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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3634 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Barberio C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Casale Strozzi 31;
appellante e
(c.f. ), rapp.to e difeso dall' Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Federico Vianelli con studio in Treviso, via Paris Bordone n. 4;
appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 720/23 emessa il 17.1.23 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 18882/18.
Conclusioni
In via principale: - disporre che il sig. Parte_1 Controparte_1
corrisponda alla sig.ra , per i motivi illustrati in narrativa, a titolo Parte_1 di mantenimento, l'assegno divorzile mensile, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, pari ad almeno €. 1.500,00, ovvero altra somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese”. Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i giudizi. In via istruttoria: si rinnova l'istanza di ammissione di tutti i mezzi di prova
1 richiesti nella memoria 183 VI, comma n. 2 e 3 c.p.c. (doc. 4 -5) (istanza già reiterata
a verbale nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni – doc. 9) con riferimento a: - prove testimoniali - richiesta indagini patrimoniali a mezzo Polizia
Tributaria – Guardia di Finanza istanze che si abbiano qui per integralmente trascritte e riportate.
: datosi atto dell'avvenuto scioglimento del matrimonio, Controparte_1 rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato. Spese e compensi professionali di entrambi i gradi integralmente rifusi con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. Con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda sentenza.
* * *
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , premesso che in data Controparte_1
11/01/2006 aveva contratto a Cuneo matrimonio civile con e che Parte_1 dall'unione non erano nati figli, esponeva che con sentenza n. 13876 del 2014 il
Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, nella contumacia della coniuge, sentenza passata in giudicato a seguito del rigetto del gravame proposto dalla resistente, giusta sentenza della Corte d'appello di Roma n.
7418 del 2016 (quindi con esclusione di qualsiasi suo onere di mantenimento); che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e chiedeva il riconoscimento in suo favore del diritto a percepire l'assegno divorzile.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti (dichiarato inutilizzabile il documento allegato sub G dalla resistente in quanto disconosciutane la sottoscrizione da parte del ricorrente), rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dalla stessa convenuta, co la sentenza del 17.1.23 il Tribunale di Roma decideva la causa dichiarando lo scioglimento del matrimonio, rigettando la richiesta
2 di assegno divorzile spiegata dalla resistete, condannando quest'ultima al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente previa loro compensazione per il 50%.
Ha proposto appello lamentando che il Tribunale: non aveva tenuto Parte_1
conto della documentazione da ella prodotta in giudizio a dimostrazione della pregiudicata su condizione di salute incidente sulla sua capacità di lavorare;
non aveva dato accesso alla prova orale ed alle indagini patrimoniali sui familiari del convenuto da ella invocate per dimostrare che il , anche quando ristretto in CP_1
carcere, aveva provveduto a sostenerla economicamente per il tramite delle di lui sorella e madre.
Pertanto, formulava le conclusioni sopra trascritte.
Costituitosi in giudizio, ha invocato il rigetto dell'avversa Controparte_1
impugnazione affermando la correttezza della motivazione spiegata in sentenza.
Gli atti erano inoltrati in visione alla Procura generale.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 9.1.25 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
La sentenza impugnata merita conferma.
Correttamente il Tribunale ha dovuto rilevare che la convivenza matrimoniale, in difetto di prole, era durata solo sette anni, la sentenza di separazione essendo intervenuta a giugno 2014, allorché la capace ed abile al lavoro, aveva Pt_1
appena 38 anni ed era priva di impegni familiari.
Costei, non a caso, ha provveduto da allora sempre da sola alle proprie esigenze, non avendo percepito mai alcunché dal coniuge il quale, peraltro, per gran parte della durata della vita coniugale è stato detenuto in carcere.
In una delle ultime certificazioni mediche prodotte in giudizio dalla ricorrente si legge che ella ha dichiarato di svolgere il lavoro di infermiera in una r.s.a., e l'invalidità riconosciutale (per bronchite asmatica con moderato deficit ventilatorio e per esiti di distorsione del ginocchio destro) è attestata comunque contenuta nel
40% della totale.
Ribadita l'inammissibilità delle sue istanze di prove orali, per la loro irrilevanza, il sol fatto che ella abbia avuto in passato degli aiuti economici da parte di familiari del coniuge non può certo valere a ritenere dimostrati i presupposti normativi
3 indefettibili per il riconoscimento del reclamato assegno, stante la sua piena capacità di procurarsi da sé il proprio sostentamento e l'assoluta insussistenza di altri elementi – per altro in alcun modo dedotti – per potersi ravvisare, altrimenti, il profilo compensativo-perequativo in astratto giustificante il riconoscimento dell'emolumento.
Segue al rigetto dell'impugnazione la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del difensore del resistente dichiaratosi antistatario, per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n.
147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, ogni ulteriore istanza disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr 720/23 Parte_1
emessa il 17.1.23 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 18882/18;
- condanna la stessa al rimborso in favore dell'Avv Federico Vianelli dichiaratosene anticipatario per conto del suo assistito , le Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 4.000,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla stessa appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115702.
Roma, così deciso il 14.1.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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