Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 444/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato in [...] il [...]) TE C.F._1
e
(c.f. nata in [...] il [...] - da nubile Parte_2 C.F._2 cognome , Per_1 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosa Crocitti
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2025 e hanno TE Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/09/2009 in Bunesti
(BRASOV) in Romania (atto di Matrimonio n. 8 del 26/09/2009, iscritto al Comune di
Bunesti, Provincia di Brasov – non trascritto in Italia) e che dall'unione sono nati i figli
(21/02/2010), (7/01/2014), Persona_2 Persona_3 Persona_4
(28/12/2016) e (12/10/2021), hanno dedotto che nel tempo sono sorti Persona_5 insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, ove attualmente risiede la famiglia, in Via Sbaglia
n. 5, viene lasciata alla signora unitamente ai figli, la Parte_2
, sposterà la propria residenza in altro immobile, ove andrà a
[...] vivere.
3. Per quanto riguarda il diritto di visita dei bambini, il padre potrà vedere i figli e stare con loro ogni qualvolta lo desidera nel rispetto delle superiori esigenze degli stessi e con il consenso della moglie, dimostrandosi parte attiva anche nella loro gestione quotidiana degli impegni sia scolastici che extra scolastici e, ludici e sportivi.
4. Laddove, però, tale situazione di pieno accordo dovesse cessare per qualsiasi motivo, le parti concordano sin d'ora:
- che i coniugi si riservano di stare con i figli per due weekend al mese in fase alternata.
- che il sig. potrà trascorrere con i bambini due TE giorni a settimana, nella settimana che trascorreranno i weekend con la madre, nella specie il giorno di martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle 20:00. Diversamente nella settimana in cui il padre potrà trascorrere con i bimbi i fine settimana, questi potrà tenere con sé dalle ore 16:00 del venerdì fino alle 19:00 della domenica, comprensivo delle notti.
- che per quanto attiene le feste di Natale e di Pasqua le parti concordano di passare con i figli ad anni alterni una settimana ciascuno che va dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, ma in considerazione della tenera età di entrambe i bimbi (12 anni e 9 anni) il giorno di Natale lo trascorreranno a pranzo con un genitore e la cena con l'altro come anche giorno 31 dicembre,
01 e 06 gennaio e ad anni alterni. Per le feste pasquali i bambini resteranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro la
Pasquetta sempre ad anni alterni e con i due giorni antecedenti la
Pasqua e i successivi al Lunedì dell'Angelo.
- che per le vacanze estive ogni genitore avrà diritto di trascorrere con i propri figli almeno una settimana alternata con l'altro genitore, ma in ragione della tenera età degli stessi, il padre potrà restare con i figli per una intera settimana comprensiva delle notti ma lasciando la possibilità alla moglie di vedere i bimbi almeno per un'ora, per due giorni. Stessa cosa farà la sig.ra nella settimana in cui Parte_2 resterà con i figli per una settimana continua, permettendo al marito di vedere i bimbi almeno due pomeriggi per un'ora. Resta inteso tra le parti che in quest'ultima situazione, se le vacanze verranno trascorse anche in posti lontani dal luogo di residenza, sia l'altro genitore ad assumersi gli oneri degli spostamenti e a proprie spese per recarsi nei luoghi di vacanza prescelti dall'altro genitore, per trascorrere l'ora di tempo con i bambini.
- che i coniugi concordano che per quanto attiene l'occasione dei compleanni dei piccoli, vigerà la regola dell'alternanza nel senso che il giorno dei loro compleanni il genitore che li avrà con sé a pranzo non starà con gli stessi a cena e viceversa per l'anno successivo.
5. Il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra TE un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 800,00 Parte_2 oer tutti e quattro (ovvero € 200,00 ciascuno mensili), oltre alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, le quali verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun coniuge da versarsi entro il 15 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Eventuali spostamenti fuori dalla Calabria, dei minori, dovranno essere autorizzati dall'altro genitore.
7. I coniugi concordano che gli assegni per il nucleo familiare, ovvero
Assegno Unico, verrà percepito da entrambi nella misura del 50%.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 26/09/2009 in Bunesti (BRASOV) in Romania (atto di Matrimonio n. 8 del 26/09/2009, iscritto al
Comune di Bunesti, Provincia di Brasov – non trascritto in Italia) e che dall'unione sono nati i figli (21/02/2010), (7/01/2014), Persona_2 Persona_3 Persona_4
(28/12/2016) e (12/10/2021). Persona_5
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
Dalla documentazione in atti e dai chiarimenti resi dalle parti emerge, altresì, che il matrimonio contratto all'estero non è stato trascritto in Italia.
La circostanza non è ostativa, di per sé, alla formale pronuncia di separazione.
La mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato
Civile italiani non è elemento che inficia la validità della pronuncia che, tuttavia, resta improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica Italia proprio perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto (Cass. SU n. 5292 del 28/10/1985; Trib. Milano sez. IX del 5/09/2011).
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: TE Parte_2
1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, ove attualmente risiede la famiglia, in Via Sbaglia
n. 5, viene lasciata alla signora unitamente ai figli, la Parte_2 quale continuerà a pagare il relativo canone di locazione e le utenze delle quali effettuerà le relative volture a suo nome. Il sig TE
, sposterà la propria residenza in altro immobile, ove andrà a
[...] vivere.
3. Per quanto riguarda il diritto di visita dei bambini, il padre potrà vedere i figli e stare con loro ogni qualvolta lo desidera nel rispetto delle superiori esigenze degli stessi e con il consenso della moglie, dimostrandosi parte attiva anche nella loro gestione quotidiana degli impegni sia scolastici che extra scolastici e, ludici e sportivi.
4. Laddove, però, tale situazione di pieno accordo dovesse cessare per qualsiasi motivo, le parti concordano sin d'ora:
- che i coniugi si riservano di stare con i figli per due weekend al mese in fase alternata.
- che il sig. potrà trascorrere con i bambini due TE giorni a settimana, nella settimana che trascorreranno i weekend con la madre, nella specie il giorno di martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle 20:00. Diversamente nella settimana in cui il padre potrà trascorrere con i bimbi i fine settimana, questi potrà tenere con sé dalle ore 16:00 del venerdì fino alle 19:00 della domenica, comprensivo delle notti.
- che per quanto attiene le feste di Natale e di Pasqua le parti concordano di passare con i figli ad anni alterni una settimana ciascuno che va dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, ma in considerazione della tenera età di entrambe i bimbi (12 anni e 9 anni) il giorno di Natale lo trascorreranno a pranzo con un genitore e la cena con l'altro come anche giorno 31 dicembre,
01 e 06 gennaio e ad anni alterni. Per le feste pasquali i bambini resteranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro la
Pasquetta sempre ad anni alterni e con i due giorni antecedenti la
Pasqua e i successivi al Lunedì dell'Angelo.
- che per le vacanze estive ogni genitore avrà diritto di trascorrere con i propri figli almeno una settimana alternata con l'altro genitore, ma in ragione della tenera età degli stessi, il padre potrà restare con i figli per una intera settimana comprensiva delle notti ma lasciando la possibilità alla moglie di vedere i bimbi almeno per un'ora, per due giorni. Stessa cosa farà la sig.ra nella settimana in cui Parte_2 resterà con i figli per una settimana continua, permettendo al marito di vedere i bimbi almeno due pomeriggi per un'ora. Resta inteso tra le parti che in quest'ultima situazione, se le vacanze verranno trascorse anche in posti lontani dal luogo di residenza, sia l'altro genitore ad assumersi gli oneri degli spostamenti e a proprie spese per recarsi nei luoghi di vacanza prescelti dall'altro genitore, per trascorrere l'ora di tempo con i bambini.
- che i coniugi concordano che per quanto attiene l'occasione dei compleanni dei piccoli, vigerà la regola dell'alternanza nel senso che il giorno dei loro compleanni il genitore che li avrà con sé a pranzo non starà con gli stessi a cena e viceversa per l'anno successivo.
5. Il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra TE un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 800,00 Parte_2 oer tutti e quattro (ovvero € 200,00 ciascuno mensili), oltre alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, le quali verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun coniuge da versarsi entro il 15 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Eventuali spostamenti fuori dalla Calabria, dei minori, dovranno essere autorizzati dall'altro genitore.
7. I coniugi concordano che gli assegni per il nucleo familiare, ovvero
Assegno Unico, verrà percepito da entrambi nella misura del 50%.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola