TRIBACQUE
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 11/12/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:
dr. NI RO M. LAMORGESE - Presidente
dr. NI SCARPA - Consigliere di Cassazione - Rel.
dr. Stefano OLIVA - Consigliere di Cassazione
dr. Giorgio MANCA - Consigliere di Stato
dr. Ing. Pasquale GIARDINA - Esperto
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in sede di appello, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2024 al numero 2, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vilma Aliberti
e GI MO, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
ricadenti nel Controparte_1
Bacino Imbrifero montano della RA EA (C.F. ), in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 2
dall'Avv. Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 1103/2023 emessa dal
TRAP di Torino, in data 30/11/2022, nel giudizio n. R.G. 291/2022.
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 10 dicembre 2025 hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello.
Fatti di causa
1.- Con la sentenza n. 1103/2023 pubblicata il 30 novembre 2023, il
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di
Torino ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2/2022 emesso dal medesimo Tribunale, con il quale era stato intimato alla il Parte_1
pagamento in favore del ricadenti Controparte_1
nel Bacino Imbrifero Montano della RA EA (BIM) della somma di €
408.051,37, oltre interessi legali. La pretesa azionata in sede monitoria aveva ad oggetto l'importo dovuto dalla società concessionaria Parte_1
dell'impianto di derivazione d'acqua ad uso energetico nel Bacino Imbrifero
Montano della RA EA, a titolo di sovracanoni dovuti dall'anno 2013 al
25 febbraio 2020.
1.1.- La concessione dell'impianto di derivazione d'acqua ad uso energetico ha avuto origine nel DPGR n. 503 - 35265/2008 e le relative condizioni erano state stabilite nel disciplinare prot. n. 12468 dell'11 giugno 2008 e nel
Disciplinare suppletivo contenente modifiche e integrazioni al disciplinare sottoscritto in pari data. 3
La ha dedotto a giustificazione del mancato pagamento dei Parte_1
sovracanoni l'impossibilità di funzionamento dell'impianto di derivazione, in quanto essa, dopo aver ottenuto la concessione dell'impianto di derivazione d'acqua in data 11 giugno 2008 in misura di 40.000 l/s massimi e 34.800 l/s medi, per produrre la potenza nominale media di 2303 kWe, aveva ricevuto il 19 dicembre 2009 richiesta del di apportare variazioni al Controparte_2
progetto, consistenti nella realizzazione di un'opera di restituzione diversa da quella prevista nel tratto in galleria località “Crist”. La società aveva così
dovuto rielaborare il progetto e chiedere il rinnovo della valutazione di compatibilità ambientale, nonché presentare istanza di autorizzazione unica,
ricevendo, a seguito di istruzione in unico procedimento di conferenza di servizi, solo il 2 maggio 2016 dal competente dirigente del Servizio Risorse
Idriche della Città Metropolitana di Torino la variante della concessione di derivazione e l'approvazione del disciplinare suppletivo, ed infine il 4
maggio 2016 l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. La convenzione accessiva alla concessione rilasciata dopo l'approvazione della variante disponeva la decorrenza del termine di pagamento del canone dal rilascio dell'autorizzazione unica. I provvedimenti conseguiti nel 2016 erano stati peraltro impugnati in sede giurisdizionale da parte di alcuni proprietari dei terreni interessati e da Lega Ambiente, restando i relativi ricorsi decisi da questo Tribunale Superiore delle Acque con sentenza n. 131/2019, pubblicata il 16 maggio 2019, con conseguente mancata realizzazione dell'intervento protrattasi sino alla pronuncia del medesimo TSAP. Tali vicende, aventi durata di dieci anni dal rilascio della concessione, avevano indotto la società, anche per il mancato accesso agli 4
incentivi di legge, a rinunciare al progetto mediante istanza del 28 dicembre
2019.
1.2. - Il ha replicato che le circostanze addotte dall'opponente CP_1
concessionaria non costituissero cause di forza maggiore o eventi non imputabili ad essa, assumendo che i sovracanoni BIM non sono posti in relazione sinallagmatica con il rilascio della concessione, sì da costituire non una controprestazione nascente dal rapporto concessorio, ma una prestazione pecuniaria imposta dalla legge.
1.3. – Il TRAP Torino, dopo aver negato la natura di corrispettivo di concessione del sovracanone dovuto ai consorzi dei bacini imbriferi ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 959 del 1953, ha altresì escluso che le circostanze addotte dall'opponente valessero quali causa di esonero dal Parte_1
pagamento della somma ingiunta, esponendo che:
la società all'epoca del rilascio della originaria concessione (11 giugno 2008)
avrebbe potuto intraprendere le attività per l'esercizio dell'impianto, il quale era stato già materialmente realizzato ed era stato oggetto di valutazione di compatibilità ambientale;
la medesima aveva poi deciso discrezionalmente di dare seguito Parte_1
alle sollecitazioni e ai dubbi esecutivi espressi dal di nella nota CP_2 CP_2
del 19 novembre 2009 (che rappresentava un generico auspicio espresso dal
Sindaco al fine di trovare soluzioni progettuali alternative alla costruzione dell'opera di restituzione nel tratto in galleria località Crist, in considerazione dei danni materiali alle abitazioni a ai disagi per i cittadini) e così provveduto autonomamente il 23 giugno 2010 a richiedere l'avvio della fase di valutazione della procedura di VIA “relativamente alla modifica 5
planoaltimetrica della parte terminale del canale in rapporto al progetto in
precedenza assentito”;
in data 21 dicembre 2012 la società aveva quindi presentato domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione originaria, “secondo la
configurazione rappresentata nella domanda in data 23.06.2010”;
questa domanda di variante aveva comportato una istruttoria molto complessa ed era stata esitata coi provvedimenti del maggio 2016, oggetto di impugnazione dinanzi al TSAP decisa con sentenza del 16 maggio 2019.
I giudici di primo grado hanno osservato che l'instaurazione del procedimento di variante per realizzare un diverso intervento rendeva del tutto prevedibili la necessità di un nuovo ed articolato iter amministrativo e la possibilità dell'insorgenza di contestazioni in sede giudiziale.
1.4. – La ha proposto appello, cui resiste Parte_1 [...]
ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano della Controparte_1
RA EA.
Le parti hanno presentato memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
1.-Il primo motivo dell'appello della è rubricato “Omessa Parte_1
pronuncia” e lamenta che “[n]el punto 1 dell'atto di opposizione e della
comparsa conclusionale di è stato riportato il quadro normativo Parte_1
dal quale si trae che, con riferimento alle concessioni di derivazione ante
2015, il pagamento del sovracanone è dovuto dalla data di entrata in
funzione dell'impianto. Su tali argomenti la sentenza non si è pronunciata”.
1.1. – Come eccepito anche dall'appellato , questo motivo è CP_1 6
inammissibile.
Avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche su alcuni dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo (nella specie,
sull'eccezione vertente su una questione di diritto individuata quale fatto impeditivo rispetto al credito azionato), il rimedio esperibile non è l'appello,
bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale
regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933, recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie" (Cass. Sez. Un. n. 157 del 2020; n.
18652 del 2024).
2.-Il secondo motivo dell'appello della denuncia la Parte_1
“[e]rrata ricostruzione in fatto: pag. 12 e 15 della sentenza”, giacché la pronuncia del TRAP muoverebbe “da un dato di fatto errato ed
erroneamente accertato, ovvero, che l'impianto è stato materialmente
realizzato per stessa ammissione della opponente”. L'appellante obietta che già l'atto di opposizione chiariva “che l'impianto non è mai stato realizzato”,
giacché, subito dopo il rilascio della concessione originaria del 2008, era stato necessario “rielaborare il progetto e chiedere il rinnovo del giudizio di
compatibilità ambientale”.
Il terzo motivo di appello deduce la “[e]rroneità della sentenza in merito alla
debenza dei sovracanoni sino al 2016”. La critica sostiene che la sentenza del TRAP “prende avvio da una errata ricostruzione dei dati di fatto e delle 7
argomentazioni in diritto esposte dalla opponente”. In particolare, sostenere che la presentazione della variante sia stata “una iniziativa del tutto
discrezionale di ” sarebbe arbitrario, giacché l'istanza della Parte_1
nuova soluzione progettuale faceva seguito, piuttosto, alle “sollecitazioni e
ai dubbi esecutivi espressi dal Comune di nella nota del 19.11.2009”. CP_2
Si specifica quindi che “non ha tanto fatto valere il Parte_1
procrastinarsi dei tempi delle procedure per la variante della concessione
richiesta dal Comune di;
bensì, ha esposto un altro elemento CP_2
essenziale; ovvero: l'inefficacia della concessione del 2008 nel corso del
procedimento di variante e la decorrenza del termine di corresponsione dei
canoni dal 2016, statuita espressamente dai provvedimenti amministrativi”.
Il quarto motivo di appello censura, infine, l'[e]rroneità della sentenza in
merito alla debenza dei sovracanoni dal 2016 al 2020”. Qui si ribadisce che
non ha mai potuto realizzare l'impianto, né prima né dopo il Parte_1
2016”. In particolare, “[d]opo il 2016, certamente non poteva essere
realizzato a causa dell'impugnazione degli atti, evento oggettivamente
indipendente dalla volontà della società e quindi non imputabile alla stessa”.
2.1.- Il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello possono essere esaminati e decisi congiuntamente, per la loro connessione, risultando infondati.
2.2. - Com'è noto, il sovracanone dovuto ai consorzi dei bacini imbriferi dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice
è stato previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959
(Norme modificatrici del t.u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici),
in sostituzione della riserva di un determinato quantitativo di energia che in 8
precedenza era disposta, in favore dei comuni rivieraschi, dall'art. 52, del
Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici.
Il sovracanone dovuto dal concessionario di grandi derivazioni d'acqua ai consorzi dei bacini imbriferi ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 959
del 1953 si distingue sia dall'omonimo istituto previsto dall'art. 53 del r.d. n.
1775 del 1933, il quale consiste in una mera maggiorazione del canone concessorio applicabile in presenza di determinate condizioni con provvedimento del Ministro delle finanze, sia dal canone concessorio per la derivazione d'acqua, non costituendo una controprestazione nascente dal rapporto concessorio, ma una prestazione pecuniaria imposta dalla legge a favore dei consorzi di bacino in aggiunta al canone demaniale da lui di regola dovuto, con finalità d'integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati. Esso, pur basandosi sul solo presupposto fattuale della titolarità
della concessione di derivazione, e non già sull'uso effettivo della stessa, ed essendo quindi dovuto indipendentemente dall'entrata in funzione degli impianti, postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica, è non è quindi dovuto o è dovuto in misura ridotta qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità
naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario.
Il sovracanone previsto dalla citata disposizione della l. n. 959 del 1953 è,
dunque, dovuto dal concessionario unicamente in conseguenza del rilascio della concessione. Le censure dell'appellante ripropongono, tuttavia, la questione se l'esigibilità di detta prestazione presupponga l'effettiva utilizzabilità della derivazione d'acqua da parte del concessionario, ovvero se si debbano valutare gli eventuali impedimenti allo sfruttamento della 9
derivazione, non imputabili al concessionario.
Già la sentenza n. 533 del 2002 dalla Corte costituzionale ha escluso vi sia uno stretto nesso d'accessorietà tra canone e sovracanone ed ha ravvisato in quest'ultimo una prestazione di natura patrimoniale imposta dal legislatore a carico del concessionario per favorire il progresso economico e sociale d'individuate popolazioni o la realizzazione d'opere di sistemazione montana.
Le obbligazioni afferenti al sovracanone si differenziano, infatti, da quelle aventi ad oggetto il canone, perché diverso ne è il destinatario (il Consorzio
dei Comuni e non il titolare della concessione), diversa la finalità
(l'integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati, nel quadro del sostegno all'autonomia locale, e non la percezione di un'entrata genericamente patrimoniale della pubblica amministrazione) e diversa la natura giuridica (una prestazione pecuniaria imposta dalla legge e non la controprestazione nascente dal rapporto concessorio). Da tale premessa la
Corte costituzionale ha fatto altresì discendere la conclusione che la prestazione patrimoniale in discorso, priva di carattere indennitario, si basa sul solo presupposto fattuale della titolarità della concessione di derivazione,
e non sull'uso effettivo di questa. A siffatta impostazione hanno dato seguito le sezioni unite della Corte di cassazione, che sin dalla sentenza n. 16602 del
2005 hanno ribadito l'insussistenza d'uno stretto nesso d'accessorietà tra canone e sovracanone, l'obbligo di corresponsione del quale è da ritenersi connesso al solo fatto obiettivo della titolarità della concessione, precisando che il riferimento normativo alla "data di entrata in funzione degli impianti",
come momento di decorrenza del sovracanone nei casi in cui tale evento preceda la formale instaurazione del rapporto concessorio, non consente 10
logicamente di dedurne che il medesimo sovracanone non sia dovuto fino all'entrata in funzione degli impianti anche quando, viceversa, la titolarità
della concessione sia già stata acquisita.
La sentenza n. 11989 del 2009 delle medesime Sezioni Unite civili della
Corte di cassazione ha quindi spiegato che il fatto che non si possa identificare nella messa in funzione dell'impianto di derivazione il presupposto obiettivo da cui sorge l'obbligo di pagamento del sovracanone non esclude che la mancata effettiva fruizione della derivazione d'acqua da parte del concessionario, quando l'impossibilità di funzionamento dell'impianto sia ascrivibile a forza maggiore o comunque dipenda da eventi non imputabili al medesimo concessionario, possa aver rilevanza ai fini dell'esigibilità di detto pagamento. Vi è, infatti, un innegabile "nesso
oggettivo, oltre che logico, tra l'utilizzazione effettiva della risorsa idrica, o
la possibilità di essa pur ove non sfruttata dal concessionario o aspirante
tale, e la corresponsione del sovracanone"; di tal ché si desume, all'inverso,
"l'interruzione di tale nesso ed il consequenziale venir meno della ragione
giustificatrice della prestazione ove l'utilizzazione della risorsa, originaria o
sopravvenuta che sia, risulti impossibile per cause non imputabili al soggetto
tenuto alla prestazione stessa". Occorre a tal fine prendere in considerazione la potenziale utilizzabilità della risorsa idrica, sicché dev'essere accollato al concessionario l'onere della mancata o ritardata utilizzazione di essa, se ed in quanto imputabile a sue scelte imprenditoriali o a sua eventuale inefficienza operativa, mentre l'inutilizzabilità totale o parziale della risorsa per cause non imputabili al concessionario implica il venir meno o la riduzione del canone,
così - e per analoghe ragioni - deve ritenersi accada per l'obbligo di 11
pagamento del sovracanone.
2.3. - L'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012 ha poi disposto che i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
Il sovracanone introdotto dall'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012 è
stato spiegato in giurisprudenza come prestazione patrimoniale imposta,
avente natura tributaria, stabilita per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, in misura omogenea per tutti i Comuni e tutti gli impianti del bacino, con applicazione anche alle concessioni già in corso (Cass., Sez.
Unite n. 16157 del 2018; n. 2085 del 2019; n. 34475 del 2019; n. 2767 del
2023).
L'art. 62, comma 3, della legge n. 221 del 2015, ha quindi aggiunto, all'art. 1
della legge n. 228 del 2012, il comma 137-bis, del seguente tenore: «Per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali».
Come illustrato dalle medesime richiamate pronunce delle Sezioni Unite
civili della Corte di cassazione, l'esordio della disposizione del comma 137- 12
bis costituisce un enunciato programmatico e non un presupposto dell'azione impositiva, fatti salvi i controlli delle autorità contabili circa l'effettiva destinazione delle risorse così reperite agli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani. La disposizione, dunque, non prescrive una condizione per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento del sovracanone, ma intende esclusivamente esplicitare la finalità, indicata dal legislatore, a cui è destinato il prelievo. Ciò è confermato dal comma 137-
bis, là dove esso precisa che i sovracanoni idroelettrici per gli impianti realizzati dal 2016 sono comunque dovuti, anche se non strettamente funzionali a interventi infrastrutturali, fermo restando il perseguimento di finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e di rimedio all'alterazione del corso naturale delle acque causata dalla loro regimazione artificiale. La disposizione del comma 137-bis, infatti,
pur prevedendo che i sovracanoni sono dovuti indipendentemente dalla prosecuzione degli interventi infrastrutturali per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta, non implica che, per gli impianti realizzati prima, i sovracanoni in questione debbano ritenersi dovuti solo in presenza della prova della prosecuzione di tali interventi. La nuova norma muta semplicemente la ratio della prestazione imposta, la quale, per il futuro, viene a perdere il carattere di scopo che aveva in precedenza, senza che tale scopo possa essere comunque considerato quale controprestazione,
non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico (così, per tutte, Cass. Sez.
Unite n. 34475 del 2019).
3. – Questo quadro normativo depone per la infondatezza delle censure avanzate dall'appellante. 13
3.1. - Possono valorizzarsi i seguenti punti delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata.
Sono oggetto di causa i sovracanoni dal 2013 al 25 febbraio 2020, che il ricadenti nel Bacino Imbrifero Controparte_1
Montano della RA EA pretende dalla concessionaria Parte_1
dell'impianto di derivazione d'acqua ad uso energetico nel Bacino Imbrifero
Montano della RA EA.
La società aveva ottenuto la concessione dell'impianto di Parte_1
derivazione d'acqua in data 11 giugno 2008, in misura di 40.000 l/s massimi e 34.800 l/s medi, per produrre la potenza nominale media di 2303 kWe.
L'impianto era stato oggetto di valutazione positiva di compatibilità
ambientale.
La medesima società aveva però ricevuto il 19 novembre 2009, dunque dopo un anno e mezzo dal rilascio della concessione, una nota del Comune di
, che sollecitava la concessionaria a trovare una soluzione progettuale CP_2
alternativa alla costruzione dell'opera di restituzione nel tratto in galleria località Crist. Avendo deciso di dare seguito a tale sollecitazione, la trascorsi ancora sette mesi, aveva richiesto il 23 giugno 2010 Parte_1
l'avvio di una nuova procedura di VIA “relativamente alla modifica
planoaltimetrica della parte terminale del canale in rapporto al progetto in
precedenza assentito”. Dopo ancora due anni e mezzo, la società appellante aveva presentato il 21 dicembre 2012 domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione originaria, “secondo la configurazione rappresentata nella
domanda in data 23.06.2010). La domanda di variante aveva comportato 14
l'espletamento di una istruttoria molto complessa, sicché solo il 2 maggio
2016 era stata assentita dal Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana
di Torino la variante della concessione di derivazione, con l'approvazione del disciplinare suppletivo, ed il 4 maggio 2016 era stata rilasciata l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Questi
ultimi provvedimenti emanati nel 2016 erano stati poi impugnati in sede giurisdizionale da parte di alcuni proprietari dei terreni interessati e da Lega
Ambiente, e i relativi ricorsi erano stati decisi dal Tribunale Superiore delle
Acque con sentenza n. 131/2019 del 16 maggio 2019.
3.2. - Il TRAP ha, allora, correttamente concluso che l'instaurazione del procedimento di variante per realizzare un diverso intervento rendeva del tutto prevedibili la necessità di un nuovo ed articolato iter amministrativo e la possibilità dell'insorgenza di contestazioni in sede giudiziale.
I richiamati principi giurisprudenziali, che occorre applicare, inducono ad affermare che i sovracanoni oggetto di lite (dall'anno 2013 al 25 febbraio
2020) fossero dovuti dalla in quanto la concessione per Parte_1
l'impianto di derivazione d'acqua ad uso energetico era stata rilasciata in data
11 giugno 2008 e non sono stati allegati, né vieppiù accertati, impedimenti allo sfruttamento della derivazione non imputabili al concessionaria, che potessero riflettersi sull'esigibilità della prestazione di natura patrimoniale imposta dal legislatore.
L'avvio della nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel giugno del 2010 e la presentazione della domanda di autorizzazione unica per il diverso impianto avvenuta nel dicembre 2012, influenzati dalla sollecitazione proveniente nel novembre del 2009 dal Comune di , così CP_2 15
come il contenzioso generato dalla variante, non configurano cause di potenziale utilizzabilità della risorsa idrica tali da giustificare l'inesigibilità
dell'obbligo di pagamento del sovracanone. La mancata utilizzazione della risorsa idrica dal 2008 al 2020 risulta, piuttosto, imputabile alle scelte imprenditoriali della medesima società o anche ad eventuali sue Parte_1
inefficienze operative, che indussero la medesima concessionaria, dopo la comunicazione della nota del Sindaco di , a rimeditare la realizzazione CP_2
di un'opera di restituzione diversa da quella prevista nel tratto in galleria località “Crist”, rielaborando il progetto e chiedendo il rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale.
Va, invero, ribadito che il sovracanone dovuto ai consorzi dei bacini imbriferi dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua non ha natura di controprestazione nascente dal rapporto concessorio (restando perciò
impropria l'invocazione dei principi generali che regolano il nesso di sinallagmaticità e la corrispettività fra reciproche obbligazioni). Si deve, non di meno, dar rilievo ai fini dell'esigibilità del credito azionato non, ex se, alla mancata effettiva fruizione della derivazione d'acqua da parte della concessionaria quanto ad una eventuale oggettiva impossibilità Parte_1
di funzionamento dell'impianto ascrivibile a forza maggiore o a fatti ad essa non imputabili.
In tal senso, la mancata realizzazione dell'impianto di derivazione consentito dalla concessione dell'11 giugno 2008, e la conseguente mancata utilizzazione dell'acqua pubblica oggetto di detto provvedimento, dovute alla elaborazione di una variante delle opere a modifica del progetto originario,
benché quest'ultima fosse stata sollecitata da una delle amministrazioni 16
comunali interessate, hanno determinato una materiale impossibilità della fruizione della risorsa idrica dovuta alle facoltà di gestione imprenditoriale spettanti alla società concessionaria, e perciò non hanno comportato il venir meno del presupposto economico del sovracanone da pagare al del CP_1
bacino imbrifero.
La nota comunicata nel novembre del 2009 dal Comune di non CP_2
equivaleva ad un ordine o divieto autoritativo della P.A., né dava luogo ad una condotta ostativa od ostruzionistica dell'amministrazione, mentre le impugnative giudiziarie dei provvedimenti emanati del 2016 inerenti alla variante della concessione di derivazione delineano, piuttosto, fatti ragionevolmente e facilmente prevedibili dall'impresa concessionaria.
La stessa sentenza n. 131/2019 del Tribunale Superiore delle Acque, invocata dall'appellante a sostegno delle sue difese, smentisce la diversità dei segmenti procedimentali, che porterebbe a ritenere che potesse Parte_1
ritenersi titolare di concessione non già dall'11 giugno 2008, ma soltanto dal maggio del 2016 (e perciò solo da tale più recente data tenuta, eventualmente,
al pagamento del sovracanone in favore del del bacino imbrifero). CP_1
La sentenza n. 131/2019, al contrario, osservava che il progetto iniziale aveva ottenuto “nel 2005, un giudizio di compatibilità favorevole che, peraltro, non
consta essere stato allora oggetto di impugnazione in giudizio” e che “il
nuovo giudizio di compatibilità del 2016 reca una espressa e motivata
rivalutazione del parere favorevole reso nel 2005”, concludendo che
“l'originario giudizio del 2005 mai impugnato .. non ha perso la sua
efficacia”.
3.3. – Neppure a diverso esito può portare la presenza di una clausola del 17
disciplinare di concessione accessivo alla nuova concessione assentita nel maggio 2016, che disponeva la decorrenza del termine di pagamento del canone dal rilascio dell'autorizzazione unica per il nuovo impianto.
4. In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio d'appello sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono le condizioni di cui all'art.13, comma l-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese le spese del giudizio di appello, liquidate in € 5.000,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NI RP NI RO M. MO