretta non già alla determinazione della indennità di espropriazione sibbene all'annullamento del decreto di espropriazione per vizi deducibili solo davanti al giudice amministrativo.
Ne discende il rigetto del mezzo.
2.1.- Nel secondo motivo di annullamento il ricorrente richiama, in premessa, che con atto di citazione notificato il 10 luglio 1991, la società SO.GE.MO. aveva introdotto davanti al Tribunale di SA un procedimento civile avente il medesimo petitum , la medesima causa petendi e le medesime parti di quello poi proposto davanti alla Corte d'appello di SA ed in ordine ai quale è stata pronunciata la sentenza ora impugnata;
e che essa aveva ritualmente eccepito l'incompetenza della Corte territoriale successivamente adita per effetto di una situazione di litispendenza..
Ciò premesso, denuncia che ognuna delle ragioni sulle quali il giudice del merito ha fondato la statuizione di rigetto di siffatta eccezione è inficiata dal vizio di violazione delle norme processuali.
Infatti:
a) l'affermazione secondo cui ad escludere la litispendenza è sufficiente la dichiarazione di rinuncia ad uno dei giudizi, è viziata perché - giusta le disposizioni del Codice di rito civile - a tale fine occorre anche la declaratoria della estinzione del giudizio per effetto della rinuncia stessa;
b) l'affermazione, alternativa, secondo cui la litispendenza non sussiste allorquando il giudice preventivamente adito sia incompetente, è contrastata dal principio consolidato circa l'assoluta irrilevanza di una siffatta situazione processuale;
c) l'affermazione, ulteriormente alternativa, in ordine all'impossibilità, nella specie, di individuare il giudice successivamente adito stante che le due citazioni erano state notificate nello stesso giorno e per la medesima udienza di comparizione con la connessa infondatezza della eccezione, si traduce nella vanificazione di fatto dell'istituto della litispendenza. 2.2. - Dagli atti del giudizio - che questa Corte di legittimità può valutare direttamente dovendo pronunciare, anche in ordine al motivo in esame, su una denuncia di violazione di norme processuali - risulta che alla data della pronuncia della sentenza della Corte d'appello di SA resa nel giudizio nel quale era stata formulata l'eccezione di litispendenza: la società SO.GE.MO. aveva validamente dichiarato di rinunciare al giudizio promosso davanti al Tribunale di SA, nei confronti degli attuali controricorrenti ed intimati con la citazione notificata il 10 luglio 1991; che tale rinuncia era stata ritualmente notificata alle controparti;
e che in quel giudizio, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di SA aveva dichiarato in modo espresso di accettare detta rinuncia.
Quindi, alla data della pronuncia della sentenza ora impugnata, il giudizio pendente tra le parti davanti ai Tribunale di SA era estinto.
Invero, emerge in modo univoco dal dettato dell'art. 306 comma 1 Cod. proc. civ., che l'effetto della estinzione del processo per rinuncia agii atti del giudizio non è subordinato (come si sostiene erroneamente dal ricorrente) alla declaratoria di estinzione, ma si produce automaticamente e di diritto a seguito (così come si è verificato nella specie) dell'accettazione della relativa dichiarazione formalmente valida dalle controparti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio portata a conoscenza del rinunziante (v. Cass., 14 novembre 1973 n. 3018). Ne discende che al momento della pronuncia della sentenza non sussisteva alcuna situazione di litispendenza.
Invero, costituiscono saldi principi - qui ribaditi non ravvisandosi ragioni per discostarsene - che la questione relativa alla modifica della competenza per ragioni di litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento in cui è emessa la pronuncia (v. Cass. 7 marzo 1986 n. 1508, 20 luglio 1967 n. 11882); e che la litispendenza non sussiste allorquando, in quel momento, uno dei giudizi sia estinto o sia cancellato dal ruolo, a nulla, rilevando, in questo caso, la possibilità della sua riassunzione (v. Cass. 12 dicembre 1995 n. 12694, 3 agosto 1993 n. 8522). Ne consegue l'infondatezza, ed il rigetto, della censura formulata dal ricorrente avverso la prima delle rationes enunciate a sostegno della statuizione di insussistenza della litispendenza e di rigetto della relativa eccezione.
2.3.- Ne consegue, altresì, che tale ragione è divenuta definitiva ed intangibile;
inoltre, posto che detta ragione è di per sè solo idonea a sorreggere la statuizione della quale si tratta, l'inammissibilità delle doglianze formulate avverso le altre ragioni di quella decisione.
Ciò perché il Consorzio ricorrente non vi ha interesse in quanto il foro eventuale accoglimento non potrebbe mai portare all'annullamento di quella statuizione che rimarrebbe pur sempre ancorata alla ratio divenuta definitiva.
2.4. Anche questo motivo, perciò, deve essere respinto. 3.- Ne deriva il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - rigetta il ricorso proposto dal Consorzio per l'Area di
Sviluppo industriale di SA avverso la sentenza della Corte d'appello di SA n. 186 del 8 aprile 1997, dichiarando la giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- compensa per intero tra le parli le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 1 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999