Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 969/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in Agrigento (AG), via Ugo La Malfa, n. 46/H (C.F.: , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Agrigento, via Giovanni XXIII, n. 12 presso lo studio degli Avv. Gianluca Saeva e Concetta Vetro, dai quali è rap- presentata e difesa per mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Milano (MI), via Gaetano Negri, n. 1 (C.F.:
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turri- P.IVA_2
si, n. 13 presso lo studio dell'Avv. Antonio Pivetti, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellata –
Corte di Appello Palermo sez. II civile
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Conclusioni delle parti:
per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellato – come in comparsa di co-
stituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 1196/2021, pubblicata il 16.11.2021, il Tribunale di
Agrigento, rigettando la domanda di risarcimento in forma specifica proposta da contro in relazione Parte_1 Controparte_1
all'abusiva realizzazione di un locale tecnico interrato e fuori terra nel proprio appezzamento di terreno, sito in Agrigento, via Demetra, con- dannò la prima a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 3.800,00, oltre iva, cpa e rimborso forfet- tario come per legge, nonché alle spese per l'espletata C.T.U.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello chie- Parte_1
dendone l'integrale riforma e reiterando la domanda di condanna al risarcimento in forma specifica di controparte. Si costituiva
[...]
(di seguito, per brevità, “ ”), resistendo al gravame. CP_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
08.10.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memo- rie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura
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l'intero iter logico-giuridico seguito dal Tribunale e deduce, in partico- lare, che il primo giudice sarebbe incorso in errore nell'avere interpre- tato e applicato la disposizione di cui all'art. 91, d. lgs. n. 259/2003 in luogo dell'art. 92, nel cui ambito deve, per converso, essere ricondotta la fattispecie in esame. A sostegno dell'assunto, deduce Parte_1
l'errore nel quale è incorso il Tribunale per avere ritenuto che, poiché
l'impianto di distribuzione risultava soddisfare anche le esigenze di utenza degli inquilini del medesimo stabile, non le spettasse alcun ri- sarcimento senza tener conto che l'impianto è stato realizzato senza alcun consenso del proprietario della porzione di fondo occupata ille- citamente, in violazione delle prescrizione imposte dalla legge per la costituzione della servitù, peraltro in difetto di un'autorizzazione da parte dell'ente gestore.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita di Parte_1
essere accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza.
è proprietaria dell'appezzamento di terreno sito in Parte_1
Agrigento, via Demetra, identificato al catasto terreni del predetto Co- mune al foglio 150, part. 501.
In occasione di un sopralluogo effettuato unitamente agli opera- tori della , a seguito della richiesta di allaccio a beneficio di un CP_1
terreno, anch'esso di proprietà di e sito a ridosso della men- Parte_1
zionata via Demetra (cfr. doc. 1 e 2, recanti le note del 13 e 14.03.2012, allegati alla comparsa di risposta di ), l'odierna appellante CP_1
aveva constatato l'intervenuta realizzazione abusiva di un locale tecni-
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co interrato e fuori terra in una porzione del proprio terreno (cfr. pag.
21 del doc. 2, recante la nota del 24.07.2012, allegato all'atto in cita- zione in appello).
Con raccomandata con avviso di ricevimento del 24.07.2012
(cfr. la citata pag. 21 del doc. 2), mai riscontrata, aveva diffi- Parte_1
dato la all'immediata rimozione dell'opera o, in alternativa, CP_1
allo spostamento della stessa al di fuori dei confini di propria titolarità.
Nel settembre 2014, aveva peraltro constatato Parte_1
l'ampliamento e la trasformazione del locale tecnico (cfr. pag. 24 del doc. 2, recante la nota del 30.11.2016, allegato all'atto di citazione in appello;
nonché pagg. 27-30, recanti il rilievo fotografico, anch'esse in allegato all'atto di appello).
Con nota del 30.11.2016, trasmessa a mezzo PEC e anch'essa mai oggetto di riscontro, diffidava ancora la alla Parte_1 CP_1
rimozione del locale tecnico, oltre che al pagamento dell'indennizzo in relazione all'illegittima occupazione perpetrata ai suoi danni.
Sul presupposto della compressione del proprio diritto domini- cale, ha così adito il Tribunale di Agrigento e chiesto la con- Parte_1
danna di al risarcimento in forma specifica, mediante la ridu- CP_1
zione in pristino dello stato dei luoghi e il rilascio del terreno illecita- mente occupato. A tale domanda si è, tuttavia, opposta parte convenu- ta, la quale ha eccepito l'intervenuta usucapione del diritto di servitù apparente dell'impianto realizzato sulla porzione del terreno di con- troparte.
Previa qualificazione della proposta domanda risarcitoria in
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termini di actio negatoria servitutis stante la carenza di allegazione e prova di alcun pregiudizio sofferto, il Tribunale ha rigettato la doman- da avanzata da condannandola alle spese di lite e di quelle Parte_1
relative all'espletata C.T.U. In particolare, il giudice ha argomentato che, nella specie, si versava nell'ambito di una limitazione legale della proprietà ai sensi dell'art. 91, d. lgs. n. 259/2003, sul presupposto che, come emerso a seguito dell'accertamento contenuto nella C.T.U.,
l'impianto di distribuzione fosse volto a soddisfare anche le esigenze degli inquilini del medesimo stabile di proprietà Pt_1
Tanto premesso, giova innanzi tutto rilevare che dagli atti di causa emerge che ha invocato l'actio negatoria servitutis in Parte_1
via subordinata rispetto a quella, proposta in via principale, di risarci- mento dei danni ai sensi degli artt. 2043 e 2058 c.c. (cfr. pagg. 11 e ss. dell'atto di appello), coltivata nei successivi atti di causa in virtù del ri- chiamo espresso operato alle argomentazioni svolte nell'atto di cita- zione in appello, ma solo in questo grado del giudizio, tardivamente ed in risposta alla qualificazione giuridica data al primo giudice.
Sul punto, è bene osservare che nell'atto introduttivo del giudi- zio di primo grado la si è limitata a chiedere la rimozione Pt_1
dell'opera, perché frutto di un'attività illecita e limitativa della proprie- tà. La , costituendosi ha esposto di avere collocato la cabina da CP_1
molti anni limitandosi a resistere alla domanda invocando la fattispe- cie della limitazione legale al diritto di proprietà previsto nell'art. 91
D.Lgs. 259/2003, nel testo in vigore ratione temporis, e, solo in subor- dine, ha proposto eccezione di usucapione del diritto di servitù asseri-
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tamente esercitata di fatto da più di vent'anni.
Sicché l'actio negatoria servitutis qualificata per inciso dal pri- mo giudice, non è stata mai ritualmente e tempestivamente proposta nel giudizio né la domanda riconvenzionale di acquisto di una servitù per usucapione, peraltro, rimasta priva di ogni riscontro probatorio.
Tanto premesso, contro la sopra illustrata sentenza del Tribu- nale di Agrigento la ha interposto gravame invocando la sussun- Pt_1
zione della vicenda per cui è causa nell'ambito della disposizione di cui all'art. 92, d. lgs. n. 259/2003. A sostegno dell'assunto espone che, nel caso di specie, viene più correttamente in rilievo una servitù costituita dalla in via di fatto, al di fuori delle modalità prescritte dalla CP_1
normativa di settore.
La tesi è da condividere.
Occorre richiamare, in proposito, il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con il d. lgs. n. 259/2003 nel testo ancora in vigore al momento della proposizione della domanda (anno 2017), che esplicita, con riferimento all'ambito delle comunicazioni elettroniche, quanto disposto dal codice civile, norme ad oggi radicalmente modifi- cate a seguito dell'entrata in vigore, dal 24 dicembre 2021, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, che recepisce nell'ordinamento giuridico ita- liano la dir. 2018/1972/UE (istitutiva del «Codice europeo delle co- municazioni elettroniche»).
Viene in rilievo, in primo luogo, l'art. 90, che, per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione, tra l'altro, degli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie
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di uso esclusivamente privato, dispone: “può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario compo- nimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valu- tarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti”.
A norma del successivo art. 91, negli impianti di reti di comuni- cazione elettronica di uso esclusivamente privato, tra l'altro, “i fili o ca- vi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprie- tario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni al- tra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il li- bero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto
a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'in- stallazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità”.
Indi, tale norma disciplina le limitazioni legali della proprietà per il caso di passaggio di fili o cavi “senza appoggio”, il successivo art. 92 regolamenta le modalità di costituzione della servitù. In particolare,
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nel ribadire la necessità di attivare il procedimento espropriativo, la disposizione da ultimo richiamata stabilisce che “Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suo- lo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166. […] La domanda, corredata dal pro- getto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'auto- rità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù ri- chiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decre- to del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”.
Orbene, nel caso di specie, sulla scorta del compendio probato- rio emerso e della ctu espletata, è pacifico che ha realizzato CP_1
sul terreno di proprietà un locale tecnico interrato e fuori terra Pt_1
senza richiedere alcun consenso al proprietario, che ne è venuto a co- noscenza dopo la sua costruzione, come emergente dalla corrispon- denza in atti, occupando una porzione di suolo senza alcuna autorizza- zione, mai prodotta.
Alla stregua del quadro normativo di riferimento sopra declina- to, va osservato che non può venire in considerazione alcuna limita- zione legale della proprietà cui fa riferimento l'art. 91, d. lgs. n.
259/2003. E invero, ciò che ha realizzato è un locale tecnico CP_1
che occupa stabilmente una porzione del terreno di parte appellante, cosicché non si fa, nella specie, questione né di “fili o cavi senza appog-
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gio”, né di “appoggio di antenne, di sostegni, nonché […] passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto” giacché la norma sottende, come è ovvio, un passaggio di impianto senza appoggio, essendo, la di- versa ipotesi del “passaggio con appoggio” regolata dal successivo art. 92, d. lgs. n. 259/2003, interpretazione, questa, che consente di ritene- re coerente il regime all'epoca vigente, postulando, nel caso di passag- gio di fili o cavi privi di strutture fisse di appoggio appunto, una rego- lamentazione più agevole prescindendo dal consenso del proprietario, il quale dovrà solo sopportare una limitazione del suo diritto domini- cale, rispetto al diverso caso di esecuzione di manufatti che, occupando stabilmente porzione di suolo altrui, implicano la costituzione di vere e proprie servitù, debitamente previamente autorizzate, con un regime assimilabile a quello espropriativo e con diritto, per il proprietario, privato di una porzione del bene, di ottenere la liquidazione dell'indennità.
L'avere Incos richiesto l'allaccio alle utenze dell'edificio di sua proprietà, non vale a neutralizzare la compressione del diritto di pro- prietà perpetrata da né ad eludere la predetta normativa. CP_1
A fronte della domanda proposta, non ha provato di CP_1
avere seguito la procedura prevista dall'art. 92 D.lgs. n. 259/2003, non risulta che parte appellante fosse stata giammai preventivamente in- formata circa la necessità di realizzare il locale tecnico nel proprio ter- reno né risulta alcuna comunicazione di avvio del procedimento abla- torio.
Per altro verso, l'eccezione di usucapione è rimasta del tutto
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sfornita di alcuna prova non avendo la , neppure allegato da CP_1
quale momento avrebbe cominciato ad occupare la particella ove è sta- to costruito il manufatto.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la realizzazione del lo- cale tecnico da parte di è senz'altro da qualificare come fatto CP_1
illecito, di carattere permanente, lesivo del diritto di proprietà facente capo a per essere stata effettuata senza la puntuale osser- Parte_1
vanza delle prescrizioni di cui all'art. 92, d. lgs. n. 259/2003.
Ritenuta nei termini esposti la compressione del diritto domini- cale, è da accogliere la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
volta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 2058 c.c.
va, pertanto, condannata alla rimozione del locale tec- CP_1
nico realizzato sulla porzione di terreno di proprietà dell'appellante, sita in Agrigento, via Demetra, identificata al catasto terreni del pre- detto Comune al foglio 150, part. 501.
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In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM 55/2014, come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022, oltre che alle spese relative alla C.T.U. espletata in primo grado, con di- strazione in favore dei procuratori di parte appellante, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in integrale
[...]
riforma della sentenza n. 1196/2021, emessa dal Tribunale di Agrigen- to il 16.11.2021: condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla riduzione in pristino della porzione dell'appezzamento di terreno sito in Agrigento, via Demetra, identifica- to al catasto terreni del predetto Comune al foglio 150, part. 501 e, per l'effetto, alla rimozione del locale tecnico interrato e fuori terra sulla stessa insistente;
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6.450,00 per il primo grado ed € 5.670,00 per il secondo grado del giudizio, ol- tre spese generali, cpa ed iva come per legge, oltre alle spese per C.T.U. espletata in primo grado, come liquidate con separato decreto, con di- strazione in favore dei procuratori costituiti di parte appellante, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo del 14.1.2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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