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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1482/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere D.ssa Laura D'Amelio Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 1482/2024, promossa da (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlotta Barbetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. _1 C.F._2
Ilaria De Santi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23/05/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata. In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 473bis.30, 351
e 283 cpc. Nel merito, Previa declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 473bis.8 cpc 1° comma degli atti del procedimento di primo grado compiuti dall'ascolto del minore in poi, e ascoltato il minore, IN TESI, accogliere il presente appello per i motivi sopra esposti e quinti, in riforma dei capi 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, accogliere le seguenti conclusioni presentate in primo grado che si riportano: “respingere le domande di modifica delle precedenti condizioni economiche legate all'affidamento del figlio in quanto carenti sotto il profilo di fatti sopravvenuti rilevanti e conseguentemente voler confermare il calendario indicato nell'allegato Piano Genitoriale e che era in vigore tra le parti fino a settembre 2023 per il periodo scolastico, con la dovuta elasticità;
Confermare le condizioni economiche attuali, che prevedono un assegno mensile che, tenuto conto della rivalutazione ISTAT dal 2013 a oggi, ammonta ad euro 357. In altre parole, confermare che il ragazzo frequenterà le case dei genitori in maniera elastica e flessibile secondo le sue esigenze, respingere la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre e di revoca dell'obbligo di corresponsione a carico del padre dell'assegno di mantenimento ordinario alla madre per il figlio;
IN IPOTESI, qualora il minore confermasse la sua volontà di frequentare rigidamente le case dei genitori secondo il calendario indicato nella sentenza di primo grado (nell'arco del 14 giorni, 10 dal padre e 4 dalla madre), la madre rinuncerebbe alla domanda di conferma del suo diritto all'assegno di mantenimento ordinario del figlio a carico del padre, in favore del mantenimento diretto del figlio, ferma restando la riforma e annullamento della condanna di assegno di mantenimento a carico della madre e della revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
In ogni caso, Annullare la disposizione che attribuisce al padre l'Assegno Unico Universale per intero. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “SULLA SOSPENSIVA Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze revocare la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata poiché infondata in fatto e diritto;
NEL MERITO Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposta dalla sig.ra
poiché infondato in fatto e diritto per sopraesposti motivi e Parte_1 conseguentemente confermare la sentenza n.2040/24 emessa dal Tribunale di
Firenze, con vittoria delle spese di lite in entrambi i gradi del giudizio”.
P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I. Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2040/2024 decideva in via definitiva sul ricorso avanzato ex art. 473 bis 29 c.p.c. da . La richiesta di modifica _1 aveva ad oggetto il decreto del Tribunale Ordinario di Firenze emesso in data
03.05.2017, che a sua volta aveva modificato il decreto del Tribunale per i
Minorenni di Firenze del 26.02.2013. Il dispositivo è il seguente:
“rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza:
1)conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_1 genitori;
2)dispone il collocamento prevalente del minore presso il padre;
3)dispone che il figlio trascorra con la madre un giorno infrasettimanale individuato nel mercoledì sino al giovedì mattina e i fine settimana alternati dal sabato mattina fino al lunedì mattina;
4)dispone che il figlio trascorra 4 settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante i mesi estivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le vacanze estive relative all'anno 2024 dispone che i genitori concordino le ferie entro il 30.06.2024;
5)revoca l'assegnazione della abitazione familiare sita in Firenze, viale Don Minzoni
n. 28, alla madre;
6)revoca l'obbligo di corresponsione del contributo di mantenimento per il minore già disposto a carico del padre e a favore della madre;
7)dispone che la madre, a partire dal deposito del ricorso, contribuisca al mantenimento del figlio mediante corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese al padre della somma di euro 150,00 al mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
8)dispone che le spese straordinarie per il figlio vengono regolamentate dalle linee guida del Protocollo del CNF del 2017 e così suddivise: 80% a carico del padre e 20%
a carico della madre;
9)dispone che l'assegno unico familiare per il minore venga percepito integralmente dal padre;
[…]”
Nel ricorso il chiedeva il collocamento prevalente presso di sé del figlio _1
, nato il [...] dalla relazione di fatto con , Persona_1 Parte_1 fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori e con disciplina di visita della madre;
la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio posto già a suo carico e contestuale condanna della a versare un contributo di mantenimento Parte_1 per il minore per la somma mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione dell'assegno unico per il figlio ad entrambi i genitori nella misura del 50%; la revoca dell'assegnazione della casa familiare già disposta a favore della ricorrente;
in via istruttoria l'audizione del minore nonché accertamento tributario sui redditi della resistente.
Si costituiva in giudizio chiedendo: il rigetto della domanda di Parte_1 modifica delle condizioni economiche legate all'affidamento del figlio e mantenendo invariato il calendario di frequentazione così come indicato nel Piano Genitoriale e già in vigore da settembre 2023 per il periodo scolastico, nonché il regime di collocazione;
la conferma del mantenimento del figlio di euro 357,00 mensili posto già a carico del ricorrente.
Chiedeva altresì in via riconvenzionale l'organizzazione delle vacanze estive come di seguito: nel mese di luglio il minore sarebbe stato con la madre e nel mese di agosto col padre, con facoltà per gli stessi di potersi accordare diversamente, tenuto conto anche della volontà del figlio.
All'udienza del 10.06.24 si procedeva all'ascolto del minore che, in ordine ai rapporti genitori - figlio, così dichiarava “io sto bene con il babbo e con la mamma
(…), io ora vorrei stare prevalentemente con il babbo così mi sento sereno e tranquillo: ovviamente continuerò a vedere mia madre a fine settimana alternato e il mercoledì con pernottamento”.
All'esito della stessa, la causa veniva trattenuta in decisione
Il Tribunale di Firenze, per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, confermava il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori vista la richiesta di entrambe le parti in tal senso e non essendo emersi elementi ostativi all'applicazione del regime ordinario;
quanto al collocamento del minore, veniva disposto il collocamento prevalente dello stesso presso il padre attesa la volontà manifestata in tal senso dal ragazzo all'udienza del 10.06.2024.
Sul punto veniva, infatti, rilevato dal Tribunale di primo grado di come il minore in sede di audizione avesse dichiarato di vivere stabilmente con il padre e con il nonno paterno e la badante di quest'ultimo con i quali riferiva di avere un bel rapporto e di voler rimanere a vivere con il padre;
in particolare così riferiva “io sto bene con il babbo e con la mamma (...) io ora vorrei stare prevalentemente con il babbo […] voglio stare prevalentemente con il babbo così io mi sento sereno e tranquillo;
ovviamente continuerò a vedere mia madre a fine settimana alternato e il mercoledì con pernottamento. Da gennaio a giugno 2023 sono stato solo dal babbo perché ho litigato con la mamma [...] Poi durante l'estate del 2023 sono stato con la mamma per lo stesso tempo in cui quest'anno starò durante l'estate 2024”. Rispetto alla frequentazione con la madre, il minore dichiarava di volerla frequentare secondo l'allora regolamentazione in atto tra le parti, ossia “vorrei fare lunedì e martedì con il babbo;
mercoledì sera vado dalla mamma e dormo da lei;
giovedì e venerdì sto con il babbo;
i fine settimana sono alternati con ciascun genitore;
io vado dalla mamma quando il fine settimana è di spettanza della mamma nella giornata di sabato
(mattina o pomeriggio), dormo da lei sabato notte e domenica notte e torno a casa del babbo il lunedì a pranzo;
quando il fine settimana è del babbo, vado dalla mamma il mercoledì con pernottamento sino al giovedì mattina”.
Alla luce di ciò, il primo giudicante assumeva di dover disporre la regolamentazione in atto riferita dal minore, poiché trattavasi di una organizzazione consolidatasi nel tempo e idonea ad assicurare il principio della bigenitorialità. Pertanto, visto le nuove disposizioni in tema di collocamento, venivano accolte le domande del ricorrente, tese a revocare l'assegno di mantenimento per il minore disposto a suo carico, di contro, ponendolo a carico della madre per la somma di euro 150,00 (con percezione integrale dell'A.U.U. da parte del ) nonché la revoca _1 dell'assegnazione della casa familiare alla . Parte_1
II. Avverso la sentenza de quo propone appello ex art. 473 bis 30 c.p.c.
[...]
, deducendo i seguenti motivi: Parte_1
i. Violazione degli artt. 473 bis 5 e 473 bis 8 c.p.c per omessa verifica dell'informativa al minore circa la possibilità di nominare il curatore speciale: il Giudice di prime cure, nel disporre l'ascolto del minore, ha disposto che il provvedimento venisse “consegnato al minore al fine di renderlo edotto della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai senti dell'art. 473 bis 8
c.p.c.”, investendo il padre dell'onere di informare il figlio;
che dal verbale di ascolto non risulta se tale informativa sia stata data dal giudice, come non risulta accertato se il padre abbia effettivamente proceduto alla suddetta informazione.
Si rileva che la censura in questione comporti, ai sensi dell'art.473 bis 8 del codice di rito, la nullità del suddetto provvedimento stante una mancata informazione consapevole del minore alla nomina del curatore speciale, il quale avrebbe maggiormente preservato la posizione dello stesso in sede di ascolto.
ii. Violazione dell'art. 337 ter comma 2 c.c. per mancata valutazione dell'interesse del minore alla collocazione prevalente presso il padre: il Giudice di prime cure, nel disporre la nuova collocazione, ha mancato di motivare in punto di “esclusivo interesse morale e materiale” del minore, come richiesto dall'art. 337 ter comma 2 c.c., basandosi esclusivamente sulla riferita preferenza di per la casa paterna a seguito di occasionali litigi con la madre per motivi Per_1 che neppure ricorda;
che nell'assecondare il desiderio del ragazzo non si è tenuto conto, sebbene frequenti in modo prevalente la casa del padre da settembre 2023, di come lo stesso perseveri in condotte inadeguate a scuola e al mancato rispetto delle regole.
iii. Errata interpretazione dell'art. 337 sexies comma 1 c.c., in punto di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, mettendo in diretta ed esclusiva correlazione l'assegnazione con la collocazione prevalente:
Non è stato tenuto prioritariamente conto dell'interesse del minore alla continuità del rapporto dello stesso con la madre: verrebbe meno ove la madre fosse costretta a lasciare la casa familiare, in quanto non potrebbe reperire – per motivi economici
- nella stessa zona un'abitazione idonea dove poter accogliere il figlio nel tempo che dovrebbe stare con lei, comportando di conseguenza lo stravolgimento delle abitudini di vita dello stesso;
l'art 337 ter c.c. non prevede tra i motivi, tassativamente indicati, la non più collocazione prevalente del figlio. iv. Errata applicazione dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. per aver il giudice a quo disposto l'obbligo, per la , di corrispondere l'assegno di mantenimento Parte_1 ordinario del figlio in favore del padre;
non si contesta il quantum, bensì la modalità dell'erogazione del mantenimento: la normativa in questione prevede che “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità” ma nel caso di specie, il non _1 necessita di un assegno perequativo da parte della madre, stante la maggior capacità reddituale e patrimoniale del primo e che pertanto si può procedere alla modalità del mantenimento diretto.
v. Violazione dell'art 112 c.p.c. per aver il giudice di primo grado disposto in favore del il 100% dell'Assegno Unico a fronte di una richiesta, da parte di _1 quest'ultimo, del 50%.
L'odierna appellante conclude la censura chiedendo la revoca della condanna alle spese del primo grado a proprio a carico poiché il primo giudicante non ha accolto la domanda del padre, in punto di mantenimento e della suddivisione delle spese straordinarie, nella misura richiesta. III. Con comparsa di risposta contesta ex adverso quanto dedotto _1 da controparte:
Quanto al primo motivo, l'appellato rileva che non vi è stata violazione dell'art. 473 bis 5 c.p.c., poiché il primo giudicante ha ritenuto di poter procedere all'informativa del minore – circa la possibilità di nomina del Curatore Speciale - con ordinanza del 10.06.24, con la quale ha disposto altresì modalità di comunicazione, adempiute poi dal padre;
l'ordinanza, una volta sottoscritta dal minore, è stata depositata. Inoltre, il rileva che la censura appare tardiva e infondata, in _1 quanto l'eccezione sul punto doveva essere dedotta alla suddetta udienza.
Sul secondo motivo, il rileva l'assenza di violazione dell'art. 337 ter, _1 comma2, c.p.c.: il Tribunale di primo grado ha correttamente stabilito la collocazione prevalente del minore sulla base della sua volontà, considerando la capacità dello stesso di determinarsi nelle scelte in tema e valutando correttamente il suo interesse morale e materiale;
tale contestazione appare infondata e destituita di fondamento in fatto e in diritto, essendo emerso che il tempo di frequentazione con la madre era già ridotto a 4 giorni completi (2 weekend) e a 4 pernotti (il mercoledì sera); il Giudice di primo grado, nel stabilire il collocamento, di fatto ha confermato quanto era già in atto da due anni.
Per il è da considerarsi infondata anche la censura in punto di _1 assegnazione della casa familiare: il minore continuerà comunque a mantenere il centro delle sue abitudini presso la casa familiare;
correttamente il Giudice di prime cure si è pronunciato sulla revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla madre, stabilito anzitempo quando la stessa era stata individuata come genitore collocatario, essendo ora il figlio collocato presso il padre;
che il
è titolare della suddetta casa familiare e pertanto, chiede di rientrarne in _1 possesso per abitarci con;
la revoca dell'assegnazione non incide sul Per_1 rapporto madre – figlio, in quanto la stessa ha la possibilità di farsi ospitare dal padre (nonno materno di ) che vive solo e risulta essere proprietario di Per_1 un'abitazione di oltre 100mq in Firenze e distante 15 minuti dall'attuale domicilio.
Abitazione conosciuta e frequentata dal ragazzo, come da lui stesso dichiarato (cfr. verbale 10.06.24).
Sul quarto motivo di controparte, parte appellata rileva che il Tribunale di Firenze correttamente ha disposto un contributo 150,00 euro mensili, a carico della e per esser proporzionato alle capacità economiche dei genitori e alle Parte_1 esigenze del minore. Infatti, il mantenimento diretto, dato l'esiguità dei tempi presso l'abitazione della madre, non può trovare applicazione;
quanto alla posizione reddituale e patrimoniale delle parti, il rileva che il reddito dichiarato dalla _1
- pari a 4.500 euro netti l'anno – non è di facile apprezzamento, non Parte_1 avendo la stessa prodotto alcuna documentazione ufficiale;
inoltre, appare non in linea con una realistica previsione di guadagno, visti i pubblici prezzi correnti. Oltre
a ciò, parte appellata rileva che controparte ha potuto beneficiare dal mese di agosto della sospensione del contributo per il figlio di € 150,00 mensili ed ha contribuito solo a partire dalla metà di ottobre per il suo 20% nei mesi di agosto- settembre-ottobre, per € 210 ripetizioni matematica, 225 libri, € 230 per ritiro del calcio Fiesole, €125 prima rata pulmino calcio, anticipate dal padre. Relativamente alla propria posizione reddituale, parte appellante rileva che sebbene risulta essere proprietario, a seguito di successione, di una quota parte dell'immobile in cui risiede e di un immobile – sempre in comunione con padre e sorella – sito in una località marina, non può considerarsi aumentata la sua capacità reddituale visto i costi e spese che dovrà sostenere legati alle quote di proprietà, oltre alla spesa mensile di 900,00 euro per il mutuo e quota del condominio della casa familiare di via Don Minzoni 28.
Infine, sul quinto motivo, il rileva che l'attribuzione dell'importo _1 dell'assegno unico per intero al padre è da ritenersi come corretta conseguenza della collocazione prevalente, così come ritiene che sia stata fatta corretta applicazione di quanto previsto ex art 91 c.p.c. Pertanto, anche tali censure mosse dalla sono da ritenersi infondate. Parte_1
La causa è stata istruita con espletamento di ctu.
Le parti hanno concluso alla udienza del 23 maggio 2025 come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello così proposto deve essere parzialmente rigettato nei seguenti termini:
1- quanto al primo motivo di censura, rilevato da parte appellante, sulla violazione degli artt. 473 bis 5 c.p.c. e 473 bis 8 c.p.c. ovvero per omessa verifica dell'informativa al minore circa la possibilità di nomina di un proprio
Curatore Speciale, in primo luogo appare opportuno rilevare che la modalità con cui il primo giudicante ha proceduto all'informativa – tramite ordinanza dell'08.05.2025 con la quale è stato disposto “che il presente provvedimento venga consegnato a cura di parte ricorrente in copia al minore, al fine di renderlo edotto della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 473 bis 8 c.p.c.” - è da ritenersi, in assenza di previsione legislativa, conforme alla prassi contenuta nel documento denominato
“Interlocuzione fra la Prima sezione civile del Tribunale di Firenze e la
Commissione famiglia e minori del Consiglio dell'Ordine sui problemi applicativi del nuovo procedimento familiare” laddove in tema di nomina del curatore prevede che “[…]con ordinanza riservata limitata alla fissazione dell'udienza di ascolto ed in essa si disporrà espressamente che essa sia consegnata in copia al minore al fine di informarlo della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art 473.bis 8 c.p.c”. Inoltre, si può ritenere perfezionata l'informativa dal momento che il , in _1 ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale, ha prodotto la suddetta ordinanza sottoscritta dal minore;
quest'ultimo – essendo prossimo alla maggiore età – può essere ritenuto in possesso di un grado di maturità e di discernimento tali da fargli comprendere il contenuto del provvedimento e pertanto, posto nelle condizioni di avanzare richiesta di nomina di un curatore speciale anche nel corso dell'udienza del 10.06.2024.
Occorre, poi, analizzare se dalla mancata nomina di tale figura possa effettivamente ravvisarsi la nullità degli atti del procedimento di primo grado;
anche tale censura
è da ritenersi infondata poiché ai sensi dall'art 473 bis 8 c.p.c. il Giudice deve provvedere alla nomina del curatore, pena la nullità degli atti del procedimento, con riferimento ai “procedimenti de potestate, in cui si discuta dell'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale sul minore, il cui interesse - ove non sia già rappresentato da un tutore - deve necessariamente essere rappresentato da un figura terza rispetto ai genitori, qual è il curatore speciale ex art. 78 c.p.c.” (Cass. ordinanza n. 1076/2025). Nel caso di fattispecie è pacifico che non trattasi di un procedimento de potestate ovvero di una situazione di pregiudizio per il minore tale da risultare i genitori inadeguati a rappresentare gli interessi del figlio.
Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art 337 ter c.c. questa non può trovare accoglimento anche alla luce delle risultanze della CTU, svoltasi nel presente grado di giudizio, secondo le quali il minore ha ribadito quanto già espresso in sede di audizione. Sul punto il Tribunale di Firenze, tenendo in considerazione il preminente interesse del ragazzo, non ha potuto statuire diversamente poiché, attesa l'età di – alla soglia della maggiore età - Per_1 appare difficile, come anche relazionato dal dott. nella propria relazione CP_2 peritale, “imporre un'organizzazione dei rapporti con i genitori diversa da quella attuale, che lui non condivide e che non appare essere necessaria” nonché “le spiegazioni portate dal ragazzo per motivare il suo desiderio di mantenere tale assetto di vita sono risultate credibili e coerenti con le informazioni raccolte nel corso della CTU. Vale a dire è che egli abbia difficoltà di rapporto con la madre per le caratteristiche di personalità di entrambi è risultato pienamente confermato dalle informazioni raccolte nel corso della consulenza”. Questa Corte ritiene di dover accogliere la richiesta di di mantenere l'attuale organizzazione di vita, Per_1 anche alla luce delle risultanze peritali, comportando una collocazione prevalente dello stesso presso il padre, con permanenza della madre un pomeriggio alla settimana con pernottamento e a week end alternati e per l'effetto confermare il provvedimento de quo.
2- Di conseguenza, non può trovare accoglimento la doglianza mossa dalla in punto di assegnazione della casa familiare, quale terzo motivo Parte_1 di appello. L'art 337 sexies c.c. sul punto dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli […]”; nel caso di specie, attesa la manifestata volontà del minore di voler vedersi collocato presso il padre e atteso che la casa familiare de quibus è da considerarsi quale centro degli interessi di , per averci lo stesso Per_1 vissuto fin dalla nascita, si ritiene che il primo giudicante abbia operato una corretta valutazione nel revocare l'assegnazione della casa alla in Parte_1 favore del , il quale risulta essere altresì l'unico proprietario. Ciò è _1 stato confermato, anche a prescindere dai desiderata del figlio, anche dalle conclusioni della consulenza.
3- È opportuno poi ricordare che l''assegnazione della casa familiare non mira a tutelare la posizione del coniuge più debole durante la separazione giudiziale o il divorzio, non costituendo una componente patrimoniale delle obbligazioni coniugali, bensì a proteggere l'interesse dei figli, garantendo loro la possibilità di vivere e crescere nell'ambiente familiare a cui sono abituati.
Parimenti, è priva di rilievo la lamentela avanzata da parte appellante, la quale vedrebbe compressa, a seguito della nuova regolamentazione, la propria genitorialità. Infatti, nel caso di reperimento da parte della madre di un'abitazione non in prossimità della casa familiare ovvero il trasferimento presso l'abitazione del padre sita nel quartiere di Novoli, nessun pregiudizio
è ravvisabile nel rapporto madre-figlio; nell'eventualità di tali ipotesi, si tratterebbe comunque di una sistemazione nel comune di Firenze o in prossimità dello stesso, con la possibilità di raggiungere le rispettive abitazioni anche con mezzi di trasporto adeguati e permettendo nel concreto visite frequenti e non sporadiche.
4- In punto di mantenimento del figlio nella forma diretta, può invece trovare accoglimento la presente censura avanzata dalla . Infatti, seppur il Parte_1 collocamento sia stato disposto presso il padre e abbia espresso il Per_1 desiderio di mantenere il calendario di frequentazione già in essere, è pur vero che la suddetta non è da intendersi come rigida, atteso che il minore può liberamente ampliare i tempi di permanenza presso la madre in qualsiasi momento. Inoltre, non si può trascurare il fatto per cui l'Assegno Unico, per le ragioni esposte di seguito, viene interamente percepito dal . _1
Pertanto, si ritiene che tale decisione sia la più consona, vista anche la sproporzione della situazione reddituale delle parti e già analizzata dal primo giudicante.
5- Quanto al quinto motivo di appello, ragionevolmente il Giudice di primo grado ha disposto l'AUU per intero importo in favore del in ragione _1 dei tempi di permanenza del minore presso il padre, i quali – allo stato di fatto - sono più ampi rispetto a quelli di permanenza presso la madre. La stessa giurisprudenza dí legittimità ha chiarito che, come nel caso di specie, il giudice a quo possa disporre che a riceverne l'intero importo sia il genitore prevalentemente collocatario, attesa la finalità stessa del medesimo: garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane (Cass. Civile, sent n.
4672/2025).
II. La riforma parziale della sentenza impugnata impone di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito finale della lite (v.
Cass. civ. n. 5890/22 “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado"). Pertanto, la censura mossa dalla in Parte_1 punto di spese di lite del primo grado viene assorbita e superata dalla nuova regolamentazione.
Nella fattispecie - atteso il parziale accoglimento dell'appello in punto di mantenimento diretto e pertanto in riforma parziale della sentenza n. 2040/2024 emessa dal Tribunale di Firenze - le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per metà; la restante metà, liquidata secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai vigenti criteri tabellari, valore indeterminabile complessità bassa, ai minimi attesa la assenza di rilevanti questioni in fatto o diritto, con esclusione per l'odierno grado di giudizio delle fasi introduttiva e dimidiata la fase decisionale, sono poste a carico dell'appellante.
Le spese di CTU sono a carico per la metà di ciascuna parte processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattese, così provvede: in PARZIALE ACCOGLIMENTO dell'appello promosso da nei Parte_1 confronti di e in parziale riforma della sentenza n. 2040/2024 _1 emessa dal Tribunale di Firenze;
1) esonera la madre dal contributo per il mantenimento del figlio pari a € 150 mensili come da punto 7) del dispositivo della sentenza impugnata e stabilisce il mantenimento diretto dello stesso a carico di ciascuno dei genitori;
2) conferma nel resto la sentenza;
Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
pone la restante metà a carico di così liquidata: Parte_1
- per il primo grado, in € 1.900 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
-per il secondo grado, in € 1.800 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
pone le spese di Ctu, liquidate come in atti, a carico per la metà di ciascuna parte processuale.
Firenze, 22 luglio 2025
La Presidente Rel.,
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere D.ssa Laura D'Amelio Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 1482/2024, promossa da (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlotta Barbetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. _1 C.F._2
Ilaria De Santi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23/05/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata. In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 473bis.30, 351
e 283 cpc. Nel merito, Previa declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 473bis.8 cpc 1° comma degli atti del procedimento di primo grado compiuti dall'ascolto del minore in poi, e ascoltato il minore, IN TESI, accogliere il presente appello per i motivi sopra esposti e quinti, in riforma dei capi 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, accogliere le seguenti conclusioni presentate in primo grado che si riportano: “respingere le domande di modifica delle precedenti condizioni economiche legate all'affidamento del figlio in quanto carenti sotto il profilo di fatti sopravvenuti rilevanti e conseguentemente voler confermare il calendario indicato nell'allegato Piano Genitoriale e che era in vigore tra le parti fino a settembre 2023 per il periodo scolastico, con la dovuta elasticità;
Confermare le condizioni economiche attuali, che prevedono un assegno mensile che, tenuto conto della rivalutazione ISTAT dal 2013 a oggi, ammonta ad euro 357. In altre parole, confermare che il ragazzo frequenterà le case dei genitori in maniera elastica e flessibile secondo le sue esigenze, respingere la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre e di revoca dell'obbligo di corresponsione a carico del padre dell'assegno di mantenimento ordinario alla madre per il figlio;
IN IPOTESI, qualora il minore confermasse la sua volontà di frequentare rigidamente le case dei genitori secondo il calendario indicato nella sentenza di primo grado (nell'arco del 14 giorni, 10 dal padre e 4 dalla madre), la madre rinuncerebbe alla domanda di conferma del suo diritto all'assegno di mantenimento ordinario del figlio a carico del padre, in favore del mantenimento diretto del figlio, ferma restando la riforma e annullamento della condanna di assegno di mantenimento a carico della madre e della revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
In ogni caso, Annullare la disposizione che attribuisce al padre l'Assegno Unico Universale per intero. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “SULLA SOSPENSIVA Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze revocare la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata poiché infondata in fatto e diritto;
NEL MERITO Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposta dalla sig.ra
poiché infondato in fatto e diritto per sopraesposti motivi e Parte_1 conseguentemente confermare la sentenza n.2040/24 emessa dal Tribunale di
Firenze, con vittoria delle spese di lite in entrambi i gradi del giudizio”.
P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I. Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2040/2024 decideva in via definitiva sul ricorso avanzato ex art. 473 bis 29 c.p.c. da . La richiesta di modifica _1 aveva ad oggetto il decreto del Tribunale Ordinario di Firenze emesso in data
03.05.2017, che a sua volta aveva modificato il decreto del Tribunale per i
Minorenni di Firenze del 26.02.2013. Il dispositivo è il seguente:
“rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza:
1)conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_1 genitori;
2)dispone il collocamento prevalente del minore presso il padre;
3)dispone che il figlio trascorra con la madre un giorno infrasettimanale individuato nel mercoledì sino al giovedì mattina e i fine settimana alternati dal sabato mattina fino al lunedì mattina;
4)dispone che il figlio trascorra 4 settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante i mesi estivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le vacanze estive relative all'anno 2024 dispone che i genitori concordino le ferie entro il 30.06.2024;
5)revoca l'assegnazione della abitazione familiare sita in Firenze, viale Don Minzoni
n. 28, alla madre;
6)revoca l'obbligo di corresponsione del contributo di mantenimento per il minore già disposto a carico del padre e a favore della madre;
7)dispone che la madre, a partire dal deposito del ricorso, contribuisca al mantenimento del figlio mediante corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese al padre della somma di euro 150,00 al mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
8)dispone che le spese straordinarie per il figlio vengono regolamentate dalle linee guida del Protocollo del CNF del 2017 e così suddivise: 80% a carico del padre e 20%
a carico della madre;
9)dispone che l'assegno unico familiare per il minore venga percepito integralmente dal padre;
[…]”
Nel ricorso il chiedeva il collocamento prevalente presso di sé del figlio _1
, nato il [...] dalla relazione di fatto con , Persona_1 Parte_1 fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori e con disciplina di visita della madre;
la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio posto già a suo carico e contestuale condanna della a versare un contributo di mantenimento Parte_1 per il minore per la somma mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione dell'assegno unico per il figlio ad entrambi i genitori nella misura del 50%; la revoca dell'assegnazione della casa familiare già disposta a favore della ricorrente;
in via istruttoria l'audizione del minore nonché accertamento tributario sui redditi della resistente.
Si costituiva in giudizio chiedendo: il rigetto della domanda di Parte_1 modifica delle condizioni economiche legate all'affidamento del figlio e mantenendo invariato il calendario di frequentazione così come indicato nel Piano Genitoriale e già in vigore da settembre 2023 per il periodo scolastico, nonché il regime di collocazione;
la conferma del mantenimento del figlio di euro 357,00 mensili posto già a carico del ricorrente.
Chiedeva altresì in via riconvenzionale l'organizzazione delle vacanze estive come di seguito: nel mese di luglio il minore sarebbe stato con la madre e nel mese di agosto col padre, con facoltà per gli stessi di potersi accordare diversamente, tenuto conto anche della volontà del figlio.
All'udienza del 10.06.24 si procedeva all'ascolto del minore che, in ordine ai rapporti genitori - figlio, così dichiarava “io sto bene con il babbo e con la mamma
(…), io ora vorrei stare prevalentemente con il babbo così mi sento sereno e tranquillo: ovviamente continuerò a vedere mia madre a fine settimana alternato e il mercoledì con pernottamento”.
All'esito della stessa, la causa veniva trattenuta in decisione
Il Tribunale di Firenze, per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, confermava il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori vista la richiesta di entrambe le parti in tal senso e non essendo emersi elementi ostativi all'applicazione del regime ordinario;
quanto al collocamento del minore, veniva disposto il collocamento prevalente dello stesso presso il padre attesa la volontà manifestata in tal senso dal ragazzo all'udienza del 10.06.2024.
Sul punto veniva, infatti, rilevato dal Tribunale di primo grado di come il minore in sede di audizione avesse dichiarato di vivere stabilmente con il padre e con il nonno paterno e la badante di quest'ultimo con i quali riferiva di avere un bel rapporto e di voler rimanere a vivere con il padre;
in particolare così riferiva “io sto bene con il babbo e con la mamma (...) io ora vorrei stare prevalentemente con il babbo […] voglio stare prevalentemente con il babbo così io mi sento sereno e tranquillo;
ovviamente continuerò a vedere mia madre a fine settimana alternato e il mercoledì con pernottamento. Da gennaio a giugno 2023 sono stato solo dal babbo perché ho litigato con la mamma [...] Poi durante l'estate del 2023 sono stato con la mamma per lo stesso tempo in cui quest'anno starò durante l'estate 2024”. Rispetto alla frequentazione con la madre, il minore dichiarava di volerla frequentare secondo l'allora regolamentazione in atto tra le parti, ossia “vorrei fare lunedì e martedì con il babbo;
mercoledì sera vado dalla mamma e dormo da lei;
giovedì e venerdì sto con il babbo;
i fine settimana sono alternati con ciascun genitore;
io vado dalla mamma quando il fine settimana è di spettanza della mamma nella giornata di sabato
(mattina o pomeriggio), dormo da lei sabato notte e domenica notte e torno a casa del babbo il lunedì a pranzo;
quando il fine settimana è del babbo, vado dalla mamma il mercoledì con pernottamento sino al giovedì mattina”.
Alla luce di ciò, il primo giudicante assumeva di dover disporre la regolamentazione in atto riferita dal minore, poiché trattavasi di una organizzazione consolidatasi nel tempo e idonea ad assicurare il principio della bigenitorialità. Pertanto, visto le nuove disposizioni in tema di collocamento, venivano accolte le domande del ricorrente, tese a revocare l'assegno di mantenimento per il minore disposto a suo carico, di contro, ponendolo a carico della madre per la somma di euro 150,00 (con percezione integrale dell'A.U.U. da parte del ) nonché la revoca _1 dell'assegnazione della casa familiare alla . Parte_1
II. Avverso la sentenza de quo propone appello ex art. 473 bis 30 c.p.c.
[...]
, deducendo i seguenti motivi: Parte_1
i. Violazione degli artt. 473 bis 5 e 473 bis 8 c.p.c per omessa verifica dell'informativa al minore circa la possibilità di nominare il curatore speciale: il Giudice di prime cure, nel disporre l'ascolto del minore, ha disposto che il provvedimento venisse “consegnato al minore al fine di renderlo edotto della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai senti dell'art. 473 bis 8
c.p.c.”, investendo il padre dell'onere di informare il figlio;
che dal verbale di ascolto non risulta se tale informativa sia stata data dal giudice, come non risulta accertato se il padre abbia effettivamente proceduto alla suddetta informazione.
Si rileva che la censura in questione comporti, ai sensi dell'art.473 bis 8 del codice di rito, la nullità del suddetto provvedimento stante una mancata informazione consapevole del minore alla nomina del curatore speciale, il quale avrebbe maggiormente preservato la posizione dello stesso in sede di ascolto.
ii. Violazione dell'art. 337 ter comma 2 c.c. per mancata valutazione dell'interesse del minore alla collocazione prevalente presso il padre: il Giudice di prime cure, nel disporre la nuova collocazione, ha mancato di motivare in punto di “esclusivo interesse morale e materiale” del minore, come richiesto dall'art. 337 ter comma 2 c.c., basandosi esclusivamente sulla riferita preferenza di per la casa paterna a seguito di occasionali litigi con la madre per motivi Per_1 che neppure ricorda;
che nell'assecondare il desiderio del ragazzo non si è tenuto conto, sebbene frequenti in modo prevalente la casa del padre da settembre 2023, di come lo stesso perseveri in condotte inadeguate a scuola e al mancato rispetto delle regole.
iii. Errata interpretazione dell'art. 337 sexies comma 1 c.c., in punto di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, mettendo in diretta ed esclusiva correlazione l'assegnazione con la collocazione prevalente:
Non è stato tenuto prioritariamente conto dell'interesse del minore alla continuità del rapporto dello stesso con la madre: verrebbe meno ove la madre fosse costretta a lasciare la casa familiare, in quanto non potrebbe reperire – per motivi economici
- nella stessa zona un'abitazione idonea dove poter accogliere il figlio nel tempo che dovrebbe stare con lei, comportando di conseguenza lo stravolgimento delle abitudini di vita dello stesso;
l'art 337 ter c.c. non prevede tra i motivi, tassativamente indicati, la non più collocazione prevalente del figlio. iv. Errata applicazione dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. per aver il giudice a quo disposto l'obbligo, per la , di corrispondere l'assegno di mantenimento Parte_1 ordinario del figlio in favore del padre;
non si contesta il quantum, bensì la modalità dell'erogazione del mantenimento: la normativa in questione prevede che “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità” ma nel caso di specie, il non _1 necessita di un assegno perequativo da parte della madre, stante la maggior capacità reddituale e patrimoniale del primo e che pertanto si può procedere alla modalità del mantenimento diretto.
v. Violazione dell'art 112 c.p.c. per aver il giudice di primo grado disposto in favore del il 100% dell'Assegno Unico a fronte di una richiesta, da parte di _1 quest'ultimo, del 50%.
L'odierna appellante conclude la censura chiedendo la revoca della condanna alle spese del primo grado a proprio a carico poiché il primo giudicante non ha accolto la domanda del padre, in punto di mantenimento e della suddivisione delle spese straordinarie, nella misura richiesta. III. Con comparsa di risposta contesta ex adverso quanto dedotto _1 da controparte:
Quanto al primo motivo, l'appellato rileva che non vi è stata violazione dell'art. 473 bis 5 c.p.c., poiché il primo giudicante ha ritenuto di poter procedere all'informativa del minore – circa la possibilità di nomina del Curatore Speciale - con ordinanza del 10.06.24, con la quale ha disposto altresì modalità di comunicazione, adempiute poi dal padre;
l'ordinanza, una volta sottoscritta dal minore, è stata depositata. Inoltre, il rileva che la censura appare tardiva e infondata, in _1 quanto l'eccezione sul punto doveva essere dedotta alla suddetta udienza.
Sul secondo motivo, il rileva l'assenza di violazione dell'art. 337 ter, _1 comma2, c.p.c.: il Tribunale di primo grado ha correttamente stabilito la collocazione prevalente del minore sulla base della sua volontà, considerando la capacità dello stesso di determinarsi nelle scelte in tema e valutando correttamente il suo interesse morale e materiale;
tale contestazione appare infondata e destituita di fondamento in fatto e in diritto, essendo emerso che il tempo di frequentazione con la madre era già ridotto a 4 giorni completi (2 weekend) e a 4 pernotti (il mercoledì sera); il Giudice di primo grado, nel stabilire il collocamento, di fatto ha confermato quanto era già in atto da due anni.
Per il è da considerarsi infondata anche la censura in punto di _1 assegnazione della casa familiare: il minore continuerà comunque a mantenere il centro delle sue abitudini presso la casa familiare;
correttamente il Giudice di prime cure si è pronunciato sulla revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla madre, stabilito anzitempo quando la stessa era stata individuata come genitore collocatario, essendo ora il figlio collocato presso il padre;
che il
è titolare della suddetta casa familiare e pertanto, chiede di rientrarne in _1 possesso per abitarci con;
la revoca dell'assegnazione non incide sul Per_1 rapporto madre – figlio, in quanto la stessa ha la possibilità di farsi ospitare dal padre (nonno materno di ) che vive solo e risulta essere proprietario di Per_1 un'abitazione di oltre 100mq in Firenze e distante 15 minuti dall'attuale domicilio.
Abitazione conosciuta e frequentata dal ragazzo, come da lui stesso dichiarato (cfr. verbale 10.06.24).
Sul quarto motivo di controparte, parte appellata rileva che il Tribunale di Firenze correttamente ha disposto un contributo 150,00 euro mensili, a carico della e per esser proporzionato alle capacità economiche dei genitori e alle Parte_1 esigenze del minore. Infatti, il mantenimento diretto, dato l'esiguità dei tempi presso l'abitazione della madre, non può trovare applicazione;
quanto alla posizione reddituale e patrimoniale delle parti, il rileva che il reddito dichiarato dalla _1
- pari a 4.500 euro netti l'anno – non è di facile apprezzamento, non Parte_1 avendo la stessa prodotto alcuna documentazione ufficiale;
inoltre, appare non in linea con una realistica previsione di guadagno, visti i pubblici prezzi correnti. Oltre
a ciò, parte appellata rileva che controparte ha potuto beneficiare dal mese di agosto della sospensione del contributo per il figlio di € 150,00 mensili ed ha contribuito solo a partire dalla metà di ottobre per il suo 20% nei mesi di agosto- settembre-ottobre, per € 210 ripetizioni matematica, 225 libri, € 230 per ritiro del calcio Fiesole, €125 prima rata pulmino calcio, anticipate dal padre. Relativamente alla propria posizione reddituale, parte appellante rileva che sebbene risulta essere proprietario, a seguito di successione, di una quota parte dell'immobile in cui risiede e di un immobile – sempre in comunione con padre e sorella – sito in una località marina, non può considerarsi aumentata la sua capacità reddituale visto i costi e spese che dovrà sostenere legati alle quote di proprietà, oltre alla spesa mensile di 900,00 euro per il mutuo e quota del condominio della casa familiare di via Don Minzoni 28.
Infine, sul quinto motivo, il rileva che l'attribuzione dell'importo _1 dell'assegno unico per intero al padre è da ritenersi come corretta conseguenza della collocazione prevalente, così come ritiene che sia stata fatta corretta applicazione di quanto previsto ex art 91 c.p.c. Pertanto, anche tali censure mosse dalla sono da ritenersi infondate. Parte_1
La causa è stata istruita con espletamento di ctu.
Le parti hanno concluso alla udienza del 23 maggio 2025 come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello così proposto deve essere parzialmente rigettato nei seguenti termini:
1- quanto al primo motivo di censura, rilevato da parte appellante, sulla violazione degli artt. 473 bis 5 c.p.c. e 473 bis 8 c.p.c. ovvero per omessa verifica dell'informativa al minore circa la possibilità di nomina di un proprio
Curatore Speciale, in primo luogo appare opportuno rilevare che la modalità con cui il primo giudicante ha proceduto all'informativa – tramite ordinanza dell'08.05.2025 con la quale è stato disposto “che il presente provvedimento venga consegnato a cura di parte ricorrente in copia al minore, al fine di renderlo edotto della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 473 bis 8 c.p.c.” - è da ritenersi, in assenza di previsione legislativa, conforme alla prassi contenuta nel documento denominato
“Interlocuzione fra la Prima sezione civile del Tribunale di Firenze e la
Commissione famiglia e minori del Consiglio dell'Ordine sui problemi applicativi del nuovo procedimento familiare” laddove in tema di nomina del curatore prevede che “[…]con ordinanza riservata limitata alla fissazione dell'udienza di ascolto ed in essa si disporrà espressamente che essa sia consegnata in copia al minore al fine di informarlo della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art 473.bis 8 c.p.c”. Inoltre, si può ritenere perfezionata l'informativa dal momento che il , in _1 ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale, ha prodotto la suddetta ordinanza sottoscritta dal minore;
quest'ultimo – essendo prossimo alla maggiore età – può essere ritenuto in possesso di un grado di maturità e di discernimento tali da fargli comprendere il contenuto del provvedimento e pertanto, posto nelle condizioni di avanzare richiesta di nomina di un curatore speciale anche nel corso dell'udienza del 10.06.2024.
Occorre, poi, analizzare se dalla mancata nomina di tale figura possa effettivamente ravvisarsi la nullità degli atti del procedimento di primo grado;
anche tale censura
è da ritenersi infondata poiché ai sensi dall'art 473 bis 8 c.p.c. il Giudice deve provvedere alla nomina del curatore, pena la nullità degli atti del procedimento, con riferimento ai “procedimenti de potestate, in cui si discuta dell'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale sul minore, il cui interesse - ove non sia già rappresentato da un tutore - deve necessariamente essere rappresentato da un figura terza rispetto ai genitori, qual è il curatore speciale ex art. 78 c.p.c.” (Cass. ordinanza n. 1076/2025). Nel caso di fattispecie è pacifico che non trattasi di un procedimento de potestate ovvero di una situazione di pregiudizio per il minore tale da risultare i genitori inadeguati a rappresentare gli interessi del figlio.
Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art 337 ter c.c. questa non può trovare accoglimento anche alla luce delle risultanze della CTU, svoltasi nel presente grado di giudizio, secondo le quali il minore ha ribadito quanto già espresso in sede di audizione. Sul punto il Tribunale di Firenze, tenendo in considerazione il preminente interesse del ragazzo, non ha potuto statuire diversamente poiché, attesa l'età di – alla soglia della maggiore età - Per_1 appare difficile, come anche relazionato dal dott. nella propria relazione CP_2 peritale, “imporre un'organizzazione dei rapporti con i genitori diversa da quella attuale, che lui non condivide e che non appare essere necessaria” nonché “le spiegazioni portate dal ragazzo per motivare il suo desiderio di mantenere tale assetto di vita sono risultate credibili e coerenti con le informazioni raccolte nel corso della CTU. Vale a dire è che egli abbia difficoltà di rapporto con la madre per le caratteristiche di personalità di entrambi è risultato pienamente confermato dalle informazioni raccolte nel corso della consulenza”. Questa Corte ritiene di dover accogliere la richiesta di di mantenere l'attuale organizzazione di vita, Per_1 anche alla luce delle risultanze peritali, comportando una collocazione prevalente dello stesso presso il padre, con permanenza della madre un pomeriggio alla settimana con pernottamento e a week end alternati e per l'effetto confermare il provvedimento de quo.
2- Di conseguenza, non può trovare accoglimento la doglianza mossa dalla in punto di assegnazione della casa familiare, quale terzo motivo Parte_1 di appello. L'art 337 sexies c.c. sul punto dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli […]”; nel caso di specie, attesa la manifestata volontà del minore di voler vedersi collocato presso il padre e atteso che la casa familiare de quibus è da considerarsi quale centro degli interessi di , per averci lo stesso Per_1 vissuto fin dalla nascita, si ritiene che il primo giudicante abbia operato una corretta valutazione nel revocare l'assegnazione della casa alla in Parte_1 favore del , il quale risulta essere altresì l'unico proprietario. Ciò è _1 stato confermato, anche a prescindere dai desiderata del figlio, anche dalle conclusioni della consulenza.
3- È opportuno poi ricordare che l''assegnazione della casa familiare non mira a tutelare la posizione del coniuge più debole durante la separazione giudiziale o il divorzio, non costituendo una componente patrimoniale delle obbligazioni coniugali, bensì a proteggere l'interesse dei figli, garantendo loro la possibilità di vivere e crescere nell'ambiente familiare a cui sono abituati.
Parimenti, è priva di rilievo la lamentela avanzata da parte appellante, la quale vedrebbe compressa, a seguito della nuova regolamentazione, la propria genitorialità. Infatti, nel caso di reperimento da parte della madre di un'abitazione non in prossimità della casa familiare ovvero il trasferimento presso l'abitazione del padre sita nel quartiere di Novoli, nessun pregiudizio
è ravvisabile nel rapporto madre-figlio; nell'eventualità di tali ipotesi, si tratterebbe comunque di una sistemazione nel comune di Firenze o in prossimità dello stesso, con la possibilità di raggiungere le rispettive abitazioni anche con mezzi di trasporto adeguati e permettendo nel concreto visite frequenti e non sporadiche.
4- In punto di mantenimento del figlio nella forma diretta, può invece trovare accoglimento la presente censura avanzata dalla . Infatti, seppur il Parte_1 collocamento sia stato disposto presso il padre e abbia espresso il Per_1 desiderio di mantenere il calendario di frequentazione già in essere, è pur vero che la suddetta non è da intendersi come rigida, atteso che il minore può liberamente ampliare i tempi di permanenza presso la madre in qualsiasi momento. Inoltre, non si può trascurare il fatto per cui l'Assegno Unico, per le ragioni esposte di seguito, viene interamente percepito dal . _1
Pertanto, si ritiene che tale decisione sia la più consona, vista anche la sproporzione della situazione reddituale delle parti e già analizzata dal primo giudicante.
5- Quanto al quinto motivo di appello, ragionevolmente il Giudice di primo grado ha disposto l'AUU per intero importo in favore del in ragione _1 dei tempi di permanenza del minore presso il padre, i quali – allo stato di fatto - sono più ampi rispetto a quelli di permanenza presso la madre. La stessa giurisprudenza dí legittimità ha chiarito che, come nel caso di specie, il giudice a quo possa disporre che a riceverne l'intero importo sia il genitore prevalentemente collocatario, attesa la finalità stessa del medesimo: garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane (Cass. Civile, sent n.
4672/2025).
II. La riforma parziale della sentenza impugnata impone di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito finale della lite (v.
Cass. civ. n. 5890/22 “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado"). Pertanto, la censura mossa dalla in Parte_1 punto di spese di lite del primo grado viene assorbita e superata dalla nuova regolamentazione.
Nella fattispecie - atteso il parziale accoglimento dell'appello in punto di mantenimento diretto e pertanto in riforma parziale della sentenza n. 2040/2024 emessa dal Tribunale di Firenze - le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per metà; la restante metà, liquidata secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai vigenti criteri tabellari, valore indeterminabile complessità bassa, ai minimi attesa la assenza di rilevanti questioni in fatto o diritto, con esclusione per l'odierno grado di giudizio delle fasi introduttiva e dimidiata la fase decisionale, sono poste a carico dell'appellante.
Le spese di CTU sono a carico per la metà di ciascuna parte processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattese, così provvede: in PARZIALE ACCOGLIMENTO dell'appello promosso da nei Parte_1 confronti di e in parziale riforma della sentenza n. 2040/2024 _1 emessa dal Tribunale di Firenze;
1) esonera la madre dal contributo per il mantenimento del figlio pari a € 150 mensili come da punto 7) del dispositivo della sentenza impugnata e stabilisce il mantenimento diretto dello stesso a carico di ciascuno dei genitori;
2) conferma nel resto la sentenza;
Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
pone la restante metà a carico di così liquidata: Parte_1
- per il primo grado, in € 1.900 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
-per il secondo grado, in € 1.800 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
pone le spese di Ctu, liquidate come in atti, a carico per la metà di ciascuna parte processuale.
Firenze, 22 luglio 2025
La Presidente Rel.,
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.