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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/12/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 116-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Giudice Delegato,
Vista la domanda depositata in data 24 luglio 2025 da (C.F. Parte_1
) e da (C.F. ),, C.F._1 Parte_2 C.F._2 con l'ausilio dell'OCC, dott. MARCO ZAVATTA, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
Richiamato il decreto di integrazione del 5 agosto 2025;
Dato atto che, con deposito in data 19 agosto 2025, il Gestore ha trasmesso documentazione necessaria e sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso;
Richiamato il decreto di apertura del 29 ottobre 2025;
Dato atto che, con successiva comunicazione in data 20 novembre 2025, il Gestore ha rappresentato l'emersione di ulteriori debiti rispetto a quelli indicati in domanda ed ha chiesto, dunque, la concessione di “…un nuovo termine di 20 giorni ai creditori affinché possano effettuare delle osservazioni in seguito alla lieve modifica delle percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari, scesa dal 7,70% al 6,40%”;
Dato atto che il giudice ha disposto in conformità e che in data 15 dicembre 2025 il Gestore ha dato atto dell'assenza di osservazioni rispetto alla “nuova” proposta e ha chiesto, dunque, di procedersi all'omologa
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 70, comma 7, CCII, in presenza di contestazioni circa la convenienza da parte di alcuno dei creditori o di altri interessati, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata.
Ciò premesso, il piano proposto da e da è Parte_1 Parte_2 ammissibile e fattibile, pertanto deve essere omologato.
È infatti pacifico che i debitori siano qualificabile come “consumatore” a mente di quanto previsto dall'art. 2 lett. e) CCII – essendo titolari, rispettivamente, il di reddito da lavoro dipendente presso Pt_1 Controparte_1
e la di pensione di invalidità – e che la proposta depositata abbia
[...] Parte_2 offerto il soddisfacimento delle obbligazioni in percentuale e dilazionato, sì da non assumere carattere meramente dilatorio ma che sia, invece, parzialmente satisfattiva delle aspettative dei creditori.
I debitori sono coniugi ed è dunque ammissibile la domanda ex art. 66 CCII, soprattutto se si considera che l'indebitamento ha origine comune.
È, del pari e allo stato, da escludersi che il debitore abbia assunto le obbligazioni con dolo o colpa grave;
sul punto si sottolinea che l'origine dell'esposizione debitoria va senz'altro ricondotta alla patologia da cui è affetto il Tuttavia la medesima non incide Pt_1 sull'elemento soggettivo ostativo all'omologa essenzialmente per due ragioni: anzitutto in quanto si tratta, appunto, di patologia certificata e riconosciuta, in secondo luogo in quanto il debitore si è tempestivamente e seriamente attivato per risolvere la dipendenza, come documentato in atti.
Quanto poi al requisito della fattibilità si rileva che il periodo di durata previsto (quattro anni), unitamente all'apporto mensile che i debitori si sono impegnati a versare in favore della procedura (somma mensile di euro 250,00 per tutta la durata della procedura, aumentata ad euro 500,00 in corrispondenza del mese in cui viene percepita la tredicesima mensilità per complessivi euro 13.000,00 al termine del quadriennio) sono elementi che rendono la proposta allo stato fattibile.
Alla luce delle rettifiche dei crediti operate dal Gestore, tali importi “consentiranno il pagamento integrale del credito prededucibile relativo al compenso spettante all'OCC
Romagna e al gestore della crisi, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento parziale di tutti gli altri creditori chirografari, per un ammontare pari al 6,40% del credito vantato e con accantonamento della somma di euro 500,00 per fare fronte alle spese di procedura”.
Richiamato dunque il decreto di apertura, si riporta in termini schematici la proposta avanzata dal debitore, come rettificata da ultimo:
Quanto ai tempi e alle modalità per dare esecuzione alla proposta merita ratifica quanto esposto nel ricorso e, in particolare, alle pagine 10 e 11.
Sussistono dunque tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e disporre la chiusura della procedura. C.F._2
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(C.F. ) e da (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._3
DISPONE che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del
Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni a cura dell'OCC; che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
AVVERTE
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
AVVERTE il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
AVVERTE il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
AVVERTE che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
DICHIARA chiusa la procedura.
Dispone la pubblicazione della presente pronuncia a cura dell'OCC fino al termine della fase esecutiva e comunque per almeno sei mesi.
Forlì, 22 dicembre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Maria Cecilia Branca
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Giudice Delegato,
Vista la domanda depositata in data 24 luglio 2025 da (C.F. Parte_1
) e da (C.F. ),, C.F._1 Parte_2 C.F._2 con l'ausilio dell'OCC, dott. MARCO ZAVATTA, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
Richiamato il decreto di integrazione del 5 agosto 2025;
Dato atto che, con deposito in data 19 agosto 2025, il Gestore ha trasmesso documentazione necessaria e sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso;
Richiamato il decreto di apertura del 29 ottobre 2025;
Dato atto che, con successiva comunicazione in data 20 novembre 2025, il Gestore ha rappresentato l'emersione di ulteriori debiti rispetto a quelli indicati in domanda ed ha chiesto, dunque, la concessione di “…un nuovo termine di 20 giorni ai creditori affinché possano effettuare delle osservazioni in seguito alla lieve modifica delle percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari, scesa dal 7,70% al 6,40%”;
Dato atto che il giudice ha disposto in conformità e che in data 15 dicembre 2025 il Gestore ha dato atto dell'assenza di osservazioni rispetto alla “nuova” proposta e ha chiesto, dunque, di procedersi all'omologa
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 70, comma 7, CCII, in presenza di contestazioni circa la convenienza da parte di alcuno dei creditori o di altri interessati, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata.
Ciò premesso, il piano proposto da e da è Parte_1 Parte_2 ammissibile e fattibile, pertanto deve essere omologato.
È infatti pacifico che i debitori siano qualificabile come “consumatore” a mente di quanto previsto dall'art. 2 lett. e) CCII – essendo titolari, rispettivamente, il di reddito da lavoro dipendente presso Pt_1 Controparte_1
e la di pensione di invalidità – e che la proposta depositata abbia
[...] Parte_2 offerto il soddisfacimento delle obbligazioni in percentuale e dilazionato, sì da non assumere carattere meramente dilatorio ma che sia, invece, parzialmente satisfattiva delle aspettative dei creditori.
I debitori sono coniugi ed è dunque ammissibile la domanda ex art. 66 CCII, soprattutto se si considera che l'indebitamento ha origine comune.
È, del pari e allo stato, da escludersi che il debitore abbia assunto le obbligazioni con dolo o colpa grave;
sul punto si sottolinea che l'origine dell'esposizione debitoria va senz'altro ricondotta alla patologia da cui è affetto il Tuttavia la medesima non incide Pt_1 sull'elemento soggettivo ostativo all'omologa essenzialmente per due ragioni: anzitutto in quanto si tratta, appunto, di patologia certificata e riconosciuta, in secondo luogo in quanto il debitore si è tempestivamente e seriamente attivato per risolvere la dipendenza, come documentato in atti.
Quanto poi al requisito della fattibilità si rileva che il periodo di durata previsto (quattro anni), unitamente all'apporto mensile che i debitori si sono impegnati a versare in favore della procedura (somma mensile di euro 250,00 per tutta la durata della procedura, aumentata ad euro 500,00 in corrispondenza del mese in cui viene percepita la tredicesima mensilità per complessivi euro 13.000,00 al termine del quadriennio) sono elementi che rendono la proposta allo stato fattibile.
Alla luce delle rettifiche dei crediti operate dal Gestore, tali importi “consentiranno il pagamento integrale del credito prededucibile relativo al compenso spettante all'OCC
Romagna e al gestore della crisi, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento parziale di tutti gli altri creditori chirografari, per un ammontare pari al 6,40% del credito vantato e con accantonamento della somma di euro 500,00 per fare fronte alle spese di procedura”.
Richiamato dunque il decreto di apertura, si riporta in termini schematici la proposta avanzata dal debitore, come rettificata da ultimo:
Quanto ai tempi e alle modalità per dare esecuzione alla proposta merita ratifica quanto esposto nel ricorso e, in particolare, alle pagine 10 e 11.
Sussistono dunque tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e disporre la chiusura della procedura. C.F._2
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(C.F. ) e da (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._3
DISPONE che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del
Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni a cura dell'OCC; che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
AVVERTE
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
AVVERTE il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
AVVERTE il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
AVVERTE che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
DICHIARA chiusa la procedura.
Dispone la pubblicazione della presente pronuncia a cura dell'OCC fino al termine della fase esecutiva e comunque per almeno sei mesi.
Forlì, 22 dicembre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Maria Cecilia Branca